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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei IGnori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6108/2023
TRA
, nata a Bari in data [...], in [...] madre esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , nato a [...] in data [...], rappresentata e difesa, giusta NA mandato in atti, dall'Avv. Modesto Claudio Schilardi
-RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Controparte_1
Lucia Saracino e dell'Avv. Valeria Vessio (i citati difensori fiduciari comunicavano, in corso di causa, con dichiarazione dell'11/03/2024, di aver rinunciato al mandato, chiedendo, pertanto, un congruo differimento della causa, onde consentire al di deIGnare un nuovo difensore. La parte, tuttavia, non ha mai Controparte_1 provveduto alla ridetta sostituzione).
-RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
OGGETTO: “Dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne – merito (Art. 269 c.c.)”.
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 05/07/2024, in vista dell'udienza virtuale di p.c. dell'11/07/2024, la difesa di rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che il IG. , nato a [...] in data [...], è il Controparte_1 padre del minore , nato a [...] in data [...]; b) Disporre che il minore NA ER
assuma altresì il cognome paterno in aggiunta a quello materno con posticipazione a quest'ultimo;
[...]
c) Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari di eseguire la opportuna annotazione in calce all'atto di nascita dell'emananda sentenza;
d) Affidare il minore in via ER
1 esclusiva alla madre o, in via subordinata, disporre l'affidamento condiviso, sempre che Parte_1 non sia contrario all'interesse del minore, con collocamento di quest'ultimo presso la madre;
e) Disporre che il convenuto, IG. , contribuisca al mantenimento del minore versando alla madre, Controparte_1 IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 mensili o di quell'altro che Parte_1 sarà ritenuto congruo con decorrenza dalla data di nascita, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate dal Protocollo di Intesa in materia di spese straordinarie familiari datato 08/07/2019 previsto dal Tribunale di Bari;
f) Condannare il convenuto alla corresponsione, in favore dell'istante, dell'importo di € 3.350,00=, pari al 50% delle spese sostenute nell'interesse del minore come in narrativa indicate;
g) Condannare, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario 15% spese generali e Cap 4% su imponibile”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 10/05/2023, in qualità di madre Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] in data [...], NA deduceva: “-che in data 06/07/2022 l'istante ha dato alla luce un bambino, denunciato Parte_1 all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari con il nome di come figlio della stessa;
-che il ER bambino è frutto di una relazione con il IG. , cod. fisc. , nato a [...]_1 C.F._1 in data 05/09/1984 ed ivi residente a[...], con il quale l'istante ha convissuto da
Novembre 2021 al 16 Aprile 2022, data in cui la relazione è cessata a seguito di una conflittualità insorta nella coppia;
-che il IG. , lavoratore dipendente presso la con sede Controparte_1 Controparte_2 in Bari, il quale inizialmente aveva mostrato di gradire la imminente nascita del bambino (V. all. 12 – n. 2 foto), non ha successivamente inteso riconoscerlo e si è sempre disinteressato dello stesso;
- che il minore
affetto da afachia OD e da cataratta congenita bilaterale, nel dicembre 2022 è stato NA sottoposto presso l'Unità Operativa di Oculistica dell'Istituto NA Gaslini di Genova ad intervento di
“facoaspirazione cataratta congenita OD e vitrectomia anteriore, ed applicazione di LAC +32D” (V. all. 13
– documentazione medica); -che il bambino è stato inoltre, a più riprese, sottoposto a visite specialistiche anche presso l'Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma con diagnosi di: “Ipovisione da cataratta congenita e di Ritardo neuromotorio” (V. all. 13); -che per quanto sopra l'istante, disoccupata a partire dall'1/10/2022, pur godendo solo di scarsi redditi propri e di aiuti economici di modesta entità elargiti dal
Comune di Bari, si è sempre accollata non solo tutte le spese necessarie al mantenimento del minore ma anche tutte le ulteriori spese (spese di viaggio, vitto, alloggio, mediche e farmaceutiche), ammontanti ad oltre € 6.700,00, per sottoporre il medesimo minore alle visite specialistiche ed ai ricoveri presso l'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma nonché alle visite specialistiche e all'intervento chirurgico eseguito presso l'Unità Operativa di Oculistica dell'Istituto NA Gaslini di Genova (V. all.ti 14 e 15 – Ricevute spese 2022 e 2023); -che il minore cieco assoluto, è stato riconosciuto “invalido civile” NA con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 38 DPR 495/1992) nonché “soggetto non vedente” ai fini delle agevolazioni fiscali prevista dall'art. 50 Legge 342/2000 e dall'art. 6 Legge 488/1999 e riconosciuto altresì, ai sensi dell'art. 4 Legge n. 104/1992, “portatore di handicap in situazione di gravità”
e “affetto da handicap psichico e mentale” di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 30, comma 7, Legge 388/2000 (V. Verbali di
2 accertamento sanitario - All.ti nn. 16, 17 e 18); -che è intenzione dell'istante ottenere, nell'interesse del minore , la dichiarazione giudiziale della paternità naturale e, ai sensi dell'art. 277 c.c., ogni ER ulteriore provvedimento relativo all'affidamento del minore ed alla corresponsione mensile di un contributo al mantenimento del medesimo minore a far data dalla nascita nonché il rimborso del 50% dell'importo delle spese sostenute esclusivamente dalla medesima istante per il mantenimento e la cura della salute del minore, dalla nascita di quest'ultimo alla data di presentazione del presente ricorso e delle eventuali spese successive”.
Turro quanto sopra premesso la ricorrente concludeva chiedendo: “a) Accertare e Parte_1 dichiarare che il IG. , nato a [...] in data [...], è il padre del minore Controparte_1 ER
, nato a [...] in data [...]; b) Disporre che il minore assuma altresì il
[...] NA cognome paterno in aggiunta a quello materno con posticipazione a quest'ultimo; c) Per l'effetto, Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari di eseguire la opportuna annotazione in calce all'atto di nascita dell'emananda sentenza;
d) Affidare il minore in via esclusiva alla madre ER Parte_1
o, in via subordinata, disporre l'affidamento condiviso, sempre che non sia contrario all'interesse
[...] del minore, con collocamento di quest'ultimo presso la madre;
e) Disporre che il convenuto, IG. CP
, contribuisca al mantenimento del minore versando alla madre, IG.ra , entro il
[...] Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 mensili o di quell'altro che sarà ritenuto congruo con decorrenza dalla data di nascita, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate dal
Protocollo di Intesa in materia di spese straordinarie familiari datato 08/07/2019 previsto dal Tribunale di
Bari; g) Condannare il convenuto alla corresponsione, in favore dell'istante, dell'importo di € 3.350,00, pari al 50% delle spese sostenute nell'interesse del minore come in narrativa indicate;
h) Condannare, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario 15% spese generali e Cap 4%”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 04/07/2023, si costituiva in giudizio CP
, il quale, a sua volta, deduceva quanto di seguito: “Il IG. , già legalmente separato e padre
[...] CP di due figli, nel novembre 2021 conosceva la IG.ra , madre di una bambina nata da una precedente ER relazione della donna. Senza frapporre alcun indugio, i IG.ri , appena conosciutisi, Parte_2 iniziavano la convivenza e, immediatamente, la IG.ra si accorgeva di aspettare un figlio. Il ER
, dipendente della società Termica progetti srl, con sede legale in Bari, ma operante su tutto il CP territorio nazionale, era sempre fuori città per ragioni di lavoro, facendo rientro a Bari, il venerdì sera, per poi ripartire la domenica. Il breve lasso temporale che i IG.ri –Quaranta trascorrevano insieme CP era caratterizzato da continui litigi per i più svariati e futili motivi, tanto da ingenerare, nel , la CP convinzione che la IG.ra , artatamente, cercasse pretesti per creare un continuo clima di tensione ER tra loro. Non essendo più tollerabile la convivenza, nell'aprile del 2022, quando la IG.ra era al ER quinto mese di gravidanza, la coppia si separava. Nel luglio del 2022, all'ottavo mese di gravidanza, nasceva il piccolo , nascita della quale il IG. non era stato informato. La domanda, come ER CP proposta, è irrituale. L'atto introduttivo del presente procedimento, volto ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, riveste la forma del ricorso. Detta forma introduttiva del rito non risulta corretta. In virtù della nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c, i giudizi dichiarativi della paternità o della
3 maternità naturale, anche di figli minori, sono di competenza del Tribunale ordinario. I relativi procedimenti, avendo ad oggetto l'accertamento con autorità di giudicato di uno status soggettivo (art. 9 comma 2 c.p.c.) devono necessariamente svolgersi dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale (art. 50- bis c.p.c.), nelle forme del processo ordinario di cognizione, con l'obbligatorio intervento del pubblico ministero (art. 72 c.p.c.). Pertanto, ove la domanda, come nel caso di specie, sia stata erroneamente proposta con ricorso, anziché con citazione, il Giudice dovrà disporre d'ufficio il mutamento di rito, da camerale a ordinario, onerando il ricorrente di integrare gli atti del procedimento. Ferma la superiore eccezione, si osserva relativamente alla richiesta di accertamento della paternità dell'odierno resistente. Il IG. , CP pur nutrendo forti dubbi sulla sua genitorialità, non intende sottrarsi agli esami ematologici e clinici diretti
a verificare la compatibilità biologica tra il suo codice genetico e quello del presunto figlio. Accertata la paternità biologica, il è disposto ad assumersi le sue responsabilità tanto in ordine all'aggiunta CP del cognome quanto in ordine al mantenimento. Quanto all'eventuale mantenimento in favore del minore, lo stesso dovrà essere commisurato alla capacità reddituale del Partipilo. Si fa presente, in proposito, che
l'odierno resistente, già all'epoca della relazione con la IG.ra , era legalmente separato e padre ER di due figli, rispettivamente di anni 14 e di anni 9. A seguito della separazione, ha dovuto lasciare la casa coniugale nella disponibilità della moglie e dei figli, sicché attualmente, ricevendo ospitalità in casa di amici, contribuisce alle spese di gestione e conduzione della casa ospitante, nella misura di € 300,00 mensili, (per affitto, oneri condominiali, consumi idrici, elettrici e pulizia). Sicché sul suo reddito pari ad € 1.200,00 mensili, gravano spese mensili pari ad € 910,00 così specificate: - € 610,00 per il mantenimento in favore del coniuge e dei figli (come dal decreto di omologazione), - € 300,00 per contributo alle spese per
l'abitazione. Pertanto, al Partipilo, per le ulteriori spese (vitto, assicurazione e bollo auto) rimangono solo
€ 290,00 mensili. Su tale importo, dunque, andrebbe calcolato l'assegno di mantenimento. In ordine alla richiesta di rimborso della somma di € 3.350,00, pari al 50% delle spese sostenute dalla ricorrente, nell'interesse del minore, si osserva che le stesse non risultano provate”.
Tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo: “-Disporre il mutamento del Controparte_1 rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ordinando a parte ricorrente l'integrazione degli atti e, in subordine, nel merito: - Dichiarata la paternità del IG. sul minore, previo accertamento clinico della sua CP genitorialità biologica, disporre che l'assegno di mantenimento in favore del minore, sia determinato in €
180,00 mensili. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione nel senso più ampio di legge”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, davanti al Giudice delegato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 14/09/2023 ai fini della prestazione del giuramento di rito da parte del nominato C.T.U., dott. , affinché lo stesso, all'esito dei necessari accertamenti genetici, Persona_2 dicesse se il minore fosse o meno figlio del resistente . Nel contesto NA Controparte_1 della ridetta udienza del 14/09/2023, il nominato C.T.U. prestava il giuramento di rito e assumeva, quindi, formalmente l'incarico peritale;
il procedimento veniva, pertanto, rinviato all'udienza del 21/03/2024 ai fini dell'esame in contraddittorio dell'elaborato peritale definitivo che sarebbe stato, nelle more, depositato dall'ausiliario del Tribunale. Nelle more, i difensori fiduciari di comunicavano di aver Controparte_1 rinunciato al mandato alle liti, loro conferito, e di aver conseguentemente invitato il proprio assistito alla deIGnazione di altro difensore fiduciario. Il , tuttavia, ometteva di deIGnare un nuovo patrono. Nel CP
4 contesto dell'udienza del 09/05/2024 il procuratore e difensore fiduciario della genitrice ricorrente, cioè
l'Avv. Modesto Claudio Schilardi evidenziava che il C.T.U., nella propria relazione peritale, aveva univocamente affermato che il Sig. è padre biologico del minore;
Controparte_1 NA sicché, l'Avv. Schilardi, nel riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, chiedeva l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, contestando ogni avversa deduzione e ogni avversa conclusione, della quale chiedeva, per l'appunto, il rigetto. All'esito dell'udienza del 09/05/2024, la causa veniva quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/07/2024, con la precisazione che la medesima udienza sarebbe stata celebrata in forma cartolare, con assegnazione di termine, fino all'8/07/2024, per il deposito di note di trattazione scritta.
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta per quanto di ragione.
-ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ BIOLOGICA DI PARTIPILO , CP
RISPETTO AL MINORE NA
Il Consulente del Tribunale, all'esito delle espletate operazioni peritali, è giunto alle seguenti univoche conclusioni, nel contesto della relazione peritale, depositata telematicamente il 31/01/2024: “Come è possibile vedere dall'allegato test delle regioni STR indagate e amplificate, il confronto tra gli assetti dei singoli polimorfismi del padre e del presunto figlio consente di evidenziare una concordanza totale delle caratteristiche genetiche tra quelle analizzate (alleli). Per attribuire una paternità praticamente provata tutti gli alleli devono concordare. L'esame, come nel nostro caso, di 23 regioni STR del DNA consente di raggiungere una attribuzione o meno (probabilità di paternità) altissima. Le analisi effettuate attraverso il test del DNA hanno provato nel nostro specifico caso che il Sig. è padre biologico (con Controparte_1 una sensibilità statistica del test MAGGIORE DEL 99,99%) di , perché tutti gli alleli NA analizzati concordano perfettamente tra loro”.
-REGIME AFFIDATIVO-
Il Collegio ritiene che l'affidamento in via esclusiva alla madre, oggi ricorrente, del figlio minore,
sia senz'altro da preferirsi, alla luce del favor minoris, rispetto al regime legale NA dell'affidamento condiviso. Plurimi elementi di valutazione inducono, infatti, il Collegio a ritenere che il resistente abbia tacitamente espresso, con il proprio contegno processuale, un sostanziale disinteresse per il figlio e per i suoi bisogni affettivi e accuditivi. Si ponga mente, innanzitutto, al contenuto della ER laconica comparsa costitutiva;
con detta comparsa, il resistente, dopo aver espresso dubbi, estremamente generici e, comunque, privi di riscontro, circa la sussistenza di un rapporto biologico di filiazione tra la propria persona e quella del figlio minore per cui è procedimento e dopo aver dedotto, senza fondamento alcuno, l'irritualità della domanda introduttiva, come ex adverso formulata, si limitava a chiedere che il
Tribunale, previo accertamento della propria genitorialità biologica, contenesse l'assegno perequativo paterno che sarebbe stato consequenzialmente posto a suo carico, nel limite di € 180,00 mensili.
Non sfugga, al riguardo, la circostanza che il resistente ometteva di articolare richieste di sorta, relativamente al regime di affidamento e di collocamento della prole minore, nonché relativamente all'individuazione dei tempi e dei modi di esercizio del diritto-dovere paterno di visita.
Emerge, in buona sostanza, la sussistenza del solo interesse alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali della genitorialità, unitamente ad un netto disinteresse per tutti gli altri aspetti, invece, di indole
5 strettamente personale. In altre e più semplici parole, il resistente, con la propria comparsa di costituzione, ha dimostrato di essere sospinto dall'unica “preoccupazione” di conseguire un contenimento quantitativo del contributo forfettario paterno al mantenimento del minore per cui è lite, una volta che fosse emerso, per il tramite delle espletande indagini genetiche, il dato della propria paternità biologica. Del resto, tale contegno tenuto dal , all'interno del presente giudizio, appare essere del tutto coerente con la pregressa CP condotta tenuta dallo stesso resistente, in epoca successiva alla cessazione della convivenza con Parte_1
Ci si riferisce al fatto che il resistente, una volta allontanatosi dalla casa familiare, in data
[...]
16/04/2022, interrompeva ogni forma di interlocuzione con la madre del nascituro. Alcun pregio può, in ogni caso, riconoscersi alle generiche e laconiche deduzioni difensive, contenute nella comparsa di costituzione e risposta, laddove il tenta di giustificare la propria inerzia e il proprio disinteressamento, nei ER confronti della compagna e dello stato di gravidanza in cui la stessa si trovava, all'indomani della cessazione della convivenza.
Quando, infatti, il si separava dalla allontanandosi dalla casa familiare, la
CP ER ER si trovava già al quinto mese di gravidanza;
a nulla vale, pertanto, la deduzione difensiva, alla cui stregua, il padre non sarebbe stato informato dalla madre della nascita del figlio, avvenuta nel luglio del 2022, cioè, ormai, all'ottavo mese di gravidanza. Ben avrebbe potuto e dovuto il informarsi circa lo stato di
CP avanzamento della gravidanza e ottenere, quindi, notizie aggiornate circa la data presumibile del parto ed essere, pertanto, informato anche dell'evento, poi verificatosi in concreto, di una nascita prematura. Talché, il , una volta notiziato della nascita di , ben avrebbe potuto procedere al riconoscimento
CP ER spontaneo del proprio figlio nato al di fuori del matrimonio ed eventualmente agire in giudizio, a tale scopo, onde conseguire la necessaria autorizzazione giudiziale al ridetto riconoscimento, nell'eventualità che la genitrice, oggi ricorrente, avesse opposto il proprio dissenso. Eventualità, quest'ultima, non verificatasi, se è vero com'è vero che il ha colpevolmente atteso che fosse la madre ad assumere l'iniziativa del
CP giudizio, con la proposizione di un'azione costitutiva dal cui vittorioso esperimento derivasse la pronuncia di una sentenza che accertasse e dichiarasse la sussistenza di un rapporto di filiazione tra e Controparte_1
. In buona sostanza, anche alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, può ritenersi NA che il tenore delle conclusioni rassegnate dal , nella propria comparsa costitutiva, esprima, CP univocamente, un netto disinteresse, rectius una sostanziale indifferenza per le determinazioni che il
Tribunale adito dalla madre avrebbe adottato in punto di regime di affidamento.
Il medesimo disinteresse per gli aspetti strettamente personali dell'esercizio della genitorialità è desumibile anche dal contegno processuale tenuto dal , successivamente alla sua costituzione in CP giudizio e alla disposizione di una CTU genetica, quale unico incombente istruttorio espletato nel presente giudizio. È, infatti, accaduto che il , a seguito della rinuncia al mandato da parte dei difensori CP fiduciari e a seguito dell'invito rivoltogli dagli stessi a nominare altro difensore, ometteva di deIGnare un nuovo patrono che lo rappresentasse e lo difendesse nel prosieguo del giudizio. Tale contegno assume una particolare connotazione negativa, sol che si consideri che la madre ricorrente ha originariamente e permanentemente richiesto, in via principale, che il figlio minore fosse affidato in via esclusiva a ER sé, concludendo, soltanto in via subordinata, per l'affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori.
È di ogni evidenza che un padre, seriamente interessato all'esercizio delle proprie prerogative
6 genitoriali, avrebbe non solo messo in atto ab initio adeguate difese al fine di contrastare la richiesta avversaria di affidamento monogenitoriale alla madre, ma avrebbe anche coltivato, ulteriormente, le proprie difese in giudizio, astenendosi dalla condotta, poi effettivamente tenuta, di sostanziale abbandono del procedimento.
-CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE ER
Il Collegio reputa equo determinare, in considerazione della tenera età del minore (06/07/2022), nonché in considerazione delle deduzioni paterne, afferenti ai pregressi impegni economici dello stesso padre verso altri due figli, nati nell'ambito dell'unione sentimentale con altra donna, in complessivi € 200,00 mensili, l'assegno forfettario periodico dovuto da , a titolo di concorso paterno al Controparte_1 mantenimento del figlio comune . ER
L'assegno perequativo paterno, come sopra commisurato, è da intendersi dovuto con decorrenza a partire dal mese di maggio dell'anno 2023, quale mese di proposizione della domanda giudiziale mediante deposito del ricorso introduttivo.
È, per converso, da escludersi una retroattività della debenza dell'assegno periodico, come oggi determinato, che si estenda al periodo anteriore all'instaurazione della lite e che, quindi, vada a coprire lo spatium temporis che separa la nascita del figlio dall'introduzione del presente procedimento.
In relazione a tale ultimo arco temporale, ben potrà, infatti, la genitrice introdurre Parte_1 un autonomo e separato giudizio di cognizione, per il tramite dell'esercizio di un'azione di regresso, volta al recupero della quota di mantenimento, di specifica spettanza del padre, nel contesto di un più ampio rapporto tra condebitori in solido. L'obbligazione di mantenimento dei genitori verso i figli si collega, notoriamente, allo status genitoriale e ha decorrenza dalla nascita del figlio, anche se nato al di fuori del matrimonio (articoli
261 e 148 del Codice civile). Il genitore che abbia provveduto al mantenimento, anche per la parte di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo, per la corrispondente quota, in relazione al periodo intercorso tra la nascita del figlio e l'introduzione del giudizio avente a oggetto la quantificazione dell'assegno di mantenimento (Corte di Cassazione, sentenza del 4 novembre 2010, n.
22506).
È, pertanto, lo specifico giudizio civile contenzioso, che abbia ad essere introdotto con la suddetta azione di regresso, la sede processuale, naturale ed esclusiva, nel cui contesto far valere la pretesa sostanziale volta al recupero del mantenimento non corrisposto dall'altro genitore, relativamente alla quota di spettanza di quest'ultimo, in relazione al periodo di tempo in cui il genitore-attore in giudizio abbia assunto integralmente su di sé l'onere del mantenimento del figlio comune. I genitori, infatti, sono condebitori solidali per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento dei figli, con conseguente applicazione dell'articolo 1299 del
Codice civile, che prevede appunto l'azione di regresso (articolo 1299, comma 1: “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”).
La giurisprudenza, in ordine, poi, alla problematica della concreta quantificazione del credito azionato dal genitore adempiente con l'esercizio dell'azione di regresso, ritiene che si possa procedere ad una liquidazione equitativa, che tenga conto degli esborsi effettuati in concreto o, comunque, presumibilmente sostenuti dal genitore che abbia per intero affrontato la spesa. In entrambi i casi, non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili eIGenze effettivamente
7 soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Corte di Cassazione, sentenza del 4 novembre 2010, n. 22506).
-ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE-
L'assegno unico e universale, spettante ex lege per il figlio minore, , va attribuito, NA ovviamente, nella sua interezza, alla genitrice, quale affidataria in via esclusiva del figlio medesimo.
-SPESE DI LITE-
Le spese di lite, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza del resistente . Controparte_1
-ONERI PERITALI-
Quanto, invece, alla definitiva regolamentazione delle spese dell'espletata CTU, come già liquidate con decreto, in atti, del 29/04/2024, le stesse vanno poste integralmente a carico del resistente CP
, sempre in ragione della sua soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contenzioso, rubricato al n. 6108/2023 R.G., introdotto da , con ricorso depositato in data 10/05/2023, ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione, deduzione e conclusione disattesa, con l'intervento del P.M., così provvede, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda introduttiva:
ACCERTA E DICHIARA che nato a [...] il [...], è figlio di NA
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
DISPONE che il ridetto figlio minore aggiunga all'attuale cognome materno NA
“ ” il cognome paterno “ ”, con posposizione del patronimico “ ” ER CP CP all'attuale matronimico “ ”; ER
ORDINA al competente ufficiale dello Stato civile di effettuare le prescritte annotazioni nell'atto di nascita del minore successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, NA tanto con riferimento all'attribuzione al medesimo minore della sua paternità biologica, quanto con riferimento all'aggiunta del cognome paterno;
AFFIDA, in via esclusiva alla genitrice ricorrente , il figlio minore Parte_1 ER
(06/07/2022), sicché lo stesso minore continuerà a convivere stabilmente con la ridetta
[...] genitrice con la quale già coabita;
DISPONE, quanto agli incontri tra padre non affidatario e figlio minore, che lo stesso padre non affidatario,
, ove seriamente interessato all'avvio di frequentazioni IGnificative con lo stesso Controparte_1 figlio minore, si rivolga, nel più breve tempo possibile, al Servizio sociale competente per territorio, affinché lo stesso predisponga un calendario di incontri, con il quale si realizzi un equo contemperamento tra le peculiari eIGenze di vita del minore peraltro ancora di tenerissima età, e le eIGenze di vita ER
e di lavoro del padre;
PONE, con decorrenza a partire dal mese di maggio dell'anno 2023, quale mese di proposizione della
8 domanda mediante deposito del ricorso introduttivo, a carico del padre resistente, , Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla madre istante, , la somma mensile di € 200,00, oltre Parte_1 aggiornamenti annuali secondo gli indici ISTAT-FOI, a titolo di contributo forfettario periodico al mantenimento ordinario del figlio comune fermo restando il distinto obbligo NA del medesimo padre resistente di concorrere alle spese straordinarie, concernenti il figlio , con ER
l'espressa precisazione che dette spese straordinarie dovranno individuarsi e rimborsarsi, nel rispetto delle previsioni di cui al pertinente Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale ordinario civile di Bari;
DISPONE che tutti gli arretrati, per tali intendendosi tutte le mensilità pregresse, ricomprese tra il mese di maggio dell'anno 2023 e il mese di settembre dell'anno 2024, vengano corrisposte entro giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE, invece, per il futuro, che il medesimo assegno forfettario mensile, come sopra determinato, in complessivi € 200,00, venga corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese di ottobre 2024;
DISPONE che l'assegno unico e universale venga attribuito, come per legge, alla madre ricorrente,
, nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva del figlio minore Parte_1
NA
CONDANNA, secondo soccombenza, il resistente al rimborso, in favore di Controparte_1
, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, che si liquidano in complessivi Parte_1
€ 4.565,75, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, al 15% dei compensi,
IVA e CNPA come per legge.
PONE, definitivamente, a carico del resistente, , le spese dell'espletata C.T.U., a Controparte_1 firma del Dott. , come già liquidate con decreto monocratico, in atti, n. cronol. 11332/2024 Persona_2 del 29/04/2024.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di conIGlio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 10/09/2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei IGnori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6108/2023
TRA
, nata a Bari in data [...], in [...] madre esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , nato a [...] in data [...], rappresentata e difesa, giusta NA mandato in atti, dall'Avv. Modesto Claudio Schilardi
-RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Controparte_1
Lucia Saracino e dell'Avv. Valeria Vessio (i citati difensori fiduciari comunicavano, in corso di causa, con dichiarazione dell'11/03/2024, di aver rinunciato al mandato, chiedendo, pertanto, un congruo differimento della causa, onde consentire al di deIGnare un nuovo difensore. La parte, tuttavia, non ha mai Controparte_1 provveduto alla ridetta sostituzione).
-RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
OGGETTO: “Dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne – merito (Art. 269 c.c.)”.
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 05/07/2024, in vista dell'udienza virtuale di p.c. dell'11/07/2024, la difesa di rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che il IG. , nato a [...] in data [...], è il Controparte_1 padre del minore , nato a [...] in data [...]; b) Disporre che il minore NA ER
assuma altresì il cognome paterno in aggiunta a quello materno con posticipazione a quest'ultimo;
[...]
c) Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari di eseguire la opportuna annotazione in calce all'atto di nascita dell'emananda sentenza;
d) Affidare il minore in via ER
1 esclusiva alla madre o, in via subordinata, disporre l'affidamento condiviso, sempre che Parte_1 non sia contrario all'interesse del minore, con collocamento di quest'ultimo presso la madre;
e) Disporre che il convenuto, IG. , contribuisca al mantenimento del minore versando alla madre, Controparte_1 IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 mensili o di quell'altro che Parte_1 sarà ritenuto congruo con decorrenza dalla data di nascita, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate dal Protocollo di Intesa in materia di spese straordinarie familiari datato 08/07/2019 previsto dal Tribunale di Bari;
f) Condannare il convenuto alla corresponsione, in favore dell'istante, dell'importo di € 3.350,00=, pari al 50% delle spese sostenute nell'interesse del minore come in narrativa indicate;
g) Condannare, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario 15% spese generali e Cap 4% su imponibile”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 10/05/2023, in qualità di madre Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] in data [...], NA deduceva: “-che in data 06/07/2022 l'istante ha dato alla luce un bambino, denunciato Parte_1 all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari con il nome di come figlio della stessa;
-che il ER bambino è frutto di una relazione con il IG. , cod. fisc. , nato a [...]_1 C.F._1 in data 05/09/1984 ed ivi residente a[...], con il quale l'istante ha convissuto da
Novembre 2021 al 16 Aprile 2022, data in cui la relazione è cessata a seguito di una conflittualità insorta nella coppia;
-che il IG. , lavoratore dipendente presso la con sede Controparte_1 Controparte_2 in Bari, il quale inizialmente aveva mostrato di gradire la imminente nascita del bambino (V. all. 12 – n. 2 foto), non ha successivamente inteso riconoscerlo e si è sempre disinteressato dello stesso;
- che il minore
affetto da afachia OD e da cataratta congenita bilaterale, nel dicembre 2022 è stato NA sottoposto presso l'Unità Operativa di Oculistica dell'Istituto NA Gaslini di Genova ad intervento di
“facoaspirazione cataratta congenita OD e vitrectomia anteriore, ed applicazione di LAC +32D” (V. all. 13
– documentazione medica); -che il bambino è stato inoltre, a più riprese, sottoposto a visite specialistiche anche presso l'Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma con diagnosi di: “Ipovisione da cataratta congenita e di Ritardo neuromotorio” (V. all. 13); -che per quanto sopra l'istante, disoccupata a partire dall'1/10/2022, pur godendo solo di scarsi redditi propri e di aiuti economici di modesta entità elargiti dal
Comune di Bari, si è sempre accollata non solo tutte le spese necessarie al mantenimento del minore ma anche tutte le ulteriori spese (spese di viaggio, vitto, alloggio, mediche e farmaceutiche), ammontanti ad oltre € 6.700,00, per sottoporre il medesimo minore alle visite specialistiche ed ai ricoveri presso l'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma nonché alle visite specialistiche e all'intervento chirurgico eseguito presso l'Unità Operativa di Oculistica dell'Istituto NA Gaslini di Genova (V. all.ti 14 e 15 – Ricevute spese 2022 e 2023); -che il minore cieco assoluto, è stato riconosciuto “invalido civile” NA con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 38 DPR 495/1992) nonché “soggetto non vedente” ai fini delle agevolazioni fiscali prevista dall'art. 50 Legge 342/2000 e dall'art. 6 Legge 488/1999 e riconosciuto altresì, ai sensi dell'art. 4 Legge n. 104/1992, “portatore di handicap in situazione di gravità”
e “affetto da handicap psichico e mentale” di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 30, comma 7, Legge 388/2000 (V. Verbali di
2 accertamento sanitario - All.ti nn. 16, 17 e 18); -che è intenzione dell'istante ottenere, nell'interesse del minore , la dichiarazione giudiziale della paternità naturale e, ai sensi dell'art. 277 c.c., ogni ER ulteriore provvedimento relativo all'affidamento del minore ed alla corresponsione mensile di un contributo al mantenimento del medesimo minore a far data dalla nascita nonché il rimborso del 50% dell'importo delle spese sostenute esclusivamente dalla medesima istante per il mantenimento e la cura della salute del minore, dalla nascita di quest'ultimo alla data di presentazione del presente ricorso e delle eventuali spese successive”.
Turro quanto sopra premesso la ricorrente concludeva chiedendo: “a) Accertare e Parte_1 dichiarare che il IG. , nato a [...] in data [...], è il padre del minore Controparte_1 ER
, nato a [...] in data [...]; b) Disporre che il minore assuma altresì il
[...] NA cognome paterno in aggiunta a quello materno con posticipazione a quest'ultimo; c) Per l'effetto, Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari di eseguire la opportuna annotazione in calce all'atto di nascita dell'emananda sentenza;
d) Affidare il minore in via esclusiva alla madre ER Parte_1
o, in via subordinata, disporre l'affidamento condiviso, sempre che non sia contrario all'interesse
[...] del minore, con collocamento di quest'ultimo presso la madre;
e) Disporre che il convenuto, IG. CP
, contribuisca al mantenimento del minore versando alla madre, IG.ra , entro il
[...] Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 mensili o di quell'altro che sarà ritenuto congruo con decorrenza dalla data di nascita, oltre il 50% delle spese straordinarie come previste e disciplinate dal
Protocollo di Intesa in materia di spese straordinarie familiari datato 08/07/2019 previsto dal Tribunale di
Bari; g) Condannare il convenuto alla corresponsione, in favore dell'istante, dell'importo di € 3.350,00, pari al 50% delle spese sostenute nell'interesse del minore come in narrativa indicate;
h) Condannare, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario 15% spese generali e Cap 4%”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 04/07/2023, si costituiva in giudizio CP
, il quale, a sua volta, deduceva quanto di seguito: “Il IG. , già legalmente separato e padre
[...] CP di due figli, nel novembre 2021 conosceva la IG.ra , madre di una bambina nata da una precedente ER relazione della donna. Senza frapporre alcun indugio, i IG.ri , appena conosciutisi, Parte_2 iniziavano la convivenza e, immediatamente, la IG.ra si accorgeva di aspettare un figlio. Il ER
, dipendente della società Termica progetti srl, con sede legale in Bari, ma operante su tutto il CP territorio nazionale, era sempre fuori città per ragioni di lavoro, facendo rientro a Bari, il venerdì sera, per poi ripartire la domenica. Il breve lasso temporale che i IG.ri –Quaranta trascorrevano insieme CP era caratterizzato da continui litigi per i più svariati e futili motivi, tanto da ingenerare, nel , la CP convinzione che la IG.ra , artatamente, cercasse pretesti per creare un continuo clima di tensione ER tra loro. Non essendo più tollerabile la convivenza, nell'aprile del 2022, quando la IG.ra era al ER quinto mese di gravidanza, la coppia si separava. Nel luglio del 2022, all'ottavo mese di gravidanza, nasceva il piccolo , nascita della quale il IG. non era stato informato. La domanda, come ER CP proposta, è irrituale. L'atto introduttivo del presente procedimento, volto ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, riveste la forma del ricorso. Detta forma introduttiva del rito non risulta corretta. In virtù della nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c, i giudizi dichiarativi della paternità o della
3 maternità naturale, anche di figli minori, sono di competenza del Tribunale ordinario. I relativi procedimenti, avendo ad oggetto l'accertamento con autorità di giudicato di uno status soggettivo (art. 9 comma 2 c.p.c.) devono necessariamente svolgersi dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale (art. 50- bis c.p.c.), nelle forme del processo ordinario di cognizione, con l'obbligatorio intervento del pubblico ministero (art. 72 c.p.c.). Pertanto, ove la domanda, come nel caso di specie, sia stata erroneamente proposta con ricorso, anziché con citazione, il Giudice dovrà disporre d'ufficio il mutamento di rito, da camerale a ordinario, onerando il ricorrente di integrare gli atti del procedimento. Ferma la superiore eccezione, si osserva relativamente alla richiesta di accertamento della paternità dell'odierno resistente. Il IG. , CP pur nutrendo forti dubbi sulla sua genitorialità, non intende sottrarsi agli esami ematologici e clinici diretti
a verificare la compatibilità biologica tra il suo codice genetico e quello del presunto figlio. Accertata la paternità biologica, il è disposto ad assumersi le sue responsabilità tanto in ordine all'aggiunta CP del cognome quanto in ordine al mantenimento. Quanto all'eventuale mantenimento in favore del minore, lo stesso dovrà essere commisurato alla capacità reddituale del Partipilo. Si fa presente, in proposito, che
l'odierno resistente, già all'epoca della relazione con la IG.ra , era legalmente separato e padre ER di due figli, rispettivamente di anni 14 e di anni 9. A seguito della separazione, ha dovuto lasciare la casa coniugale nella disponibilità della moglie e dei figli, sicché attualmente, ricevendo ospitalità in casa di amici, contribuisce alle spese di gestione e conduzione della casa ospitante, nella misura di € 300,00 mensili, (per affitto, oneri condominiali, consumi idrici, elettrici e pulizia). Sicché sul suo reddito pari ad € 1.200,00 mensili, gravano spese mensili pari ad € 910,00 così specificate: - € 610,00 per il mantenimento in favore del coniuge e dei figli (come dal decreto di omologazione), - € 300,00 per contributo alle spese per
l'abitazione. Pertanto, al Partipilo, per le ulteriori spese (vitto, assicurazione e bollo auto) rimangono solo
€ 290,00 mensili. Su tale importo, dunque, andrebbe calcolato l'assegno di mantenimento. In ordine alla richiesta di rimborso della somma di € 3.350,00, pari al 50% delle spese sostenute dalla ricorrente, nell'interesse del minore, si osserva che le stesse non risultano provate”.
Tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo: “-Disporre il mutamento del Controparte_1 rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ordinando a parte ricorrente l'integrazione degli atti e, in subordine, nel merito: - Dichiarata la paternità del IG. sul minore, previo accertamento clinico della sua CP genitorialità biologica, disporre che l'assegno di mantenimento in favore del minore, sia determinato in €
180,00 mensili. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione nel senso più ampio di legge”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, davanti al Giudice delegato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 14/09/2023 ai fini della prestazione del giuramento di rito da parte del nominato C.T.U., dott. , affinché lo stesso, all'esito dei necessari accertamenti genetici, Persona_2 dicesse se il minore fosse o meno figlio del resistente . Nel contesto NA Controparte_1 della ridetta udienza del 14/09/2023, il nominato C.T.U. prestava il giuramento di rito e assumeva, quindi, formalmente l'incarico peritale;
il procedimento veniva, pertanto, rinviato all'udienza del 21/03/2024 ai fini dell'esame in contraddittorio dell'elaborato peritale definitivo che sarebbe stato, nelle more, depositato dall'ausiliario del Tribunale. Nelle more, i difensori fiduciari di comunicavano di aver Controparte_1 rinunciato al mandato alle liti, loro conferito, e di aver conseguentemente invitato il proprio assistito alla deIGnazione di altro difensore fiduciario. Il , tuttavia, ometteva di deIGnare un nuovo patrono. Nel CP
4 contesto dell'udienza del 09/05/2024 il procuratore e difensore fiduciario della genitrice ricorrente, cioè
l'Avv. Modesto Claudio Schilardi evidenziava che il C.T.U., nella propria relazione peritale, aveva univocamente affermato che il Sig. è padre biologico del minore;
Controparte_1 NA sicché, l'Avv. Schilardi, nel riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, chiedeva l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, contestando ogni avversa deduzione e ogni avversa conclusione, della quale chiedeva, per l'appunto, il rigetto. All'esito dell'udienza del 09/05/2024, la causa veniva quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/07/2024, con la precisazione che la medesima udienza sarebbe stata celebrata in forma cartolare, con assegnazione di termine, fino all'8/07/2024, per il deposito di note di trattazione scritta.
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta per quanto di ragione.
-ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ BIOLOGICA DI PARTIPILO , CP
RISPETTO AL MINORE NA
Il Consulente del Tribunale, all'esito delle espletate operazioni peritali, è giunto alle seguenti univoche conclusioni, nel contesto della relazione peritale, depositata telematicamente il 31/01/2024: “Come è possibile vedere dall'allegato test delle regioni STR indagate e amplificate, il confronto tra gli assetti dei singoli polimorfismi del padre e del presunto figlio consente di evidenziare una concordanza totale delle caratteristiche genetiche tra quelle analizzate (alleli). Per attribuire una paternità praticamente provata tutti gli alleli devono concordare. L'esame, come nel nostro caso, di 23 regioni STR del DNA consente di raggiungere una attribuzione o meno (probabilità di paternità) altissima. Le analisi effettuate attraverso il test del DNA hanno provato nel nostro specifico caso che il Sig. è padre biologico (con Controparte_1 una sensibilità statistica del test MAGGIORE DEL 99,99%) di , perché tutti gli alleli NA analizzati concordano perfettamente tra loro”.
-REGIME AFFIDATIVO-
Il Collegio ritiene che l'affidamento in via esclusiva alla madre, oggi ricorrente, del figlio minore,
sia senz'altro da preferirsi, alla luce del favor minoris, rispetto al regime legale NA dell'affidamento condiviso. Plurimi elementi di valutazione inducono, infatti, il Collegio a ritenere che il resistente abbia tacitamente espresso, con il proprio contegno processuale, un sostanziale disinteresse per il figlio e per i suoi bisogni affettivi e accuditivi. Si ponga mente, innanzitutto, al contenuto della ER laconica comparsa costitutiva;
con detta comparsa, il resistente, dopo aver espresso dubbi, estremamente generici e, comunque, privi di riscontro, circa la sussistenza di un rapporto biologico di filiazione tra la propria persona e quella del figlio minore per cui è procedimento e dopo aver dedotto, senza fondamento alcuno, l'irritualità della domanda introduttiva, come ex adverso formulata, si limitava a chiedere che il
Tribunale, previo accertamento della propria genitorialità biologica, contenesse l'assegno perequativo paterno che sarebbe stato consequenzialmente posto a suo carico, nel limite di € 180,00 mensili.
Non sfugga, al riguardo, la circostanza che il resistente ometteva di articolare richieste di sorta, relativamente al regime di affidamento e di collocamento della prole minore, nonché relativamente all'individuazione dei tempi e dei modi di esercizio del diritto-dovere paterno di visita.
Emerge, in buona sostanza, la sussistenza del solo interesse alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali della genitorialità, unitamente ad un netto disinteresse per tutti gli altri aspetti, invece, di indole
5 strettamente personale. In altre e più semplici parole, il resistente, con la propria comparsa di costituzione, ha dimostrato di essere sospinto dall'unica “preoccupazione” di conseguire un contenimento quantitativo del contributo forfettario paterno al mantenimento del minore per cui è lite, una volta che fosse emerso, per il tramite delle espletande indagini genetiche, il dato della propria paternità biologica. Del resto, tale contegno tenuto dal , all'interno del presente giudizio, appare essere del tutto coerente con la pregressa CP condotta tenuta dallo stesso resistente, in epoca successiva alla cessazione della convivenza con Parte_1
Ci si riferisce al fatto che il resistente, una volta allontanatosi dalla casa familiare, in data
[...]
16/04/2022, interrompeva ogni forma di interlocuzione con la madre del nascituro. Alcun pregio può, in ogni caso, riconoscersi alle generiche e laconiche deduzioni difensive, contenute nella comparsa di costituzione e risposta, laddove il tenta di giustificare la propria inerzia e il proprio disinteressamento, nei ER confronti della compagna e dello stato di gravidanza in cui la stessa si trovava, all'indomani della cessazione della convivenza.
Quando, infatti, il si separava dalla allontanandosi dalla casa familiare, la
CP ER ER si trovava già al quinto mese di gravidanza;
a nulla vale, pertanto, la deduzione difensiva, alla cui stregua, il padre non sarebbe stato informato dalla madre della nascita del figlio, avvenuta nel luglio del 2022, cioè, ormai, all'ottavo mese di gravidanza. Ben avrebbe potuto e dovuto il informarsi circa lo stato di
CP avanzamento della gravidanza e ottenere, quindi, notizie aggiornate circa la data presumibile del parto ed essere, pertanto, informato anche dell'evento, poi verificatosi in concreto, di una nascita prematura. Talché, il , una volta notiziato della nascita di , ben avrebbe potuto procedere al riconoscimento
CP ER spontaneo del proprio figlio nato al di fuori del matrimonio ed eventualmente agire in giudizio, a tale scopo, onde conseguire la necessaria autorizzazione giudiziale al ridetto riconoscimento, nell'eventualità che la genitrice, oggi ricorrente, avesse opposto il proprio dissenso. Eventualità, quest'ultima, non verificatasi, se è vero com'è vero che il ha colpevolmente atteso che fosse la madre ad assumere l'iniziativa del
CP giudizio, con la proposizione di un'azione costitutiva dal cui vittorioso esperimento derivasse la pronuncia di una sentenza che accertasse e dichiarasse la sussistenza di un rapporto di filiazione tra e Controparte_1
. In buona sostanza, anche alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, può ritenersi NA che il tenore delle conclusioni rassegnate dal , nella propria comparsa costitutiva, esprima, CP univocamente, un netto disinteresse, rectius una sostanziale indifferenza per le determinazioni che il
Tribunale adito dalla madre avrebbe adottato in punto di regime di affidamento.
Il medesimo disinteresse per gli aspetti strettamente personali dell'esercizio della genitorialità è desumibile anche dal contegno processuale tenuto dal , successivamente alla sua costituzione in CP giudizio e alla disposizione di una CTU genetica, quale unico incombente istruttorio espletato nel presente giudizio. È, infatti, accaduto che il , a seguito della rinuncia al mandato da parte dei difensori CP fiduciari e a seguito dell'invito rivoltogli dagli stessi a nominare altro difensore, ometteva di deIGnare un nuovo patrono che lo rappresentasse e lo difendesse nel prosieguo del giudizio. Tale contegno assume una particolare connotazione negativa, sol che si consideri che la madre ricorrente ha originariamente e permanentemente richiesto, in via principale, che il figlio minore fosse affidato in via esclusiva a ER sé, concludendo, soltanto in via subordinata, per l'affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori.
È di ogni evidenza che un padre, seriamente interessato all'esercizio delle proprie prerogative
6 genitoriali, avrebbe non solo messo in atto ab initio adeguate difese al fine di contrastare la richiesta avversaria di affidamento monogenitoriale alla madre, ma avrebbe anche coltivato, ulteriormente, le proprie difese in giudizio, astenendosi dalla condotta, poi effettivamente tenuta, di sostanziale abbandono del procedimento.
-CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE ER
Il Collegio reputa equo determinare, in considerazione della tenera età del minore (06/07/2022), nonché in considerazione delle deduzioni paterne, afferenti ai pregressi impegni economici dello stesso padre verso altri due figli, nati nell'ambito dell'unione sentimentale con altra donna, in complessivi € 200,00 mensili, l'assegno forfettario periodico dovuto da , a titolo di concorso paterno al Controparte_1 mantenimento del figlio comune . ER
L'assegno perequativo paterno, come sopra commisurato, è da intendersi dovuto con decorrenza a partire dal mese di maggio dell'anno 2023, quale mese di proposizione della domanda giudiziale mediante deposito del ricorso introduttivo.
È, per converso, da escludersi una retroattività della debenza dell'assegno periodico, come oggi determinato, che si estenda al periodo anteriore all'instaurazione della lite e che, quindi, vada a coprire lo spatium temporis che separa la nascita del figlio dall'introduzione del presente procedimento.
In relazione a tale ultimo arco temporale, ben potrà, infatti, la genitrice introdurre Parte_1 un autonomo e separato giudizio di cognizione, per il tramite dell'esercizio di un'azione di regresso, volta al recupero della quota di mantenimento, di specifica spettanza del padre, nel contesto di un più ampio rapporto tra condebitori in solido. L'obbligazione di mantenimento dei genitori verso i figli si collega, notoriamente, allo status genitoriale e ha decorrenza dalla nascita del figlio, anche se nato al di fuori del matrimonio (articoli
261 e 148 del Codice civile). Il genitore che abbia provveduto al mantenimento, anche per la parte di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo, per la corrispondente quota, in relazione al periodo intercorso tra la nascita del figlio e l'introduzione del giudizio avente a oggetto la quantificazione dell'assegno di mantenimento (Corte di Cassazione, sentenza del 4 novembre 2010, n.
22506).
È, pertanto, lo specifico giudizio civile contenzioso, che abbia ad essere introdotto con la suddetta azione di regresso, la sede processuale, naturale ed esclusiva, nel cui contesto far valere la pretesa sostanziale volta al recupero del mantenimento non corrisposto dall'altro genitore, relativamente alla quota di spettanza di quest'ultimo, in relazione al periodo di tempo in cui il genitore-attore in giudizio abbia assunto integralmente su di sé l'onere del mantenimento del figlio comune. I genitori, infatti, sono condebitori solidali per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento dei figli, con conseguente applicazione dell'articolo 1299 del
Codice civile, che prevede appunto l'azione di regresso (articolo 1299, comma 1: “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”).
La giurisprudenza, in ordine, poi, alla problematica della concreta quantificazione del credito azionato dal genitore adempiente con l'esercizio dell'azione di regresso, ritiene che si possa procedere ad una liquidazione equitativa, che tenga conto degli esborsi effettuati in concreto o, comunque, presumibilmente sostenuti dal genitore che abbia per intero affrontato la spesa. In entrambi i casi, non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili eIGenze effettivamente
7 soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Corte di Cassazione, sentenza del 4 novembre 2010, n. 22506).
-ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE-
L'assegno unico e universale, spettante ex lege per il figlio minore, , va attribuito, NA ovviamente, nella sua interezza, alla genitrice, quale affidataria in via esclusiva del figlio medesimo.
-SPESE DI LITE-
Le spese di lite, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza del resistente . Controparte_1
-ONERI PERITALI-
Quanto, invece, alla definitiva regolamentazione delle spese dell'espletata CTU, come già liquidate con decreto, in atti, del 29/04/2024, le stesse vanno poste integralmente a carico del resistente CP
, sempre in ragione della sua soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contenzioso, rubricato al n. 6108/2023 R.G., introdotto da , con ricorso depositato in data 10/05/2023, ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione, deduzione e conclusione disattesa, con l'intervento del P.M., così provvede, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda introduttiva:
ACCERTA E DICHIARA che nato a [...] il [...], è figlio di NA
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
DISPONE che il ridetto figlio minore aggiunga all'attuale cognome materno NA
“ ” il cognome paterno “ ”, con posposizione del patronimico “ ” ER CP CP all'attuale matronimico “ ”; ER
ORDINA al competente ufficiale dello Stato civile di effettuare le prescritte annotazioni nell'atto di nascita del minore successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, NA tanto con riferimento all'attribuzione al medesimo minore della sua paternità biologica, quanto con riferimento all'aggiunta del cognome paterno;
AFFIDA, in via esclusiva alla genitrice ricorrente , il figlio minore Parte_1 ER
(06/07/2022), sicché lo stesso minore continuerà a convivere stabilmente con la ridetta
[...] genitrice con la quale già coabita;
DISPONE, quanto agli incontri tra padre non affidatario e figlio minore, che lo stesso padre non affidatario,
, ove seriamente interessato all'avvio di frequentazioni IGnificative con lo stesso Controparte_1 figlio minore, si rivolga, nel più breve tempo possibile, al Servizio sociale competente per territorio, affinché lo stesso predisponga un calendario di incontri, con il quale si realizzi un equo contemperamento tra le peculiari eIGenze di vita del minore peraltro ancora di tenerissima età, e le eIGenze di vita ER
e di lavoro del padre;
PONE, con decorrenza a partire dal mese di maggio dell'anno 2023, quale mese di proposizione della
8 domanda mediante deposito del ricorso introduttivo, a carico del padre resistente, , Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla madre istante, , la somma mensile di € 200,00, oltre Parte_1 aggiornamenti annuali secondo gli indici ISTAT-FOI, a titolo di contributo forfettario periodico al mantenimento ordinario del figlio comune fermo restando il distinto obbligo NA del medesimo padre resistente di concorrere alle spese straordinarie, concernenti il figlio , con ER
l'espressa precisazione che dette spese straordinarie dovranno individuarsi e rimborsarsi, nel rispetto delle previsioni di cui al pertinente Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale ordinario civile di Bari;
DISPONE che tutti gli arretrati, per tali intendendosi tutte le mensilità pregresse, ricomprese tra il mese di maggio dell'anno 2023 e il mese di settembre dell'anno 2024, vengano corrisposte entro giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE, invece, per il futuro, che il medesimo assegno forfettario mensile, come sopra determinato, in complessivi € 200,00, venga corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese di ottobre 2024;
DISPONE che l'assegno unico e universale venga attribuito, come per legge, alla madre ricorrente,
, nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva del figlio minore Parte_1
NA
CONDANNA, secondo soccombenza, il resistente al rimborso, in favore di Controparte_1
, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, che si liquidano in complessivi Parte_1
€ 4.565,75, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, al 15% dei compensi,
IVA e CNPA come per legge.
PONE, definitivamente, a carico del resistente, , le spese dell'espletata C.T.U., a Controparte_1 firma del Dott. , come già liquidate con decreto monocratico, in atti, n. cronol. 11332/2024 Persona_2 del 29/04/2024.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di conIGlio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 10/09/2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone
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