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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, pronuncia, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 18/2018 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno-pensione
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alessandrini ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Marcianise (CE) alla via Monte Carso, 1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Cuzzupoli e De Sordo Roberta, domiciliati come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in atti, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato, in data
25.05.2009, a seguito di propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento del proprio status di invalido civile, veniva sottoposto a di visita presso la competente Commissione medica, il riconoscimento della invalidità nella misura del 74%, fissando la data per la visita di revisione al 1.09.2010, esponeva di aver percepito l'assegno di invalidità sino al mese di agosto 2010; deduceva che l' da tale data, aveva sospeso il pagamento della CP_1
provvidenza economica senza comunicare i motivi di tale sospensione;
rappresentava, altresì, di aver ottenuto, in seguito a nuova domanda del 18.06.2015, il riconoscimento della invalidità dell'80%, con corresponsione nuovamente dell'assegno di invalidità.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' affinché fosse condannato alla corresponsione, CP_1 in proprio favore, dei ratei dell'assegno di invalidità maturati e non corrisposti per il periodo dal di settembre 2010 al mese di giugno 2015, oltre gli interessi legali, vinte le spese del giudizio, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che eccepiva CP_1
preliminarmente la prescrizione dei ratei della prestazione;
nel merito contestava la pretesa attorea concludendo per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
***
CP_ Va, preliminarmente, disattesa la eccezione di prescrizione sollevata dall' convenuto.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che il diritto alla pensione - da intendersi come il diritto avente ad oggetto il trattamento pensionistico come tale, distinto da quello ai singoli ratei - trova il proprio fondamento nella rilevanza degli interessi che ne sono a base e che ricevono tutela dall'art. 38 Cost. e va considerato alla stregua di un bene primario, come tale non soggetto a prescrizione né ad atti di disposizione
(cfr., Cass. n. 9219 del 2003).
Da ultimo, l'art. 38, 1° co. lett. d), n. 2, d.l. n. 98 del 2011, inserendo l'art. 47 bis nel corpo del d.p.r. 639/70, ha introdotto questa regola fortemente innovativa: si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
Tale norma, così come la disposizione in tema di decadenza, si applica a tutte le prestazioni previdenziali pensionistiche e temporanee.
In assenza di esplicito richiamo, nell'ambito del disposto di cui all'art. 47 bis, alle prestazioni di tipo assistenziale, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:
a) i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 del codice civile;
b) i ratei non ancora liquidati restano assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile.
Orbene, rileva la giudicante, come nella fattispecie oggetto di causa, debba trovare applicazione il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di ratei non ancora liquidati.
Applicando il termine decennale, alcuna prescrizione del diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni oggetto di causa può dirsi maturata, essendo il relativo termine stato interrotto proprio con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nel merito la domanda non è fondata e, dunque, va respinta per le ragioni di seguito esposte. La ricorrente agisce nel presente giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ai ratei dell'assegno di invalidità per il periodo dal 01.09.2010 al 01.06.2015.
Dalla documentazione versata in atti dall'ente convenuto emerge che la prestazione veniva sospesa dal Comune di residenza del ricorrente per motivazioni;
emerge invero che il
Comune di Vairano decretava di “concedere a favore della sig.ra l'assegno Parte_2
mensile di assistenza di cui alla legge 30.3,1971 n. 118, nella misura prevista, dal 1/06/2007 al
01/09/2010, data della prossima revisione, e gli interessi legali, come in premessa specificato”.
La prestazione assistenziale veniva concessa, dunque, esclusivamente e limitatamente al periodo dal 01.06.2007 al 01.09.2010 e corrisposta fino a tale ultima data non risultando ulteriore accertamento sanitario né a seguito di nuova istanza dell'interessata, né a seguito di procedimento avviato da ASL o dal Comune. In proposito, va chiarito che, alla stregua della disciplina ratione temporis applicabile, il verbale di accertamento dell'invalidità civile recante l'obbligo di revisione era dotato di una vera e propria scadenza, al sopraggiungere della quale l'invalido era tenuto ad attivarsi per richiedere la visita di revisione. In mancanza di tale adempimento ed in assenza di controllo circa il permanere delle condizioni legittimanti il beneficio, quest'ultimo veniva meno.
Tale quadro è stato profondamente inciso dalla L. 114/14.
La normativa in parola ha testualmente disposto, all'art. 25 co. 6 bis, che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'
[...]
. Orbene, poiché è principio cardine del nostro ordinamento Controparte_1
quello per cui “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” (art. 11 preleggi) è chiaro che l'art. 25 L. 114/14 cit. debba trovare applicazione solo per i verbali con obbligo di revisione recanti data di scadenza successiva a quella dell'entrata in vigore della legge stessa.
Ciò comporta l'impossibilità di applicare tale disposizione al caso in esame, in relazione al quale l'obbligo di revisione cadeva nel settembre 2010, dunque molto prima dell'emanazione della citata disposizione. Non è, infatti, condivisibile l'argomentazione difensiva alla stregua della quale detta norma troverebbe applicazione anche in relazione agli invalidi e minorati che, alla data di entrata in vigore della norma, erano in attesa della visita di revisione, considerato, in primo luogo, che non si rinviene alcun indizio in tal senso nella norma e che, comunque, alla data di entrata in vigore della L. 114/14 il verbale di invalidità civile della ricorrente era abbondantemente scaduto.
Nel caso in esame deve, dunque, affermarsi che, pur in assenza di espresse indicazioni in tal senso nel verbale di accertamento, la ricorrente avesse un preciso obbligo di attivarsi per richiedere la visita di revisione.
In attuazione di questa disposizione, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione”.
Va, in ultimo, evidenziato che il Tribunale non ignora il consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
(…) giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo” (Cass. 6610/05).
Invero, il riportato orientamento giurisprudenziale attiene all'erogazione delle prestazioni assistenziali collegate a determinate condizioni e non già agli ulteriori benefici che, in relazione ad esse, sono accordati.
Con riguardo, poi, ai benefici di cui all'art. 80 co. 3 L. 388/00 va precisato che nel caso di specie si tratta di un'agevolazione prevista unicamente in caso di “richiesta” dell'interessato in tal senso e fino ad un limite massimo. Si tratta, dunque, di un beneficio che si differenzia profondamente dalle prestazioni economiche riconosciute agli invalidi civili, che costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Per tali motivi la domanda deve essere respinta.
Nulla sulle spese stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Santa Maria Capua Vetere, 7 marzo 2025 Il Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, pronuncia, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 18/2018 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno-pensione
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alessandrini ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Marcianise (CE) alla via Monte Carso, 1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Cuzzupoli e De Sordo Roberta, domiciliati come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in atti, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato, in data
25.05.2009, a seguito di propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento del proprio status di invalido civile, veniva sottoposto a di visita presso la competente Commissione medica, il riconoscimento della invalidità nella misura del 74%, fissando la data per la visita di revisione al 1.09.2010, esponeva di aver percepito l'assegno di invalidità sino al mese di agosto 2010; deduceva che l' da tale data, aveva sospeso il pagamento della CP_1
provvidenza economica senza comunicare i motivi di tale sospensione;
rappresentava, altresì, di aver ottenuto, in seguito a nuova domanda del 18.06.2015, il riconoscimento della invalidità dell'80%, con corresponsione nuovamente dell'assegno di invalidità.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' affinché fosse condannato alla corresponsione, CP_1 in proprio favore, dei ratei dell'assegno di invalidità maturati e non corrisposti per il periodo dal di settembre 2010 al mese di giugno 2015, oltre gli interessi legali, vinte le spese del giudizio, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che eccepiva CP_1
preliminarmente la prescrizione dei ratei della prestazione;
nel merito contestava la pretesa attorea concludendo per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
***
CP_ Va, preliminarmente, disattesa la eccezione di prescrizione sollevata dall' convenuto.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che il diritto alla pensione - da intendersi come il diritto avente ad oggetto il trattamento pensionistico come tale, distinto da quello ai singoli ratei - trova il proprio fondamento nella rilevanza degli interessi che ne sono a base e che ricevono tutela dall'art. 38 Cost. e va considerato alla stregua di un bene primario, come tale non soggetto a prescrizione né ad atti di disposizione
(cfr., Cass. n. 9219 del 2003).
Da ultimo, l'art. 38, 1° co. lett. d), n. 2, d.l. n. 98 del 2011, inserendo l'art. 47 bis nel corpo del d.p.r. 639/70, ha introdotto questa regola fortemente innovativa: si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
Tale norma, così come la disposizione in tema di decadenza, si applica a tutte le prestazioni previdenziali pensionistiche e temporanee.
In assenza di esplicito richiamo, nell'ambito del disposto di cui all'art. 47 bis, alle prestazioni di tipo assistenziale, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:
a) i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 del codice civile;
b) i ratei non ancora liquidati restano assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile.
Orbene, rileva la giudicante, come nella fattispecie oggetto di causa, debba trovare applicazione il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di ratei non ancora liquidati.
Applicando il termine decennale, alcuna prescrizione del diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni oggetto di causa può dirsi maturata, essendo il relativo termine stato interrotto proprio con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nel merito la domanda non è fondata e, dunque, va respinta per le ragioni di seguito esposte. La ricorrente agisce nel presente giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ai ratei dell'assegno di invalidità per il periodo dal 01.09.2010 al 01.06.2015.
Dalla documentazione versata in atti dall'ente convenuto emerge che la prestazione veniva sospesa dal Comune di residenza del ricorrente per motivazioni;
emerge invero che il
Comune di Vairano decretava di “concedere a favore della sig.ra l'assegno Parte_2
mensile di assistenza di cui alla legge 30.3,1971 n. 118, nella misura prevista, dal 1/06/2007 al
01/09/2010, data della prossima revisione, e gli interessi legali, come in premessa specificato”.
La prestazione assistenziale veniva concessa, dunque, esclusivamente e limitatamente al periodo dal 01.06.2007 al 01.09.2010 e corrisposta fino a tale ultima data non risultando ulteriore accertamento sanitario né a seguito di nuova istanza dell'interessata, né a seguito di procedimento avviato da ASL o dal Comune. In proposito, va chiarito che, alla stregua della disciplina ratione temporis applicabile, il verbale di accertamento dell'invalidità civile recante l'obbligo di revisione era dotato di una vera e propria scadenza, al sopraggiungere della quale l'invalido era tenuto ad attivarsi per richiedere la visita di revisione. In mancanza di tale adempimento ed in assenza di controllo circa il permanere delle condizioni legittimanti il beneficio, quest'ultimo veniva meno.
Tale quadro è stato profondamente inciso dalla L. 114/14.
La normativa in parola ha testualmente disposto, all'art. 25 co. 6 bis, che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'
[...]
. Orbene, poiché è principio cardine del nostro ordinamento Controparte_1
quello per cui “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” (art. 11 preleggi) è chiaro che l'art. 25 L. 114/14 cit. debba trovare applicazione solo per i verbali con obbligo di revisione recanti data di scadenza successiva a quella dell'entrata in vigore della legge stessa.
Ciò comporta l'impossibilità di applicare tale disposizione al caso in esame, in relazione al quale l'obbligo di revisione cadeva nel settembre 2010, dunque molto prima dell'emanazione della citata disposizione. Non è, infatti, condivisibile l'argomentazione difensiva alla stregua della quale detta norma troverebbe applicazione anche in relazione agli invalidi e minorati che, alla data di entrata in vigore della norma, erano in attesa della visita di revisione, considerato, in primo luogo, che non si rinviene alcun indizio in tal senso nella norma e che, comunque, alla data di entrata in vigore della L. 114/14 il verbale di invalidità civile della ricorrente era abbondantemente scaduto.
Nel caso in esame deve, dunque, affermarsi che, pur in assenza di espresse indicazioni in tal senso nel verbale di accertamento, la ricorrente avesse un preciso obbligo di attivarsi per richiedere la visita di revisione.
In attuazione di questa disposizione, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione”.
Va, in ultimo, evidenziato che il Tribunale non ignora il consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
(…) giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo” (Cass. 6610/05).
Invero, il riportato orientamento giurisprudenziale attiene all'erogazione delle prestazioni assistenziali collegate a determinate condizioni e non già agli ulteriori benefici che, in relazione ad esse, sono accordati.
Con riguardo, poi, ai benefici di cui all'art. 80 co. 3 L. 388/00 va precisato che nel caso di specie si tratta di un'agevolazione prevista unicamente in caso di “richiesta” dell'interessato in tal senso e fino ad un limite massimo. Si tratta, dunque, di un beneficio che si differenzia profondamente dalle prestazioni economiche riconosciute agli invalidi civili, che costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Per tali motivi la domanda deve essere respinta.
Nulla sulle spese stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Santa Maria Capua Vetere, 7 marzo 2025 Il Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)