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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 492 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'1.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA (RC) il 28/03/1969), rappresentato e difeso dall'avv. NUCERA
GIOVANNA NADIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, VIA NAZIONALE PENTIMELE, 238, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
CALABRIA (RC) il 15/06/1978), rappresentata e difesa dall'avv. PUNTORIERI
ANGELA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA S. CATERINA D'ALESSANDRIA N. 107/D, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 25/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14/06/2001;
-considerato che con decreto del 10.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 14/06/2001; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con accordo di negoziazione assistita, sottoscritto in data 27.07.2022, i coniugi si sono separati consensualmente;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito dell'accordo di negoziazione assistita e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025, il quale ha espresso il parere in data 11.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
25/02/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2 -dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 14/06/2001 tra e Parte_1 Pt_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 190, parte II, serie A, anno 2001, alle seguenti condizioni:
“1. L'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio di Calabria in Via Sella
San Giovanni n. 41, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità della sig.ra ; Parte_2
2. In ragione delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, quest'ultimi non hanno diritto alcuno l'uno nei confronti dell'altra di contributo al mantenimento
o assegno divorzile”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 01.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 492 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'1.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA (RC) il 28/03/1969), rappresentato e difeso dall'avv. NUCERA
GIOVANNA NADIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, VIA NAZIONALE PENTIMELE, 238, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
CALABRIA (RC) il 15/06/1978), rappresentata e difesa dall'avv. PUNTORIERI
ANGELA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA S. CATERINA D'ALESSANDRIA N. 107/D, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 25/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14/06/2001;
-considerato che con decreto del 10.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 14/06/2001; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con accordo di negoziazione assistita, sottoscritto in data 27.07.2022, i coniugi si sono separati consensualmente;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito dell'accordo di negoziazione assistita e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025, il quale ha espresso il parere in data 11.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
25/02/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2 -dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 14/06/2001 tra e Parte_1 Pt_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 190, parte II, serie A, anno 2001, alle seguenti condizioni:
“1. L'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio di Calabria in Via Sella
San Giovanni n. 41, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità della sig.ra ; Parte_2
2. In ragione delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, quest'ultimi non hanno diritto alcuno l'uno nei confronti dell'altra di contributo al mantenimento
o assegno divorzile”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 01.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna