Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 19/03/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00964/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01420/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2024, proposto da
Cooperativa Insieme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Calanni Fraccono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento opposto all’istanza inoltrata a mezzo pec del 9 ottobre 2023, con la quale la Cooperativa ha chiesto l’accreditamento istituzionale, della Comunità Alloggio realizzata e posta in esercizio in Via Roma n. 353 del Comune di Enna;
nonché per la declaratoria:
- dell’obbligo dell’Amministrazione sanitaria intimata di definire e concludere il procedimento in questione accogliendo la citata istanza, in presenza dei relativi presupposti, mediante nomina contestuale di un Commissario ad Acta, con il compito di provvedere senza altri indugi, una volta decorso il termine che si ritenesse di assegnarle per l’adempimento spontaneo;
ed infine, per l’accertamento e la declaratoria:
- del diritto della ricorrente, al risarcimento dei danni sin qui subiti a causa del ritardo in cui l’Amministrazione è incorso nella conclusione del procedimento riferito alla citata variante, mediante condanna dello stesso al relativo pagamento, nella misura che sarà quantificata o che potrà determinarsi anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione;
Vista la memoria del 6.3.2025 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. l’esponente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato Regionale della Salute in relazione a richiesta per l’accreditamento istituzionale di una comunità alloggio, sita a Enna nella via Roma n. 353; domandando la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere mediante accoglimento dell’istanza -con anticipata nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato per adempiere- nonché il risarcimento del danno da ritardo asseritamente patito;
Vista la memoria del 6.3.2025 con cui la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del giudizio, attesa la sopravvenuta adozione da parte dell’Amministrazione intimata di provvedimento reiettivo della predetta richiesta di accreditamento; instando per la compensazione delle spese di lite;
Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di tale allegazione e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate, conformemente alla richiesta di parte ricorrente, alla quale non si è opposta l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO