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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 21.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2771/2022 R.G
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale De Stefano e Parte_1
Maddalena Borzacchiello, con i quali elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
Di Cicco, con il quale elett.te domicilia come in atti
Resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_3 difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.5.2022, il ricorrente ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in qualità di addetto al distributore di carburante sito in Acerra alla via Di Vittorio n. 73 con decorrenza dal 26.9.2019 al 14.2.2022, allorquando è intervenuto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Quanto all'articolazione oraria, ha specificato che, a fronte di un contratto di lavoro a tempo parziale – 20 ore settimanali –, per il periodo decorrente dal
26.9.2019 al 31.10.2020 aveva di fatto lavorato per sei giorni alla settimana dalle 6:00 alle 21:30 con un'ora di pausa, eccetto nei giorni di domenica nei quali aveva prestato la propria attività lavorativa dalle 7:00 alle 14:00; diversamente, nel periodo da novembre 2020 e fino alla risoluzione del rapporto aveva osservato turni di 8 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana, oltre a due domeniche al mese, attività retribuita con euro 200,00 alla settimana.
1 Oltre a lamentare il riconoscimento di un minimo inferiore rispetto alle ore effettivamente lavorate e alla mansione di fatto svolta alla luce dei minimi contrattuali previsti dal Ccnl Confcommercio per il livello 5 rivendicato, ha altresì chiarito di non aver percepito nulla a titolo di mensilità aggiuntive, straordinario, ferie non godute e T.F.R., nonché ad avere diritto all'integrazione dei contributi assistenziali e previdenziali omessi e/o parzialmente corrisposti.
Tutto ciò premesso e ritenuto illegittimo il licenziamento per assenza di giustificato motivo oggettivo, ha così concluso: «1) ACCERTARE rendendone declaratoria, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel modo meglio specificato in premessa con riferimento al periodo, ai giorni ed agli orari di lavoro, alle differenze retributive, allo straordinario non versato, al TFR e alle ferie non godute. 2) ACCERTARE l'illegittimità dell'impugnato licenziamento in quanto non sorretto da giusta causa o giustificato motivo e pertanto
CONDANNARE la soc. al versamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'indennità siccome prevista dal D.lgs. 23/2005 delle cosiddette “tutele crescenti”, che vorrà determinare l'On.le Giudicante tenendo conto oltre ai criteri di anzianità di servizio anche del comportamento e delle condizioni delle parti nel rapporto di lavoro (sentenza n.194/2018 Corte Costituzionale). 3)
CONDANNARE, altresi, la soc. p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. con sede in Acerra alla via Scarlatti, 39, al pagamento, in favore del ricorrente, , per i titoli e le causali Parte_1 appena indicate ed innanzi meglio specificate della somma, al netto, di €
60.598,48 (e/o di quella somma maggiore e/o minore eventualmente risultante anche all'esito di idonea CTU che sin da ora si richiede) il tutto, comunque, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. 4) CONDANNARE, inoltre, la società resistente all'integrazione, in favore del ricorrente, dei contributi assistenziali e previdenziali omessi e/o parzialmente corrisposti. 5) CONDANNARE in ogni caso la società resistente, ut supra, al pagamento delle spese e competenze di avvocato, oltre alle spese forf., IVA e CPA il tutto con attribuzione ai sottoscritti difensori per fattone anticipo».
Si è costituita in giudizio la e, con articolate argomentazioni, ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, con riguardo alla legittimità del licenziamento, ha prospettato l'integrazione di una giusta causa in ragione di scoperti ammanchi tra il fatturato della società e i corrispondenti incassi addebitabili al ricorrente.
Integrato il contraddittorio per l'avanzata istanza di regolarizzazione CP_ contributiva, si è costituito in giudizio l eccependo, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva essendo creditore nel rapporto contributivo.
La causa è stata istruita a mezzo di testimoni, escussi alle udienze del 3.7.2024
e del 15.1.2025.
2 Giunti all'udienza odierna, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le note conclusionali e ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è in parte fondata.
Preliminarmente si osserva che in ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale (EDR, scatti di anzianità, r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, etc.).
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore.
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che la parte chiede l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta sin dal settembre 2019.
Tuttavia, dalla documentazione dalla stessa prodotta (vedi buste paga ed estratto contributivo) risulta che sino al 2.3.2019 il era dipendente di Pt_1 altra società, la Dema e, ciò nonostante, nulla la parte ha dedotto sul CP_4 punto (né un mutamento della denominazione sociale, né un trasferimento d'azienda, né un unico centro di imputazione giuridica); sicché la domanda va rigettata per il periodo antecedente al 3.3.2020.
3 Per la restante parte, il lavoratore lamenta il mancato riconoscimento del lavoro straordinario svolto, facendo valere il proprio diritto al pagamento delle maturate differenze retributive.
Mette conto evidenziare che dalle buste paga in atti emerge un inquadramento del ricorrente per un orario part-time al 50%, ma la stessa convenuta nella propria memoria riconosce che il avrebbe lavorato «in buona sostanza il Pt_1 ricorrente ha lavorato sei giorni a settimana (dal lunedi al sabato) … in alcuni giorni della settimana seguiva il turno dalle 6.00 alle 14.00, in Parte_1 altri giorni invece prestava servizio dalle 14.00 alle 21.00».
Tale prospettazione ha ricevuto riscontro dalle testimonianze dei testi addotti dalla società, che il Tribunale ritiene attendibili, in quanto hanno da un lato manifestato una cognizione diretta dei fatti di causa e dall'altra l'assenza di un interesse, anche indiretto, all'esito della lite. Le deposizioni risultano altresì prive di contraddizioni.
Nel dettaglio, il teste - che ha giustificato la sua presenza presso il Tes_1
Distributore per essere gestore del bar ivi ubicato e, per il periodo antecedente all'apertura dello stesso, per avere seguito i lavori di realizzazione del
Distributore - ha dichiarato: «Sul distributore si facevano due orari di lavoro: dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 21 con un'ora di spacco. Durante quell'ora di spacco venivano sostituiti dai titolari. Il signor ha percepito per il primo Pt_1 anno 300€ a settimana, perché erano due turni da due persone. Dopo il primo anno, siccome hanno preso una persona in più, e quindi erano 5 persone, con un giorno in più di ferie, prendevano 250€ a settimana. Questi soldi venivano pagati in contanti, in mia presenza nella maggior parte delle volte. Il pagamento veniva effettuato dai titolari. Preciso che io ero presente sei giorni su sette sul distributore. La domenica il distributore era chiuso e funzionava solo con modalità self-service. Ovviamente solo per il gasolio e la benzina perché il gpl e metano non possono essere erogati in self-service».
Il teste , dipendente della dal febbraio-marzo 2020 alla fine Tes_2 CP_1 dello stesso anno, ha riferito: «Io lavoravo dal lunedì al sabato. La domenica il distributore è chiuso. Noi facevamo dei turni dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 21.
Su uno stesso turno eravamo due operatori. Conosco il ricorrente per ragioni professionali. Quando io ho iniziato a lavorare il signor già lavorava per il Pt_1 distributore. Il era anche lui un addetto al distributore e seguiva i miei Pt_1 stessi orari di lavoro. Preciso che la domenica non c'erano operatori sul distributore. Noi percepivamo tutti la stessa paga di 300€ a settimana che venivano pagati in contanti dal titolare della società».
Ex adverso, non si ritengono utilizzabili le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente.
In particolare, il teste , cognato del ricorrente, ha esposto di avere visto Tes_3 Contr il quando si recava al lavoro la mattina presso la , dovendo passare Pt_1
4 davanti al distributore;
ha poi aggiunto di vederlo la sera andare a prendere la moglie ancora con gli abiti da lavoro. Per il resto ha riferito fatti de relato actoris.
La teste invece appare scarsamente attendibile, atteso che la Tes_4 deposizione appare gravemente contraddittoria in ordine alla collocazione temporale dei fatti di causa. Se infatti è pacifico che il ricorrente abbia cessato dal proprio rapporto di lavoro nel febbraio 2012, la sentita il Tes_4
15.1.2025, ha dichiarato: «Io ho lavorato per la per un anno e CP_1 mezzo. Non ricordo con precisione il periodo. Ma posso dire che sono trascorsi due anni, due anni e mezzo da quando è finito il rapporto». Ne discende, dunque, che la teste avrebbe terminato di lavorare per la resistente all'incirca verso il giugno 2022 e ciò nonostante ella ha precisato che «Quando invece ho terminato di lavorare presso il distributore il stava ancora là». Pt_1
Sicché sulla scorta delle dichiarazioni dei testi e , oltre che da Tes_1 Tes_2 quanto riconosciuto in memoria di costituzione, atteso che il ricorrente lavorava su turni dalle 6 alle 14 ovvero dalle 14 alle 21, con un'ora di pausa (e dunque per 7 ovvero 6 ore effettive), per sei giorni alla settimana, appare congruo riconoscere lo svolgimento di 40 ore settimanali di lavoro.
Pacifiche le mansioni di addetto al distributore di carburante, il ricorrente ha chiesto l'applicazione del livello 5 del Ccnl di categoria, in luogo del livello 6 riconosciuto in busta paga, in maniera apodittica, senza alcunché argomentare;
sicché non potrà che farsi riferimento, nella determinazione del quantum spettante, al livello formalmente assegnato.
Ne discende, dunque, che la retribuzione mensile spettante al ricorrente va individuata in € 1.407,94 (corrispondente alla retribuzione da busta paga per il full time) a fronte di un percepito di € 1.200,00 al mese per il primo anno e di € 1.000,00 per il periodo successivo (i testi e hanno confermato Tes_1 Tes_2 il pagamento dapprima di € 300,00 alla settimana e successivamente di €
250,00).
Circa l'elaborazione dei conteggi, ritiene il Tribunale di procedere in autonomia, stante la non complessità. Né in questo caso si pone il problema di operare per poste omogenee (si rinvia sul punto a Cass. 25 maggio 2018 n. 13164 e Cass.
Sez. Lav. n. 25199/2019), essendo pacifico l'omesso versamento di contributi per l'orario eccedente il part-time. Sicché va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire € 7.586,59 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria (€ 2.079,40 per il 2020; € 4.895,28 per il 2021; € 611,91 per il 2022). Ancora al ricorrente vanno riconosciuti € 2.820,21 a titolo di 13ma mensilità (€ 1.173,28 per il 2020; € 1,470,94 per il 2021; € 175,99 per il 2022) ed € 2.757,21 a titolo di 14ma mensilità (€ 469,31 per il 2020; € 1.407,94 per il 2021; € 879,96 per il 2022), avendo la parte lamentato l'omesso pagamento (si vedano sul punto anche i conteggi prodotti) e la società non avendo provato l'adempimento (con l'ulteriore precisazione, con riferimento alla 14ma, che la stessa era
5 riconosciuta dalla società nella busta paga del giugno 2020, in atti, e che la stessa non ha contestato l'applicazione neppure indiretta del Ccnl). Infine, il tfr spettante va determinato in € 2.450,86 (€ 1.042,92 per il 2020; e 1.251,50 per il 2021; € 156,44 per il 2022). Null'altro può riconoscersi al ricorrente (permessi, ferie, festività), stante la genericità del ricorso sul punto. CP_ La società va, altresì, condannata al versamento in favore dell' dei contributi corrispondenti al rapporto di lavoro per come accertato, non risultando prescritti all'atto di costituzione dell' . CP_6
A questo punto occorre passare al vaglio l'impugnativa del licenziamento.
Dalla prodotta dal ricorrente risulta un recesso, dal Controparte_7
14.2.2022, per giustificato motivo oggettivo. Pur tuttavia nel costituirsi la società ha prospettato un'asserita giusta causa, in ragione di scoperti ammanchi tra il fatturato della società e i corrispondenti incassi, addebitabili al ricorrente.
Evidentemente (in disparte ogni considerazione sulla immutabilità della contestazione) la genericità dell'allegazione osta all'approfondimento istruttorio sul punto, con la conseguenza che il licenziamento debba intendersi ingiustificato.
Ne discende l'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. 23 del 2015, letto in combinato con l'art. 3 comma 1 (come modificato dal cd. decreto dignità n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2018, che ha determinato un aumento del minimo del quantum risarcitorio, passato da 4 a 6 mensilità, e tenendo in considerazione la Corte Cost. n. 194/2018, che ha dichiarato illegittimo il rigido meccanismo “automatico” tra anni di anzianità del lavoratore licenziato e mensilità di risarcimento da riconoscere).
Sicché, tenuto conto che il ricorrente ha lavorato per la società per due anni e avendo il prossimo al compimento dei 66 anni al momento del Pt_1 licenziamento, estinto il rapporto, appare equo riconoscere l'indennità minima pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non soggetta a contribuzione previdenziale, per complessivi € 4.233,82.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e la società resistente seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del Dm 55/2014, considerando il valore della controversia ricompreso nello scaglione fino a 26.0000,00 €, con applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità. CP_ La stessa convenuta va condannata alla rifusione, in favore dell' , delle spese processuali liquidate come in dispositivo, escludendo in questo caso l'attività istruttoria (non richiesta dall' ) e compensate della metà tenuto CP_8 CP_ conto della “serialità” del contenuto della memoria di costituzione dell' .
PQM
6 Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
- Accoglie in parte il ricorso e dichiara la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato dal 3.3.2020 al 14.2.2022, a tempo indeterminato full time, inquadramento nel liv. 6 del Ccnl Confcommercio,
e per l'effetto condanna la società al pagamento, per le causali di cui alla motivazione, di complessivi € 15.614,87, il tutto oltre rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna la società al versamento presso l dei contributi previdenziali e assistenziali relativi all'accertato rapporto di lavoro subordinato intervenuto tra la parti;
- Dichiara illegittimo il licenziamento del 14.2.2022 e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna la società al pagamento di un'indennità pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non soggetta a contribuzione previdenziale, per complessivi € 4.233,82;
- Condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
2.695,00 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari;
- condanna la società a rifondere all' le spese di lite, che liquida in €
1.054,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Nola, 21.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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