Art. 11.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385. la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in L. 6.000.000.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385. la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in L. 6.000.000.