(Locazioni concluse dall'enfiteuta).
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
L'articolo 976 del Codice Civile, di cui al Libro III – Della proprietà, Titolo IV -Dell'enfiteusi, è rubricato come "Locazioni concluse dall'enfiteuta". Il testo aggiornato dell'art. 976 c.c. dispone: “Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'articolo 999”. L'art. 976 c.c. rinvia alla disciplina prevista per le locazioni concluse dall'enfiteuta, colmando una lacuna sorgente sin dal Codice del 1865. […]
Leggi di più…[…] Una cittadina austriaca aveva contratto matrimonio con un cittadino dell'Iran e - ai sensi dell'art. 976, n. 6, del codice civile vigente in Iran - ottenuta, ex lege, la cittadinanza iraniana. […]
Leggi di più…Secondo il supremo organo dei giudici amministrativi, il trasferimento d'autorità del personale militare, ex artt. 976, comma 2, e 1349, comma 3, c.m. rientra nel genus degli ordini ed è sottratto alle garanzie della legge 7 agosto 1990, n. 241, la disciplina europea e nazionale dell'istituto del whistleblowing non trova applicazione al personale militare, istituto cui è comunque estranea ogni rivendicazione di carattere personale o contestazione inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori. Iscriviti alla Newsletter Per ricevere tutte le novità della Rivista Name* Email* Please leave this field empty. Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa …
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