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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1124/2022
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Marta Speciale Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA parziale nella causa civile iscritta al n. 1124 dell'anno 2002 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Mazza Laboccetta
- attore –
e
(nato a [...] il 9/041959 – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Spagnolo
- convenuto –
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Spagnolo
- convenuta –
e
(nato a [...] il [...] – c.f. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Furfaro C.F._4
- convenuto –
Oggetto: azione di riduzione delle donazioni per lesione di legittima – divisione ereditaria.
Conclusioni: come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza 12/02/2025.
* * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
i MA , e per sentir dichiarare, Controparte_1 Controparte_3 CP_2 nell'ambito della successione ereditaria del padre , la lesione della sua Persona_1 quota di legittima perpetrata mediante le donazioni di immobili formalizzate dal padre in data 3/09/2013 in favore di e di nonché mediante le Controparte_4 CP_2 donazioni di somme di denaro;
ed all'esito della riduzione delle predette disposizioni, per sentir procedere alla divisione della comunione avuto riguardo anche ai beni pervenuti alle parti dalla successione ad intestato della madre Persona_2
L'asse ereditario di è stato così individuato: Persona_1
- piena proprietà dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio
29, particelle 137 e 165;
- quota indivisa di 1/3 dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio 29, particelle 201 e 203 nonché al foglio 3, particella 66 ed al foglio 9, particella 3 (i rimanenti 2/3 in quota comune ed indivisa tra i 4 figli per la successione materna);
- quota indivisa di 1/3 del terreno sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 4, particella 135 (i rimanenti 2/3 in quota comune ed indivisa tra i 4 figli per la successione materna);
- donazione in favore di della piena proprietà dei terreni siti Controparte_1 in Laureana di Borrello ed identificati in Catasto al foglio 4, particelle 9, 10,
11 e 162 nonché del fabbricato sito in Laureana di Borrello ed identificato in
Catasto al foglio 4, particelle 163 e 164 sub 2 e sub 3;
- donazione in favore di della piena proprietà del fabbricato sito CP_2 in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 28, particella 196;
- la quota parte (1/3) sulla metà delle somme esistenti al momento del decesso di sul conto di deposito a risparmio n. Persona_2
53052/000015659573 acceso presso di Controparte_5
Laureana di Borrello cointestato a e;
Persona_2 Persona_1
- donazione in favore di della metà delle somme esistenti al Controparte_1 momento dell'estinzione sul conto corrente cointestato a e Persona_2
(estinzione perfezionata con accredito di € 18.500,00 sul Persona_1 conto corrente n. 000000000962 UB AN AR cointestato a ER
e la quota di ½, € 9.250,00 destinata al
[...] Controparte_1 cointestatario ); Controparte_1
2 - la quota parte (1/2) delle somme esistenti al momento del decesso di ER sul conto corrente n. 000000000962 UB AN AR (€
[...]
10.561,88, ½ € 5.280,94).
si è costituito premettendo la descrizione dei rapporti familiari e di Controparte_1 assistenza continua che unitamente alla sorella lo hanno legato ai genitori negli CP_2 ultimi lustri della loro vita caratterizzati dalla malattia. Ha formulato nei confronti di tutti i MA – quali coeredi di e di – domanda Persona_2 Persona_1 riconvenzionale di usucapione della piena proprietà dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio 29, particelle 201 e 203 nonché al foglio 3, particella 66, ed al foglio 9, particella 3, ed ancora al foglio 29, particelle 131, 132, 137 e 165. Ha negato che la donazione in suo favore abbia costituito lesione della quota di riserva del MA , ha comunque invocato la natura “remuneratoria” delle Parte_1 donazioni, ha precisato che le somme esistenti sui rapporti cointestati tra i genitori ed alcuni dei figli sono state utilizzate solo per le spese funerarie e sono rimaste per il residuo nella disponibilità di tutti gli eredi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c. non essendo stata perfezionata l'accettazione con benefico di inventario, ha eccepito la prescrizione della domanda relativa alla
“donazione” della metà dell'importo bonificato nel 2011 sul conto corrente cointestato a
. Controparte_6 Controparte_1
si è costituita riconoscendo il diritto di usucapione di CP_2 Controparte_1
e riproponendo le medesime argomentazioni, eccezioni, deduzioni e richieste del predetto MA in ordine ai rapporti intrafamiliari, alla natura remuneratoria delle donazioni eseguite dai genitori, all'insussistenza della lesione della quota di riserva del MA
, all'utilizzo delle somme esistenti sui rapporti cointestati tra i genitori ed Parte_1 alcuni dei figli solo per le spese funerarie con disponibilità in favore di tutti gli eredi del residuo, all'inammissibilità della domanda di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c..
si è costituito senza contestare le donazioni (che ha ritenuto non Controparte_3 soggette a collazione ai sensi dell'art.742 c.c. e dell'art. 770 c.c.), aderendo alla domanda di divisione e riconoscendo il diritto di usucapione del MA CP_1
In questa sede per brevità le posizioni processuali delle parti sono state riportate in via meramente riassuntiva;
devono intendersi, comunque, interamente richiamate le più diffuse argomentazioni esposte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
Con sentenza parziale n. 17 del 9/01/2024 il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione articolata da . Controparte_1
In via istruttoria è stata ammessa la prova testimoniale richiesta da Controparte_1 nella memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. limitatamente ai capitoli nn. 1, 2,
3 e 4 in punto di migliorie eseguite sull'immobile oggetto di donazione;
è stata, altresì,
3 disposta CTU con il dott. per valutare la massa ereditaria al momento Persona_3 dell'apertura della successione di in relazione alla domanda di Persona_1 riduzione per lesione di legittima.
Con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza 12/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni limitatamente alla domanda di riduzione delle donazioni per lesione di legittima ed il G.I. ha trattenuto la causa in decisione al Collegio con termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Il thema decidendum nel presente provvedimento è limitato alla domanda articolata da per la riduzione per lesione della sua quota di riserva: Parte_1
- dell'atto con cui in data 3/09/2013 ha donato al figlio Persona_1
la piena proprietà dei terreni siti in Laureana di Borrello ed Controparte_1 identificati in Catasto al foglio 4, particelle 9, 10, 11 e 162 nonché del fabbricato sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 4, particelle 163 e 164 sub 2 e sub 3;
- dell'atto con cui in data 3/09/2013 ha donato alla figlia Persona_1
la piena proprietà del fabbricato sito in Laureana di Borrello CP_2 ed identificato in Catasto al foglio 28, particella 196;
- dell'atto con cui in data 9/05/2012 , estinguendo un c/c Persona_1 intestato a sè stesso ed alla defunta moglie ha accreditato Persona_2 il saldo attivo residuo complessivo di € 18.500,00 sul conto corrente n.
000000000962 UB AN AR cointestato a sé stesso ed al figlio CP_1
così determinando in favore di quest'ultimo la donazione indiretta
[...] della di ½ pari ad € 9.250,00.
Il Collegio ritiene che tale domanda nel merito risulti infondata.
a) In premessa va confermata, in rito, l'ammissibilità della domanda di riduzione per lesione essendo priva di pregio l'eccezione sollevata da e CP_2 Controparte_1 per l'omessa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte di Pt_1 ai sensi dell'art. 564 comma 1 c.c..
[...]
E' noto che tale norma delinea quale condizione dell'azione di riduzione la circostanza che il legittimario abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario ma solo ed esclusivamente nella specifica ipotesi in cui la domanda sia rivolta a soggetti non coeredi (comma 1 “Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le
4 donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità …”).
L'elaborazione giurisprudenziale anche di legittimità è pacifica nell'affermazione secondo cui la predetta “condizione” ha portata ristretta e non può essere estesa in via interpretativa alla diversa ipotesi della domanda giudiziale tra coeredi. Del resto, il tenore letterale dell'art. 564 comma 1 c.c. nell'inciso “salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi” non consente soluzioni ermeneutiche alternative (Cass. n. 8348 del 30/03/2025, Cass. n. 29891 del 27/10/2023).
b) Sempre in premessa, va osservato che priva di concreta rilevanza ai fini del decidere risulta la qualificazione delle donazioni in esame quali “remuneratorie” in rapporto all'assistenza che e hanno dichiarato di aver CP_2 Controparte_1 garantito agli anziani e malati genitori.
Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato e condiviso principio, anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, per il quale le donazioni anche se remuneratorie sono sempre e comunque soggette alla disciplina della riduzione per lesione della quota di legittima (Cass. n. 41480 del 24/12/2021).
Proprio per tale irrilevanza il G.I. ha valutato superflua – per economia processuale
– l'acquisizione delle prove costituende richieste sul punto dai convenuti CP_2
e . Scelta processuale che il Collegio condivide e ratifica. Controparte_1
Per completezza di argomentazione – anche se il profilo attiene in via diretta alla successiva fase di collazione e divisione – va, altresì, evidenziato che la natura remuneratoria delle donazioni di beni immobili non giustifica l'operatività della disciplina di esclusione dalla collazione di cui all'art. 742 c.c..
La norma, infatti, nel suo richiamo contenuto al terzo comma alle liberalità di cui all'art. 770 comma 2 c.c. (“non sono soggette a collazione le liberalità previste al secondo comma dell'art. 770”) esclude dalla collazione solo le liberalità non qualificabili in senso giuridico quali donazioni e cioè quelle “che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”. Fattispecie, quest'ultima, che trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività e ricorrenze nelle quali sono comuni le elargizioni e che presuppone in ogni caso la proporzionalità con le condizioni economiche dell'autore che devono essere tali da rendere l'elargizione del tutto marginale (Cass. n. 15334 del 12/06/2018); caratteristiche che oggettivamente non si attagliano alle donazioni eseguite da CP_1
5 in favore dei figli e il cui valore non è stato affatto marginale ER CP_2 CP_1 sul complessivo patrimonio del donante.
L'argomento difensivo articolato sul punto da non risulta, dunque, Controparte_3 fondato.
c) L'individuazione e la qualificazione in termini di donazione dell'atto di trasferimento immobiliare perfezionato da in favore del figlio Persona_1 CP_1
e della figlia in data 3/09/2013 sono pacifiche tra le parti e, comunque, CP_2 documentate in atti.
L'attore ha prodotto l'atto pubblico (notaio dott.ssa reg.gen. n. Persona_4
18216/17 e reg.part. 12799/800, rep. n. 8763 e racc n. 3032 – doc. 3 del fascicolo di parte) con il quale in data 3/09/2013 ha donato al figlio la Persona_1 Controparte_1 piena proprietà dei terreni siti in Laureana di Borrello ed identificati in Catasto al foglio
4, particelle 9, 10, 11 e 162 nonché del fabbricato sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 4, particelle 163 e 164 sub 2 e sub 3, e contestualmente ha donato alla figlia la piena proprietà del fabbricato sito in Laureana di CP_2
Borrello ed identificato in Catasto al foglio 28, particella 196.
Atto pubblico allegato anche da e (doc. 8 dei CP_2 Controparte_1 rispettivi fascicoli di parte).
Contestata risulta, invece, la qualificazione giuridica dell'ulteriore donazione indicata da e costituita dalla quota di ½ della somma accreditata in data CP_7
9/05/2012 da sul conto corrente n. 000000000962 UB AN AR Persona_1 cointestato a sé stesso ed al figlio (versamento complessivo € 18.500,00, Controparte_1 quota riferita a € 9.250,00). Accredito frutto del giroconto del saldo attivo Controparte_1 esistente al momento della chiusura di un conto corrente cointestato a Persona_2
e (doc. 5 del fascicolo di parte attrice). Persona_1
L'attore ha ritenuto che, essendo cointestatario del conto corrente n. Controparte_4
000000000962 UB AN AR e come tale titolare del 50% delle somme ivi depositate, l'accredito del 9/05/2012 ha costituito per la quota riferibile a Controparte_1 una donazione indiretta.
La circostanza dell'accredito della predetta somma sul rapporto cointestato a CP_8
e così come quella della sua provenienza dall'estinzione di un
[...] Controparte_1 rapporto cointestato a ed alla moglie è Controparte_8 Persona_2 oggettivamente riscontrabile dall'esame dell'estratto conto aggiornato al 29/06/2012 del conto corrente n. 000000000962 UB AN AR (doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
Va, tuttavia, osservato che la specifica vicenda (in assenza di concreti elementi di prova sull'animus che ha orientato l'operazione di giroconto da parte di CP_1
6 può essere giuridicamente ricostruita in termini diversi da quelli proposti ER dall'attore ma pur sempre rilevanti ai fini di causa.
In tal senso va considerato che il conto corrente di provenienza dell'importo di €
18.500,00 era cointestato a e sicchè, per la Persona_1 Persona_2 presunzione che regola le cointestazioni, ad entrambi spettava la quota del 50%. Atteso che era cointestatario anche del conto corrente di destinazione, non v'è Persona_1 dubbio che per l'importo di € 9.250,00 (1/2 di € 18.500,00) quello tra i due conti correnti
è stato un mero giroconto in favore dell'avente diritto . Persona_1
La residua quota di € 9.250,00 era invece di pertinenza di e Persona_2 conseguentemente, essendo quest'ultima già deceduta al momento dell'estinzione del rapporto bancario de quo, di pertinenza dei suoi eredi coniuge (2/6) e Persona_1
, , e (1/6 per ciascuno). Parte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_1
Non essendo ragionevole ipotizzare che abbia inteso disporre per Persona_1 liberalità di somme non proprie ma di pertinenza degli eredi di il Persona_2 versamento di € 9.250,00 di cui ha beneficiato in concreto deve essere Controparte_1 qualificato come incasso da parte di quest'ultimo in data 9/05/2012 di somme in parte spettanti agli altri coeredi e, in particolare, per € 3.083,33 a e per € Persona_1
1.541,66 ad ognuno degli altri coeredi.
Riservando alla fase della divisione in senso stretto la disamina sull'obbligo di di restituire agli altri coeredi la parte loro spettante o di imputarla nel Controparte_1 rapporto di dare/avere connesso alla comunione ereditaria, cioè di cui è rilevante prendere atto in questa sede è, per un verso, che ai fini delle valutazioni sulla eventuale lesione della quota di riserva nella massa ereditaria di deve considerarsi Controparte_8 compreso anche il valore di € 3.083,33 quale quota parte a lui spettante del versamento di € 9.250,00 eseguito in data 9/05/2012 e, per altro verso, che la qualifica di donazione in favore di può essere riconosciuta al più allo stesso importo di € Controparte_1
3.083,33 cioè a quello del quale poteva effettivamente disporre. Persona_1
Per completezza di analisi è opportuno chiarire che in relazione alla ricostruzione del valore della massa ereditaria di – da porre quale elemento di raffronto Persona_1 per lo scrutinio sull'invocata lesione della quota di riserva in favore di – Parte_1 non è rilevante l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da atteso Controparte_1
7 che la successione si è aperta nel 2018 e quindi è rispetto a tale data che deve essere valutata l'attualità delle poste attive.
d) Ciò chiarito è possibile quantificare il valore della massa ereditaria di ER
delimitare la quota di riserva spettante a e così verificare se le
[...] Parte_1 donazioni eseguite dal de cuius abbiano o meno determinato lesione.
Al riguardo è opportuno in premessa evidenziare che – come sarà agevole comprendere infra – sulla conclusione cui il Collegio intende giungere è irrilevante la correttezza del calcolo del CTU dott. delle migliorie eseguite da Per_3 Controparte_1 sull'immobile ricevuto in donazione ed anche la correttezza della qualificazione giuridica non in termini di donazione riferita al versamento di € 9.250,00 del 9/05/2012 sopra esaminato.
In entrambi i casi, infatti, la diversa valutazione alla quale si potrebbe giungere (cioè, un maggior valore delle migliorie e quindi un minor valore della massa al momento dell'apertura della successione;
la qualificazione di donazione dell'intero importo di €
9.250,00 e quindi un corrispondente maggior valore del donatum in favore di CP_1
non inciderebbe in concreto sulla conclusione in termini di assenza di lesione
[...] della quota di riserva.
Concorrono a formare la massa ereditaria di il relictum Persona_1 immobiliare costituito:
- dalla piena proprietà dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio 29, particelle 137 e 165,
- dalla quota indivisa di 1/3 dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio 29, particelle 201 e 203 nonché al foglio 3, particella 66 ed al foglio 9, particella 3,
- dalla quota indivisa di 1/3 del terreno sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 4, particella 135, il relictum mobiliare costituito:
- dalla quota di 1/3 (successione ab intestato con 4 figli) della metà delle somme esistenti al momento del decesso di sul conto di deposito a Persona_2 risparmio n. 53052/000015659573 acceso presso Poste Italiane S.p.A.-Ufficio di Laureana di Borrello cointestato a e , Persona_2 Persona_1
- dal credito verso pari ad 1/3 (successione ab intestato con 4 Controparte_1 figli) della metà delle somme esistenti al momento dell'estinzione su un conto corrente cointestato a e poi riversate sul Persona_2 Persona_1
8 conto corrente n. 000000000962 UB AN AR cointestato a ER
e ,
[...] Controparte_1
- dalla quota parte di 1/2 delle somme esistenti al momento del decesso di ER sul conto corrente n. 000000000962 UB AN AR cointestato
[...] con , Controparte_1 dal donatum costituito:
- dalla donazione in favore di della piena proprietà dei terreni siti Controparte_1 in Laureana di Borrello ed identificati in Catasto al foglio 4, particelle 9, 10, 11
e 162 nonché del fabbricato sito in Laureana di Borrello ed identificato in
Catasto al foglio 4, particelle 163 e 164 sub 2 e sub 3,
- dalla donazione in favore di della piena proprietà del fabbricato CP_2 sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 28, particella
196.
Attraverso l'indagine tecnica d'ufficio compiuta dal dott. Persona_3
(compendiata nella relazione depositata in data 13/06/2024) il patrimonio immobiliare relictum e donatum è stato così valutato:
1. piena proprietà dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio
29, particelle 137 e 165; - € 4.300,00
2. quota indivisa di 1/3 dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio 29, particelle 201 e 203 nonché al foglio 3, particella 66 ed al foglio 9, particella 3; - € 82.000,00
3. quota indivisa di 1/3 del terreno sito in Laureana di Borrello ed identificato in
Catasto al foglio 4, particella 135; - € 4.200,00
4. donazione in favore di della piena proprietà dei terreni siti in Controparte_1
Laureana di Borrello ed identificati in Catasto al foglio 4, particelle 9, 10, 11 e
162 nonché del fabbricato sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 4, particelle 163 e 164 sub 2 e sub 3; - € 37.700,00
5. donazione in favore di della piena proprietà del fabbricato sito CP_2 in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 28, particella 196; -
€ 58.000,00.
La documentazione prodotta dalle parti e la ricostruzione anche giuridica sopra esposta dal Collegio consentono di valutare il patrimonio mobiliare nei seguenti termini:
6. 1/3 (successione ab intestato con 4 figli) della metà delle somme esistenti al momento del decesso di sul conto di deposito a risparmio n. Persona_2
53052/000015659573 acceso presso Poste Italiane S.p.A.-Ufficio di Laureana di Borrello cointestato a e;
e così € Persona_2 Persona_1
9 23.131,89/2 = € 11.565,95 (quota che va in successione) di Persona_2 cui 1/3 nella massa di € 3.855,31, Persona_1
7. credito verso pari ad 1/3 (successione ab intestato con 4 figli) Controparte_1 della metà delle somme esistenti al momento dell'estinzione su un conto corrente cointestato a e poi riversate sul Persona_2 Persona_1 conto corrente n. 000000000962 UB AN AR cointestato a ER
e ; € 18.500,00 saldo complessivo, € 9.250,00 di
[...] Controparte_1 spettanza di di cui 1/3 confluite nella massa di Persona_2 ER
€ 3.083,33,
[...]
8. la quota parte (1/2) delle somme esistenti al momento del decesso di ER sul conto corrente n. 000000000962 UB AN AR;
€
[...]
10.561,84/2 = € 5.280,94.
Dunque il valore dell'asse ereditario di – già operata la collazione Persona_1 di legge – è determinabile in € 198.419,58.
Va ribadito che si tratta di una valutazione “massima”, cioè non suscettibile di aumento, atteso che sono stati considerati in detrazione i miglioramenti sul bene donato a al minimo (per come stimati “presuntivamente” dal CTU, senza Controparte_1 contestazione dell'attore) e senza ipotizzare le possibili variazioni che l'istruttoria testimoniale già ammessa potrà apportare sulla specifica tipologia di interventi eseguiti;
non sono stati scomputati, altresì, i debiti della massa.
A norma dell'art. 537 c.c., vertendosi in ipotesi di eredità devoluta ab intestato ai 4 figli, ad ognuno di essi spetta la riserva di ¼ dei 2/3 del patrimonio (in altri termini, di 1/6 del patrimonio) che nel caso di specie è quantificabile in € 33.069,93 (€ 198.419,58/6).
, dunque, ha diritto ad ottenere dalla successione paterna beni per un Parte_1 valore non inferiore a € 33.069,93.
Orbene, avuto riguardo alla circostanza che entrambe le donazioni oggetto di causa sono state perfezionate senza la dispensa dall'imputazione (sicché la loro imputazione va fatta dapprima sulla quota di legittima degli eredi donatari e poi sulla quota disponibile –
Cass. n. 8348 del 30/0372025 e Cass. n. 3352 del 6/02/2024), il raffronto tra il valore delle donazioni (€ 98.783,33, pur volendo considerare le voci sopra esaminate nella loro maggiore ampiezza interpretativa), il valore della quota di legittima dei due eredi donatari
(€ 66.139,86), il valore della quota disponibile (€ 66.139,86) ed il valore dei relictum ancora disponibile per l'assegnazione ai coeredi (€ 99.636,25) consente l'agevole
10 conclusione che le donazioni non hanno inciso sulla quota di riserva spettante a Pt_1 la quale può essere ampiamente soddisfatta in fase di divisione con il relictum.
[...]
Del resto, l'imputazione delle donazioni alla quota di legittima dei donatari determina che per il residuo valore delle donazioni (€ 98.783,33 - € 66.139,86 = € 32.643,47) può farsi riferimento ad una quota della “disponibile” addirittura inferiore alla metà.
In nessun caso, pertanto, il diritto di alla quota di riserva può essere Parte_1 pregiudicato dalle donazioni oggetto di causa.
L'evidenza dei predetti valori è tale che ogni ulteriore argomentazione in punto di rigetto della domanda risulta ultronea.
Il regolamento delle spese di lite è rimesso alla decisione sulle altre domande, così da ponderare il complessivo rapporto di soccombenza processuale.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi pronunciando sulla domanda di riduzione delle donazioni per lesione di legittima proposta da nei confronti di e di Parte_1 CP_2 CP_1
e nel contraddittorio con così provvede:
[...] Controparte_3
- rigetta la domanda;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
11
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Marta Speciale Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA parziale nella causa civile iscritta al n. 1124 dell'anno 2002 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Mazza Laboccetta
- attore –
e
(nato a [...] il 9/041959 – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Spagnolo
- convenuto –
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Spagnolo
- convenuta –
e
(nato a [...] il [...] – c.f. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Furfaro C.F._4
- convenuto –
Oggetto: azione di riduzione delle donazioni per lesione di legittima – divisione ereditaria.
Conclusioni: come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza 12/02/2025.
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1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
i MA , e per sentir dichiarare, Controparte_1 Controparte_3 CP_2 nell'ambito della successione ereditaria del padre , la lesione della sua Persona_1 quota di legittima perpetrata mediante le donazioni di immobili formalizzate dal padre in data 3/09/2013 in favore di e di nonché mediante le Controparte_4 CP_2 donazioni di somme di denaro;
ed all'esito della riduzione delle predette disposizioni, per sentir procedere alla divisione della comunione avuto riguardo anche ai beni pervenuti alle parti dalla successione ad intestato della madre Persona_2
L'asse ereditario di è stato così individuato: Persona_1
- piena proprietà dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio
29, particelle 137 e 165;
- quota indivisa di 1/3 dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio 29, particelle 201 e 203 nonché al foglio 3, particella 66 ed al foglio 9, particella 3 (i rimanenti 2/3 in quota comune ed indivisa tra i 4 figli per la successione materna);
- quota indivisa di 1/3 del terreno sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 4, particella 135 (i rimanenti 2/3 in quota comune ed indivisa tra i 4 figli per la successione materna);
- donazione in favore di della piena proprietà dei terreni siti Controparte_1 in Laureana di Borrello ed identificati in Catasto al foglio 4, particelle 9, 10,
11 e 162 nonché del fabbricato sito in Laureana di Borrello ed identificato in
Catasto al foglio 4, particelle 163 e 164 sub 2 e sub 3;
- donazione in favore di della piena proprietà del fabbricato sito CP_2 in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 28, particella 196;
- la quota parte (1/3) sulla metà delle somme esistenti al momento del decesso di sul conto di deposito a risparmio n. Persona_2
53052/000015659573 acceso presso di Controparte_5
Laureana di Borrello cointestato a e;
Persona_2 Persona_1
- donazione in favore di della metà delle somme esistenti al Controparte_1 momento dell'estinzione sul conto corrente cointestato a e Persona_2
(estinzione perfezionata con accredito di € 18.500,00 sul Persona_1 conto corrente n. 000000000962 UB AN AR cointestato a ER
e la quota di ½, € 9.250,00 destinata al
[...] Controparte_1 cointestatario ); Controparte_1
2 - la quota parte (1/2) delle somme esistenti al momento del decesso di ER sul conto corrente n. 000000000962 UB AN AR (€
[...]
10.561,88, ½ € 5.280,94).
si è costituito premettendo la descrizione dei rapporti familiari e di Controparte_1 assistenza continua che unitamente alla sorella lo hanno legato ai genitori negli CP_2 ultimi lustri della loro vita caratterizzati dalla malattia. Ha formulato nei confronti di tutti i MA – quali coeredi di e di – domanda Persona_2 Persona_1 riconvenzionale di usucapione della piena proprietà dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio 29, particelle 201 e 203 nonché al foglio 3, particella 66, ed al foglio 9, particella 3, ed ancora al foglio 29, particelle 131, 132, 137 e 165. Ha negato che la donazione in suo favore abbia costituito lesione della quota di riserva del MA , ha comunque invocato la natura “remuneratoria” delle Parte_1 donazioni, ha precisato che le somme esistenti sui rapporti cointestati tra i genitori ed alcuni dei figli sono state utilizzate solo per le spese funerarie e sono rimaste per il residuo nella disponibilità di tutti gli eredi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c. non essendo stata perfezionata l'accettazione con benefico di inventario, ha eccepito la prescrizione della domanda relativa alla
“donazione” della metà dell'importo bonificato nel 2011 sul conto corrente cointestato a
. Controparte_6 Controparte_1
si è costituita riconoscendo il diritto di usucapione di CP_2 Controparte_1
e riproponendo le medesime argomentazioni, eccezioni, deduzioni e richieste del predetto MA in ordine ai rapporti intrafamiliari, alla natura remuneratoria delle donazioni eseguite dai genitori, all'insussistenza della lesione della quota di riserva del MA
, all'utilizzo delle somme esistenti sui rapporti cointestati tra i genitori ed Parte_1 alcuni dei figli solo per le spese funerarie con disponibilità in favore di tutti gli eredi del residuo, all'inammissibilità della domanda di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c..
si è costituito senza contestare le donazioni (che ha ritenuto non Controparte_3 soggette a collazione ai sensi dell'art.742 c.c. e dell'art. 770 c.c.), aderendo alla domanda di divisione e riconoscendo il diritto di usucapione del MA CP_1
In questa sede per brevità le posizioni processuali delle parti sono state riportate in via meramente riassuntiva;
devono intendersi, comunque, interamente richiamate le più diffuse argomentazioni esposte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
Con sentenza parziale n. 17 del 9/01/2024 il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione articolata da . Controparte_1
In via istruttoria è stata ammessa la prova testimoniale richiesta da Controparte_1 nella memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. limitatamente ai capitoli nn. 1, 2,
3 e 4 in punto di migliorie eseguite sull'immobile oggetto di donazione;
è stata, altresì,
3 disposta CTU con il dott. per valutare la massa ereditaria al momento Persona_3 dell'apertura della successione di in relazione alla domanda di Persona_1 riduzione per lesione di legittima.
Con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza 12/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni limitatamente alla domanda di riduzione delle donazioni per lesione di legittima ed il G.I. ha trattenuto la causa in decisione al Collegio con termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
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Il thema decidendum nel presente provvedimento è limitato alla domanda articolata da per la riduzione per lesione della sua quota di riserva: Parte_1
- dell'atto con cui in data 3/09/2013 ha donato al figlio Persona_1
la piena proprietà dei terreni siti in Laureana di Borrello ed Controparte_1 identificati in Catasto al foglio 4, particelle 9, 10, 11 e 162 nonché del fabbricato sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 4, particelle 163 e 164 sub 2 e sub 3;
- dell'atto con cui in data 3/09/2013 ha donato alla figlia Persona_1
la piena proprietà del fabbricato sito in Laureana di Borrello CP_2 ed identificato in Catasto al foglio 28, particella 196;
- dell'atto con cui in data 9/05/2012 , estinguendo un c/c Persona_1 intestato a sè stesso ed alla defunta moglie ha accreditato Persona_2 il saldo attivo residuo complessivo di € 18.500,00 sul conto corrente n.
000000000962 UB AN AR cointestato a sé stesso ed al figlio CP_1
così determinando in favore di quest'ultimo la donazione indiretta
[...] della di ½ pari ad € 9.250,00.
Il Collegio ritiene che tale domanda nel merito risulti infondata.
a) In premessa va confermata, in rito, l'ammissibilità della domanda di riduzione per lesione essendo priva di pregio l'eccezione sollevata da e CP_2 Controparte_1 per l'omessa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte di Pt_1 ai sensi dell'art. 564 comma 1 c.c..
[...]
E' noto che tale norma delinea quale condizione dell'azione di riduzione la circostanza che il legittimario abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario ma solo ed esclusivamente nella specifica ipotesi in cui la domanda sia rivolta a soggetti non coeredi (comma 1 “Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le
4 donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità …”).
L'elaborazione giurisprudenziale anche di legittimità è pacifica nell'affermazione secondo cui la predetta “condizione” ha portata ristretta e non può essere estesa in via interpretativa alla diversa ipotesi della domanda giudiziale tra coeredi. Del resto, il tenore letterale dell'art. 564 comma 1 c.c. nell'inciso “salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi” non consente soluzioni ermeneutiche alternative (Cass. n. 8348 del 30/03/2025, Cass. n. 29891 del 27/10/2023).
b) Sempre in premessa, va osservato che priva di concreta rilevanza ai fini del decidere risulta la qualificazione delle donazioni in esame quali “remuneratorie” in rapporto all'assistenza che e hanno dichiarato di aver CP_2 Controparte_1 garantito agli anziani e malati genitori.
Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato e condiviso principio, anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, per il quale le donazioni anche se remuneratorie sono sempre e comunque soggette alla disciplina della riduzione per lesione della quota di legittima (Cass. n. 41480 del 24/12/2021).
Proprio per tale irrilevanza il G.I. ha valutato superflua – per economia processuale
– l'acquisizione delle prove costituende richieste sul punto dai convenuti CP_2
e . Scelta processuale che il Collegio condivide e ratifica. Controparte_1
Per completezza di argomentazione – anche se il profilo attiene in via diretta alla successiva fase di collazione e divisione – va, altresì, evidenziato che la natura remuneratoria delle donazioni di beni immobili non giustifica l'operatività della disciplina di esclusione dalla collazione di cui all'art. 742 c.c..
La norma, infatti, nel suo richiamo contenuto al terzo comma alle liberalità di cui all'art. 770 comma 2 c.c. (“non sono soggette a collazione le liberalità previste al secondo comma dell'art. 770”) esclude dalla collazione solo le liberalità non qualificabili in senso giuridico quali donazioni e cioè quelle “che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”. Fattispecie, quest'ultima, che trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività e ricorrenze nelle quali sono comuni le elargizioni e che presuppone in ogni caso la proporzionalità con le condizioni economiche dell'autore che devono essere tali da rendere l'elargizione del tutto marginale (Cass. n. 15334 del 12/06/2018); caratteristiche che oggettivamente non si attagliano alle donazioni eseguite da CP_1
5 in favore dei figli e il cui valore non è stato affatto marginale ER CP_2 CP_1 sul complessivo patrimonio del donante.
L'argomento difensivo articolato sul punto da non risulta, dunque, Controparte_3 fondato.
c) L'individuazione e la qualificazione in termini di donazione dell'atto di trasferimento immobiliare perfezionato da in favore del figlio Persona_1 CP_1
e della figlia in data 3/09/2013 sono pacifiche tra le parti e, comunque, CP_2 documentate in atti.
L'attore ha prodotto l'atto pubblico (notaio dott.ssa reg.gen. n. Persona_4
18216/17 e reg.part. 12799/800, rep. n. 8763 e racc n. 3032 – doc. 3 del fascicolo di parte) con il quale in data 3/09/2013 ha donato al figlio la Persona_1 Controparte_1 piena proprietà dei terreni siti in Laureana di Borrello ed identificati in Catasto al foglio
4, particelle 9, 10, 11 e 162 nonché del fabbricato sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 4, particelle 163 e 164 sub 2 e sub 3, e contestualmente ha donato alla figlia la piena proprietà del fabbricato sito in Laureana di CP_2
Borrello ed identificato in Catasto al foglio 28, particella 196.
Atto pubblico allegato anche da e (doc. 8 dei CP_2 Controparte_1 rispettivi fascicoli di parte).
Contestata risulta, invece, la qualificazione giuridica dell'ulteriore donazione indicata da e costituita dalla quota di ½ della somma accreditata in data CP_7
9/05/2012 da sul conto corrente n. 000000000962 UB AN AR Persona_1 cointestato a sé stesso ed al figlio (versamento complessivo € 18.500,00, Controparte_1 quota riferita a € 9.250,00). Accredito frutto del giroconto del saldo attivo Controparte_1 esistente al momento della chiusura di un conto corrente cointestato a Persona_2
e (doc. 5 del fascicolo di parte attrice). Persona_1
L'attore ha ritenuto che, essendo cointestatario del conto corrente n. Controparte_4
000000000962 UB AN AR e come tale titolare del 50% delle somme ivi depositate, l'accredito del 9/05/2012 ha costituito per la quota riferibile a Controparte_1 una donazione indiretta.
La circostanza dell'accredito della predetta somma sul rapporto cointestato a CP_8
e così come quella della sua provenienza dall'estinzione di un
[...] Controparte_1 rapporto cointestato a ed alla moglie è Controparte_8 Persona_2 oggettivamente riscontrabile dall'esame dell'estratto conto aggiornato al 29/06/2012 del conto corrente n. 000000000962 UB AN AR (doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
Va, tuttavia, osservato che la specifica vicenda (in assenza di concreti elementi di prova sull'animus che ha orientato l'operazione di giroconto da parte di CP_1
6 può essere giuridicamente ricostruita in termini diversi da quelli proposti ER dall'attore ma pur sempre rilevanti ai fini di causa.
In tal senso va considerato che il conto corrente di provenienza dell'importo di €
18.500,00 era cointestato a e sicchè, per la Persona_1 Persona_2 presunzione che regola le cointestazioni, ad entrambi spettava la quota del 50%. Atteso che era cointestatario anche del conto corrente di destinazione, non v'è Persona_1 dubbio che per l'importo di € 9.250,00 (1/2 di € 18.500,00) quello tra i due conti correnti
è stato un mero giroconto in favore dell'avente diritto . Persona_1
La residua quota di € 9.250,00 era invece di pertinenza di e Persona_2 conseguentemente, essendo quest'ultima già deceduta al momento dell'estinzione del rapporto bancario de quo, di pertinenza dei suoi eredi coniuge (2/6) e Persona_1
, , e (1/6 per ciascuno). Parte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_1
Non essendo ragionevole ipotizzare che abbia inteso disporre per Persona_1 liberalità di somme non proprie ma di pertinenza degli eredi di il Persona_2 versamento di € 9.250,00 di cui ha beneficiato in concreto deve essere Controparte_1 qualificato come incasso da parte di quest'ultimo in data 9/05/2012 di somme in parte spettanti agli altri coeredi e, in particolare, per € 3.083,33 a e per € Persona_1
1.541,66 ad ognuno degli altri coeredi.
Riservando alla fase della divisione in senso stretto la disamina sull'obbligo di di restituire agli altri coeredi la parte loro spettante o di imputarla nel Controparte_1 rapporto di dare/avere connesso alla comunione ereditaria, cioè di cui è rilevante prendere atto in questa sede è, per un verso, che ai fini delle valutazioni sulla eventuale lesione della quota di riserva nella massa ereditaria di deve considerarsi Controparte_8 compreso anche il valore di € 3.083,33 quale quota parte a lui spettante del versamento di € 9.250,00 eseguito in data 9/05/2012 e, per altro verso, che la qualifica di donazione in favore di può essere riconosciuta al più allo stesso importo di € Controparte_1
3.083,33 cioè a quello del quale poteva effettivamente disporre. Persona_1
Per completezza di analisi è opportuno chiarire che in relazione alla ricostruzione del valore della massa ereditaria di – da porre quale elemento di raffronto Persona_1 per lo scrutinio sull'invocata lesione della quota di riserva in favore di – Parte_1 non è rilevante l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da atteso Controparte_1
7 che la successione si è aperta nel 2018 e quindi è rispetto a tale data che deve essere valutata l'attualità delle poste attive.
d) Ciò chiarito è possibile quantificare il valore della massa ereditaria di ER
delimitare la quota di riserva spettante a e così verificare se le
[...] Parte_1 donazioni eseguite dal de cuius abbiano o meno determinato lesione.
Al riguardo è opportuno in premessa evidenziare che – come sarà agevole comprendere infra – sulla conclusione cui il Collegio intende giungere è irrilevante la correttezza del calcolo del CTU dott. delle migliorie eseguite da Per_3 Controparte_1 sull'immobile ricevuto in donazione ed anche la correttezza della qualificazione giuridica non in termini di donazione riferita al versamento di € 9.250,00 del 9/05/2012 sopra esaminato.
In entrambi i casi, infatti, la diversa valutazione alla quale si potrebbe giungere (cioè, un maggior valore delle migliorie e quindi un minor valore della massa al momento dell'apertura della successione;
la qualificazione di donazione dell'intero importo di €
9.250,00 e quindi un corrispondente maggior valore del donatum in favore di CP_1
non inciderebbe in concreto sulla conclusione in termini di assenza di lesione
[...] della quota di riserva.
Concorrono a formare la massa ereditaria di il relictum Persona_1 immobiliare costituito:
- dalla piena proprietà dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio 29, particelle 137 e 165,
- dalla quota indivisa di 1/3 dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio 29, particelle 201 e 203 nonché al foglio 3, particella 66 ed al foglio 9, particella 3,
- dalla quota indivisa di 1/3 del terreno sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 4, particella 135, il relictum mobiliare costituito:
- dalla quota di 1/3 (successione ab intestato con 4 figli) della metà delle somme esistenti al momento del decesso di sul conto di deposito a Persona_2 risparmio n. 53052/000015659573 acceso presso Poste Italiane S.p.A.-Ufficio di Laureana di Borrello cointestato a e , Persona_2 Persona_1
- dal credito verso pari ad 1/3 (successione ab intestato con 4 Controparte_1 figli) della metà delle somme esistenti al momento dell'estinzione su un conto corrente cointestato a e poi riversate sul Persona_2 Persona_1
8 conto corrente n. 000000000962 UB AN AR cointestato a ER
e ,
[...] Controparte_1
- dalla quota parte di 1/2 delle somme esistenti al momento del decesso di ER sul conto corrente n. 000000000962 UB AN AR cointestato
[...] con , Controparte_1 dal donatum costituito:
- dalla donazione in favore di della piena proprietà dei terreni siti Controparte_1 in Laureana di Borrello ed identificati in Catasto al foglio 4, particelle 9, 10, 11
e 162 nonché del fabbricato sito in Laureana di Borrello ed identificato in
Catasto al foglio 4, particelle 163 e 164 sub 2 e sub 3,
- dalla donazione in favore di della piena proprietà del fabbricato CP_2 sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 28, particella
196.
Attraverso l'indagine tecnica d'ufficio compiuta dal dott. Persona_3
(compendiata nella relazione depositata in data 13/06/2024) il patrimonio immobiliare relictum e donatum è stato così valutato:
1. piena proprietà dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio
29, particelle 137 e 165; - € 4.300,00
2. quota indivisa di 1/3 dei terreni siti in Candidoni ed identificati in Catasto al foglio 29, particelle 201 e 203 nonché al foglio 3, particella 66 ed al foglio 9, particella 3; - € 82.000,00
3. quota indivisa di 1/3 del terreno sito in Laureana di Borrello ed identificato in
Catasto al foglio 4, particella 135; - € 4.200,00
4. donazione in favore di della piena proprietà dei terreni siti in Controparte_1
Laureana di Borrello ed identificati in Catasto al foglio 4, particelle 9, 10, 11 e
162 nonché del fabbricato sito in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 4, particelle 163 e 164 sub 2 e sub 3; - € 37.700,00
5. donazione in favore di della piena proprietà del fabbricato sito CP_2 in Laureana di Borrello ed identificato in Catasto al foglio 28, particella 196; -
€ 58.000,00.
La documentazione prodotta dalle parti e la ricostruzione anche giuridica sopra esposta dal Collegio consentono di valutare il patrimonio mobiliare nei seguenti termini:
6. 1/3 (successione ab intestato con 4 figli) della metà delle somme esistenti al momento del decesso di sul conto di deposito a risparmio n. Persona_2
53052/000015659573 acceso presso Poste Italiane S.p.A.-Ufficio di Laureana di Borrello cointestato a e;
e così € Persona_2 Persona_1
9 23.131,89/2 = € 11.565,95 (quota che va in successione) di Persona_2 cui 1/3 nella massa di € 3.855,31, Persona_1
7. credito verso pari ad 1/3 (successione ab intestato con 4 figli) Controparte_1 della metà delle somme esistenti al momento dell'estinzione su un conto corrente cointestato a e poi riversate sul Persona_2 Persona_1 conto corrente n. 000000000962 UB AN AR cointestato a ER
e ; € 18.500,00 saldo complessivo, € 9.250,00 di
[...] Controparte_1 spettanza di di cui 1/3 confluite nella massa di Persona_2 ER
€ 3.083,33,
[...]
8. la quota parte (1/2) delle somme esistenti al momento del decesso di ER sul conto corrente n. 000000000962 UB AN AR;
€
[...]
10.561,84/2 = € 5.280,94.
Dunque il valore dell'asse ereditario di – già operata la collazione Persona_1 di legge – è determinabile in € 198.419,58.
Va ribadito che si tratta di una valutazione “massima”, cioè non suscettibile di aumento, atteso che sono stati considerati in detrazione i miglioramenti sul bene donato a al minimo (per come stimati “presuntivamente” dal CTU, senza Controparte_1 contestazione dell'attore) e senza ipotizzare le possibili variazioni che l'istruttoria testimoniale già ammessa potrà apportare sulla specifica tipologia di interventi eseguiti;
non sono stati scomputati, altresì, i debiti della massa.
A norma dell'art. 537 c.c., vertendosi in ipotesi di eredità devoluta ab intestato ai 4 figli, ad ognuno di essi spetta la riserva di ¼ dei 2/3 del patrimonio (in altri termini, di 1/6 del patrimonio) che nel caso di specie è quantificabile in € 33.069,93 (€ 198.419,58/6).
, dunque, ha diritto ad ottenere dalla successione paterna beni per un Parte_1 valore non inferiore a € 33.069,93.
Orbene, avuto riguardo alla circostanza che entrambe le donazioni oggetto di causa sono state perfezionate senza la dispensa dall'imputazione (sicché la loro imputazione va fatta dapprima sulla quota di legittima degli eredi donatari e poi sulla quota disponibile –
Cass. n. 8348 del 30/0372025 e Cass. n. 3352 del 6/02/2024), il raffronto tra il valore delle donazioni (€ 98.783,33, pur volendo considerare le voci sopra esaminate nella loro maggiore ampiezza interpretativa), il valore della quota di legittima dei due eredi donatari
(€ 66.139,86), il valore della quota disponibile (€ 66.139,86) ed il valore dei relictum ancora disponibile per l'assegnazione ai coeredi (€ 99.636,25) consente l'agevole
10 conclusione che le donazioni non hanno inciso sulla quota di riserva spettante a Pt_1 la quale può essere ampiamente soddisfatta in fase di divisione con il relictum.
[...]
Del resto, l'imputazione delle donazioni alla quota di legittima dei donatari determina che per il residuo valore delle donazioni (€ 98.783,33 - € 66.139,86 = € 32.643,47) può farsi riferimento ad una quota della “disponibile” addirittura inferiore alla metà.
In nessun caso, pertanto, il diritto di alla quota di riserva può essere Parte_1 pregiudicato dalle donazioni oggetto di causa.
L'evidenza dei predetti valori è tale che ogni ulteriore argomentazione in punto di rigetto della domanda risulta ultronea.
Il regolamento delle spese di lite è rimesso alla decisione sulle altre domande, così da ponderare il complessivo rapporto di soccombenza processuale.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi pronunciando sulla domanda di riduzione delle donazioni per lesione di legittima proposta da nei confronti di e di Parte_1 CP_2 CP_1
e nel contraddittorio con così provvede:
[...] Controparte_3
- rigetta la domanda;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
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