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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/09/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2561/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2561/2025 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C. F.: ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Federica Odello del foro di Monza presso il cui studio sito in Monza, Via Prina n. 22, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
P.IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IV_1 rappresentante, con sede legale in Biassono, Via Regina Margherita n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: annullamento delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'attore come da memoria ex art. 171 c.p.c. n.2 in data 24.07.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie del caso di legge, così giudicare: a)DICHIARARE il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del Dott. e/o Pt_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere per l'avvenuto soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio;
b) Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio maggiorate di spese generali ed oneri come per legge, oltre alle spese e compensi sostenuti dal dott. per la Pt_1 procedura di mediazione e ciò in forza del principio di soccombenza virtuale”. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, il dott. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'annullamento e/o l'invalidità sia della delibera CP_1 assunta dalla in seconda convocazione, in data 11.10.2024, che di Controparte_1 quella successivamente confermata, sempre in seconda convocazione in data 19.11.2024, con vittoria di spese di lite. In via preliminare, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva delle delibere suindicate. In particolare, l'attore ha esposto:
- di essere socio della avente come scopo mutualistico la Controparte_1 finalità di costruire n.8 unità immobiliari da adibirsi a civile abitazione e relative pertinenze e di avere ottenuto, con atto a rogito registrato a Monza il 20.06.2011, l'assegnazione a corpo, con l'immediato trasferimento dei beni esattamente indicati nell'atto di citazione, dietro pagamento del corrispettivo convenuto in Euro 343.129,46;
- con delibera tenutasi in seconda convocazione in data 11.10.2024, assente l'attore, in merito al mancato pagamento della attribuzione in proprietà, in sede notarile, di assegnazione del complesso costituito da terrazzo antistante la porta di ingresso dell'unità di pertinenza, nonché dell'intere scala esterna di accesso, la cooperativa convenuta deliberava che la somma relativa all'assegnazione in proprietà di parti che dovrebbero essere comuni venisse trattenuta in sede di finale liquidazione della società dall'eventuale residuo a favore di Pt_1
- in data 19 novembre 2024 la convocava, in seconda Controparte_1 convocazione, una nuova assemblea presso lo studio del legale dell'attore, confidando quest'ultimo nella possibilità di un intesa bonaria, all'esito della quale ribadiva che l'avvenuta assegnazione in proprietà della scala e del ballatoio che conducono all'unità di pertinenza, senza corresponsione del prezzo non era ammissibile e che intendeva ottenere dall'attore un indennizzo per quanto consapevolmente ottenuto in sede di assegnazione, così confermando il contenuto della precedente delibera;
- l'attore al fine di risolvere bonariamente la controversia avviava procedura di mediazione volontaria che dava esito negativo, stante la mancata comparizione della parte convenuta all'incontro fissato. Ciò premesso, l'attore contestando il presunto diritto della Cooperativa, approvato dalle suddette delibere, a trattenere, dall'eventuale residuo a favore di in sede di finale Pt_1 liquidazione della società, la somma corrispondente al valore della scala che dal piano terra porta al piano primo e del ballatoio antistante la porta d'ingresso, con successiva distribuzione del pagato agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione al capitale sociale, ha impugnato tale contenuto delle delibere asserendo la sussistenza di evidenti profili di invalidità.
pagina 2 di 4 All'udienza del 18.09.2025, il legale di parte attrice chiedeva dichiararsi la contumacia della convenuta e precisava le conclusioni come da verbale chiedendo che la causa venisse assunta in decisione senza la concessione di alcun termine. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
e tratteneva la causa in decisione. CP_2
II. Occorre evidenziare che parte attrice in sede di memoria ex art.171 c.p.c. n. 2 ha dichiarato di avere ricevuto, nelle more del presente giudizio, le delibere assunte dalla in prima convocazione in data 17.06.2025 ed in seconda Controparte_1 convocazione in data 05.07.2025, aventi ad oggetto la situazione determinata dalla citazione in giudizio da parte del Socio ed ex- Amministratore . Parte_1
Nelle stesse si legge testualmente che “La Società Cooperativa Camelia a r.l. rinuncia ad ottenere da parte di il pagamento del prezzo del complesso costituito da Pt_1 terrazzo antistante la porta d'ingresso all'abitazione del medesimo, nonché dalla intera scale di accesso, complesso che rimane di piena proprietà del Socio, come da atto di assegnazione.”. E' annullata la delibera assunta dalla assemblea generale della Società in data 20 novembre 2025, limitatamente al punto 5); pertanto nessuna somma verrà trattenuta al titolo dalle spettanze di in sede di liquidazione finale della Società” ; Pt_1
“ E' annullata la delibera assunta dalla assemblea generale della Società in data 11 ottobre 2024, limitatamente al punto B); coerentemente con quanto riportato all'alinea precedente, nessuna somma verrà trattenuta al titolo dalle spettanze di in sede di Pt_1 liquidazione finale della Società”. Pertanto, l'attore alla luce della sopravvenuta circostanza ed in modifica delle precedenti conclusioni ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite (cfr. pag. 4 memoria). Dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice e dalla documentazione allegata alla memoria emerge che l'adozione delle decisioni assunte dalla Cooperativa in data 17.06 2025 e 05.07.2025 comportano, nella sostanza, la rinuncia ad ottenere dall'attore il pagamento del prezzo delle porzioni del complesso costituito dal terrazzo antistante la porta d'ingresso all' abitazione del medesimo e della intera scala di accesso(cfr. docc.12-13-14-15 allegati alla memoria). Ne consegue che, essendo stato azionato il presente giudizio al fine di impugnare il presunto mancato pagamento dell'attribuzione in proprietà in sede notarile del complesso in oggetto, stante l'assunzione delle decisioni suindicate da parte della convenuta deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, CP_1 come del resto, espressamente richiesto dalla stessa parte attrice.
III. Le spese di lite, nonostante la dichiarazione di cessata materia del contendere, devono essere poste a carico della convenuta contumace, alla luce del comportamento della stessa, in quanto parte attrice è stata costretta ad instaurare il presente giudizio – preceduto dalla domanda di mediazione volontaria – a seguito dell'inerzia e negligenza pagina 3 di 4 della controparte che solo a giudizio già avviato ha rinunciato alla pretesa in origine avanzata nei confronti dell'attore. Le stesse devono essere liquidate come da dispositivo;
non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione volontaria, in quanto non necessaria e non costituendo, dunque, la stessa un passaggio obbligatorio ai fini dell'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_1 lite liquidate in euro 545,00 per spese e in euro 1453,00 per onorari, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. con sentenza esecutiva. Monza, 22 settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2561/2025 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C. F.: ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Federica Odello del foro di Monza presso il cui studio sito in Monza, Via Prina n. 22, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
P.IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IV_1 rappresentante, con sede legale in Biassono, Via Regina Margherita n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: annullamento delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'attore come da memoria ex art. 171 c.p.c. n.2 in data 24.07.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie del caso di legge, così giudicare: a)DICHIARARE il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del Dott. e/o Pt_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere per l'avvenuto soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio;
b) Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio maggiorate di spese generali ed oneri come per legge, oltre alle spese e compensi sostenuti dal dott. per la Pt_1 procedura di mediazione e ciò in forza del principio di soccombenza virtuale”. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, il dott. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'annullamento e/o l'invalidità sia della delibera CP_1 assunta dalla in seconda convocazione, in data 11.10.2024, che di Controparte_1 quella successivamente confermata, sempre in seconda convocazione in data 19.11.2024, con vittoria di spese di lite. In via preliminare, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva delle delibere suindicate. In particolare, l'attore ha esposto:
- di essere socio della avente come scopo mutualistico la Controparte_1 finalità di costruire n.8 unità immobiliari da adibirsi a civile abitazione e relative pertinenze e di avere ottenuto, con atto a rogito registrato a Monza il 20.06.2011, l'assegnazione a corpo, con l'immediato trasferimento dei beni esattamente indicati nell'atto di citazione, dietro pagamento del corrispettivo convenuto in Euro 343.129,46;
- con delibera tenutasi in seconda convocazione in data 11.10.2024, assente l'attore, in merito al mancato pagamento della attribuzione in proprietà, in sede notarile, di assegnazione del complesso costituito da terrazzo antistante la porta di ingresso dell'unità di pertinenza, nonché dell'intere scala esterna di accesso, la cooperativa convenuta deliberava che la somma relativa all'assegnazione in proprietà di parti che dovrebbero essere comuni venisse trattenuta in sede di finale liquidazione della società dall'eventuale residuo a favore di Pt_1
- in data 19 novembre 2024 la convocava, in seconda Controparte_1 convocazione, una nuova assemblea presso lo studio del legale dell'attore, confidando quest'ultimo nella possibilità di un intesa bonaria, all'esito della quale ribadiva che l'avvenuta assegnazione in proprietà della scala e del ballatoio che conducono all'unità di pertinenza, senza corresponsione del prezzo non era ammissibile e che intendeva ottenere dall'attore un indennizzo per quanto consapevolmente ottenuto in sede di assegnazione, così confermando il contenuto della precedente delibera;
- l'attore al fine di risolvere bonariamente la controversia avviava procedura di mediazione volontaria che dava esito negativo, stante la mancata comparizione della parte convenuta all'incontro fissato. Ciò premesso, l'attore contestando il presunto diritto della Cooperativa, approvato dalle suddette delibere, a trattenere, dall'eventuale residuo a favore di in sede di finale Pt_1 liquidazione della società, la somma corrispondente al valore della scala che dal piano terra porta al piano primo e del ballatoio antistante la porta d'ingresso, con successiva distribuzione del pagato agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione al capitale sociale, ha impugnato tale contenuto delle delibere asserendo la sussistenza di evidenti profili di invalidità.
pagina 2 di 4 All'udienza del 18.09.2025, il legale di parte attrice chiedeva dichiararsi la contumacia della convenuta e precisava le conclusioni come da verbale chiedendo che la causa venisse assunta in decisione senza la concessione di alcun termine. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
e tratteneva la causa in decisione. CP_2
II. Occorre evidenziare che parte attrice in sede di memoria ex art.171 c.p.c. n. 2 ha dichiarato di avere ricevuto, nelle more del presente giudizio, le delibere assunte dalla in prima convocazione in data 17.06.2025 ed in seconda Controparte_1 convocazione in data 05.07.2025, aventi ad oggetto la situazione determinata dalla citazione in giudizio da parte del Socio ed ex- Amministratore . Parte_1
Nelle stesse si legge testualmente che “La Società Cooperativa Camelia a r.l. rinuncia ad ottenere da parte di il pagamento del prezzo del complesso costituito da Pt_1 terrazzo antistante la porta d'ingresso all'abitazione del medesimo, nonché dalla intera scale di accesso, complesso che rimane di piena proprietà del Socio, come da atto di assegnazione.”. E' annullata la delibera assunta dalla assemblea generale della Società in data 20 novembre 2025, limitatamente al punto 5); pertanto nessuna somma verrà trattenuta al titolo dalle spettanze di in sede di liquidazione finale della Società” ; Pt_1
“ E' annullata la delibera assunta dalla assemblea generale della Società in data 11 ottobre 2024, limitatamente al punto B); coerentemente con quanto riportato all'alinea precedente, nessuna somma verrà trattenuta al titolo dalle spettanze di in sede di Pt_1 liquidazione finale della Società”. Pertanto, l'attore alla luce della sopravvenuta circostanza ed in modifica delle precedenti conclusioni ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite (cfr. pag. 4 memoria). Dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice e dalla documentazione allegata alla memoria emerge che l'adozione delle decisioni assunte dalla Cooperativa in data 17.06 2025 e 05.07.2025 comportano, nella sostanza, la rinuncia ad ottenere dall'attore il pagamento del prezzo delle porzioni del complesso costituito dal terrazzo antistante la porta d'ingresso all' abitazione del medesimo e della intera scala di accesso(cfr. docc.12-13-14-15 allegati alla memoria). Ne consegue che, essendo stato azionato il presente giudizio al fine di impugnare il presunto mancato pagamento dell'attribuzione in proprietà in sede notarile del complesso in oggetto, stante l'assunzione delle decisioni suindicate da parte della convenuta deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, CP_1 come del resto, espressamente richiesto dalla stessa parte attrice.
III. Le spese di lite, nonostante la dichiarazione di cessata materia del contendere, devono essere poste a carico della convenuta contumace, alla luce del comportamento della stessa, in quanto parte attrice è stata costretta ad instaurare il presente giudizio – preceduto dalla domanda di mediazione volontaria – a seguito dell'inerzia e negligenza pagina 3 di 4 della controparte che solo a giudizio già avviato ha rinunciato alla pretesa in origine avanzata nei confronti dell'attore. Le stesse devono essere liquidate come da dispositivo;
non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione volontaria, in quanto non necessaria e non costituendo, dunque, la stessa un passaggio obbligatorio ai fini dell'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_1 lite liquidate in euro 545,00 per spese e in euro 1453,00 per onorari, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. con sentenza esecutiva. Monza, 22 settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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