Sentenza breve 5 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03480/2026REG.PROV.COLL.
N. 00305/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2026, proposto da
Comune di Manocalzati, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Trasformazione Digitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, n. 02052/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Trasformazione Digitale e di Inwit S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. RO AV e udito per le parti l’avvocato Donato Pennetta.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con istanza presentata il 1° ottobre 2025 la Società WI S.p.A. (in prosieguo solo “WI) chiedeva al Comune di Manocalzati l’autorizzazione alla realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni, da realizzazione su area censita al locate C.T. al Foglio 7, mapp. 120: si tratta di un palo metallico dell’altezza di 30 metri, con un pennone sommità alto 4 metri, basamento in cemento armato e strutture di sopraelevazione per l’alloggiamento in posizione rialzata degli apparati tecnologici necessari al funzionamento delle stazioni radio base, muretti di contenimento, cordoli di recinzione, recinzione metallica ancorata su muretti di contenimento, anello di terra, cavidotti per cavi RF, energia elettrica per l’alimentazione della stazione, flussi telefonici e pozzetti per l’impianto di messa a terra. La struttura è destinata ad ospitare 3 antenne settoriali TIM, apparati tecnologici e collegamento cavi, impianti elettrici e un argano per la movimentazione di carichi in occasione delle opere di manutenzione.
2. Con nota n. prot. 8942 del 17 ottobre 2025 il Comune di Mancocalzati trasmetteva a WI il preavviso di diniego con il quale si faceva rilevare che, trovandosi la sede di impianto della nuova infrastruttura a meno di 50 metri dal limite esterno del cimitero, trovava applicazione il divieto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) e lett c) del Regolamento comunale per la localizzazione delle antenne.
3. WI presentava allora una memoria di osservazioni, ma con determinazione n. 9408 del 6 novembre 2025 il Comune confermava in via definitiva il diniego, richiamando non solo il divieto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) e c) del Regolamento comunale, ma anche il vincolo cimiteriale ex lege istituito con R.D. n. 1265/34 e le previsioni del vigente Programma di Fabbricazione, secondo cui nella fascia di 100 metri dal limite del cimitero è vietata qualsiasi edificazione a scopo residenziale, fatte salve le costruzioni precarie per la vendita di fiori.
4. Avverso tale provvedimento WI proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.
5. All’esito del giudizio l’adìto Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso ed annullava l’impugnato diniego. Osservava il TAR che per consolidata giurisprudenza gli impianti di telefonia mobile, essendo equiparati a tutti gli effetti alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, ragione per cui doveva ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui motivava il diniego richiamando lo strumento urbanistico, che vieterebbe qualsiasi costruzione nella fascia di rispetto cimiteriale. Inoltre, il TAR riteneva illegittimo il diniego opposto dal Comune anche nella parte in cui richiamava il divieto previsto dal regolamento comunale: trattandosi di installazione di un impianto incluso nel Piano Italia 5G, il TAR riteneva che dovesse trovare applicazione l’art. 4, comma 7-bis, del D.L. n. 60 del 2024, convertito dalla L. n. 95 del 2024, che sino al 31 dicembre 2026 consente la deroga ai regolamenti comunali per consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 e al regolamento (UE) 2021/241.
6. Il Comune di Manocalzati ha proposto appello.
7. WI si è costituita in giudizio insistendo per la reiezione del gravame
8. La causa è stata chiamata alla udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2026, in occasione della quale il Collegio, con ordinanza n. 397 del 30 gennaio 2025, ha sospeso l’appellata sentenza; quindi all’udienza pubblica del 5 marzo 2026, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
RI
9. Con il primo motivo d’appello il Comune appellante contesta l’affermazione del TAR secondo cui le infrastrutture di telecomunicazioni, essendo qualificate dal legislatore quali opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi zonizzazione urbanistica, e quindi non possono ritenersi incompatibili con le previsioni del Piano di Fabbricazione, che vieta qualsiasi edificazione residenziale entro i 100 metri.
9.1. Il Comune richiama la previsione di cui all’art. 338 del R.D. n. 1265/34, il vigente Programma di Fabbricazione nonché la L.R. n. 14/82, la quale stabilisce che “ nelle aree ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro dei Cimiteri non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni ”, evidenziando che in base a tali norme all’interno della fascia di 100 dal limite cimiteriale non è consentita la realizzazione di alcuna costruzione; richiama altresì il regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti di telecomunicazione, in particolare l’art. 8, il quale ha consentito a una ulteriore riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 metri per consentire la realizzazione di impianti di telecomunicazione nell’ottica di assicurare un equo bilanciamento tra tutela dell’interesse religioso e spirituale della zona cimiteriale, tutela della salute della collettività ed interesse al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale fissati a livello europeo. Evidenzia, quindi, che l’infrastruttura che WI intende realizzare verrebbe a collocarsi ad appena 14 metri dal limite del cimitero, e dunque in violazione di tutte le norme di riferimento richiamate.
Il Comune richiama poi la giurisprudenza secondo cui l’assimilazione degli impianti per telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria non significa che essi possano essere localizzati indiscriminatamente in ogni parte del territorio , ed inoltre quella che ritiene legittimi i divieti di collocare gli impianti in discussione in zone del territorio indicate in modo generico – ad esempio: i centri storici – ove sia comunque assicurata la copertura di rete.
9.2. Con il secondo motivo d’appello il Comune contesta l’appellata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che al caso di specie sia applicabile la deroga al regolamento comunale in applicazione dell’art. 4, comma 7 bis, del D.L. n. 60/2024, converto con L. n. 95/2024.
Secondo l’appellante tale norma, per la sua natura eccezionale, dovrebbe essere applicata con particolare rigore, e richiede il preventivo accertamento delle condizioni legittimanti la deroga, tra le quali la circostanza che il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale sia compromesso ove l’impianto non possa essere realizzato nella zona assoggettata a divieto dal regolamento comunale. WI avrebbe omesso di dimostrare tale circostanza e il TAR avrebbe errato nel ritenere applicabile la norma in assenza di tale dimostrazione.
10. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio rilevando di avere interesse al giudizio in quanto l’impianto oggetto del diniego impugnato nel presente giudizio è incluso tra gli interventi previsti nella strategia italiana in attuazione del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza di cui è titolare essa Amministrazione, e per la realizzazione del quale vede assegnate specifiche risorse finanziarie come individuate nella Tabella A del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è, dunque, parte necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 12 bis del D.L. n. 68/2022, che qualifica come parti necessarie nei contenziosi aventi ad oggetto interventi finanziati con fondi P.N.R.R. “ le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR. ”.
La Presidenza del Consiglio ha quindi insistito sulla specialità della disciplina delle comunicazioni elettroniche nonché su quanto stabilito dall’art. 4, comma 7 bis, del D.L. n. 60/2024, convertito con L. n. 95/2024, circa la possibilità di derogare ai regolamenti comunali per la realizzazione degli impianti 5G nelle zone c.d. “bianche”, osservando che il sito prescelto da WI, è incluso in una “zona bianca” in quanto area “a fallimento di mercato”.
Nel caso di specie, dunque, i presupposti per l’autorizzazione della infrastruttura oggetto di causa sono diversi ed estranei alla ordinaria pianificazione degli interventi di infrastrutturazione per telecomunicazioni e ciò per la ragione che le aree a fallimento di mercato concernono zone estranee ai programmi di sviluppo dei singoli operatori e proprio per questo motivo nel P.N.R.R. sono stati stanziati incentivi economici per la localizzazione di impianti di telecomunicazione in aree nelle quali non verrebbero mai realizzate dagli operatori medesimi. Rispetto alla disciplina riguardante un impianto incluso nel P.N.N.R. la disciplina pianificatoria comunale deve considerarsi recessiva.
D’altro canto, rispetto al vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/34, non si apprezzerebbe una effettiva incompatibilità, in quanto gli impianti di telecomunicazione non creerebbero problemi di ordine sanitario, non impedirebbero l’ampliamento del cimitero e non sarebbero neppure classificabili come costruzione o manufatto edilizio.
11. WI ha svolto difese simili a quelle della Presidenza del Consiglio dei Ministri, osservando, inoltre, che la superficie che occupata dalla nuova infrastruttura sarebbe irrisoria rispetto alla ampiezza totale della fascia di rispetto.
12. A prescindere dall’orientamento della giurisprudenza per cui il vincolo legale (ex art. 338 del R.D. n. 1265/34) di inedificabilità nelle fasce di rispetto cimiteriale non impedisce l’installazione di impianti di telecomunicazione (cfr. Cons. St. 8500/2024), l’appellata sentenza merita conferma sulla dirimente considerazione che nel caso di specie viene in considerazione un impianto soggetto a una disciplina derogatoria.
12.1. E’ incontestato in giudizio che l’impianto per cui è causa è incluso nel Piano Italia 5G, che mira a portare la copertura 5G in aree c.d. “a fallimento di mercato”, cioè aree in cui la bassa densità demografica scoraggia investimenti da parte degli operatori economici, garantendo in tal modo la connettività ad alte prestazioni in aree rurali, remote o a scarsa popolazione.
12.2. In particolare è utile ricordare che gli interventi inclusi nel Piano Italia 5G sono finanziati con fondi del PNNR, concessi previa pubblicazione di bando ed espletamento di gare ad evidenza pubblica: queste ultime sono state svolte previa suddivisione dell’intero territorio nazionale in 30 milioni di aree delle dimensioni di 100 x 100 metri, denominate pixel , in cui v’è necessità di installare nuovi impianti per la connettività mobile. La mappatura del territorio nazionale in pixel , infatti, ha precisamente l’obiettivo di identificare le zone d’ombra al fine di pianificare gli interventi pubblici del PNNR, quale, appunto, il Piano Italia 5G, sicché si può affermare che gli interventi del Piano Italia 5G debbono essere effettuati in corrispondenza dei pixel individuati nella mappatura e definiti nei bandi di gara per l’aggiudicazione dei fondi PNNR.
12.3. Occorre anche ricordare che nel 2015 è stato lanciato il Piano “BULL”, ovvero la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga, che distingue il territorio in aree bianche, grigie e nere, definendo le “aree bianche” come quelle in cui nessun operatore ha in previsione di investire: ciò a dire che in materia di impianti di telecomunicazione vi è sostanziale equipollenza tra la locuzione “ area bianca ” e la locuzione “ area a fallimento di mercato ”.
12.4. Il sito per il quale WI ha presentato l’istanza respinta con il provvedimento oggetto del giudizio è qualificato quale “ zona a fallimento di mercato ”, e WI si è resa aggiudicataria di fondi PNNR per la realizzazione del suddetto impianto.
12.5. L’art. 4, comma 7 bis, del D.L. n. 60/2024, convertito con L. n. 95/2024, stabilisce che “ Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ”.
12.6. La norma in questione in sostanza stabilisce che i siti destinati ad accogliere i nuovi impianti contemplati nel Piano Italia 5G sono individuati in base alla mappatura in pixel indicata nel bando di gara, e quindi devono essere installati nell’ambito di uno di tali pixel, che sono stati preventivamente individuati, a monte delle procedure di gara, proprio perché tali aree sono state pre-individuate come aree in cui è necessario intervenire in via prioritaria : si prescinde, quindi, dalla pianificazione territoriale e, coerentemente, la norma stabilisce che tale localizzazione avviene “ anche in deroga ” ai regolamenti comunali per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione.
12.7. L’ incipit della norma ha la funzione di chiarire la ratio della norma, mentre non può intendersi come indicativo di una condizione che legittima l’intervento in deroga alla regolamentazione comunale. Il fatto stesso che un intervento sia incluso nel Piano Italia 5G e debba essere realizzato in uno dei pixel individuati dalla mappatura già di per sé dimostra che l’intervento è necessario per il conseguimento degli obiettivi di trasformazione digitale. Per tale ragione, l’operatore economico che presenti l’istanza di autorizzazione per la realizzazione di uno di tali interventi, al fine di poter intervenire in deroga alla regolamentazione comunale non deve dimostrare altro se non che l’intervento è incluso nel Piano Italia 5G e che l’area prescelta rientra nel perimetro di uno dei pixel individuati nella mappatura nazionale. Diversamente opinando è evidente che la ratio della norma verrebbe inevitabilmente frustrata.
12.8. Tenuto conto della finalità peculiare della norma in argomento nonché del fatto che essa impone di localizzare gli impianti inclusi nel Piano Italia 5G in base alla mappatura in pixel , senza prevedere alcuna deroga, il Collegio ritiene che la mappatura in pixel prevalga, ai fini di che trattasi, anche sugli eventuali vincoli di inedificabilità eventualmente previsti dalla pianificazione territoriale o, come nel caso di specie, da norme di legge, fatta salva la necessità di acquisire nel corso del procedimento il parere favorevole delle autorità preposte ad eventuali vincoli paesaggistici, culturali o ambientali.
12.9. Dalle considerazioni che precedono risulta che, in ragione della particolare tipologia di impianto che WI intende realizzare, il provvedimento impugnato è illegittimo, risultando di fatto inapplicabili - in virtù dell’art. 4, comma 7 bis, del D.L. n. 60/2024, come modificato dalla legge di conversione n. 95/2024 - le previsioni del regolamento comunale, le previsioni del Piano di Fabbricazione nonché il vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/34, prevalendo in questo caso, quale criterio di localizzazione, la mappatura in pixel .
13. L’appellata sentenza merita dunque conferma, e correlativamente l’appello va respinto.
14. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD RT, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
RO AV, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RO AV | RD RT |
IL SEGRETARIO