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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 355/2024 R.G., riservata in decisione ai sensi degli artt.
281 sexies e 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale di discussione orale del 28.01.2025, svolta in presenza, e vertente
T R A
già denominata Parte_1 Parte_2
), succeduta ad (oggi , in persona del P.IVA_1 Parte_3 Parte_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Mauro ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il domicilio digitale dello studio legale Di Mauro
Email_1
APPELLANTE
E
1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Controparte_1 C.F._2
Cozzolino ( ), domiciliatario in Casoria (NA) alla via PIO XII - C.F._3
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5244/2023 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
27/12/2023
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., viene motivata in forma sintetica, in ossequio alla previsione di cui al terzo comma del citato art. 350 bis, mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
Ebbene, l'appellante, con citazione notificata il 26.01.2024, ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'opposizione proposta da avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 70.118,53, oltre interessi e spese, in favore del preteso in pagamento della fattura n. Parte_1
063300615066301A del 9.4.2025.
La fattura azionata era stata emessa a seguito della ricostruzione dei consumi elettrici del periodo
04/02/2010-13/10/2014, effettuata in seguito a verifica tecnica compiuta dai tecnici di
[...]
presso l'utenza con numero di presa POD IT001E84535943, associata alla fornitura di Parte_3 energia elettrica contrattualmente intestata al sig. , e dallo stesso effettivamente utilizzata. Controparte_1
Nel corso di tale operazione i tecnici avrebbero constatato la manomissione del contatore, repertando il misuratore, in busta sigillata n. R0062988, con conseguente distacco della fornitura.
La pronuncia gravata fonda sulla ritenuta mancanza di prova dell'ipotizzato prelievo abusivo di corrente, in quanto “espressamente escluso dai tecnici come sussistente al momento della verifica”, in coerenza, del resto, con quanto accertato in sede penale, dandosi atto che il procedimento penale iscritto a carico dell'opponente per il reato di sottrazione di energia elettrica ex art 624 e 625 c.p. si è concluso con decreto di archiviazione
“sul presupposto che nonostante la rottura dei tenoni e la dissaldatura della colla, la registrazione dei consumi risultava regolare”.
In buona sostanza, nonostante il danneggiamento del misuratore riscontrato dai tecnici in sede di verifica
- che l'opponente ha dedotto essere dovuto alle alte temperature del vano contatore e comunque a fattori estranei all'azione umana - il Tribunale ha ritenuto che sia rimasta indimostrata l'esistenza di un prelievo
2 abusivo;
per l'effetto, non ratificabile la ricostruzione effettuata, e, in definitiva, indimostrato il credito ingiunto.
L'appellante ha contestato la pronuncia, denunciando erroneità e contraddittorietà della motivazione sui punti essenziali del thema decidendum, erronea interpretazione dei presupposti di fatto considerati dal primo giudice e della loro rilevanza ai fini della decisione, e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellato si è costituito con comparsa del 16.5.2024 (per l'udienza del 23 maggio 2024, differita di ufficio al 28 maggio 2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Il Consigliere Istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 350 comma 3 c.p.c., ha fatto precisare le conclusioni dinanzi a sé, e successivamente rinviato la causa davanti al Collegio per la discussione orale all'udienza in epigrafe indicata.
**********
L'appello - ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Le doglianze di parte appellante ruotano, invero, tutte sul presupposto fattuale dell'accertata manomissione del contatore, legittimante l'inversione dell'onere della prova e la correttezza della ricostruzione presuntiva del periodo in contestazione.
Sennonché, ciò che difetta nella fattispecie in esame è proprio il positivo accertamento di una manomissione del contatore che abbia inciso sulla correttezza del sistema di rilevazione dei consumi.
Emerge, invero, in atti, che in data 13.10.2014 il personale i recò presso l'abitazione del per Pt_2 CP_1 effettuare un controllo, e in tale occasione, il misuratore fu rimosso e sigillato in busta chiusa per la successiva verifica.
3 Nel verbale di verifica n. 169 redatto in data 3.2.2015 si legge che: “il contatore in oggetto presenta nella parte posteriore i rivetti termosaldati di fissaggio della calotta alla base rotti, la colla posta perimetralmente dissaldata ed in parte asportata. Rimuovendo la calotta si è altresì riscontrato che i circuiti stampati interni al contatore presentano delle irregolarità poiché alcuni di essi non sono conformi. La verifica tecnica effettuata con contatore campione AV2774 non ha evidenziato errori di misura, e pertanto la registrazione del contatore, al momento della verifica, risulta essere regolare.”
L'esito della verifica veniva, in questi termini, ribadito in sede penale dal tecnico che vi aveva proceduto, il quale, escusso a sommarie informazioni, “confermava che nonostante la manomissione il prelievo risultava regolare”
(cfr. richiesta di archiviazione del P.M., in produzione di primo grado di parte appellata).
Che si trattasse di vera e propria manomissione, e non già di usura dell'apparecchio misuratore, è circostanza, peraltro, dubbia, avuto riguardo alle allegazioni di parte opponente, secondo cui il contatore era posto all'esterno della abitazione, allocato in un manufatto in pietra, esposto al sole senza aperture di areazione, chiuso da una porta di ferro e, nella parte sovrastante, coperto da una semplice tettoia, come confermato anche dalla teste escussa, , la quale, in sede istruttoria, ebbe a precisare che Testimone_1
“quando ci fu il sopralluogo da parte del personale enel furono gli stessi a consigliare una ulteriore copertura a protezione maggiore del manufatto al fine di evitare eventuali danneggiamenti al misuratore.”
Al netto del dilemma sulle cause delle alterazioni riscontrate, rileva, in ogni caso, la circostanza incontestabile che esse non hanno inciso sul corretto funzionamento del sistema di misurazione dei consumi, come accertato e documentato in sede di verifica.
Una manomissione che non incide sul regolare funzionamento del contatore e sulla rilevazione dei consumi può giustificare, al più, la risoluzione del contratto per culpa in vigilando del somministrato, non certo la operata ricostruzione dell'energia fatturata, posto che quella registrata dall'apparecchio fino al momento della sua rimozione era esattamente quella erogata e consumata.
Tant'è che alla ricostruzione si è proceduto sulla base di un dato oggettivo del tutto avulso da qualsivoglia indice di errore, ovvero quello della “potenza tecnicamente prelevabile”, come se il cliente avesse consumato, quotidianamente, l'intero plafond di energia contrattualmente consentito.
Se a ciò si aggiunge che, come emerge in atti, negli anni in contestazione (2010/2014), l'attività di imprenditore agricolo del aveva subito una drastica flessione in ragione delle sue documentate CP_1 problematiche di salute (riconosciuto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa del 84%, in quanto soggetto non vedente e affetto da cardiopatia sclero-ipertensiva e diabete mellito tipo A) - come riscontrato anche dalle fatture versate in atti ed inerenti agli anni precedenti (2008/2010), attestanti
4 consumi assai più elevati - ne deriva l'arbitrarietà della ricostruzione posta a fondamento della proposta azione monitoria, giacché fondata esclusivamente su presunzioni.
Presunta è la datazione dell'epoca della manomissione, e presunta è l'entità dell'energia illecitamente sottratta, che l'appellante individua sulla base del criterio “della potenza tecnicamente prelevabile”.
Orbene, è noto che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).
Nel caso di specie la presunzione di illecito consumo di energia elettrica fonda sull'erroneo presupposto di una manomissione atta ad alterare il sistema di misurazione, che le emergenze in atti hanno, invece, consentito di escludere.
Viene meno, di conseguenza il ragionamento presuntivo, che presuppone l'inferenza, dal fatto noto, della conseguenza ignota.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato, e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del
5 valore della lite (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Domenico Cozzolino;
- - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 28.01.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 355/2024 R.G., riservata in decisione ai sensi degli artt.
281 sexies e 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale di discussione orale del 28.01.2025, svolta in presenza, e vertente
T R A
già denominata Parte_1 Parte_2
), succeduta ad (oggi , in persona del P.IVA_1 Parte_3 Parte_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Mauro ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il domicilio digitale dello studio legale Di Mauro
Email_1
APPELLANTE
E
1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Controparte_1 C.F._2
Cozzolino ( ), domiciliatario in Casoria (NA) alla via PIO XII - C.F._3
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5244/2023 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
27/12/2023
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., viene motivata in forma sintetica, in ossequio alla previsione di cui al terzo comma del citato art. 350 bis, mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
Ebbene, l'appellante, con citazione notificata il 26.01.2024, ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'opposizione proposta da avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 70.118,53, oltre interessi e spese, in favore del preteso in pagamento della fattura n. Parte_1
063300615066301A del 9.4.2025.
La fattura azionata era stata emessa a seguito della ricostruzione dei consumi elettrici del periodo
04/02/2010-13/10/2014, effettuata in seguito a verifica tecnica compiuta dai tecnici di
[...]
presso l'utenza con numero di presa POD IT001E84535943, associata alla fornitura di Parte_3 energia elettrica contrattualmente intestata al sig. , e dallo stesso effettivamente utilizzata. Controparte_1
Nel corso di tale operazione i tecnici avrebbero constatato la manomissione del contatore, repertando il misuratore, in busta sigillata n. R0062988, con conseguente distacco della fornitura.
La pronuncia gravata fonda sulla ritenuta mancanza di prova dell'ipotizzato prelievo abusivo di corrente, in quanto “espressamente escluso dai tecnici come sussistente al momento della verifica”, in coerenza, del resto, con quanto accertato in sede penale, dandosi atto che il procedimento penale iscritto a carico dell'opponente per il reato di sottrazione di energia elettrica ex art 624 e 625 c.p. si è concluso con decreto di archiviazione
“sul presupposto che nonostante la rottura dei tenoni e la dissaldatura della colla, la registrazione dei consumi risultava regolare”.
In buona sostanza, nonostante il danneggiamento del misuratore riscontrato dai tecnici in sede di verifica
- che l'opponente ha dedotto essere dovuto alle alte temperature del vano contatore e comunque a fattori estranei all'azione umana - il Tribunale ha ritenuto che sia rimasta indimostrata l'esistenza di un prelievo
2 abusivo;
per l'effetto, non ratificabile la ricostruzione effettuata, e, in definitiva, indimostrato il credito ingiunto.
L'appellante ha contestato la pronuncia, denunciando erroneità e contraddittorietà della motivazione sui punti essenziali del thema decidendum, erronea interpretazione dei presupposti di fatto considerati dal primo giudice e della loro rilevanza ai fini della decisione, e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellato si è costituito con comparsa del 16.5.2024 (per l'udienza del 23 maggio 2024, differita di ufficio al 28 maggio 2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Il Consigliere Istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 350 comma 3 c.p.c., ha fatto precisare le conclusioni dinanzi a sé, e successivamente rinviato la causa davanti al Collegio per la discussione orale all'udienza in epigrafe indicata.
**********
L'appello - ammissibile giacché rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Le doglianze di parte appellante ruotano, invero, tutte sul presupposto fattuale dell'accertata manomissione del contatore, legittimante l'inversione dell'onere della prova e la correttezza della ricostruzione presuntiva del periodo in contestazione.
Sennonché, ciò che difetta nella fattispecie in esame è proprio il positivo accertamento di una manomissione del contatore che abbia inciso sulla correttezza del sistema di rilevazione dei consumi.
Emerge, invero, in atti, che in data 13.10.2014 il personale i recò presso l'abitazione del per Pt_2 CP_1 effettuare un controllo, e in tale occasione, il misuratore fu rimosso e sigillato in busta chiusa per la successiva verifica.
3 Nel verbale di verifica n. 169 redatto in data 3.2.2015 si legge che: “il contatore in oggetto presenta nella parte posteriore i rivetti termosaldati di fissaggio della calotta alla base rotti, la colla posta perimetralmente dissaldata ed in parte asportata. Rimuovendo la calotta si è altresì riscontrato che i circuiti stampati interni al contatore presentano delle irregolarità poiché alcuni di essi non sono conformi. La verifica tecnica effettuata con contatore campione AV2774 non ha evidenziato errori di misura, e pertanto la registrazione del contatore, al momento della verifica, risulta essere regolare.”
L'esito della verifica veniva, in questi termini, ribadito in sede penale dal tecnico che vi aveva proceduto, il quale, escusso a sommarie informazioni, “confermava che nonostante la manomissione il prelievo risultava regolare”
(cfr. richiesta di archiviazione del P.M., in produzione di primo grado di parte appellata).
Che si trattasse di vera e propria manomissione, e non già di usura dell'apparecchio misuratore, è circostanza, peraltro, dubbia, avuto riguardo alle allegazioni di parte opponente, secondo cui il contatore era posto all'esterno della abitazione, allocato in un manufatto in pietra, esposto al sole senza aperture di areazione, chiuso da una porta di ferro e, nella parte sovrastante, coperto da una semplice tettoia, come confermato anche dalla teste escussa, , la quale, in sede istruttoria, ebbe a precisare che Testimone_1
“quando ci fu il sopralluogo da parte del personale enel furono gli stessi a consigliare una ulteriore copertura a protezione maggiore del manufatto al fine di evitare eventuali danneggiamenti al misuratore.”
Al netto del dilemma sulle cause delle alterazioni riscontrate, rileva, in ogni caso, la circostanza incontestabile che esse non hanno inciso sul corretto funzionamento del sistema di misurazione dei consumi, come accertato e documentato in sede di verifica.
Una manomissione che non incide sul regolare funzionamento del contatore e sulla rilevazione dei consumi può giustificare, al più, la risoluzione del contratto per culpa in vigilando del somministrato, non certo la operata ricostruzione dell'energia fatturata, posto che quella registrata dall'apparecchio fino al momento della sua rimozione era esattamente quella erogata e consumata.
Tant'è che alla ricostruzione si è proceduto sulla base di un dato oggettivo del tutto avulso da qualsivoglia indice di errore, ovvero quello della “potenza tecnicamente prelevabile”, come se il cliente avesse consumato, quotidianamente, l'intero plafond di energia contrattualmente consentito.
Se a ciò si aggiunge che, come emerge in atti, negli anni in contestazione (2010/2014), l'attività di imprenditore agricolo del aveva subito una drastica flessione in ragione delle sue documentate CP_1 problematiche di salute (riconosciuto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa del 84%, in quanto soggetto non vedente e affetto da cardiopatia sclero-ipertensiva e diabete mellito tipo A) - come riscontrato anche dalle fatture versate in atti ed inerenti agli anni precedenti (2008/2010), attestanti
4 consumi assai più elevati - ne deriva l'arbitrarietà della ricostruzione posta a fondamento della proposta azione monitoria, giacché fondata esclusivamente su presunzioni.
Presunta è la datazione dell'epoca della manomissione, e presunta è l'entità dell'energia illecitamente sottratta, che l'appellante individua sulla base del criterio “della potenza tecnicamente prelevabile”.
Orbene, è noto che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).
Nel caso di specie la presunzione di illecito consumo di energia elettrica fonda sull'erroneo presupposto di una manomissione atta ad alterare il sistema di misurazione, che le emergenze in atti hanno, invece, consentito di escludere.
Viene meno, di conseguenza il ragionamento presuntivo, che presuppone l'inferenza, dal fatto noto, della conseguenza ignota.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato, e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del
5 valore della lite (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Domenico Cozzolino;
- - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 28.01.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
6