Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4920/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, P.IVA corrente alla via Nazionale, 241 in Nocera Parte_1 P.IVA_1
Superiore, in persona del l.r.p.t. , nata a [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in Nocera Superiore (SA), in via Matteotti 9, presso lo studio dell'Avv. Aniello Cerrato, c.f.: , che la rappresentata e difende, CodiceFiscale_1 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo OPPONENTE E (Fallimento n. Controparte_1
1/2016 del Tribunale di Pavia, p.iva ) in persona del Curatore p.t., Dr. P.IVA_2
(nato a [...] - NA - il 24.08.1965, c.f. Controparte_2
), con studio in Milano alla via San Vittore n. 40, C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ed in virtù di autorizzazione del G.D. dott. E. Lombardi del 2.08.2016, dall'avv. Maria Pisani (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scafati C.F._3
(SA) alla Via Giovanni XXIII n. 43 OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 9/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 947/2017, emesso il 03/06/2017 e pubblicato il 05/06/2017, notificato il 26/06/17, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore del fallimento della somma di €. Controparte_1
127.959,28 oltre interessi e spese, per la fornitura di merce di cui alle fatture prodotte. Parte opponente eccepiva l'inesistenza del credito in forza di fatture tutte relative
N.R.G. 4920/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
Evidenziava, poi, che non vi era agli atti alcuna richiesta di pagamento per nemmeno una delle fatture azionate proveniente dalla società dichiarata fallita. In data 10/1/18 si costituiva il , evidenziando che tutte le fatture azionate CP_1 in via monitoria erano state regolarmente emesse dalla quando Parte_3 la società era ancora in bonis e che la Parte_4
(poi dichiarata fallita), altro non sono che la medesima società, avente sede
[...] legale in Vigevano (PV) alla via Cantù n. 31, identificata con lo stesso codice fiscale ( e numero REA (PV - 201581). Solo a seguito di modifica della P.IVA_2 denominazione sociale la (avente ad oggetto la lavorazione, Parte_3 progettazione e realizzazione in proprio e per conto di terzi di fustellatura e prodotti cartotecnici) aveva assunto la diversa denominazione poi soggetta a Controparte_1 scioglimento e liquidazione e successivamente sottoposta a procedura concorsuale di fallimento. Evidenziava, poi, che, già in epoca antecedente alla proposizione dell'azione monitoria, aveva richiesto alla il pagamento delle somme dovute mediante p.e.c. Parte_1 del 30.05.2016 e successivo sollecito del 7.06.2016, cui aveva fatto seguito la missiva del 2.10.2016 a firma del legale della Curatela, contenente formale costituzione in mora, missive tutte prive di riscontro.. Disconosceva poi l'autenticità della missiva inviata dalla società di trasporti, prodotta in copia, evidenziando l'esistenza di documentazione idonea a provare la consegna della merce, quali i documenti di trasporto n. 129 del 4.02.2010, n. 152 del 11.02.2010 e n. 192 del 19.02.2010, che recano il nome della quale vettore che ha Controparte_3 eseguito, per conto della società in bonis, il trasporto di merce e prodotti cartotecnici in favore della e la sottoscrizione del destinatario, attestante l'avvenuta Parte_1 consegna della merce venduta. Rilevava, poi, che la era solo una delle ditte che aveva curato, per Controparte_3 conto della il trasporto di merce in favore della Parte_3 Parte_1
essendo stati depositati nel fascicolo del monitorio anche altri ddt idonei a
[...] dimostrare la consegna della merce in quanto regolarmente firmati del destinatario (cfr. ddt 637 del 28.05.2010). La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione
N.R.G. 4920/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Deve ritenersi che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo provato la consegna della merce per la quale richiede il pagamento. Secondo pacifica giurisprudenza i documenti di provenienza unilaterale dal creditore, tra cui le fatture commerciali e i documenti di trasporto non sottoscritti dall'acquirente, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito (o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice, nel successivo giudizio ex articolo 645 c.p.c. (cfr. “ex multis”, Cass. Sez. 6-3, ord. 11 marzo 2011, n. 5915). I documenti di provenienza unilaterale prodotti non sono idonei ad assolvere l'onere probatorio gravante su chi assuma di essere creditore del titolo negoziale della sua pretesa. I documenti di trasporto senza la sottoscrizione del destinatario non sono ritenuti sufficienti a provare la consegna della merce. La firma del destinatario sul documento di trasporto è necessaria per dimostrare che la merce è stata ricevuta e che il trasporto è stato completato, in caso di controversie.
N.R.G. 4920/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Nel caso di specie, infatti alcuna sottoscrizione dell'acquirente opposto recano i documenti prodotti. L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4920/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 947/2017 emesso il 03/06/2017 e pubblicato il 05/06/2017; 3. condanna , in persona del Controparte_1 curatore, al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 29/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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