TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 284
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Decreto presidenziale 25 novembre 2025
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Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione normativa elettorale per errata interpretazione della soglia di sbarramento

    Il Tribunale ha ritenuto che la soglia di sbarramento del 4% debba essere calcolata sulla base dei soli voti validi delle liste circoscrizionali, conformemente all'art. 15, comma 3, lett. b) L. n. 108/1968 e all'art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, escludendo i voti espressi per i soli candidati a Presidente. Ha inoltre confermato l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia.

  • Rigettato
    Errata ammissione della lista 'Noi Moderati' al riparto dei seggi

    Il Tribunale ha rigettato la censura, confermando che il calcolo della soglia di sbarramento deve basarsi esclusivamente sui voti delle liste circoscrizionali, come previsto dalla normativa applicabile.

  • Rigettato
    Effetto domino derivante dall'errata ammissione della lista 'Noi Moderati'

    La domanda è stata rigettata in quanto basata sul presupposto errato dell'illegittima ammissione della lista 'Noi Moderati' al riparto dei seggi.

  • Rigettato
    Lesione della posizione della ricorrente a causa dell'errata ripartizione dei seggi

    La domanda è stata rigettata in quanto la ricorrente non ha dimostrato il diritto all'assegnazione del seggio in contestazione, dato il rigetto delle censure relative alla ripartizione dei seggi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 284
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 284
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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