Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 12425 dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LORUSSO Bartolo Lorusso ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Altamura, alla via Monte Rosa, n. 16
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 11.10.2024 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla Parte_2
formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito e contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, legge n. 18 del 1980, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (08.05.2023), oltre spese di lite.
Il ricorso, in adesione alle risultanze dell'attività peritale condotta dal nominato c.t.u., dott. va accolto. Per_1
L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore di soggetti ciechi assoluti, mutilati ed invalidi civili, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n.
118 del 1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, poiché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Nel caso di specie, il ricorrente è risultato affetto da “decadimento cognitivo misto, malattia di Parkinson, insufficienza renale cronica III stadio, in soggetto sottoposto a trapianto renale, esiti invalidanti di sindrome di diabete iatrogeno, Persona_2 cardiopatia ipertensiva, sindrome ansioso depressiva”.
L'applicazione dei test dell'autonomia nello svolgimento delle attività abituali della vita quotidiana (ADL) o della capacità di vivere “da soli” (IADL) ha evidenziato a carico dell'istante una “compromissione grave” (punteggio di 1/6 per l'ADL e punteggio di
1/8 per l'IADL), con la conclusione che il “non è autonomo e necessita della Pt_1 supervisione di terzi”.
Inoltre, stante gli esiti di ulteriori valutazioni, sono emersi una “dipendenza grave”
(45/100 dell'indice di Barthel), nonché un “decadimento cognitivo” ed un “rischio di cadute elevato” (19,3/30 per il MMSE e 10/28 per il e, infine, una “depressione Per_3 dell'umore di grado severo” (25/30 del test GDS).
Di talché, la domanda va accolta, in quanto in capo al ricorrente sussiste il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal “26.02.2025”, data di visita presso l'“U.O.C. di Geriatria Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti”. Inoltre, va confermata la valutazione della Commissione Medica in merito allo status di CP_1
pag. 2/3 cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992 e riconosciuto in favore dell'istante il diritto ai benefici definiti dall'art. 4, D.L. n. 5 del 2012.
Stante la decorrenza della prestazione richiesta successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa (08.05.2023) sia a quella di deposito del ricorso giudiziale per a.t.p. (06.12.2023), equo appare disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Le spese di c.t.u. vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato in data 11.10.2024, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, riconosce in favore del ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 26.02.2025;
2) conferma lo status di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992 e riconosce in capo al ricorrente il diritto ai benefici definiti dall'art. 4, D.L. n. 5 del 2012;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
4) liquida le spese di c.t.u. come da separato decreto.
Bari, 15 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 3/3