Decreto presidenziale 25 novembre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00284/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2025, proposto da:
SE IE, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo, Andrea Chiappetta, con domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Regione Calabria, Presidente della Regione Calabria pro tempore , Consiglio Regionale della Calabria, in persona Presidente pro tempore , Ufficio Centrale Regionale della Calabria, Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord presso Tribunale di Cosenza, Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro presso Tribunale di Catanzaro, Ufficio Centrale Circoscrizionale Sud presso Tribunale di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di DO SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Tuccini, Marco SA, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Tuccini in Roma, via Giunio Bazzoni 3;
GI OM, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
TO AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cilurzo, Alessio GI Colistra, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale dell’ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro del 27 ottobre 2025 per il rinnovo della carica di Presidente della Giunta regionale della Calabria e dell'organo del Consiglio regionale della Calabria;
- dei verbali dei singoli uffici centrali circoscrizionali;
- della comunicazione dell'ufficio centrale regionale agli uffici centrali regionali dei voti riportati dalle liste;
- del verbale di proclamazione degli eletti nella parte in cui inopinatamente attribuisce n. 2 seggi al gruppo di liste circoscrizionali “ Noi moderati ”;
- dell'eventuale provvedimento di convalida degli eletti;
- ove occorra, di ogni atto e comunicazione presupposta, connessa, collegata, successiva, derivata e consequenziale, onde ottenere il parziale annullamento e la correzione dei verbali impugnati con l'esclusione dalla ripartizione dei seggi del gruppo di liste circoscrizionali “ Noi moderati ” e la conseguente rimodulazione dell'assegnazione dei seggi proporzionali nelle tre circoscrizioni e nel collegio unico regionale, con proclamazione alla carica di Consigliere regionale della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DO SA, di GI OM e di TO AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AR TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La d.ssa SE IE -candidata nella circoscrizione elettorale centro al Consiglio regionale della Calabria per il “ Partito Democratico ”- agisce per l’annullamento dell’esito delle elezioni tenutesi il 5 e 6 ottobre 2025 e dei verbali dell’ufficio centrale regionale di proclamazione degli eletti, nella parte in cui sono stati attributi due seggi alla lista “ Noi Moderati ”, chiedendo altresì la correzione del risultato elettorale, l’esclusione della lista “ Noi Moderati ” dal riparto dei seggi, la rideterminazione del quoziente elettorale circoscrizionale e la conseguente propria elezione a Consigliere regionale in sostituzione dell’avv. GI OM.
La deducente espone di avere conseguito 6.546 preferenze, collocandosi al secondo posto nella lista circoscrizionale di appartenenza ma non risultando tuttavia eletta sulla base delle attribuzioni dei seggi rinvenibili nei verbali avversati.
In particolare, nella ripartizione proporzionale dei seggi ne sono stati assegnati 4 al “ Partito Democratico ”, così distribuiti: 1 nella circoscrizione nord, 1 nella circoscrizione centro, 2 nella circoscrizione sud, di cui 1 dopo le operazioni condotte nell’ambito del collegio unico regionale.
Sostiene quindi la ricorrente che l’ufficio centrale regionale e gli uffici circoscrizionali sarebbero giunti a tali attribuzioni mediante un’erronea interpretazione della vigente normativa elettorale, in forza della quale i 24 seggi in quota proporzionale sarebbero stati assegnati nelle tre circoscrizioni, muovendo dall’ammissione al riparto della lista “ Noi Moderati ”, cui è stato riconosciuto il superamento della soglia di sbarramento, fissata dall’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 in un valore pari almeno 4% del totale dei voti validi.
All’errata interpretazione è conseguita una distorta determinazione dei quozienti elettorali circoscrizionali di ciascuna lista, con l’effetto che 2 seggi -1 per la circoscrizione nord con l’elezione di DO SA e 1 per la circoscrizione centro con l’elezione di TO AR- sono stati appunto riconosciuti a “ Noi Moderati ”, mentre i restanti gruppi di liste, tra cui il “ Partito Democratico ”, hanno subito una translatio nella destinazione dei rispettivi seggi.
Nello specifico, come base di calcolo è stato utilizzato l’insieme dei soli voti assegnati alle liste circoscrizionali, con l’arbitraria e irragionevole esclusione dei voti, parimenti validi, espressi in favore dei soli candidati a Presidente, cosicché la lista “ Noi moderati ” ha raggiunto e superato la soglia di sbarramento nella misura del 4,05% in rapporto alle 30.729 preferenze ottenute.
Tuttavia, come rilevato nel verbale dell’ufficio centrale regionale, il numero complessivo dei voti validi -compresi quelli indirizzati ai candidati alla carica di Presidente- è di 792.723, rispetto al quale la cifra elettorale conseguita dalla lista “ Noi Moderati ” e di 3,87% e non già del 4% necessario per il raggiungimento della soglia legale di sbarramento.
L’impropria ammissione della lista “ Noi Moderati ” ha altresì causato un riflesso sul computo dei c.d. voti residuati da ciascuna lista circoscrizionale, innescando un effetto domino per il quale ogni passaggio del composito iter di attribuzione dei seggi ha recepito l’erronea rappresentazione fornita nell’ambito del passaggio pregresso.
Le distorsioni che ne sono derivate hanno comportato una duplice conseguenza: per un verso, “ Noi Moderati ” ha potuto accedere alla ripartizione dei seggi, conseguendone due e, sotto distinto profilo, è stata lesa la posizione delle altre liste, le quali hanno dovuto concorrere in ogni contesto circoscrizionale con una compagine in più e, inoltre, hanno anche subito vistose alterazioni nei valori dei propri rendimenti, come accaduto per la lista del “ Partito Democratico ”, alla quale è stato impropriamente assegnato il seggio conquistato in seno al collegio unico regionale all’interno della circoscrizione sud, con l’elezione di GI OM, anziché nella circoscrizione centro con elezione dell’esponente.
La ricorrente in ragione di ciò denuncia quindi l’illegittimità degli atti di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale per violazione della L.R. n. 1/2005 e della L. n. 108/1968.
2. La Regione Calabria, regolarmente intimata, non si è costituita.
3. Si è costituito l’avv. TO AR, eletto al Consiglio regionale nella circoscrizione centro nella lista “ Noi Moderati ”.
Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento degli atti di proclamazione degli eletti, potendo la deducente agire soltanto per la correzione del risultato, ha poi replicato nel merito alle censure.
4. RE DO SA, eletto al Consiglio regionale nella circoscrizione nord nella lista “ Noi Moderati ”, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12171 del 28.08.2025, con cui è stata affidata la stampa del materiale elettorale, con le relative istruzioni e approvazione di tutti i modelli utilizzati dagli uffici circoscrizionali, deducendo poi sull’infondatezza delle doglianze.
5. Si è infine costituito l’avv. GI OM, eletto al Consiglio regionale nel “ Partito Democratico ” nella circoscrizione sud, che ha confutato nel merito le censure.
6. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, in vista della quale sono state depositate memorie di replica, la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare si impone il vaglio dei rilievi processuali formulati dai controinteressati TO AR e DO SA.
7.1. Nello specifico, da disattendere è l’eccezione, non del tutto perspicua, di inammissibilità del ricorso nella parte in cui l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti di proclamazione degli eletti, potendo agire soltanto per la correzione del risultato, essendo un’elettrice.
Invero, nello sviluppo del procedimento elettorale l’atto di proclamazione degli eletti è il provvedimento finale con portata lesiva, la cui impugnazione è prescritta dal richiamato art. 130, comma 1, c.p.a., a mente del quale “ contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti ”.
7.2 Sempre in rito, è altresì da respingere il rilievo di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei decreti e dei capitolati di approvazione dei modelli 282-AR bis /I, 282-AR bis /II, 260-I-AR e 260-AR, del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12171 del 28.08.2025 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 79 del 3.10.2025.
Per mezzo di tali atti è stata affidata la stampa del materiale elettorale, con le relative istruzioni e approvazione di tutti i modelli utilizzati dagli uffici circoscrizionali e regionali per il conteggio dei voti, l’individuazione della soglia di sbarramento e la proclamazione degli eletti, con riferimento ai modelli 282-AR bis /I e 282-AR bis /II, riguardanti, rispettivamente, il prospetto dei “ voti validi ” riportati dai gruppi di liste circoscrizionali e quello dei “ voti validi ” riportati dalle liste regionali.
Ad ogni evidenza, tuttavia, a tali atti, funzionali a disciplinare profili strettamente materiali e organizzativi del procedimento elettorale, non può essere riconosciuta alcuna dirimente valenza di provvedimenti presupposti rispetto alla determinazione di proclamazione degli eletti, risultando peraltro le censure della ricorrente incentrate sull’esatta portata interpretativa dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, in stretta correlazione alla modalità di calcolo della soglia di sbarramento del 4%.
8. Esaminate le eccezioni processuali, può quindi essere vagliato il merito del ricorso.
8.1. Con un’unica e articolata censura la deducente lamenta la violazione dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, per come interpretato dall’ufficio centrale regionale alla luce dell’art. 15, comma 3, lett. b) L. n. 108/1968, secondo cui « l’art. 1 comma 3 della legge regionale n. 1/05 utilizza la formula dei “voti validi”, senza specificare se debbano computarsi anche i voti espressi solo per i candidati Presidenti » e quindi la disposizione va letta in conformità all’art. 15, comma 3, lett. b) L. n. 108/1968, che “ in termini inequivoci individua quale regola per il riparto dei seggi tra le liste quella della cifra elettorale delle sole liste circoscrizionali ”, cosicché “ il quoziente elettorale, che va individuato al fine di attribuire ad ogni lista circoscrizionale i seggi spettanti, non può che conseguire dalle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali ”.
Ad avviso della ricorrente, tuttavia, l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, nel determinare la percentuale della soglia di sbarramento, reca l’inciso “ almeno il 4 per cento dei voti validi ”, il quale sul piano letterale implica che andrebbero considerati tutti i voti validamente espressi e pertanto anche quelli relativi ai soli candidati a Presidente, considerato inoltre che mentre il voto attribuito alla singola lista circoscrizionale viene automaticamente conteggiato al candidato Presidente, non è certo vero il contrario, non confluendo il voto espresso in favore del solo candidato Presidente nella dotazione delle liste che lo supportano.
Pertanto, l’individuazione della soglia di sbarramento non potrebbe prescindere dalla commisurazione del grado di rappresentatività politica secondo l’insieme dei voti validi, nel quale sarebbero quindi da ricomprendere le preferenze in favore dei soli candidati a Presidente.
In tale prospettiva deporrebbe l’orientamento interpretativo di parte della giurisprudenza in materia di elezioni regionali e presso enti locali (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1360).
8.2. Le argomentazioni della ricorrente sono confutate dalle controparti, ad avviso delle quali non sarebbe pertinente la giurisprudenza amministrativa richiamata, poiché per un verso inerente alle elezioni regionali svoltesi in Puglia, in cui vige un distinto regime giuridico elettorale, e per altro verso riguardante elezioni comunali. In materia poi risulta già una pronuncia, la n. 1736/2010, del Tribunale Amministrativo, il quale ha statuito che il quoziente elettorale circoscrizionale delle elezioni regionali in Calabria debba essere individuato sulla scorta delle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali.
9. La domanda è infondata, non ravvisando il Tribunale Amministrativo ragioni per discostarsi dai propri precedenti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 luglio 2010, nn. 1735, 1736, 1737; 21 luglio 2005, n. 1362; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2005, n. 124).
Per come evidenziato, la doglianza dell’esponente è incentrata su un argomento letterale -evincibile dall’inciso “ voti validi ” contenuto nell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005- su un argomento di ordine sistematico -cioè le preferenze espresse per i soli candidati a Presidente sarebbero comunque la proiezione di una volontà politica- nonché sul richiamo ad alcune posizioni della giurisprudenza favorevoli alla tesi sostenuta nel ricorso.
Rileva quindi il Collegio che la cornice normativa della presente controversia involge l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 -per il quale “ Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi ”- e l’art. 15, comma 3, L. n. 108/1968, secondo cui “l’Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista ”.
9.1. Tanto chiarito, rispetto all’argomento letterale non risulta persuasivo l’assunto che la locuzione “ voti validi ” ex art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 debba essere intesa come comprensiva sia delle preferenze assegnate alle liste in sede circoscrizionale sia di quelle indirizzate ai soli candidati a Presidente.
Invero, la portata precettiva di tale locuzione va letta con riguardo sia al dato letterale sia al complessivo regime giuridico applicabile alle elezioni regionali della Calabria, evincibile dalla L. n. 108/1968 e dalla L.R. n. 1/2005.
Nello specifico, per come sopra evidenziato l’art. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968 individua il quoziente elettorale circoscrizionale per il riparto dei seggi con un riferimento alla “ cifra elettorale di ciascuna lista ” circoscrizionale. Il quoziente elettorale è quindi determinato da ciascun ufficio circoscrizionale mediante la divisione del totale delle cifre elettorali di tutte le liste circoscrizionali per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, non rinvenendosi quindi alcun riferimento alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente.
Su tale presupposto letterale, l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 fissa al 4% la soglia di sbarramento delle liste circoscrizionali per l’ammissione al riparto dei seggi e il relativo calcolo deve conformarsi alla previsione contenuta nell’art. 15, comma 3, lett. b), L. n. 108/1968, assumendo pertanto quale parametro di riferimento i “ voti validi ” da intendersi riferiti delle sole liste circoscrizionali.
Nei casi in cui, invece, il legislatore regionale ha intesto assegnare un’ulteriore efficacia alla preferenza indicata dal cittadino, lo ha stabilito expressis verbis , per come previsto dall’art. 2, comma 2, L.R. n. 1/2005, in base al quale i consensi alle liste sono attribuiti anche al candidato a Presidente collegato ad esse.
A conferma di quanto prospettato, si osserva che i voti assegnati al solo Presidente, involgendo la governabilità della Regione, non hanno riflessi sulla costituzione del Consiglio regionale, cosicché il loro ipotetico conteggio nella individuazione della soglia di sbarramento del 4% per le liste circoscrizionali non risulterebbe funzionale alla stessa -inerente invece alla rappresentatività politica del Consiglio- e, infatti, l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 fissa la distinta soglia dell’8% per i candidati a Presidente e per le liste regionali ai medesimi collegati.
Alla luce della riportata interpretazione letterale e di sistema, la lettura atomistica dell’inciso “ voti validi ” propugnata dal ricorrente e comprensiva anche delle preferenze espresse in favore dei soli candidati a Presidente non è condivisibile, poiché disancorata e in palese contrasto con il complessivo tessuto normativo -costituito dal combinato disposto degli artt. 15 L. n. 108/1968 e 1, comma 3, L.R. n. 1/2005- entro cui è inserito il medesimo inciso.
9.2. Parimenti, non risulta persuasivo l’assunto che la preferenza accordata al solo candidato a Presidente sia espressione di una volontà politica, come tale non ignorabile in fase di individuazione della soglia di sbarramento.
Invero, seppur il voto al solo candidato a Presidente sia da considerarsi comunque proiezione di un convincimento politico dell’elettore, sebbene non riconducibile a nessuno degli schieramenti presenti nella competizione, nondimeno il legislatore regionale calabrese -discostandosi sul punto, come di seguito chiarito, dalla scelta del legislatore regionale pugliese- non ha introdotto alcuna deroga al criterio cristallizzato dal legislatore nazionale nell’art. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968.
A supporto di quanto finora evidenziato, torna utile il richiamo ai principi interpretativi già enunciati dal Tribunale Amministrativo in una controversia relativa alle modalità di determinazione della soglia del 4%, secondo cui la disposizione contenuta nella lett. b), comma 3, dell’art. 15 L.R. n. 108/1968 “ quale regola per il riparto dei seggi tra le liste assume quella della cifra elettorale di ciascuna di essa così escludendo sul piano logico, prima ancora che giuridico, ogni indebita commistione o sommatoria tra cifre elettorali di liste di diverso ambito e tipologia. In altri termini, il quoziente elettorale circoscrizionale, che va individuato al fine di attribuire ad ogni lista circoscrizionale i seggi spettanti, non può che conseguire dalle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali. Le cifre delle liste elettorali regionali saranno considerate solo quando dovrà stabilirsi chi, tra i candidati a presidente della Giunta Regionale ha ottenuto più voti, risultando quindi eletto ” (TA.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 luglio 2010, n. 1736).
9.3. Vanno poi disattese, sotto concorrente profilo, le ulteriori argomentazioni dell’esponente.
9.3.1. Nello specifico, la pronuncia del T.a.r. Puglia richiamata dal ricorrente, confermata in appello, ha statuito che nella Regione Puglia ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento nella competizione elettorale debbano computarsi anche le preferenze accordate ai soli candidati a Presidente (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148; Consiglio di Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5838).
Tuttavia, il diverso assunto interpretativo è basato sulla L.R. Puglia n. 2/2005, il cui art. 15, comma 4 -discostandosi sul punto dall’art. 15 L. n. 108/1968 e in termini speculari dalla L.R. Calabria n. 1/2005- stabilisce che “ L’Ufficio centrale regionale, …, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni; 2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma ”.
Ad ogni evidenza, pertanto, il riportato precetto nel computo dei voti validi funzionali alla determinazione della soglia di sbarramento opera un espresso richiamo al totale dei voti validi della Regione, numero ricavabile dalla somma delle cifre elettorali ottenute dai singoli candidati a Presidente in tutte le circoscrizioni.
Emerge quindi, in riferimento alle riportate disposizioni regionali pugliesi, una distinta disciplina della competizione elettorale, che in modo coerente giustifica, ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento, la diversa rilevanza riconosciuta alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente, rispetto a quanto previsto nel sistema elettorale regionale calabrese dagli artt. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968 e 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005.
9.3.2. Non risulta poi conferente il riferimento all’interpretazione resa dalla giurisprudenza sull’art. 73 D. Lgs. n. 267/2000 (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1360), poiché relativa alla individuazione della soglia di sbarramento del 3% per l’elezione a Sindaco in un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e possibilità di voto disgiunto, inerente quindi ad una fattispecie non sovrapponibile all’individuazione delle preferenze che devono concorrere alla determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale in una competizione regionale.
10. Il ricorso dev’essere pertanto respinto.
11. La peculiarità e la complessità della controversia consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE EA, Presidente
AR TO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TO | GE EA |
IL SEGRETARIO