Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1955, n. 1368
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 gennaio 1956
Art. 2.
L' art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il personale navigante e amministrativo in servizio alla data del 1 gennaio 1944, il cui trattamento di previdenza sia costituito in tutto o in parte da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall' articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , e dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'art. 15 del citato decreto, e dalle altre forme di previdenza previste dai decreti Ministeriali numeri 12 e 13 del 18 agosto 1938 emanati in forza della delega di cui all'art. 20 del decreto stesso, ha facolta' di chiedere l'iscrizione alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso le societa' di navigazione attuali e cessate contemplate nell' art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 .
A tale effetto dovra' essere versata la riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall' art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 .
La facolta' di cui al primo comma potra' essere esercitata anche dai superstiti.
Le modalita' per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara".
Entrata in vigore il 31 gennaio 1956