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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12758/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza dell'11/06/2025
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
D'ARELLI ADRIANA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente Parte_1
allega d'avere contratto matrimonio con la parte resistente in data 09/06/2000, unione dalla quale Controparte_1
sono nate le figlie l'08/09/2000 ed il 14/09/2008. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 1879/2023 del 16/05/2023, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra questi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL VINCOLO
MATRIMONIALE” – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della parte resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett.
b), L. Div.) della sottoscrizione della sentenza di separazione e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Il collegio ritiene che dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati
3 all'udienza dell'11/06/2025, confermando le disposizioni regolanti lo stato separativo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue
(involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi), da versare in favore dell'Erario, essendo stata la ricorrente vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 03/12/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 09/06/2000 tra
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_1
4 , nato in BARI (BA) in [...] Controparte_1
23/07/1977, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 338, parte II, serie A, anno 2000;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. CONFERMA le statuizioni adottate all'udienza dell'11/06/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
6. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge da versare in favore dell'Erario dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12758/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza dell'11/06/2025
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
D'ARELLI ADRIANA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente Parte_1
allega d'avere contratto matrimonio con la parte resistente in data 09/06/2000, unione dalla quale Controparte_1
sono nate le figlie l'08/09/2000 ed il 14/09/2008. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 1879/2023 del 16/05/2023, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra questi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL VINCOLO
MATRIMONIALE” – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della parte resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett.
b), L. Div.) della sottoscrizione della sentenza di separazione e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Il collegio ritiene che dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati
3 all'udienza dell'11/06/2025, confermando le disposizioni regolanti lo stato separativo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue
(involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi), da versare in favore dell'Erario, essendo stata la ricorrente vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 03/12/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 09/06/2000 tra
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_1
4 , nato in BARI (BA) in [...] Controparte_1
23/07/1977, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 338, parte II, serie A, anno 2000;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. CONFERMA le statuizioni adottate all'udienza dell'11/06/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
6. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge da versare in favore dell'Erario dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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