Ordinanza collegiale 5 maggio 2022
Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/11/2025, n. 20924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20924 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20924/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04371/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4371 del 2022, proposto dal Comune di Aquara, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Falce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comune di Corleto Monforte (Sa) e il Comune di Romagnano al Monte (Sa), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del Decreto datato 23.2.2021, pubblicato nella G.U. n. 53 del 3.3.2021, di concerto tra il Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella parte in cui esclude l’Ente ricorrente dall’elenco dei comuni ammessi ai contributi previsti dall’art. 1, commi 139 e ss., della L. n. 145/2018 per presunte irregolarità nella trasmissione alla DA (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) del Ministero dell’Interno del conto consuntivo e allegati relativi all’anno 2019 e (conseguentemente) lo estromette dall’allegato 2) del decreto stesso. contenente l’elenco delle opere ammesse a finanziamento;
- del registro telematico della detta banca dati della PA - gestita dal MEF/Ragioneria Generale dello Stato -, nella parte in cui l’ufficio assume che il Comune di Aquara avrebbe trasmesso il conto consuntivo 2019 irregolarmente a causa della mancata allegazione dello Stato Patrimoniale attivo e passivo;
- della nota PEC del 10.9.2020, di richiesta di invio “SDB Stato Patrimoniale attivo e passivo” e delle note, aventi medesimo oggetto, trasmesse telematicamente sul sistema di raccolta dati dallo stesso ufficio in data 14.9.2020, 21.9.2020, 28.9.2020, 5.10.2020 e 12.10.2020;
- “ove e per quanto occorre”, del decreto del Ministero dell'Interno a firma del Direttore Centrale in data 5.8.2020;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, “ancorché non conosciuto, ove lesivo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. SC ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12 aprile 2021 il Comune di Aquara ha impugnato dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato escluso dall’assegnazione dei contributi previsti dall’art. art. 1, commi 139 ss., della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno 2019), per interventi di “messa in sicurezza degli edifici e del territorio”.
La gravata esclusione, in somma sintesi, è stata adottata in ragione del fatto che la ricorrente Amministrazione comunale non ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Interno lo stato patrimoniale attivo e passivo, unitamente al conto consuntivo dell’anno 2019 ed agli altri allegati previsti per legge.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali intimate eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito in favore di quella del TAR Lazio, sede di Roma.
Con ordinanza n. 685 del 9 marzo 2022 la Terza sezione del TAR Salerno, in accoglimento dell’eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Lazio, Sede di Roma.
Il Comune ha quindi riassunto la causa dinanzi a questo Tribunale Amministrativo, dapprima con il ricorso RG n. 4368/2022 - depositato con procura non asseverata – e poi con l’odierno ricorso RG n. 4371/2022, depositato correttamente.
2. Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:
“ I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 142, l. n. 145/2018 e dell’art. 5, punto c), del decreto M.I. 5.8.2020 ( lex specialis della procedura). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del decreto MEF 12.5.2016 e 4 del D.lgs. n. 118/2011. Violazione dell’art. 57, comma 2 ter , del D.L. n. 124/2019 conv. con mod. l. n. 157/2019 e dell’art. 232 TUEL (D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.). Violazione del principio generale di tassatività delle cause di esclusione. Difetto assoluto di istruttoria, motivazione insufficiente e perplessa (violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e succ. mod. ed int.). Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, buon andamento, efficienza ed imparzialità della p.a. (art. 97 cost.).
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 141 e 142, l. n. 145/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del decreto MEF 12.5.2016 e 4 del D.lgs. n. 118/2011; violazione dell’art. 6 l. n. 241/90 e succ. mod. ed int. Difetto assoluto di istruttoria. motivazione insufficiente e perplessa (violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e succ. mod. ed int.). Eccesso di potere per sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. ”.
2.1. Con il primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione delle rubricate disposizioni di legge ed il vizio di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che trattandosi di comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, l’obbligo di predisporre e trasmettere alla DA lo stato patrimoniale attivo e passivo per il bilancio consuntivo 2019 (e per gli anni successivi) sarebbe escluso per legge dall’art. 57 comma 2- ter , del c.d. “decreto fiscale” (d.l. n. 124/2019, conv. in l. n. 157/2019), che avrebbe reso definitiva la facoltatività di tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni attraverso una modifica dell’art. 232 TUEL.
2.2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta, invece, che le informazioni contabili e i documenti allegati al rendiconto 2019 trasmessi dal Comune alla DA (in particolare i quadri afferenti ai dati contabili analitici ed al piano degli indicatori) sarebbero sufficienti per il controllo sull’andamento della finanza comunale e idonei a consentire la lavorazione dei dati e la stesura della graduatoria di cui all’art. 1, comma 141, della citata l. n. 145/2018. Pertanto la gravata esclusione sarebbe stata ancorata ad un criterio meramente formalistico, in tesi sganciato dalla ratio ispiratrice della legge istitutiva della banca dati delle AA.PP. e delle norme disciplinanti la procedura di accesso ai contributi.
3. Con ordinanza n. 5587 del 5 maggio 2022 il Tribunale ha ritenuto di riunire i ricorsi RG n. 4368/2022 e RG n. 4371/2022, trattandosi di duplicato del medesimo atto introduttivo, e ha disposto l’integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i Comuni ammessi a fruire del contributo per cui è causa.
La ricorrente Amministrazione comunale ha provveduto ad integrare il contraddittorio e, con successiva ordinanza n. 4667 del 20 luglio 2022, non appellata, la Sezione I- ter di questo Tribunale Amministrativo ha confermato la riunione dei ricorsi in epigrafe in quanto erroneamente duplicati e respinto la domanda cautelare della parte ricorrente.
4. In vista della discussione le parti non hanno depositato nel fascicolo di causa nuovi documenti o prospettazioni difensive ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza straordinaria del 3 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams .
5. Il ricorso, che può essere deciso separatamente rispetto al ricorso RG n. 4368/2022 (in relazione al quale il Collegio ha prospettato in udienza alle parti la possibile inammissibilità ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del Codice del processo amministrativo), è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Le censure possono essere trattate congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
5.1. Come visto, il Comune è stato escluso dall’elenco dei comuni ammessi in quanto non avrebbe trasmesso alla DA, unitamente al conto consuntivo dell’anno 2019 e agli altri allegati previsti per legge, lo “stato patrimoniale attivo e passivo”.
5.2. Secondo la difesa comunale, trattandosi di comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, l’obbligo di predisporre e trasmettere alla DA lo stato patrimoniale attivo e passivo per il bilancio consuntivo 2019 (e per gli anni successivi) sarebbe escluso per legge, alla luce della previsione di cui all’art. 57, comma 2- ter , del cd “decreto fiscale” (d.l. n. 124/2019, conv. in l. n. 157/2019), che avrebbe reso definitiva la facoltatività di tenuta della contabilità economico-patrimoniale (CEP) per i piccoli comuni attraverso una modifica dell’art. 232 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).
5.3. La tesi non persuade.
Come già rilevato nella fase cautelare, le norme che disciplinano i contributi per cui è causa prevedono espressamente che saranno considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno provveduto alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DA) dei documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’art. 3 del D.M. Economia e finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato, ovvero: i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall’art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del d.lgs. n. 118/2011, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo (art. 1, comma 1, lett. b); il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 18- bis del d.lgs. n. 118/2011 (art. 1, comma 1, lett. e); i dati afferenti al rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato.
Con il D.M. 5 agosto 2020 sono stati disciplinati le modalità di presentazione delle domande e i presupposti per beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018, tra i quali presupposti vi è la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2019).
Orbene, il Comune ricorrente ha male interpretato la normativa sopra richiamata.
Invero, come già chiarito nella fase cautelare, il venir meno dell’obbligatorietà della tenuta della contabilità economico-patrimoniale non esclude la necessità di allegare “ al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’art. 3- bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 ”, così come disposto dall’art. 232, comma 2, TUEL nella versione modificata dall’articolo 15- quater , comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente dall’articolo 57, comma 2- ter , del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, a sua volta convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Giova ribadire, in altri termini, che gli enti locali che hanno esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale sono comunque tenuti - in ragione del rinvio operato dall’art. 1, comma 142, della legge n. 145/2018, al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, ed alle disposizioni di cui ai DD.MM. 11 novembre 2019 e 10 novembre 2020 - ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall’allegato A al medesimo decreto.
Ora, il Comune, a fronte dei reiterati avvisi circa la necessità di inviare il rendiconto 2019, con i relativi allegati (v. le quattro comunicazioni, rispettivamente, del 5.8.2020, 24.8.2020, 31.8.2020 e 7.9.2020), ha contrapposto la non obbligatorietà della redazione dello stato patrimoniale, ha volutamente omesso di presentare lo schema del predetto rendiconto della gestione di cui all’allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011, con i distinti prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico in questione.
Nella situazione così descritta, dunque, il Ministero altro non poteva fare se non escludere il Comune dall’assegnazione dei contributi per cui è causa.
Le censure, pertanto, non possono trovare accoglimento.
5.4. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
5.5. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
IA LL, Presidente
SC ON, Consigliere, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC ON | IA LL |
IL SEGRETARIO