TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/12/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. nel procedimento N. R.G. 2097/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e di- Parte_1 C.F._1 fesa dall'avv. MUGNAINI MATTEO;
- parte ricorrente - contro
IN PROPRIO E QUALE EREDE LEGITTIMO DI Controparte_1 cod. fisc. rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dall'avv. CECCOBELLI ANDREA;
- parte convenuta–
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “riconosciuta, a carico del Sig. la Controparte_1 qualità di erede legittimo del padre Sig. ed accertati i presupposti ex art. Persona_1 476 c.c., dichiarare che il medesimo Sig. ha accettato tacitamente la ere- Controparte_1 dità del padre Sig. II-pronunziare, per tutti i motivi di cui in narrativa, Persona_1 sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in dio al Sig. in proprio e quale Controparte_1 erede legittimo del Sig. in luogo del contratto definitivo e in adempimento Persona_1 del contratto preliminare di compravendita sottoscritto far le parti in data 12/04/2022, e per l'effetto attribuire al Sig. la piena proprietà dei seguenti immobili, tutti Parte_1 ubicati in Comune di Buggiano (Pistoia), liberi da persone e cose, previo versamento dell'importo residuo di € 150,00 a titolo di saldo prezzo da parte del Sig. -terreno Pt_1 identificato al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 1, particella 229, classe 2, superfi- cie 7498 mq., r.d. € 7,74, r.a. € 3.10, castagneto frutto;
-terreno identificato al Catasto Ter- reni di detto Comune al Foglio 1, particella 75, classe 3, superficie 880 mq., r.d. € 2.50, r.a.
€ 4,09, vigneto;
-terreno identificato al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 1, particel- la 76, classe 3, superficie 840 mq., r.d. € 2,39, r.a. € 3,90, partita n. 463, vigneto;
-terreno identificato al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 1, particella 77, classe 3, superficie 610 mq., r.d. € 1,73, r.a. € 2,84, partita n. 463, vigneto;
-terreno identificato al Catasto Ter-
1 reni di detto Comune al Foglio 1, particella 83, classe 2 superficie 2490 mq., r.d. € 8,36, r.a.
€ 6,43, uliveto. Con ordine al Conservatore dei RR.II.-Funzionario dell'Agenzia del Territo- rio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pistoia di trascrivere l'emanando provvedimento ed ogni altro consequenziale e necessario all'accoglimento della domanda proposta dall'esponente, con esonero da ogni responsabilità del detto Conservatore;
III-condannare il Sig. a corrispondere in favore del Sig. l'importo di € 1.220,00 (milledue- CP_1 Pt_1 centoventi/00), per tutti i motivi di cui in narrativa;
”.
Conclusioni parte convenuta: “Nel merito rigettare tutte le domande proposte perché infondate in fatto e diritto come descritto nella parte motiva della presente comparsa di costituzione, stante l'inesistenza di qualsivoglia contratto opponibile al comparente, con vittoria di spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto di avere stipulato con Parte_1 Controparte_1 contratto preliminare di vendita avente ad oggetto gli immobili posti a Buggiano ed avendo provveduto al pagamento della quasi totalità (€ 18.850,00) del prezzo concordato di € 19.000,00 senza che il promittente venditore si fosse presentato per il rogito notarile, ha chiesto, previo accertamento della titolarità di erede del padre e previo pagamento della differenza di € 150,00, che il Persona_1
Tribunale, pronunciasse sentenza costitutiva che disponesse il trasferimento del ben immobile e condannasse il convenuto alla ripetizione delle spese notarili per lo studio della pratica.
si è costituita in giudizio e dopo avere disconosciuto la Controparte_1 sottoscrizione apposta sul preliminare, ha:
a) eccepito che “il comparente all'epoca del presente preliminare in atti non era proprietario dei terreni indicati” per poi acquistare la metà di essi “solo dopo la presentazione delle pratiche di successione avvenuta solo in data 27 settembre
2022, con la quale il è devenuto proprietario solo del 50% dei terreni” con CP_1 la conseguenza che “mai pertanto il preliminare avrebbe potuto avere efficacia per
l'ottenimento di una sentenza ex articolo 2932 del c.c. sulla totalità dei beni indica- ti”;
b) le somme corrisposte “erano la restituzione di quanto versato al ricorren- te da parte della famiglia al fine di poter recuperare i due immobili con- CP_1 fluiti in una procedura esecutiva immobiliare, denari poi restituiti sotto richiesta del di ritiro di una denuncia che fu presentata alla Guardia di Finanza di Pt_1
Montecatini Terme”.
2 2.- In via preliminare si deve prendere atto che parte convenuta non ha contestato i pagamenti ricevuti come indicati nell'importo dalla controparte. In secondo luogo, il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto si è rivelata infondata poiché la CTU della dott.ssa con ampia motiva- Persona_2 zione scrupolo tecnico, ha consentito di affermare che ha sot- Controparte_1 toscritto il contratto preliminare di vendita.
Quanto invece all'eccezion sub a), si osserva che il fatto che al momento della stipula del preliminare il convenuto era titolare solo della quota di ½ non toglie alcuna validità al contratto dal momento che la vendita di cosa altrui nel nostro sistema ha effetti solo obbligatori. Peraltro, il 2 maggio 2023, a seguito del decesso del padre titolare dell'altra metà, il figlio era Persona_1 CP_1 subentrato quale erede legittimo anche nella quota del padre, in questo modo di- Per_ venendo proprietario dell'intero: quanto era stato convocato presso il notaio di Lucca per la stipula del definitivo nel luglio ed ottobre 2024 era pienamente le- gittimato a disporre dell'intera proprietà assumendo la dichiarazione di succes- sione un adempimento pienamente nelle possibilità del promittente. In altri ter- mini, se al momento della sottoscrizione il convenuto non era proprietario dell'intero, all'epoca in cui il definitivo doveva essere stipulato ciò si era realizza- to.
Relativamente all'eccezione sub c) si osserva che parte convenuta ha di fat- to invocato la simulazione assoluta del contratto preliminare che celerebbe in realtà un mutuo effettuato da a e poi restituito da Pt_1 CP_1 quest'ultimo mediante le somme corrisposte a titolo di prezzo. È evidente che una ricostruzione di scontra frontalmente con le preclusioni dell'art. 1417 c.c. che ri- chiedono che la prova della simulazione sia tra le parti affidata alla controdichia- razione scritta – ovvero ad un negozio in cui le parti esplicitano gli estremi del contratto reale – e che non sia ammessa la prova per testi come capitolate da parte resistente. Né la parte ha adombrato che il contratto dissimulato di mutuo fosse illecito, unica condizione cui l'ultima parte dell'art. 1417 subordina la pos- sibilità di ricorrere alla prova orale.
Con riferimento invece all'accertamento della qualità di erede, le osserva- zioni in proposito formulate della parte ricorrente non sono state efficacemente contestate dalla parte convenuta che si è unicamente incentrata sulla prova del
3 diverso negozio di mutuo occultato con il preliminare di vendita. La conseguenza
è che dei fatti – univocamente significativi di una accettazione tacita dell'eredità del padre – devo ritenersi ammessi. Per_1
Per quanto attiene infine alla richiesta di condanna al pagamento delle spese notarili, è appena il caso di rilevare che parte ricorrente non ha nemmeno Per_ mai dedotto di avere corrisposto l'onorario del notaio (doc. 37) unico presup- posto per poter ripetere la somma dal convenuto.
In conclusione, la domanda merita accoglimento essendosi parte ricorrente offerta di corrispondere il residuo prezzo.
Le spese legali sostenute dal ricorrente devono essere poste a carico della parte convenuta e sono liquidate nel dispositivo sulla base del valore della con- troversia, nello scaglione medio e riducendo il compenso per la fase decisoria stante la semplificazione del rito. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della do- manda proposta da : Parte_1
- accerta che è erede universale di Controparte_1 Persona_1
- dispone che provveda a corrispondere a Parte_2 Parte_3
a titolo di saldo prezzo la somma di € 150,00;
[...]
- rigetta la domanda di risarcimento per le spese notarili;
- dispone ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento da a Controparte_1 favore di la proprietà dei seguenti beni immobili: Controparte_2
a) terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Buggiano in foglio
1, part. 229 classe 2, superficie 7498 mq., r.d. € 7,74, r.a. € 3.10, castagneto frutto;
b) terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Buggiano in foglio
1, part. 75, classe 3, superficie 880 mq., r.d. € 2.50, r.a. € 4,09, vigneto;
c) terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Buggiano in foglio
1, part. 76, classe 3, superficie 840 mq., r.d. € 2,39, r.a. € 3,90, partita n. 463, vigneto;
4 d) terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Buggiano in foglio
1, part. 77, classe 3, superficie 610 mq., r.d. € 1,73, r.a. € 2,84, partita n. 463, vigneto;
e) terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Buggiano in foglio
1, part. 83, classe 2 superficie 2490 mq., r.d. € 8,36, r.a. € 6,43, uliveto;
- ordina al Conservatore dei RR.II.-Funzionario dell'Agenzia del Territorio-
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pistoia di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità del detto Conservatore;
- condanna al pagamento delle spese legali sostenute da Controparte_1
che si liquidano in € 4.000,00 oltre accessori come per legge, Parte_1 ponendo definitivamente quelle di CTU a carico solidale delle parti.
Pistoia, 12/12/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
5