Art. 976.
(Locazioni concluse dall'enfiteuta).
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
(Locazioni concluse dall'enfiteuta).
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
L'articolo 976 del Codice Civile, di cui al Libro III – Della proprietà, Titolo IV -Dell'enfiteusi, è rubricato come "Locazioni concluse dall'enfiteuta". Il testo aggiornato dell'art. 976 c.c. dispone: “Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'articolo 999”. L'art. 976 c.c. rinvia alla disciplina prevista per le locazioni concluse dall'enfiteuta, colmando una lacuna sorgente sin dal Codice del 1865. […]
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