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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/12/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1789/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AT SS Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 con l'avv.to Otello Bigolin e l'avv.to Francesco Bigolin
Appellante contro
Controparte_1
[...]
[...]
(c.f.
[...] Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
Appellato
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni. Appello avverso la sentenza n. 1484/2024 pubblicata in data
20/06/2024 del Tribunale di Verona CONCLUSIONI
Per l'appellante in via pregiudiziale: valutato il carattere di “non manifesta infondatezza” e di
“rilevanza” della questione in ordine alla eccepita, quanto ingiustificata, disparità di trattamento tra le fattispecie contemplate nell'art. 8 della Legge 1407/1960 così come applicata con l'Ordinanza – Ingiunzione n. 15/2023 emessa dal Direttore del
Dipartimento dell'Ispettorato Controparte_1
– Nord- Est del
[...] CP_2 [...]
, sede di Susegana (TV), rispetto alla previsione Controparte_1 contenuta nel medesimo art. 8, comma 3, della Legge 1407/1960 qualora riferita, tale ultima fattispecie, alla sola figura del “produttore” e non anche alla figura del
“commerciante”, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, rimettersi ai sensi dell'art. 23 L. 11/03/1953 n. 87 la predetta questione al vaglio della Corte
Costituzionale, sospendendo il presente giudizio sino alla pronuncia della suddetta Alta
Corte. nel merito In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la
Sentenza n. 1484/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Giudice dott.ssa Camilla Fin, in data 20/06/2024 e pubblicata in pari data, non notificata, ed appellata con il presente atto in accoglimento di tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiararsi nulla, priva di giuridico effetto e comunque illegittima l'Ordinanza – Ingiunzione n.
15/2023 del 17/01/2023 emessa dal del CP_3 [...]
Controparte_4
,
[...] sede di Susegana (TV), unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti, in accoglimento dei motivi e delle argomentazioni difensive svolte in premessa e qui espressamente e integralmente richiamati anche in relazione alla posizione dell'obbligata in solido
[...]
Pt_1
Con l'auspicata riforma della citata Sentenza n. 1484/2024, si chiede che codesta
Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre conseguentemente l'obbligo e/o la condanna in capo alla Amministrazione appellata, in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della soc. dell'importo corrisposto Parte_1
pag. 2/12 da parte di quest'ultima e rappresentato dalla somma di Euro 47.600,00 a titolo di sanzione amministrativa e dalla somma di Euro 374,62 a titolo di spese di procedimento
(notifica ed analisi), nonché dell'ulteriore importo di Euro 10.732,61 corrisposto dalla soc. in data 22/04/2025 a titolo di “Interessi e maggiorazioni per ritardo Parte_1 pagamento su sanzione e spese” in relazione alla Ordinanza – Ingiunzione impugnata, oltre accessori e interessi dal dì del pagamento sino al saldo. in via subordinata: Fermi restando i rilievi difensivi sopra svolti in via pregiudiziale relativamente alla Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale degli atti così come formulata e in via principale, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata, anche in via parziale e/o limitata, la fondatezza della contestazione contemplata negli artt.
5-1 e 8 della Legge 1407/1960, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello in applicazione dei principi contemplati negli artt. 10-11-23, undicesimo comma della Legge 689/1981 in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 e comma 3, della Legge 1407/1960, voglia ridurre al minimo edittale la sanzione amministrativa contemplata nell'impugnata
Ordinanza – Ingiunzione n. 15/2023 del 17/01/2023, modificandone e riducendone conseguentemente l'entità della stessa nonché dei relativi interessi, disponendo conseguentemente l'obbligo e/o la condanna in capo alla Amministrazione appellata, in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della soc. dell'importo corrisposto da parte di quest'ultima e rappresentato Parte_1 dalla somma di Euro 47.600,00 a titolo di sanzione amministrativa e dalla somma di
Euro 374,62 a titolo di spese di procedimento (notifica ed analisi), nonché dell'ulteriore importo di Euro 10.732,61 corrisposto dalla soc. in data 22/04/2025 a titolo Parte_1 di “Interessi e maggiorazioni per ritardo pagamento su sanzione e spese” in relazione alla Ordinanza – Ingiunzione impugnata, oltre accessori e interessi dal dì del pagamento sino al saldo ovvero nella misura ritenuta di giustizia a fronte dell'auspicata riduzione dell'entità della sanzione. in via istruttoria: si rinnova la richiesta di ammissione della prova per testi in ordine ai capitoli di prova non ammessi e con i testi indicati nel Ricorso introduttivo e come ritrascritti nell'ambito del “Ricorso in appello”. in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 3/12 Per l'appellata
Si chiede:
- nel merito: rigettarsi il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese.
MOTIVAZIONE
Con l'ordinanza ingiunzione n. 15/2023, emessa in data 17.1.2023 dal Direttore dell'Ufficio ICQRF Nord Est del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Controparte_4
sovranità alimentare e delle foreste, veniva irrogata a , in qualità
[...] Parte_2 di trasgressore, ed alla società quale obbligato in solido, la sanzione Parte_1 amministrativa di euro 47.600,00 oltre spese ex art.8 della legge n.1407/1960 per la violazione degli art.5 e 1 della medesima legge per aver posto in commercio 12.960 bottiglie da un litro di olio extravergine di oliva, pari a complessivi quintali 118,71, olio risultato alla valutazione organolettica irregolare per la presenza del difetto di “rancido”.
La contestazione seguiva all'accesso effettuato in data 18.12.2019 dal personale dell' presso la sede centrale della società a Belfiore (Verona) CP_5 Pt_1 ove veniva redatto il verbale di prelievo n.2019/1035 e alla successiva analisi chimica e organolettica presso il laboratorio di Conegliano/Susegana . CP_2
Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo con il primo motivo di ricorso che l'illecito non poteva essere addebitato a per il solo fatto che rivestiva il Parte_2 ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della avendo la Parte_1 società una struttura molto complessa e diffusa sul territorio con numerosi punti vendita e dipendenti. Rilevavano inoltre che all'estinzione dell'obbligazione dell'autore materiale conseguirebbe anche l'estinzione dell'obbligazione posta a carico dell'obbligato solidale. Gli opponenti eccepivano la violazione dell'articolo 1 della legge n.689/1981 poichè l'illecito non sarebbe previsto dalla legge n.1407/60, in quanto il suo art. 1 non conteneva specifici valori limite relativamente ai parametri riguardanti le caratteristiche organolettiche (odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo di muffa, di verme e simile), parametri che sono stati introdotti solo successivamente dal Reg. CE 2568/1991, normativa europea non richiamata dalla legge n.1407/60.
Eccepivano la non rappresentatività del campione il cui esito analitico non poteva pag. 4/12 estendersi all'intera partita per la ritenuta difformità del metodo di prelievo rispetto alle prescrizioni del punto 2.1 dell'Allegato 1 bis del Reg. Ce E n. 2568/1991 e s.m.i. nonchè dell'Allegato A punto 3 lettera e) del D.P.R. 327/1980. Eccepivano la buona fede e, infine, lamentavano l'entità dell'importo della sanzione irrogata chiedendo l'applicabilità dell'art.8 comma 3 della legge n. 1407/60 previa declaratoria di incostituzionalità della norma per disparità di trattamento.
Si costituiva il
[...] rappresentato in Controparte_6 giudizio da funzionario delegato, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1484/2024 pubblicata in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente il ricorso con annullamento dell'ordinanza ingiunzione nei soli confronti di ritenendo non fosse stata provata alcuna condotta attiva od Parte_2 omissiva imputabile allo stesso stante la delega di funzioni e confermando l'ordinanza nei confronti della società tenuto conto che la società resta obbligata in Parte_1 solido posto che la responsabilità non dipende dalla colpa del legale rappresentante, ma dall'illecito accertato. Evidenziava come legittimamente la contestazione era fondata sulla legge n.1407/1960 e non sul Regolamento CE 2568/91 evidenziando che le modalità di prelievo e analisi risultavano conformi alle norme e circolari ministeriali vigenti. Escludeva la sussistenza della buona fede tenuto conto che la società avrebbe potuto predisporre controlli preventivi per evitare la commercializzazione di prodotto non conforme. Quanto all'entità della sanzione sottolineava la quantità rilevante del prodotto e la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità e alla potenziale diffusione del prodotto sul mercato.
Con ricorso in appello ha impugnato la sentenza del tribunale di Verona Parte_1 chiedendone la riforma con annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa nei propri confronti.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in ordine al carattere accessorio della responsabilità solidale (art.6 l.n.689/81); 2) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al principio di legalità (art.1 legge n.689/1981); 3) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al profilo della rappresentatività del pag. 5/12 campione prelevato (art.
2.1 dell'Allegato 1 bis al Reg CEE n.2568/1991 E S.M.I. E
Allegato A, punto 3 lett d) del dpr n.327/1980).Difetto di motivazione;
4) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'onere della prova nel giudizio di opposizione avverso Ordinanza
Ingiunzione (art.2697 c.c. – art.6, comma 11 dlgs n.150/2011). Erronea valutazione delle prove assunte in giudizio;
5) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'entità della sanzione applicata ( artt.10-11 legge n.689/1981 e art.8, comma 2 e comma 3 legge n.1407/1960).
Difetto di motivazione.
Si è costituito il
[...]
Controparte_7 chiedendo l'integrale rigetto
[...] dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza e condanna alle spese.
Tanto brevemente premesso, l'appello va integralmente rigettato.
1.Con il primo motivo di appello risulta impugna il rigetto del motivo di opposizione fondato sul carattere accessorio della responsabilità solidale e sulla ritenuta conseguente estinzione dell'obbligazione solidale prospettata a carico della soc. Parte_1
Il motivo è infondato. Il giudice di prime cure ha condivisibilmente sul punto statuito
“Non merita, innanzitutto, accoglimento il motivo di ricorso secondo cui all'estinzione dell'obbligazione del trasgressore conseguirebbe pure l'estinzione dell'obbligazione posta a carico dell'obbligato solidale. Un consolidato orientamento giurisprudenziale – cui questo Giudice ritiene di dare seguito – ha affermato, in direzione contraria rispetto a quella voluta dai ricorrenti, che le obbligazioni gravanti sull'obbligato principale e sull'obbligato in solido sono tra loro indipendenti e autonome, sicché laddove la prima si estingua (o finanche qualora non sia individuato l'autore materiale dell'illecito) la società dovrà comunque rispondere dell'illecito (Cass. S.u. 22086/2017; Cass.
11481/2011).”
Né vale il rilievo svolto dall'appellante che sottolinea che le SSUU n.22082/2017 si sono riferite ad una ipotesi di venir meno della sanzione per ragioni procedurali e non, come nel caso di specie, di merito. Osserva in proposito il Collegio come l'autonomia della posizione dell'obbligato principale e del responsabile in solido è stata confermata pag. 6/12 dalla Suprema Corte anche in presenza di vicende estintive collegate al merito della pretesa ( cfr. cass.civ. n.11774/2019). In ogni caso va osservato come nel caso di specie la mancata responsabilità del trasgressore persona fisica è stata individuata non rispetto al fatto materiale che integra la contestazione sollevata ma con riferimento all'esistenza di una delega di funzioni
2. Con il secondo motivo è stato impugnato il rigetto del motivo di opposizione fondato sul la dedotta violazione del principio di legalità. L'appellante assume l'inapplicabilità della legge 1407/1960 in quanto sostituita dalla classificazione merceologica degli oli introdotta dal reg. CEE 2568/1991 .
Sul punto il Giudice di prime cure ha correttamente osservato che “Nel caso di specie, dunque, essendo risultato l'olio esaminato “rancido”, correttamente è stata contestata la violazione dell'art. 5 in correlazione con l'art. 1 della l. 1407/60, ed è stata applicata la sanzione prevista dalla normativa interna, non venendo in considerazione il
Regolamento 2568/91 …” (cfr. Sentenza n. 1484/2024).
In proposito va rilevato come le norme sanzionatorie applicate non risultano esser state abrogate, né risulta evidenziata dall'appellante alcuna incompatibilità con il richiamato regolamento comunitario. Come osservato dalla Suprema Corte (Cass.civ. n.6481/2013) in tema di sanzioni amministrative, l'art 5 della legge 1407 del 1960 è rimasto in vigore anche dopo i diversi regolamenti che si sono succeduti.
Inoltre va sottolineato come nella materia delle violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.
pag. 7/12 3. Con il terzo motivo di appello viene contestata la validità dell'accertamento tenuto conto dell'asserito difetto di rappresentatività del campione in ragione dell'esiguo numero di bottiglie prelevate nonché il mancato rispetto delle modalità previste dalla normativa di riferimento per la preparazione del campione di laboratorio,
Va evidenziato come il campione è stato prelevato nel rispetto delle regole stabilite dal
Reg. CEE 2568/1991 ed il numero di aliquote è stato aumentato a 6 sulla base della prescrizione della circolare. Né parte appellante si confronta con quanto già indicato nella sentenza impugnata ove risulta che “Quanto alla carenza di rappresentatività, basti evidenziare che l'Allegato I bis (campionatura delle partite di olio di oliva o di olio di sansa di oliva consegnate in imballaggi immediati) del Regolamento 2568/91, all'art. 1, stabilisce che il campione elementare, in caso di imballaggi immediati aventi una capacità superiore o uguale a 1 litro, deve essere costituito dall'olio proveniente da un imballaggio immediato, prevedendo poi che “Il numero di imballaggi di cui alla tabella
1, che costituiscono un campione elementare, può essere aumentato dai singoli Stati membri, secondo le rispettive esigenze (ad esempio, valutazione organolettica da parte di un laboratorio diverso da quello che ha eseguito le analisi chimiche, controanalisi ecc.). La circolare 23 del 2014, dimessa da parte resistente quale doc. 1, eleva a 6 il numero di aliquote che devono essere prelevate per gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini (oli soggetti alla valutazione organolettica - panel test), sicché il prelievo eseguito dai funzionari dell' in data 18.12.2019 appare del CP_2 tutto conforme a tali prescrizioni. L'estensibilità degli esiti delle analisi eseguite a tutta la partita di olio è, poi, sancita dall'art.
2.2. dello stesso Allegato A al Regolamento, il quale prevede che “Qualora anche uno solo dei risultati non sia conforme alle caratteristiche della categoria di olio dichiarata, l'intera partita in questione è dichiarata non conforme”, non essendo peraltro nemmeno contestato, da parte dei ricorrenti, che le
12.960 bottiglie appartenessero ad un'unica partita …” (così sentenza impugnata).
Il motivo d'impugnazione sul punto risulta dunque inammissibile limitandosi del tutto genericamente ad osservare che la circolare costituisce atto amministrativo interno.
Quanto alla mancata considerazioni delle eccezioni svolte rispetto al campionamento più in generale all'analisi va evidenziato come il punto 2.1 dell'allegato 1 bis del Reg.
CEE 2568/1991 si riferisce al campione di laboratorio e non al campionamento pag. 8/12 effettuato in sede ispettiva va osservato come l'appellante non ha svolto alcuna contestazione rispetto all'osservanza dell'art.15 della legge 689/1981 che disciplina l'accertamento della violazione mediante analisi dei campioni né alcun concreto riferimento rispetto al fatto storico contestato .
Infine, come contestato dall'appellata, la doglianza relativa alla mancata verbalizzazione delle operazioni di valutazione organolettica risulta del tutto inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello.
4. Con il quarto motivo l'appellante assume la violazione dell'art.2697 c.c. nonché
l'erronea valutazione delle prove assunte in relazione alla esclusione dell'esimente della buona fede
Il motivo va rigettato posto che l'appellante si limita a reiterare le doglianze già sviluppate rispetto all'accertamento senza confrontarsi con quanto rilevato dal giudice di prime cure ove ha sottolineato che nessuna prova è stata offerta rispetto all'esistenza di propri “sistemi di controllo delle caratteristiche e della qualità della partita d'olio in procinto di essere commercializzata”. In proposito va sottolineato come al fine di assolvere all'onere della prova della buona fede l'agente deve allegare la sussistenza di elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta e la circostanza di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. Come osservato dalla Suprema Corte per configurare l'esimente della buona fede, che esclude ex articolo 3 L. 689/1981 la contestabilità dell'illecito amministrativo, grava sull'agente l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa, posto che la suddetta norma postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso (già Cass. n. 13610/2007 e conf. Cass. n. 11568/2025).
5. Con il quinto motivo l'appellante lamenta il mancato accoglimento della richiesta di diminuzione della sanzione assumendo l'intervenuto prelievo di un unico campione costituito da 6 bottiglie a fronte di una partita costituita da n. 12960 bottiglie nonché la circostanze relativa all'esito analitico favorevole svolto dalla stessa parte e sottolineando come la valutazione organolettica evidenzi “l'esistenza di un profilo soggettivo tale da non poter attribuire alla stessa una valenza strettamente scientifica”.
L'appellante assume inoltre l'applicabilità della previsione contenuta nello stesso art. 8, pag. 9/12 comma 3, l. n. 1407/1960 in base al quale “… se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 1.500 …” e ciò a fronte della circostanza che l'olio di oliva extravergine in questione risulta essere stato realizzato e confezionato dalla ditta produttrice Parte_3
Il motivo va rigettato.
Rileva il Collegio come la sanzione irrogata appare adeguata in quanto coerente con il tipo di frazione accertata e correttamente rapportata ai parametri di calcolo matematico adottati.
Va in proposito sottolineato come la determinazione della sanzione entro i limiti edittali
è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve commisurarla alla gravità del fatto concreto: “il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. n. 4844 del 2021; Cass. n. 9255 del 2013). In altri termini, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità̀ correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può̀ reputare congrua l'entità̀ della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità̀ di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza- ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità̀ ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981 (Cass. n.11481 del 2020”) (così Cass. n. 29403/2022).
Nel caso di specie al fine di valutare l'asserita lieve entità del fatto non appare pertinente il riferimento svolto dall'appellante al numero di campioni analizzati. Quanto pag. 10/12 al riferimento svolto rispetto alla tipologia di contestazione (valutazione organolettica) piuttosto che il generico riferimento alla soggettività dell'esame, come già evidenziato dall'amministrazione appellata, va considerato che “Il valore della mediana del difetto di rancido rilevato all'analisi sensoriale era pari a 2.1, mentre, trattandosi di “olio extravergine di oliva”, avrebbe dovuto essere pari a 0, ciò che lo rendeva classificabile come “olio vergine di oliva”. Poiché per quest'ultima categoria la mediana del difetto non può superare il valore di 3,5, oltre il quale si avrebbe un “olio lampante”, 2,1 si colloca più vicino al limite massimo che a quello minimo. Per essere considerato di lieve entità detto valore avrebbe dovuto collocarsi su valori prossimi allo zero e che quindi il sapore di rancido non fosse così evidente” ( cfr. comparsa appellata).
Infine può escludersi l'applicabilità della previsione di cui all'art.8 cit. posto che la medesima presuppone la vendita di modeste quantità mentre nel caso di specie la partita era costituita da 12960 bottiglie. Va infine osservato come a fronte della partita costituita da 12.960 bottiglie - pari a complessivi quintali 118,71 - tale da non integrare una “modesta quantità” ritiene il Collegio non sussistenti i presupposti relativi al chiesto rinvio alla Corte Costituzionale, e in particolare la rilevanza della questione, con riferimento all'articolo 8, comma 3, della Legge 1407/1960 ove prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa fino a euro 1.500,00 se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto in quanto non estesa anche alla figura del “commerciante”, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 in complessivi euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1484/2024 pubblicata in data 20/06/2024 del Tribunale di Verona, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere al Parte_1 [...]
– Controparte_1 [...]
Controparte_8 in persona del Ministro p.t. le spese di lite del presente grado, liquidate in euro
[...]
3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
AT SS
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1789/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AT SS Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 con l'avv.to Otello Bigolin e l'avv.to Francesco Bigolin
Appellante contro
Controparte_1
[...]
[...]
(c.f.
[...] Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
Appellato
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni. Appello avverso la sentenza n. 1484/2024 pubblicata in data
20/06/2024 del Tribunale di Verona CONCLUSIONI
Per l'appellante in via pregiudiziale: valutato il carattere di “non manifesta infondatezza” e di
“rilevanza” della questione in ordine alla eccepita, quanto ingiustificata, disparità di trattamento tra le fattispecie contemplate nell'art. 8 della Legge 1407/1960 così come applicata con l'Ordinanza – Ingiunzione n. 15/2023 emessa dal Direttore del
Dipartimento dell'Ispettorato Controparte_1
– Nord- Est del
[...] CP_2 [...]
, sede di Susegana (TV), rispetto alla previsione Controparte_1 contenuta nel medesimo art. 8, comma 3, della Legge 1407/1960 qualora riferita, tale ultima fattispecie, alla sola figura del “produttore” e non anche alla figura del
“commerciante”, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, rimettersi ai sensi dell'art. 23 L. 11/03/1953 n. 87 la predetta questione al vaglio della Corte
Costituzionale, sospendendo il presente giudizio sino alla pronuncia della suddetta Alta
Corte. nel merito In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la
Sentenza n. 1484/2024 emessa dal Tribunale di Verona, Giudice dott.ssa Camilla Fin, in data 20/06/2024 e pubblicata in pari data, non notificata, ed appellata con il presente atto in accoglimento di tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiararsi nulla, priva di giuridico effetto e comunque illegittima l'Ordinanza – Ingiunzione n.
15/2023 del 17/01/2023 emessa dal del CP_3 [...]
Controparte_4
,
[...] sede di Susegana (TV), unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti, in accoglimento dei motivi e delle argomentazioni difensive svolte in premessa e qui espressamente e integralmente richiamati anche in relazione alla posizione dell'obbligata in solido
[...]
Pt_1
Con l'auspicata riforma della citata Sentenza n. 1484/2024, si chiede che codesta
Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre conseguentemente l'obbligo e/o la condanna in capo alla Amministrazione appellata, in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della soc. dell'importo corrisposto Parte_1
pag. 2/12 da parte di quest'ultima e rappresentato dalla somma di Euro 47.600,00 a titolo di sanzione amministrativa e dalla somma di Euro 374,62 a titolo di spese di procedimento
(notifica ed analisi), nonché dell'ulteriore importo di Euro 10.732,61 corrisposto dalla soc. in data 22/04/2025 a titolo di “Interessi e maggiorazioni per ritardo Parte_1 pagamento su sanzione e spese” in relazione alla Ordinanza – Ingiunzione impugnata, oltre accessori e interessi dal dì del pagamento sino al saldo. in via subordinata: Fermi restando i rilievi difensivi sopra svolti in via pregiudiziale relativamente alla Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale degli atti così come formulata e in via principale, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata, anche in via parziale e/o limitata, la fondatezza della contestazione contemplata negli artt.
5-1 e 8 della Legge 1407/1960, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello in applicazione dei principi contemplati negli artt. 10-11-23, undicesimo comma della Legge 689/1981 in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 e comma 3, della Legge 1407/1960, voglia ridurre al minimo edittale la sanzione amministrativa contemplata nell'impugnata
Ordinanza – Ingiunzione n. 15/2023 del 17/01/2023, modificandone e riducendone conseguentemente l'entità della stessa nonché dei relativi interessi, disponendo conseguentemente l'obbligo e/o la condanna in capo alla Amministrazione appellata, in persona del Direttore e/o legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della soc. dell'importo corrisposto da parte di quest'ultima e rappresentato Parte_1 dalla somma di Euro 47.600,00 a titolo di sanzione amministrativa e dalla somma di
Euro 374,62 a titolo di spese di procedimento (notifica ed analisi), nonché dell'ulteriore importo di Euro 10.732,61 corrisposto dalla soc. in data 22/04/2025 a titolo Parte_1 di “Interessi e maggiorazioni per ritardo pagamento su sanzione e spese” in relazione alla Ordinanza – Ingiunzione impugnata, oltre accessori e interessi dal dì del pagamento sino al saldo ovvero nella misura ritenuta di giustizia a fronte dell'auspicata riduzione dell'entità della sanzione. in via istruttoria: si rinnova la richiesta di ammissione della prova per testi in ordine ai capitoli di prova non ammessi e con i testi indicati nel Ricorso introduttivo e come ritrascritti nell'ambito del “Ricorso in appello”. in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 3/12 Per l'appellata
Si chiede:
- nel merito: rigettarsi il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese.
MOTIVAZIONE
Con l'ordinanza ingiunzione n. 15/2023, emessa in data 17.1.2023 dal Direttore dell'Ufficio ICQRF Nord Est del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Controparte_4
sovranità alimentare e delle foreste, veniva irrogata a , in qualità
[...] Parte_2 di trasgressore, ed alla società quale obbligato in solido, la sanzione Parte_1 amministrativa di euro 47.600,00 oltre spese ex art.8 della legge n.1407/1960 per la violazione degli art.5 e 1 della medesima legge per aver posto in commercio 12.960 bottiglie da un litro di olio extravergine di oliva, pari a complessivi quintali 118,71, olio risultato alla valutazione organolettica irregolare per la presenza del difetto di “rancido”.
La contestazione seguiva all'accesso effettuato in data 18.12.2019 dal personale dell' presso la sede centrale della società a Belfiore (Verona) CP_5 Pt_1 ove veniva redatto il verbale di prelievo n.2019/1035 e alla successiva analisi chimica e organolettica presso il laboratorio di Conegliano/Susegana . CP_2
Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo con il primo motivo di ricorso che l'illecito non poteva essere addebitato a per il solo fatto che rivestiva il Parte_2 ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della avendo la Parte_1 società una struttura molto complessa e diffusa sul territorio con numerosi punti vendita e dipendenti. Rilevavano inoltre che all'estinzione dell'obbligazione dell'autore materiale conseguirebbe anche l'estinzione dell'obbligazione posta a carico dell'obbligato solidale. Gli opponenti eccepivano la violazione dell'articolo 1 della legge n.689/1981 poichè l'illecito non sarebbe previsto dalla legge n.1407/60, in quanto il suo art. 1 non conteneva specifici valori limite relativamente ai parametri riguardanti le caratteristiche organolettiche (odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo di muffa, di verme e simile), parametri che sono stati introdotti solo successivamente dal Reg. CE 2568/1991, normativa europea non richiamata dalla legge n.1407/60.
Eccepivano la non rappresentatività del campione il cui esito analitico non poteva pag. 4/12 estendersi all'intera partita per la ritenuta difformità del metodo di prelievo rispetto alle prescrizioni del punto 2.1 dell'Allegato 1 bis del Reg. Ce E n. 2568/1991 e s.m.i. nonchè dell'Allegato A punto 3 lettera e) del D.P.R. 327/1980. Eccepivano la buona fede e, infine, lamentavano l'entità dell'importo della sanzione irrogata chiedendo l'applicabilità dell'art.8 comma 3 della legge n. 1407/60 previa declaratoria di incostituzionalità della norma per disparità di trattamento.
Si costituiva il
[...] rappresentato in Controparte_6 giudizio da funzionario delegato, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1484/2024 pubblicata in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente il ricorso con annullamento dell'ordinanza ingiunzione nei soli confronti di ritenendo non fosse stata provata alcuna condotta attiva od Parte_2 omissiva imputabile allo stesso stante la delega di funzioni e confermando l'ordinanza nei confronti della società tenuto conto che la società resta obbligata in Parte_1 solido posto che la responsabilità non dipende dalla colpa del legale rappresentante, ma dall'illecito accertato. Evidenziava come legittimamente la contestazione era fondata sulla legge n.1407/1960 e non sul Regolamento CE 2568/91 evidenziando che le modalità di prelievo e analisi risultavano conformi alle norme e circolari ministeriali vigenti. Escludeva la sussistenza della buona fede tenuto conto che la società avrebbe potuto predisporre controlli preventivi per evitare la commercializzazione di prodotto non conforme. Quanto all'entità della sanzione sottolineava la quantità rilevante del prodotto e la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità e alla potenziale diffusione del prodotto sul mercato.
Con ricorso in appello ha impugnato la sentenza del tribunale di Verona Parte_1 chiedendone la riforma con annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa nei propri confronti.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in ordine al carattere accessorio della responsabilità solidale (art.6 l.n.689/81); 2) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al principio di legalità (art.1 legge n.689/1981); 3) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al profilo della rappresentatività del pag. 5/12 campione prelevato (art.
2.1 dell'Allegato 1 bis al Reg CEE n.2568/1991 E S.M.I. E
Allegato A, punto 3 lett d) del dpr n.327/1980).Difetto di motivazione;
4) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'onere della prova nel giudizio di opposizione avverso Ordinanza
Ingiunzione (art.2697 c.c. – art.6, comma 11 dlgs n.150/2011). Erronea valutazione delle prove assunte in giudizio;
5) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'entità della sanzione applicata ( artt.10-11 legge n.689/1981 e art.8, comma 2 e comma 3 legge n.1407/1960).
Difetto di motivazione.
Si è costituito il
[...]
Controparte_7 chiedendo l'integrale rigetto
[...] dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza e condanna alle spese.
Tanto brevemente premesso, l'appello va integralmente rigettato.
1.Con il primo motivo di appello risulta impugna il rigetto del motivo di opposizione fondato sul carattere accessorio della responsabilità solidale e sulla ritenuta conseguente estinzione dell'obbligazione solidale prospettata a carico della soc. Parte_1
Il motivo è infondato. Il giudice di prime cure ha condivisibilmente sul punto statuito
“Non merita, innanzitutto, accoglimento il motivo di ricorso secondo cui all'estinzione dell'obbligazione del trasgressore conseguirebbe pure l'estinzione dell'obbligazione posta a carico dell'obbligato solidale. Un consolidato orientamento giurisprudenziale – cui questo Giudice ritiene di dare seguito – ha affermato, in direzione contraria rispetto a quella voluta dai ricorrenti, che le obbligazioni gravanti sull'obbligato principale e sull'obbligato in solido sono tra loro indipendenti e autonome, sicché laddove la prima si estingua (o finanche qualora non sia individuato l'autore materiale dell'illecito) la società dovrà comunque rispondere dell'illecito (Cass. S.u. 22086/2017; Cass.
11481/2011).”
Né vale il rilievo svolto dall'appellante che sottolinea che le SSUU n.22082/2017 si sono riferite ad una ipotesi di venir meno della sanzione per ragioni procedurali e non, come nel caso di specie, di merito. Osserva in proposito il Collegio come l'autonomia della posizione dell'obbligato principale e del responsabile in solido è stata confermata pag. 6/12 dalla Suprema Corte anche in presenza di vicende estintive collegate al merito della pretesa ( cfr. cass.civ. n.11774/2019). In ogni caso va osservato come nel caso di specie la mancata responsabilità del trasgressore persona fisica è stata individuata non rispetto al fatto materiale che integra la contestazione sollevata ma con riferimento all'esistenza di una delega di funzioni
2. Con il secondo motivo è stato impugnato il rigetto del motivo di opposizione fondato sul la dedotta violazione del principio di legalità. L'appellante assume l'inapplicabilità della legge 1407/1960 in quanto sostituita dalla classificazione merceologica degli oli introdotta dal reg. CEE 2568/1991 .
Sul punto il Giudice di prime cure ha correttamente osservato che “Nel caso di specie, dunque, essendo risultato l'olio esaminato “rancido”, correttamente è stata contestata la violazione dell'art. 5 in correlazione con l'art. 1 della l. 1407/60, ed è stata applicata la sanzione prevista dalla normativa interna, non venendo in considerazione il
Regolamento 2568/91 …” (cfr. Sentenza n. 1484/2024).
In proposito va rilevato come le norme sanzionatorie applicate non risultano esser state abrogate, né risulta evidenziata dall'appellante alcuna incompatibilità con il richiamato regolamento comunitario. Come osservato dalla Suprema Corte (Cass.civ. n.6481/2013) in tema di sanzioni amministrative, l'art 5 della legge 1407 del 1960 è rimasto in vigore anche dopo i diversi regolamenti che si sono succeduti.
Inoltre va sottolineato come nella materia delle violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.
pag. 7/12 3. Con il terzo motivo di appello viene contestata la validità dell'accertamento tenuto conto dell'asserito difetto di rappresentatività del campione in ragione dell'esiguo numero di bottiglie prelevate nonché il mancato rispetto delle modalità previste dalla normativa di riferimento per la preparazione del campione di laboratorio,
Va evidenziato come il campione è stato prelevato nel rispetto delle regole stabilite dal
Reg. CEE 2568/1991 ed il numero di aliquote è stato aumentato a 6 sulla base della prescrizione della circolare. Né parte appellante si confronta con quanto già indicato nella sentenza impugnata ove risulta che “Quanto alla carenza di rappresentatività, basti evidenziare che l'Allegato I bis (campionatura delle partite di olio di oliva o di olio di sansa di oliva consegnate in imballaggi immediati) del Regolamento 2568/91, all'art. 1, stabilisce che il campione elementare, in caso di imballaggi immediati aventi una capacità superiore o uguale a 1 litro, deve essere costituito dall'olio proveniente da un imballaggio immediato, prevedendo poi che “Il numero di imballaggi di cui alla tabella
1, che costituiscono un campione elementare, può essere aumentato dai singoli Stati membri, secondo le rispettive esigenze (ad esempio, valutazione organolettica da parte di un laboratorio diverso da quello che ha eseguito le analisi chimiche, controanalisi ecc.). La circolare 23 del 2014, dimessa da parte resistente quale doc. 1, eleva a 6 il numero di aliquote che devono essere prelevate per gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini (oli soggetti alla valutazione organolettica - panel test), sicché il prelievo eseguito dai funzionari dell' in data 18.12.2019 appare del CP_2 tutto conforme a tali prescrizioni. L'estensibilità degli esiti delle analisi eseguite a tutta la partita di olio è, poi, sancita dall'art.
2.2. dello stesso Allegato A al Regolamento, il quale prevede che “Qualora anche uno solo dei risultati non sia conforme alle caratteristiche della categoria di olio dichiarata, l'intera partita in questione è dichiarata non conforme”, non essendo peraltro nemmeno contestato, da parte dei ricorrenti, che le
12.960 bottiglie appartenessero ad un'unica partita …” (così sentenza impugnata).
Il motivo d'impugnazione sul punto risulta dunque inammissibile limitandosi del tutto genericamente ad osservare che la circolare costituisce atto amministrativo interno.
Quanto alla mancata considerazioni delle eccezioni svolte rispetto al campionamento più in generale all'analisi va evidenziato come il punto 2.1 dell'allegato 1 bis del Reg.
CEE 2568/1991 si riferisce al campione di laboratorio e non al campionamento pag. 8/12 effettuato in sede ispettiva va osservato come l'appellante non ha svolto alcuna contestazione rispetto all'osservanza dell'art.15 della legge 689/1981 che disciplina l'accertamento della violazione mediante analisi dei campioni né alcun concreto riferimento rispetto al fatto storico contestato .
Infine, come contestato dall'appellata, la doglianza relativa alla mancata verbalizzazione delle operazioni di valutazione organolettica risulta del tutto inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello.
4. Con il quarto motivo l'appellante assume la violazione dell'art.2697 c.c. nonché
l'erronea valutazione delle prove assunte in relazione alla esclusione dell'esimente della buona fede
Il motivo va rigettato posto che l'appellante si limita a reiterare le doglianze già sviluppate rispetto all'accertamento senza confrontarsi con quanto rilevato dal giudice di prime cure ove ha sottolineato che nessuna prova è stata offerta rispetto all'esistenza di propri “sistemi di controllo delle caratteristiche e della qualità della partita d'olio in procinto di essere commercializzata”. In proposito va sottolineato come al fine di assolvere all'onere della prova della buona fede l'agente deve allegare la sussistenza di elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta e la circostanza di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. Come osservato dalla Suprema Corte per configurare l'esimente della buona fede, che esclude ex articolo 3 L. 689/1981 la contestabilità dell'illecito amministrativo, grava sull'agente l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa, posto che la suddetta norma postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso (già Cass. n. 13610/2007 e conf. Cass. n. 11568/2025).
5. Con il quinto motivo l'appellante lamenta il mancato accoglimento della richiesta di diminuzione della sanzione assumendo l'intervenuto prelievo di un unico campione costituito da 6 bottiglie a fronte di una partita costituita da n. 12960 bottiglie nonché la circostanze relativa all'esito analitico favorevole svolto dalla stessa parte e sottolineando come la valutazione organolettica evidenzi “l'esistenza di un profilo soggettivo tale da non poter attribuire alla stessa una valenza strettamente scientifica”.
L'appellante assume inoltre l'applicabilità della previsione contenuta nello stesso art. 8, pag. 9/12 comma 3, l. n. 1407/1960 in base al quale “… se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 1.500 …” e ciò a fronte della circostanza che l'olio di oliva extravergine in questione risulta essere stato realizzato e confezionato dalla ditta produttrice Parte_3
Il motivo va rigettato.
Rileva il Collegio come la sanzione irrogata appare adeguata in quanto coerente con il tipo di frazione accertata e correttamente rapportata ai parametri di calcolo matematico adottati.
Va in proposito sottolineato come la determinazione della sanzione entro i limiti edittali
è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve commisurarla alla gravità del fatto concreto: “il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. n. 4844 del 2021; Cass. n. 9255 del 2013). In altri termini, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità̀ correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può̀ reputare congrua l'entità̀ della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità̀ di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza- ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità̀ ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981 (Cass. n.11481 del 2020”) (così Cass. n. 29403/2022).
Nel caso di specie al fine di valutare l'asserita lieve entità del fatto non appare pertinente il riferimento svolto dall'appellante al numero di campioni analizzati. Quanto pag. 10/12 al riferimento svolto rispetto alla tipologia di contestazione (valutazione organolettica) piuttosto che il generico riferimento alla soggettività dell'esame, come già evidenziato dall'amministrazione appellata, va considerato che “Il valore della mediana del difetto di rancido rilevato all'analisi sensoriale era pari a 2.1, mentre, trattandosi di “olio extravergine di oliva”, avrebbe dovuto essere pari a 0, ciò che lo rendeva classificabile come “olio vergine di oliva”. Poiché per quest'ultima categoria la mediana del difetto non può superare il valore di 3,5, oltre il quale si avrebbe un “olio lampante”, 2,1 si colloca più vicino al limite massimo che a quello minimo. Per essere considerato di lieve entità detto valore avrebbe dovuto collocarsi su valori prossimi allo zero e che quindi il sapore di rancido non fosse così evidente” ( cfr. comparsa appellata).
Infine può escludersi l'applicabilità della previsione di cui all'art.8 cit. posto che la medesima presuppone la vendita di modeste quantità mentre nel caso di specie la partita era costituita da 12960 bottiglie. Va infine osservato come a fronte della partita costituita da 12.960 bottiglie - pari a complessivi quintali 118,71 - tale da non integrare una “modesta quantità” ritiene il Collegio non sussistenti i presupposti relativi al chiesto rinvio alla Corte Costituzionale, e in particolare la rilevanza della questione, con riferimento all'articolo 8, comma 3, della Legge 1407/1960 ove prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa fino a euro 1.500,00 se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto in quanto non estesa anche alla figura del “commerciante”, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 in complessivi euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1484/2024 pubblicata in data 20/06/2024 del Tribunale di Verona, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere al Parte_1 [...]
– Controparte_1 [...]
Controparte_8 in persona del Ministro p.t. le spese di lite del presente grado, liquidate in euro
[...]
3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
AT SS
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 12/12