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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3115/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA N. TOMMASEO 8/F 35131 Parte_1
PADOVA presso il difensore avv. Parte_1
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso ex artt 281 decies c.p.c, 84 e 170 d.P.R. 11/2002 ed art. 15 d.lgs. 150/2011,
l'avv. proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di Parte_1 liquidazione del compenso al difensore comunicato in data 21.5.2024 ed emesso dal Tribunale di Padova all'esito del procedimento RG 599/2018 (ad oggetto ricorso per scioglimento matrimonio).
pagina 1 di 3 A sostegno dell'opposizione, il legale ricorrente contestava il provvedimento di diniego, rilevando di non aver avuto comunicazione del decreto di integrazione della documentazione del 29.11.2023.
All'udienza del 9.10.2024, nessuno si costituiva per il convenuto sicché, verificata CP_1 la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Veniva disposta l'acquisizione del fascicolo RG 599/2018 e, con ordinanza del 10.10.2024, assegnato termine a parte ricorrente per il deposito della documentazione richiesta in sede di integrazione.
In data 5.3.2025 la causa veniva assegnata al ruolo di questo Giudice.
All'udienza del 10.4.2025, l'Avv. dava atto del superamento del limite reddituale da Pt_1 parte della propria assistita per gli anni successivi al 2018 e chiedeva, pertanto, la liquidazione del compenso solo per il primo anno di giudizio.
Con ordinanza del 16.4.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria per ottenere chiarimenti circa il superamento del limite reddituale previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio. All'udienza del 20.5.2025, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come precisate all'udienza del 10.4.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione.
2.
Il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
Dall'esame del fascicolo RG 599/2018 si evince che il provvedimento di integrazione documentale del 29.11.2023, nonostante l'espressa indicazione “si comunichi”, non è stato effettivamente comunicato alla ricorrente da parte della cancelleria.
Quest'ultima, pertanto, era incorsa in una decadenza per fatto ad essa non imputabile. Va tuttavia confermato il rigetto dell'istanza di liquidazione.
In ottemperanza al termine concesso con provvedimento del 10.10.2024, la ricorrente ha prodotto certificazione dell'Agenzia delle Entrate e certificato storico di famiglia della sua assistita (cfr docc. 11 e 12 di parte ricorrente): dal primo, in particolare, si Persona_1 evince il superamento dei limiti reddituali richiesti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato negli anni di imposta dal 2018 al 2021 (anno di conclusione del procedimento RG
599/2018, cfr sentenza sub doc. 3).
Posto che il giudizio di merito era già iniziato nell'anno 2018, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è a detto anno di imposta che occorre guardare per confermare l'ammissione svolta in via provvisoria da parte del competente Consiglio dell'ordine. Sicchè l'assistita dell'odierna ricorrente non aveva i requisiti per essere ammessa al patrocinio.
Peraltro, la conclusione non muta anche a voler considerare l'anno di imposta 2017.
Infatti, dalla documentazione prodotta sub doc. 12, si evince che in detto anno la ha Per_1 percepito un reddito da lavoro dipendente per complessivi € 10.728,20 (€ 10.428,20 + € 300).
A tale importo va tuttavia aggiunto quanto percepito a titolo di assegno di mantenimento per i figli (cfr Cass. 24378/2019): dall'esame del doc. 4 allegato al ricorso di divorzio depositato pagina 2 di 3 nel fascicolo RG 599/2018 si evince, infatti, la corresponsione in favore di di € 500 Per_1
a partire dal mese di luglio 2017 (quindi per mesi sei).
Alla luce del mancato deposito di documentazione o prova della non percezione di quanto dovuto, detto importo deve essere considerato ai fini della determinazione del reddito rilevante.
E ne consegue il superamento del limite anche per l'anno 2017.
3.
In conclusione, l'istanza di liquidazione del compenso dell'Avv. non può essere in Pt_1 ogni caso accolta.
Quanto alle statuizioni conseguenti alla mancanza dei requisiti reddituali, ai sensi dell'art 136
d.p.r 115/2002, va disposta la trasmissione degli atti al giudice della causa RG 599/2018.
Le spese di lite, stante la contumacia del convenuto (cfr Cass. 17432/2011) e CP_1
l'effettiva mancata comunicazione del provvedimento di integrazione del 29.11.2023, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda gli atti al giudice del fascicolo RG 599/2018 per i relativi provvedimenti.
Padova 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3115/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA N. TOMMASEO 8/F 35131 Parte_1
PADOVA presso il difensore avv. Parte_1
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso ex artt 281 decies c.p.c, 84 e 170 d.P.R. 11/2002 ed art. 15 d.lgs. 150/2011,
l'avv. proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di Parte_1 liquidazione del compenso al difensore comunicato in data 21.5.2024 ed emesso dal Tribunale di Padova all'esito del procedimento RG 599/2018 (ad oggetto ricorso per scioglimento matrimonio).
pagina 1 di 3 A sostegno dell'opposizione, il legale ricorrente contestava il provvedimento di diniego, rilevando di non aver avuto comunicazione del decreto di integrazione della documentazione del 29.11.2023.
All'udienza del 9.10.2024, nessuno si costituiva per il convenuto sicché, verificata CP_1 la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Veniva disposta l'acquisizione del fascicolo RG 599/2018 e, con ordinanza del 10.10.2024, assegnato termine a parte ricorrente per il deposito della documentazione richiesta in sede di integrazione.
In data 5.3.2025 la causa veniva assegnata al ruolo di questo Giudice.
All'udienza del 10.4.2025, l'Avv. dava atto del superamento del limite reddituale da Pt_1 parte della propria assistita per gli anni successivi al 2018 e chiedeva, pertanto, la liquidazione del compenso solo per il primo anno di giudizio.
Con ordinanza del 16.4.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria per ottenere chiarimenti circa il superamento del limite reddituale previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio. All'udienza del 20.5.2025, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come precisate all'udienza del 10.4.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione.
2.
Il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
Dall'esame del fascicolo RG 599/2018 si evince che il provvedimento di integrazione documentale del 29.11.2023, nonostante l'espressa indicazione “si comunichi”, non è stato effettivamente comunicato alla ricorrente da parte della cancelleria.
Quest'ultima, pertanto, era incorsa in una decadenza per fatto ad essa non imputabile. Va tuttavia confermato il rigetto dell'istanza di liquidazione.
In ottemperanza al termine concesso con provvedimento del 10.10.2024, la ricorrente ha prodotto certificazione dell'Agenzia delle Entrate e certificato storico di famiglia della sua assistita (cfr docc. 11 e 12 di parte ricorrente): dal primo, in particolare, si Persona_1 evince il superamento dei limiti reddituali richiesti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato negli anni di imposta dal 2018 al 2021 (anno di conclusione del procedimento RG
599/2018, cfr sentenza sub doc. 3).
Posto che il giudizio di merito era già iniziato nell'anno 2018, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è a detto anno di imposta che occorre guardare per confermare l'ammissione svolta in via provvisoria da parte del competente Consiglio dell'ordine. Sicchè l'assistita dell'odierna ricorrente non aveva i requisiti per essere ammessa al patrocinio.
Peraltro, la conclusione non muta anche a voler considerare l'anno di imposta 2017.
Infatti, dalla documentazione prodotta sub doc. 12, si evince che in detto anno la ha Per_1 percepito un reddito da lavoro dipendente per complessivi € 10.728,20 (€ 10.428,20 + € 300).
A tale importo va tuttavia aggiunto quanto percepito a titolo di assegno di mantenimento per i figli (cfr Cass. 24378/2019): dall'esame del doc. 4 allegato al ricorso di divorzio depositato pagina 2 di 3 nel fascicolo RG 599/2018 si evince, infatti, la corresponsione in favore di di € 500 Per_1
a partire dal mese di luglio 2017 (quindi per mesi sei).
Alla luce del mancato deposito di documentazione o prova della non percezione di quanto dovuto, detto importo deve essere considerato ai fini della determinazione del reddito rilevante.
E ne consegue il superamento del limite anche per l'anno 2017.
3.
In conclusione, l'istanza di liquidazione del compenso dell'Avv. non può essere in Pt_1 ogni caso accolta.
Quanto alle statuizioni conseguenti alla mancanza dei requisiti reddituali, ai sensi dell'art 136
d.p.r 115/2002, va disposta la trasmissione degli atti al giudice della causa RG 599/2018.
Le spese di lite, stante la contumacia del convenuto (cfr Cass. 17432/2011) e CP_1
l'effettiva mancata comunicazione del provvedimento di integrazione del 29.11.2023, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda gli atti al giudice del fascicolo RG 599/2018 per i relativi provvedimenti.
Padova 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 3 di 3