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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4812/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Stefanelli, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Pasquale Tarantino, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 27.9.2010;
di aver generato quattro figli, nati, rispettivamente, in data 15.8.2011, in data 9.8.2015, in data
13.10.2016 e in data 16.6.2018; di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.12.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo ed integrando le previsioni inerenti al diritto di visita con riferimento ai fine settimana ed ai periodi festivi ed estivi.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
-In merito alle modalità di affidamento dei minori:
affidare i figli minori Persona_1 Persona_2 Persona_3 e Persona_4 ad entrambi
i genitori, in via condivisa, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. Le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
- In merito al diritto di visita relativo ai fine settimana, peridi festivi ed estivi, si precisa che, salvo diverso accordo i figli minori Persona_1 و Persona_2 , Persona_3 e Persona_4
trascorreranno ogni sabato con la signora Parte_2 mentre la domenica con il padre;
per quanto riguarda le festività, le stesse non seguiranno l'alternanza annuale. I minori trascorreranno il
24/12 (Vigilia di Natale) e il 01/01 (Capodanno), nonché la vigilia di Pasqua di ogni anno con il padre;
mentre per il periodo estivo i minori lo trascorreranno con il signor Per_1 dal 20/08 al 27/08 di ogni anno. Gli orari di visita e/o permanenza dei figli, durante la settimana verranno individuati nei giorni di martedì e mercoledì in base alla disponibilità della madre;
-In merito al contributo per il mantenimento e le spese straordinarie. Il sig. Parte_1 verserà mensilmente e direttamente la somma di €uro 800,00 (€ 200,00 per ogni figlio) alla sig.ra Parte_2 a titolo di mantenimento per i figli minori.
Spese straordinarie al 70% per il sig. Per_1 e 30% per la sig.ra Pt_2
AUF interamente alla sig.ra Pt_2
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 27.9.2010 in
LE (Le) e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Ortelle al n. 13 parte II Serie A anno
2010, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4812/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Stefanelli, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Pasquale Tarantino, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 27.9.2010;
di aver generato quattro figli, nati, rispettivamente, in data 15.8.2011, in data 9.8.2015, in data
13.10.2016 e in data 16.6.2018; di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.12.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo ed integrando le previsioni inerenti al diritto di visita con riferimento ai fine settimana ed ai periodi festivi ed estivi.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
-In merito alle modalità di affidamento dei minori:
affidare i figli minori Persona_1 Persona_2 Persona_3 e Persona_4 ad entrambi
i genitori, in via condivisa, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. Le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
- In merito al diritto di visita relativo ai fine settimana, peridi festivi ed estivi, si precisa che, salvo diverso accordo i figli minori Persona_1 و Persona_2 , Persona_3 e Persona_4
trascorreranno ogni sabato con la signora Parte_2 mentre la domenica con il padre;
per quanto riguarda le festività, le stesse non seguiranno l'alternanza annuale. I minori trascorreranno il
24/12 (Vigilia di Natale) e il 01/01 (Capodanno), nonché la vigilia di Pasqua di ogni anno con il padre;
mentre per il periodo estivo i minori lo trascorreranno con il signor Per_1 dal 20/08 al 27/08 di ogni anno. Gli orari di visita e/o permanenza dei figli, durante la settimana verranno individuati nei giorni di martedì e mercoledì in base alla disponibilità della madre;
-In merito al contributo per il mantenimento e le spese straordinarie. Il sig. Parte_1 verserà mensilmente e direttamente la somma di €uro 800,00 (€ 200,00 per ogni figlio) alla sig.ra Parte_2 a titolo di mantenimento per i figli minori.
Spese straordinarie al 70% per il sig. Per_1 e 30% per la sig.ra Pt_2
AUF interamente alla sig.ra Pt_2
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 27.9.2010 in
LE (Le) e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Ortelle al n. 13 parte II Serie A anno
2010, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo