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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 687/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
e “ in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Gallucci;
opponenti
E
Controparte_1
, in persona del funzionario delegato;
[...]
opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come in atti
Ragioni della decisione
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'
[...]
del 30.1.2024, notificata il Controparte_1 Controparte_1
5.2.2024, con la quale - sulla base degli accertamenti di cui al verbale di constatazione delle operazioni compiute del 6.2.2019 - è stato ordinato a , nella qualità di trasgressore, Parte_1 ed alla società quale obbligata in solido, il pagamento Parte_3 della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater TULPS (“chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro pagina 1 di 4 5.000,00 ad euro 50.000,00 per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni”) per aver messo a disposizione, in un luogo pubblico, un apparecchio appartenente alla tipologia di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 7 TULPS, privo dei titoli autorizzatori e non rispondente alle caratteristiche e prescrizioni di cui al comma 7 citato.
L'Amministrazione convenuta ha resistito all'opposizione.
Istruita la causa con prove documentali ed orali, all'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, essa è stata decisa, dandosi lettura del provvedimento.
*****************************
L'opponente ha eccepito, nell'ordine logico: nullità del verbale di constatazione delle operazioni compiute del 6.2.2019 e di tutti gli atti successivi ad esso collegati per erronea identificazione del legale rappresentante della società in presente al momento dell'accertamento, il Parte_2
quale invece è semplice socio come riscontrato dalla documentazione prodotta;
nel merito, insussistenza dell'illecito contestato dal profilo oggettivo, avuto riguardo al fatto che l'apparecchio sequestrato si trovava abbandonato nell'esercizio commerciale da più tempo, ovvero dal periodo in cui lo stesso era gestito da altra compagine sociale, ed era collocato in luogo non accessibile alla clientela, ovvero in un disimpegno adiacente al bagno di servizio;
sproporzione della sanzione pecuniaria e di quella accessoria rispetto alla concreta gravità della violazione.
Tanto premesso, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione o quantomeno per la determinazione della sanzione al minimo edittale, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
L'opposizione è fondata nel merito e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Si precisa che la fondatezza del motivo di opposizione relativo alla insussistenza dell'illecito per mancanza di prova della condotta contestata, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esime il giudice dalla valutazione del motivo di opposizione articolato in via preliminare.
Ebbene, l'opposta ordinanza-ingiunzione si fonda sugli accertamenti svolti nell'esercizio commerciale denominato “Bar del Moschettiere” sito in Cosenza alla via delle Medaglie d'Oro n.
190, gestito dalla società , trasfusi nel verbale di Parte_2
constatazione delle operazioni compiute redatto il 7.2.2019, nonché sui successivi verbali di sequestro e di contestazione della violazione.
Contr I verbalizzanti, funzionari dell' di Cosenza, nel corso dell'accesso in data 6.2.2019 hanno verificato la presenza dell'apparecchio sequestrato all'interno del locale, senza indicarne esattamente l'allocazione, e, constatato che esso era acceso e funzionante, hanno effettuato due pagina 2 di 4 prove di gioco mediante l'inserimento di monete da 50 centesimi potendo così accertare che l'esito delle giocate era predeterminato dal software di programmazione interno alla macchina. In altri termini, i funzionari dell' hanno verificato che, per le modalità di funzionamento CP_1 dell'apparecchio tipicamente elettroniche, il giocatore non può influenzare in alcun modo con la propria abilità l'esito della partita e che pertanto esso appartiene a quella tipologia di apparecchi di intrattenimento vietati dalla normativa di settore (art. 110 comma 7 TULPS).
Dal verbale del 7.2.2019, risulta ancora che i funzionari dell' non hanno potuto procedere CP_1 all'apertura della macchina ed al sequestro di eventuale denaro presente all'interno perché
[...]
presente alla verifica, non disponeva delle chiavi in quanto dichiarava di non ne essere Pt_2 proprietario dell'apparecchio. Contr Queste le circostanze attestate dai funzionari dell' nel verbale delle operazioni compiute, rispetto alle quali il suddetto verbale fa prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c..
All'udienza del 13.2.2025, i testi indicati dal ricorrente - e Parte_4 Parte_5
-, premesso di essere clienti abituali da diversi anni del bar del Moschettiere sito in
[...]
Cosenza alla via Medaglie d'Oro, hanno riferito che l'apparecchio sequestrato era stato lasciato all'interno dell'esercizio commerciale dai precedenti gestori dell'attività, che era una vecchia macchina non più utilizzata da alcuno e comunque non dai clienti del bar anche perché si trovava abbandonata in un disimpegno mediante il quale, previa autorizzazione dei gestori e consegna delle chiavi, si poteva accedere al bagno di servizio.
Ebbene, i testi escussi sono da ritenersi attendibili dal profilo soggettivo in quanto non legati da particolari rapporti con i gestori del bar oggetto dell'accertamento ed indifferenti all'esito del giudizio perchè non portatori di personali interessi. Il resoconto appare poi affidabile se si considera che entrambi i testi sono frequentatori abituali del bar ed hanno avuto modo, quindi, di constatare direttamente e ripetutamente le circostanze riferite. Il racconto è poi intrinsecamente attendibile, perché logico, coerente e non contrastante con quanto accertato dai funzionari Contr dell' e riportato nel verbale di constatazione delle operazioni del 6.2.2019.
Tanto premesso, si ritiene che l'amministrazione convenuta non abbia dato prova dell'integrazione della condotta contestata, di messa a disposizione del pubblico di un apparecchio da intrattenimento appartenente alla tipologia di quelli vietati in mancanza dei titoli autorizzatori richiesti dalla legge.
Come già osservato, infatti, nel verbale presupposto all'ordinanza-ingiunzione non si dà atto della concreta collocazione dell'apparecchio all'interno del locale oggetto dell'accesso né, verificata la funzionalità dello stesso mediante le prove di gioco, si attesta alcuna circostanza in ordine alla pagina 3 di 4 sua effettiva utilizzazione (indice di concreta messa a disposizione alla clientela) nella impossibilità di aprire la macchina e verificare la presenza di denaro all'interno (possibilmente indicativa della effettuazione di giocate).
Si ritiene altresì che la prova testimoniale riscontri la ricostruzione difensiva per la quale l'apparecchio era vetusto e presente nel locale già negli anni della precedente gestione, inutilizzato ed abbandonato in uno spazio del bar non accessibile al pubblico, se non previa autorizzazione dei proprietari. A ciò si aggiunga che, come documentato dal ricorrente, vi era stato un passaggio di gestione dell'attività nell'anno 2017 in ragione del quale la tesi difensiva appare vieppiù plausibile.
Consegue l'insussistenza dell'illecito contestato dal profilo oggettivo, difettando la prova della condotta contestata di “messa a disposizione in luogo aperto al pubblico” dell'apparecchio rinvenuto nel locale interessato dalla verifica e risultando ininfluente che questo, per le sue caratteristiche come accertate dai verbalizzanti, appartenesse alla tipologia di quelli vietati dalla normativa speciale di riferimento.
L'opposizione va quindi accolta e l'ordinanza-ingiunzione annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando le tariffe professionali dello scaglione di riferimento ai valori minimi in considerazione dello svolgimento del processo e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta, disponendo per l'effetto la restituzione dell'apparecchio confiscato all'avente diritto;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Gallucci dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 8.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 687/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
e “ in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Gallucci;
opponenti
E
Controparte_1
, in persona del funzionario delegato;
[...]
opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come in atti
Ragioni della decisione
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'
[...]
del 30.1.2024, notificata il Controparte_1 Controparte_1
5.2.2024, con la quale - sulla base degli accertamenti di cui al verbale di constatazione delle operazioni compiute del 6.2.2019 - è stato ordinato a , nella qualità di trasgressore, Parte_1 ed alla società quale obbligata in solido, il pagamento Parte_3 della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f quater TULPS (“chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro pagina 1 di 4 5.000,00 ad euro 50.000,00 per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni”) per aver messo a disposizione, in un luogo pubblico, un apparecchio appartenente alla tipologia di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 7 TULPS, privo dei titoli autorizzatori e non rispondente alle caratteristiche e prescrizioni di cui al comma 7 citato.
L'Amministrazione convenuta ha resistito all'opposizione.
Istruita la causa con prove documentali ed orali, all'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, essa è stata decisa, dandosi lettura del provvedimento.
*****************************
L'opponente ha eccepito, nell'ordine logico: nullità del verbale di constatazione delle operazioni compiute del 6.2.2019 e di tutti gli atti successivi ad esso collegati per erronea identificazione del legale rappresentante della società in presente al momento dell'accertamento, il Parte_2
quale invece è semplice socio come riscontrato dalla documentazione prodotta;
nel merito, insussistenza dell'illecito contestato dal profilo oggettivo, avuto riguardo al fatto che l'apparecchio sequestrato si trovava abbandonato nell'esercizio commerciale da più tempo, ovvero dal periodo in cui lo stesso era gestito da altra compagine sociale, ed era collocato in luogo non accessibile alla clientela, ovvero in un disimpegno adiacente al bagno di servizio;
sproporzione della sanzione pecuniaria e di quella accessoria rispetto alla concreta gravità della violazione.
Tanto premesso, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione o quantomeno per la determinazione della sanzione al minimo edittale, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
L'opposizione è fondata nel merito e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Si precisa che la fondatezza del motivo di opposizione relativo alla insussistenza dell'illecito per mancanza di prova della condotta contestata, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esime il giudice dalla valutazione del motivo di opposizione articolato in via preliminare.
Ebbene, l'opposta ordinanza-ingiunzione si fonda sugli accertamenti svolti nell'esercizio commerciale denominato “Bar del Moschettiere” sito in Cosenza alla via delle Medaglie d'Oro n.
190, gestito dalla società , trasfusi nel verbale di Parte_2
constatazione delle operazioni compiute redatto il 7.2.2019, nonché sui successivi verbali di sequestro e di contestazione della violazione.
Contr I verbalizzanti, funzionari dell' di Cosenza, nel corso dell'accesso in data 6.2.2019 hanno verificato la presenza dell'apparecchio sequestrato all'interno del locale, senza indicarne esattamente l'allocazione, e, constatato che esso era acceso e funzionante, hanno effettuato due pagina 2 di 4 prove di gioco mediante l'inserimento di monete da 50 centesimi potendo così accertare che l'esito delle giocate era predeterminato dal software di programmazione interno alla macchina. In altri termini, i funzionari dell' hanno verificato che, per le modalità di funzionamento CP_1 dell'apparecchio tipicamente elettroniche, il giocatore non può influenzare in alcun modo con la propria abilità l'esito della partita e che pertanto esso appartiene a quella tipologia di apparecchi di intrattenimento vietati dalla normativa di settore (art. 110 comma 7 TULPS).
Dal verbale del 7.2.2019, risulta ancora che i funzionari dell' non hanno potuto procedere CP_1 all'apertura della macchina ed al sequestro di eventuale denaro presente all'interno perché
[...]
presente alla verifica, non disponeva delle chiavi in quanto dichiarava di non ne essere Pt_2 proprietario dell'apparecchio. Contr Queste le circostanze attestate dai funzionari dell' nel verbale delle operazioni compiute, rispetto alle quali il suddetto verbale fa prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c..
All'udienza del 13.2.2025, i testi indicati dal ricorrente - e Parte_4 Parte_5
-, premesso di essere clienti abituali da diversi anni del bar del Moschettiere sito in
[...]
Cosenza alla via Medaglie d'Oro, hanno riferito che l'apparecchio sequestrato era stato lasciato all'interno dell'esercizio commerciale dai precedenti gestori dell'attività, che era una vecchia macchina non più utilizzata da alcuno e comunque non dai clienti del bar anche perché si trovava abbandonata in un disimpegno mediante il quale, previa autorizzazione dei gestori e consegna delle chiavi, si poteva accedere al bagno di servizio.
Ebbene, i testi escussi sono da ritenersi attendibili dal profilo soggettivo in quanto non legati da particolari rapporti con i gestori del bar oggetto dell'accertamento ed indifferenti all'esito del giudizio perchè non portatori di personali interessi. Il resoconto appare poi affidabile se si considera che entrambi i testi sono frequentatori abituali del bar ed hanno avuto modo, quindi, di constatare direttamente e ripetutamente le circostanze riferite. Il racconto è poi intrinsecamente attendibile, perché logico, coerente e non contrastante con quanto accertato dai funzionari Contr dell' e riportato nel verbale di constatazione delle operazioni del 6.2.2019.
Tanto premesso, si ritiene che l'amministrazione convenuta non abbia dato prova dell'integrazione della condotta contestata, di messa a disposizione del pubblico di un apparecchio da intrattenimento appartenente alla tipologia di quelli vietati in mancanza dei titoli autorizzatori richiesti dalla legge.
Come già osservato, infatti, nel verbale presupposto all'ordinanza-ingiunzione non si dà atto della concreta collocazione dell'apparecchio all'interno del locale oggetto dell'accesso né, verificata la funzionalità dello stesso mediante le prove di gioco, si attesta alcuna circostanza in ordine alla pagina 3 di 4 sua effettiva utilizzazione (indice di concreta messa a disposizione alla clientela) nella impossibilità di aprire la macchina e verificare la presenza di denaro all'interno (possibilmente indicativa della effettuazione di giocate).
Si ritiene altresì che la prova testimoniale riscontri la ricostruzione difensiva per la quale l'apparecchio era vetusto e presente nel locale già negli anni della precedente gestione, inutilizzato ed abbandonato in uno spazio del bar non accessibile al pubblico, se non previa autorizzazione dei proprietari. A ciò si aggiunga che, come documentato dal ricorrente, vi era stato un passaggio di gestione dell'attività nell'anno 2017 in ragione del quale la tesi difensiva appare vieppiù plausibile.
Consegue l'insussistenza dell'illecito contestato dal profilo oggettivo, difettando la prova della condotta contestata di “messa a disposizione in luogo aperto al pubblico” dell'apparecchio rinvenuto nel locale interessato dalla verifica e risultando ininfluente che questo, per le sue caratteristiche come accertate dai verbalizzanti, appartenesse alla tipologia di quelli vietati dalla normativa speciale di riferimento.
L'opposizione va quindi accolta e l'ordinanza-ingiunzione annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando le tariffe professionali dello scaglione di riferimento ai valori minimi in considerazione dello svolgimento del processo e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta, disponendo per l'effetto la restituzione dell'apparecchio confiscato all'avente diritto;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gianluca Gallucci dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 8.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
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