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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
2134 /2020
Verbale d'udienza
All'udienza del 3/12/2025 alle ore 9.40 sono presenti per l'attore l'avv. Ettore Parte_1
GU e per il convenuto l'avv. Giuseppe Acquarone CP_1 Controparte_2 in precaria sostituzione dell'avv. LANIGRA MAURIZIO.
L'avv. Acquarone precisa le conclusioni come da foglio deposito in data 2/12/2025.
L'avv. GU precisa le conclusioni come da verbale del 19/11/2025. L'avv. GU dà atto che la negoziazione assistita è stata avviata e qualora si ritenesse sussistente un vizio di notifica si chiede la concessione di un termine per rinnovarla evidenziando ulteriormente come la causa verta in tema di responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.c.
I procuratori delle parti si richiamano a tutti gli atti e verbalizzazioni d'udienza contestando quelle avversarie.
Il got alle ore 9.55 dato atto si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 16.55 uscita dalla camera di consiglio dà lettura dell'allegata sentenza in assenza delle parti a ciò previamente autorizzate e provvedendo al deposito telematico della sentenza.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 2134/2020
promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 CP_1
[...]
-attrice- contro rappresentato e difeso dall'avv. LANIGRA MAURIZIO CP_2
- Convenuto –
§§§
Conclusioni per l'attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidente tantum, in via preliminare
(se ritenuto necessario o anche solo opportuno al fine del decidere) disporre CTU atta ad accertare la congruità del costo di riparazione dei danni riportati dalla bicicletta dell'attrice in relazione alla dinamica del sinistro ed al prodotto preventivo; nel merito, dichiarare civilmente responsabile al fine della causazione di tutti i danni, materiali e da CP_2 lesioni personali, patiti da parte attrice in dipendenza del sinistro di cui in premessa e, conseguentemente, condannare al risarcimento dei danni medesimi;
danni che si quantificano nel complessivo CP_2 importo di € 6.281,08 in quel maggiore o minore importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità; condannare
al pagamento delle spese e delle competenze professionali;
salvis juribus” CP_2
2 conclusioni per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA
PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare il difetto di procedibilità dell'azione per omessa notifica dell'invito alla negoziazione assistita;
NEL MERITO respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto perché sfornita di prova;
Con condanna alle spese e onorari di giudizio oltre accessori di legge.
Reitera IN VIA ISTRUTTORIA le richieste istruttorie disattese nel corso del corso del procedimento e segnatamente
l'interrogatorio formale di parte attrice sul seguente capitolo: i) “Vero che ella è assicurata per il rischio infortuni con un istituto assicuratore privato”; l)”Vero che per il sinistro occorso in data 30/12/2017 in Sanremo ha già percepito un indennizzo assicurativo dal proprio istituto assicuratore che ha omesso di quantificare nell'atto di citazione” e la prova testimoniale con nomina di un interprete di lingua tedesca sui capitoli da a) ad h) con i seguenti testimoni: Tes_1 residente in [...]in Attenweiler alla Krumpfhalde 45/1; residente in [...]in
[...] Testimone_2
Attenweiler alla Krumpfhalde 45/1; residente in [...]in Attenweiler alla Krumpfhalde 47; Testimone_3 [...]
Tes_
residente in [...]in Attenweiler alla Krumpfhalde 46, nonchè prova contraria con i testi già identificati con nomina ex art. 122 c.p.c. di un interprete in lingua tedesca per la prova.
L'Avv. Lanigra, pertanto, nel riportarsi ai propri scritti difensivi ed alle note conclusive già depositate reitera la richiesta di revoca dell'ordinanza dell'8/07/2022 per i motivi già esplicitati nelle varie istanze in atti, ribadendo che l'istruttoria svolta è incompleta con gravissima lesione del contraddittorio e chiede che la causa venga rimessa sul ruolo istruttorio per detti adempimenti.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra formulava richiesta di Parte_1 risarcimento per l'importo complessivo di €7.729,06 o del maggiore o minore importo meglio risultante in corso di causa, ma comunque compreso entro lo scaglione sino a €26.000,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni, materiali e da lesioni personali asseritamente patiti dall'attrice a causa del sinistro che secondo le allegazioni attoree era stato causato dal figlio del convenuto , sulla pista CP_2 ciclabile a Sanremo in data 30/12/2017. Il convenuto era ritenuto esclusivo responsabile dell'evento in quanto genitore esercente la potestà genitoriale sul minore . Persona_1
Più nello specifico, a sostegno della propria domanda, l'attrice affermava che, mentre si trovava a percorrere in Sanremo la pista ciclabile alla guida della propria bicicletta con direzione levante giunta in prossimità dell' Hotel Miramare, sarebbe entrata in collisione con la bicicletta condotta dal piccolo figlio del convenuto, il quale, sulla base delle allegazioni attoree, si sarebbe immesso nel Persona_1 flusso della circolazione effettuando una inversione ad “U”, facendo cadere l'attrice che nel frattempo sopraggiungeva in sella alla sua bicicletta.
Si costituiva in giudizio il Sig. il quale, deducendo l'infondatezza della domanda, CP_2 contestava tutte le circostanze addotte, siccome infondate e non provate.
3 Il precedente giudicante accoglieva parzialmente le istanze di prova orale dedotte dalle parti e licenziava
CTU medico legale sulla persona di parte attrice.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 20.9.2024, l'esponente formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dalla sola attrice e, pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione da ultimo all'udienza odierna.
Motivi della decisione
In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta nei seguenti termini: “non essendo stata preceduta la stessa dalla necessaria istanza di negoziazione assistita che non risulta essere stata mai notificata al convenuto”.
Invero dalla documentazione prodotta da parte attrice con la memoria 183 n. 1 c.p.c. (doc. 10) risulta che parte attrice ha inviato invito alla negoziazione assistita a parte convenuta.
Se è pur vero che la notifica dell'invito alla negoziazione assistita, sulla base degli atti non è stata effettuata alla parte personalmente bensì ai suoi difensori, sulla base della stessa documentazione ed, in particolare del doc. 10 B di parte attrice, risulta del pari che il convenuto abbia incontrovertibilmente sottoscritto personalmente l'adesione all'invito unitamente al proprio difensore.
L'invito alla negoziazione assistita deve, pertanto, ritenersi abbia raggiunto lo scopo previsto dalla norma ed eventuali vizi di notifica devono ritenersi sanati dall'espressa adesione di parte convenuta all'invito formulato.
Non viene peraltro allegato alcun eventuale pregiudizio relativo alla mancata notifica personale
(decadenze o altro) in relazione all'invito trasmesso ai difensori.
Sulla base della citata documentazione ed, in particolare dei docc. 10 F, G, H risulta altresì che la negoziazione ha avuto esito negativo.
L'eccezione di parte convenuta deve essere, pertanto, rigettata.
Con riferimento al merito si osserva quanto segue.
Nel caso che ci occupa non risulta contestato tra le parti che siamo in presenza di un sinistro occorso mentre sia parte attrice che il figlio minorenne del convenuto si trovavano a percorrere la pista ciclabile di Sanremo entrambi su una bicicletta.
Premesso quanto precede deve rilevarsi come le parti hanno offerto una differente ricostruzione del sinistro, l'attrice ritiene, infatti, che lo stesso sia integramente imputabile al minore, affermando invece il convenuto l'integrale responsabilità dell'attrice.
In merito ai fatti occorsi deve essere valutato, sebbene in termini di prova atipica, l'annotazione di p.g. redatta dalla Legione Carabinieri Compagnia di Sanremo.
La Suprema Corte ha ritenuto utilizzabili nel procedimento civile gli atti dell'istruttoria penale ed amministrativa, quali appunto gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni assunte dagli 4 organi di Polizia nell'immediatezza dei fatti e qui prodotti, i quali fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova (giurisprudenza consolidata a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22662/2008, Cass. n. 22020/2007, Cass. n. 3525/2005, Cass. n.
20335/2004, Cass. n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass. n. 9963/2002, Cass.
n. 3257/2001, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 1133/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass. n. 3973/1998,
Cass. n. 12782/1997, Cass. Sez. Un. n. 916/1996).
Nel caso che ci occupa gli agenti accertatori, hanno rilevato: “il 30/12/2017 alle ore 12:35 in Sanremo pista ciclabile alt. Hotel Miramare prima cavalcavia dir.Arma noi sottoscritti (seguono nomi non comprensibili)
…effettivi al comando in intestazione, riferiamo a chi di dovere quanto segue. In data odierna, comandati di servizio con turno 7/13, a bordo di autoradio avente colori d'istituto e denominata (segue nome incomprensibile) su disposizione della nostra Centrale operativa ci siamo portati in Sanremo, pista ciclabile Alt. Hotel Miramare in quanto verso le ore 10:50 la ciclista signora nata a [...] il [...] ivi residente in [...] percorrendo a bordo della sua bicicletta da corsa la pista ciclabile, giunta all'altezza Hotel Miramare prima del ponte un bambino nazionalità tedesca nato in [...] il [...]…segue indirizzo …stessa direzione Persona_1
Arma di Taggia cambiava repentinamente direzione entrando in collisione con la ciclista la quale cadeva Parte_1
a terra. Il minore si trovava con il padre nato in [...] il [...] ivi come sopra il minore. Il CP_2 minore non presentava ferite e il padre non richiedeva cure mediche, la richiedeva personale “118” per essere Pt_1 visitata, la stessa avrebbe presentato denuncia querela.”
Non risulta dal presente verbale che il convenuto avesse avuto difficoltà linguistiche ad interagire con gli operanti tanto che nel medesimo verbale, come sopra indicato, si dà atto che il padre riferiva agli stessi che il minore non richiedeva cure mediche. Si deve ritenere che lo stesso ben avrebbe potuto fornire agli stessi utili indicazioni in merito al sinistro che per contro non emergono dall'atto.
Nel corso del giudizio è stata escussa anche la Sig.ra la quale all'udienza del 4/4/2023 Testimone_5 ha dichiarato: “Sono e mi chiamo nata a [...] il [...] e residente in [...]. Testimone_5
Conosco l'attrice perché frequentiamo la stessa palestra. Ho assistito al sinistro per cui è causa. Ero sulla strada appena sopra la pista ciclabile e ho visto l'attrice alla guida della propria bicicletta percorrere la via riservata alle bici. Ad un certo un bambino, anche esso a bordo di una bici ma sulla corsia laterale riservata ai pedoni, ha improvvisamente invertito il senso di marcia, tagliando la strada alla mia amica. ADR: non mi sono avvicinata al luogo del sinistro e mi sono allontanata subito dopo”.
5 La dinamica indicata dall'attrice in atto introduttivo (salva la diversa ricostruzione in punto responsabilità, come si dirà infra), risulta compatibile con la ricostruzione offerta dai verbalizzanti e dalla teste.
Con riferimento alle responsabilità sulla base dei fatti come ricostruiti dagli agenti deve, tuttavia, ritenersi sussistente un concorso di responsabilità di parte attrice.
Essendo pacifico tra le parti l'intervenuto urto, e stante l'impossibilità di accertare altrimenti le quote di responsabilità deve darsi applicazione all'art. 2054 c.c. secondo comma posto che i velocipedi, a norma dell'art. 50 cds, devo essere considerati veicoli.
Nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011, Cassazione civile, Sez.III, Ordinanza del
12-09-2019 n. 22735).
“La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato. Anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. 23431/2014) – la correttezza della decisione si fonda sul rigore e sulla completezza della motivazione concernente il bilanciamento della “forza” delle emergenze istruttorie e della particolare prudenza con la quale devono essere valutate le deposizioni testimoniali, soprattutto ove riportino – come sovente accade – non soltanto “fatti” ma anche “percezioni” difficilmente estrapolabili dai verbali di escussione”. (cfr. Cassazione civile, Sez.III, Ordinanza del 12-09-2019 n. 22735 in senso conforme, Cass.
n. 3214/2019).
In tema di responsabilità del conducente per gli incidenti stradali, nel caso di scontro tra veicoli, anche se dovesse essere accertata la colpa di uno dei conducenti, ciò non consente di escludere la presunzione di corresponsabilità posta a carico anche dell'altro automobilista, se quest'ultimo non dimostra che lo scontro era imprevedibile, e di aver fatto di tutto per evitare l'impatto (cfr. Cass.n. 23431/2014).
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2,
c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non
l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza,
6 un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (cfr. Cass. Sez.
6. n. 4130/2017).
Nel caso che ci occupa deve rilevarsi come parte attrice ha affermato di non aver potuto evitare l'impatto con la bicicletta, ma le cause di tale impedimento non sono tuttavia state provate dalla medesima sulla quale incombeva il relativo onere. Nulla è stato dedotto in merito alla velocità tenuta né alla distanza tra l'attrice e il bambino prima dell'impatto e del pari nulla è stato dedotto e provato in merito al tentativo di frenata.
Posto che essendo la corsia pedonale accanto a quella ciclabile la presenza di persone sulla stessa avrebbe dovuto comportare una maggiore attenzione da parte dell'attrice posto che non è un evento imprevedibile l'accesso dalla corsia pedonale (limitrofa) a quella ciclabile ed essendo il conducente anche della bicicletta sempre tenuto al controllo del mezzo.
In buna sostanza le risultanze istruttorie non sono tali da far presumere una responsabilità esclusiva del minore.
Si ritiene che, riconoscendo una maggior incidenza causale in relazione al sinistro al comportamento del minore la responsabilità debba ripartirsi al 30% su parte attrice e al 70% sul minore.
Deve per inciso rilevarsi come non risulta necessario rimettere sul ruolo la causa con ammissione di ulteriori prove per testi o per l'interrogatorio formale del convenuto.
Quanto all'interrogatorio formale del convenuto si ricorda come lo stesso abbia natura confessoria per i fatti a lui sfavorevoli, eventuali allegazioni favorevoli non avrebbero alcuna valenza probatoria.
Peraltro l'interrogatorio formale era ab origine stato chiesto dall'attrice a cui poi ha rinunciato.
Per quanto attiene alle capitolazioni dedotte da parte convenuta, già ritenute generiche dal precedente giudicante, si osserva come le stesse siano superate dalla verbalizzazione degli agenti che nulla contengono in merito alle allegazioni attoree ed in ogni caso anche ove venissero confermate dai testi le ulteriori circostanze dedotte da parte convenuta, non risulterebbe comunque esente da responsabilità il comportamento del minore riportato come fermo sulla pista ciclabile (invero in altre parti della comparsa di risposta si fa riferimento al fatto che lo stesso “fosse praticamente fermo sulla destra”, e quindi non fermo) e nulla proverebbero in relazione al comportamento tenuto dal genitore volto ad impedire quello del bambino o in ogni caso sulle istruzioni a questo impartite.
In nessuna parte degli atti è per contro mai stato allegato da alcuno che parte attrice abbia invaso la parte riservata ai pedoni e deve, pertanto, ritenersi che la stesse percorrendo la ciclabile.
Precisato quanto precede si deve ulteriormente evidenziare quanto segue.
Nell'atto di citazione l'attore ha evocato il convenuto quale civilmente responsabile per gli atti compiuti dal minore.
7 Nell'atto introduttivo parte attrice invoca l'applicazione dell'art. 2048 c.c. oltre che le norme del codice della strada 154, 40, 146.
Come noto, infatti, l'art. 2048 c.c. dispone che: “1. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (…) 3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Come da ultimo affermato ( Cass. 13 febbraio 2023 n. 4303), la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore.
Quanto precede implica che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c, 2054 c.c., 2050 c.c. sia nello stesso processo.
Nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. o ad altro titolo nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione in cui permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della "causa petendi”.
La domanda risarcitoria nei confronti dei genitori ex articolo 2048 c.c., non è dunque, in rapporto né di subordinazione logica né di pregiudizialità con la domanda contro i figli.
Non può negarsi che il presupposto della responsabilità ex articolo 2048 c.c., sia il fatto illecito del minore – espressione generica che comprende non solo la responsabilità del minore ex articolo 2043
c.c., ma anche le fattispecie di danno cagionato dal minore nell'esercizio di un'attività pericolosa
(articolo 2050 c.c.), o, ancora, quale custode della cosa o dell'animale da cui siano derivati danni
(articoli 2051 e 2052 c.c.), ovvero proprietario o conducente di un veicolo a motore (articolo 2054 c.c.)
– ma ciò non significa che la causa nei confronti dei genitori e quella nei confronti dei figli siano tra loro dipendenti.
La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente.
Nel caso che ci occupa il convenuto padre convivente con il minore (come risulta dal verbale della
Legione Compagnia Liguria di Sanremo) deve rispondere del danno arrecato dal figlio ai sensi dell'art. 2048 I comma c.c.. Lo stesso non ha né sostenuto, né tanto meno dimostrato di aver insegnato al figlio 8 le regole concernenti l'utilizzo della bicicletta in una pista ciclabile né del pari ha allegato o provato di aver impedito il fatto intervenendo tempestivamente sul minore.
Con riferimento al quantum di danni deve osservarsi quanto segue.
Sulla base dell'istruttoria non è risultato provato che il mezzo condotto da parte attrice sia stato danneggiato.
In tal senso nulla emerge dal verbale degli agenti intervenuti e nulla risulta indicato dalla teste escussa nel corso del giudizio.
Quanto ai danni da lesione si deve rilevare quanto segue.
Parte attrice ha prodotto in causa documentazione medica ASL, ricevuta di spesa ed una perizia medico legale. Inoltre, su richiesta di parte attrice, stanti le contestazioni di parte convenuta, veniva ammessa
CTU medico legale affidata al Dr. il quale ha concluso il proprio dettagliato e logicamente Persona_2 ben motivato elaborato, riconoscendo la compatibilità tra le lesioni lamentate da parte attrice e la dinamica dell'incidente senza riscontrare l'esistenza di precedenti morbosi interessanti la validità del periziando al momento dell'incidente.
Il Dott. con conclusioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi, ha rilevato all'attualità: Persona_2
“Spalla dx : profilo anatomico conservato, palpazione con dolenzia in sede sottoacromiale e deltoidea ,scrosci articolari nella mobilizzazione passiva ed attiva con riduzione di circa 1/5 della mobilità articolare, specie nella retroposizione in extra ed in intrarotazione. Riduzione perimetrica del braccio dx in sede centrale di 1,5 cm rispetto al lato sin. Nulla da segnalare alle mani”.
Ed ha così concluso: “ 1)Le lesioni riportate dall' attrice consistono in “Contusione alle mani ed alla spalla dx ” che ha richiesto un breve periodo di tempo e la semplice immobilizzazione dell'arto per una restituzione parziale ad integrum.
Attualmente le lesioni sono stabilizzate come esiti.
2)C'è un precedente morboso di una frattura costale non interessante la valutazione attuale .
3)L'Invalidità Temporanea è stata Parziale per gg 8 al 75%, per gg 10 al 50%, e per gg 10 al 25%.
4) Interessata l'attività lavorativa solo per il primo periodo di gg 8 .
5)Permangono ESITI PERMANENTI non migliorabili, stabilizzati.
6)Tali ESITI incidono negativamente sulla validità con una misura del 1,5 % come D.B. .
7)L'invalidità permanente non incide sull'attività di lavoro.
8) Sono documentate spese mediche per 131.58 €.”
Con riferimento il CTU rispondendo alle osservazioni del Ct di parte convenuta indicava: “ho ridotto nella risposta ai quesiti il periodo come congruo per una progressiva ripresa di qualsiasi trauma anche se non certificato.
Rimane il rilievo obiettivo del minus perimetrico del braccio (dominante) che certifica in mancanza di esami strumentali validi il grado di minor uso dell'arto dovuto agli esiti.” 9 Il Ctu ha inoltre escluso ogni incidenza sulla lesione di una precedente frattura costale.
Varrà, rammentare che la nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt.138 e139
Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato, nell'ordinanza
Cass.n.7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo”, in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass. ord.n.23469/2018, Cass. sent.n.28988/2019): “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico- relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” Infine, nella già citata ordinanza la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
In Cass.n.7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Mentre il danno cd biologico (dinamico-relazionale) inerendo le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale, in relazione al danno morale nulla è sul punto stato allegato e provato e non può essere riconosciuto.
Quanto alla personalizzazione deve rilevarsi quanto segue.
10 In ordine alle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali ai sensi del terzo comma degli artt.138 e 139 Codice Assicurazioni:
“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art.139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. La Corte di legittimità-nel punto7) della citata “ordinanza decalogo” –ha affermato che “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass.,ord.n.7513/2018).
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e
139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo,
Cass. 28988/2019)” (cfr. Cassazione 25164/2020).
In merito la Suprema Corte ha rilevato: “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe
– non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Cassazione Civile sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364).
Non si procede pertanto ad operare alcuna personalizzazione del danno posto che non sono state allegate circostanze atte comportare aumenti rispetto ai valori tabellari standard.
Tutto ciò premesso, per quanto attiene ai danni subiti, dall'applicazione della tabella di riferimento del
Tribunale di Milano 2024 applicabile al caso in esame, non trattandosi di scontro tra veicoli a motore e assicurazione obbligatoria, emerge quanto segue
11 Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 1,5%
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno non patrimoniale risarcibile
(detto importo viene calcolato in via equitativa facendo la media tra la quantificazione del danno non patrimoniale previsto per 2% di
€ 1.698,98 permanente (Euro 2.309,00) e quello previsto per 1% (Euro
1.087,00)
Invalidità temporanea parziale al 75% € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 1.552,50
Spese mediche € 131,58
Totale generale: € 3.382,08
Deve, pertanto, riconoscersi congruo per le lesioni e relative spese il 70% dei predetti importi nella misura di Euro 2.367,45.
Devono inoltre riconoscersi la rivalutazione e gli interessi sul capitale devalutato e via via rivalutato dal fatto al saldo trattandosi di debito di valore.
Secondo i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza. “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Suprema
Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
12 Le spese di lite si liquidano come da DM 55/2014 come modificato al DM 37/2018 tenendo conto dell'importo liquidato
PQM
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa;
- In parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice condanna a CP_2 risarcire l'importo di Euro 2.367,45 oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_1 motiva.
- Condanna a rimborsare a le spese di lite che si quantificano in CP_2 Parte_1 complessivi Euro 2.552,00 di cui Euro 425,00 per la fase di studio, Euro 425 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase di trattazione/istruttoria, Euro 851 per la fase decisoria oltre spese nella misura di Euro 237,00, oltre iva e cpa come per legge.
- Ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Addì, 3/12/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
13
2134 /2020
Verbale d'udienza
All'udienza del 3/12/2025 alle ore 9.40 sono presenti per l'attore l'avv. Ettore Parte_1
GU e per il convenuto l'avv. Giuseppe Acquarone CP_1 Controparte_2 in precaria sostituzione dell'avv. LANIGRA MAURIZIO.
L'avv. Acquarone precisa le conclusioni come da foglio deposito in data 2/12/2025.
L'avv. GU precisa le conclusioni come da verbale del 19/11/2025. L'avv. GU dà atto che la negoziazione assistita è stata avviata e qualora si ritenesse sussistente un vizio di notifica si chiede la concessione di un termine per rinnovarla evidenziando ulteriormente come la causa verta in tema di responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.c.
I procuratori delle parti si richiamano a tutti gli atti e verbalizzazioni d'udienza contestando quelle avversarie.
Il got alle ore 9.55 dato atto si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 16.55 uscita dalla camera di consiglio dà lettura dell'allegata sentenza in assenza delle parti a ciò previamente autorizzate e provvedendo al deposito telematico della sentenza.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 2134/2020
promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 CP_1
[...]
-attrice- contro rappresentato e difeso dall'avv. LANIGRA MAURIZIO CP_2
- Convenuto –
§§§
Conclusioni per l'attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidente tantum, in via preliminare
(se ritenuto necessario o anche solo opportuno al fine del decidere) disporre CTU atta ad accertare la congruità del costo di riparazione dei danni riportati dalla bicicletta dell'attrice in relazione alla dinamica del sinistro ed al prodotto preventivo; nel merito, dichiarare civilmente responsabile al fine della causazione di tutti i danni, materiali e da CP_2 lesioni personali, patiti da parte attrice in dipendenza del sinistro di cui in premessa e, conseguentemente, condannare al risarcimento dei danni medesimi;
danni che si quantificano nel complessivo CP_2 importo di € 6.281,08 in quel maggiore o minore importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità; condannare
al pagamento delle spese e delle competenze professionali;
salvis juribus” CP_2
2 conclusioni per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA
PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare il difetto di procedibilità dell'azione per omessa notifica dell'invito alla negoziazione assistita;
NEL MERITO respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto perché sfornita di prova;
Con condanna alle spese e onorari di giudizio oltre accessori di legge.
Reitera IN VIA ISTRUTTORIA le richieste istruttorie disattese nel corso del corso del procedimento e segnatamente
l'interrogatorio formale di parte attrice sul seguente capitolo: i) “Vero che ella è assicurata per il rischio infortuni con un istituto assicuratore privato”; l)”Vero che per il sinistro occorso in data 30/12/2017 in Sanremo ha già percepito un indennizzo assicurativo dal proprio istituto assicuratore che ha omesso di quantificare nell'atto di citazione” e la prova testimoniale con nomina di un interprete di lingua tedesca sui capitoli da a) ad h) con i seguenti testimoni: Tes_1 residente in [...]in Attenweiler alla Krumpfhalde 45/1; residente in [...]in
[...] Testimone_2
Attenweiler alla Krumpfhalde 45/1; residente in [...]in Attenweiler alla Krumpfhalde 47; Testimone_3 [...]
Tes_
residente in [...]in Attenweiler alla Krumpfhalde 46, nonchè prova contraria con i testi già identificati con nomina ex art. 122 c.p.c. di un interprete in lingua tedesca per la prova.
L'Avv. Lanigra, pertanto, nel riportarsi ai propri scritti difensivi ed alle note conclusive già depositate reitera la richiesta di revoca dell'ordinanza dell'8/07/2022 per i motivi già esplicitati nelle varie istanze in atti, ribadendo che l'istruttoria svolta è incompleta con gravissima lesione del contraddittorio e chiede che la causa venga rimessa sul ruolo istruttorio per detti adempimenti.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra formulava richiesta di Parte_1 risarcimento per l'importo complessivo di €7.729,06 o del maggiore o minore importo meglio risultante in corso di causa, ma comunque compreso entro lo scaglione sino a €26.000,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni, materiali e da lesioni personali asseritamente patiti dall'attrice a causa del sinistro che secondo le allegazioni attoree era stato causato dal figlio del convenuto , sulla pista CP_2 ciclabile a Sanremo in data 30/12/2017. Il convenuto era ritenuto esclusivo responsabile dell'evento in quanto genitore esercente la potestà genitoriale sul minore . Persona_1
Più nello specifico, a sostegno della propria domanda, l'attrice affermava che, mentre si trovava a percorrere in Sanremo la pista ciclabile alla guida della propria bicicletta con direzione levante giunta in prossimità dell' Hotel Miramare, sarebbe entrata in collisione con la bicicletta condotta dal piccolo figlio del convenuto, il quale, sulla base delle allegazioni attoree, si sarebbe immesso nel Persona_1 flusso della circolazione effettuando una inversione ad “U”, facendo cadere l'attrice che nel frattempo sopraggiungeva in sella alla sua bicicletta.
Si costituiva in giudizio il Sig. il quale, deducendo l'infondatezza della domanda, CP_2 contestava tutte le circostanze addotte, siccome infondate e non provate.
3 Il precedente giudicante accoglieva parzialmente le istanze di prova orale dedotte dalle parti e licenziava
CTU medico legale sulla persona di parte attrice.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 20.9.2024, l'esponente formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dalla sola attrice e, pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione da ultimo all'udienza odierna.
Motivi della decisione
In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta nei seguenti termini: “non essendo stata preceduta la stessa dalla necessaria istanza di negoziazione assistita che non risulta essere stata mai notificata al convenuto”.
Invero dalla documentazione prodotta da parte attrice con la memoria 183 n. 1 c.p.c. (doc. 10) risulta che parte attrice ha inviato invito alla negoziazione assistita a parte convenuta.
Se è pur vero che la notifica dell'invito alla negoziazione assistita, sulla base degli atti non è stata effettuata alla parte personalmente bensì ai suoi difensori, sulla base della stessa documentazione ed, in particolare del doc. 10 B di parte attrice, risulta del pari che il convenuto abbia incontrovertibilmente sottoscritto personalmente l'adesione all'invito unitamente al proprio difensore.
L'invito alla negoziazione assistita deve, pertanto, ritenersi abbia raggiunto lo scopo previsto dalla norma ed eventuali vizi di notifica devono ritenersi sanati dall'espressa adesione di parte convenuta all'invito formulato.
Non viene peraltro allegato alcun eventuale pregiudizio relativo alla mancata notifica personale
(decadenze o altro) in relazione all'invito trasmesso ai difensori.
Sulla base della citata documentazione ed, in particolare dei docc. 10 F, G, H risulta altresì che la negoziazione ha avuto esito negativo.
L'eccezione di parte convenuta deve essere, pertanto, rigettata.
Con riferimento al merito si osserva quanto segue.
Nel caso che ci occupa non risulta contestato tra le parti che siamo in presenza di un sinistro occorso mentre sia parte attrice che il figlio minorenne del convenuto si trovavano a percorrere la pista ciclabile di Sanremo entrambi su una bicicletta.
Premesso quanto precede deve rilevarsi come le parti hanno offerto una differente ricostruzione del sinistro, l'attrice ritiene, infatti, che lo stesso sia integramente imputabile al minore, affermando invece il convenuto l'integrale responsabilità dell'attrice.
In merito ai fatti occorsi deve essere valutato, sebbene in termini di prova atipica, l'annotazione di p.g. redatta dalla Legione Carabinieri Compagnia di Sanremo.
La Suprema Corte ha ritenuto utilizzabili nel procedimento civile gli atti dell'istruttoria penale ed amministrativa, quali appunto gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni assunte dagli 4 organi di Polizia nell'immediatezza dei fatti e qui prodotti, i quali fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova (giurisprudenza consolidata a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22662/2008, Cass. n. 22020/2007, Cass. n. 3525/2005, Cass. n.
20335/2004, Cass. n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass. n. 9963/2002, Cass.
n. 3257/2001, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 1133/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass. n. 3973/1998,
Cass. n. 12782/1997, Cass. Sez. Un. n. 916/1996).
Nel caso che ci occupa gli agenti accertatori, hanno rilevato: “il 30/12/2017 alle ore 12:35 in Sanremo pista ciclabile alt. Hotel Miramare prima cavalcavia dir.Arma noi sottoscritti (seguono nomi non comprensibili)
…effettivi al comando in intestazione, riferiamo a chi di dovere quanto segue. In data odierna, comandati di servizio con turno 7/13, a bordo di autoradio avente colori d'istituto e denominata (segue nome incomprensibile) su disposizione della nostra Centrale operativa ci siamo portati in Sanremo, pista ciclabile Alt. Hotel Miramare in quanto verso le ore 10:50 la ciclista signora nata a [...] il [...] ivi residente in [...] percorrendo a bordo della sua bicicletta da corsa la pista ciclabile, giunta all'altezza Hotel Miramare prima del ponte un bambino nazionalità tedesca nato in [...] il [...]…segue indirizzo …stessa direzione Persona_1
Arma di Taggia cambiava repentinamente direzione entrando in collisione con la ciclista la quale cadeva Parte_1
a terra. Il minore si trovava con il padre nato in [...] il [...] ivi come sopra il minore. Il CP_2 minore non presentava ferite e il padre non richiedeva cure mediche, la richiedeva personale “118” per essere Pt_1 visitata, la stessa avrebbe presentato denuncia querela.”
Non risulta dal presente verbale che il convenuto avesse avuto difficoltà linguistiche ad interagire con gli operanti tanto che nel medesimo verbale, come sopra indicato, si dà atto che il padre riferiva agli stessi che il minore non richiedeva cure mediche. Si deve ritenere che lo stesso ben avrebbe potuto fornire agli stessi utili indicazioni in merito al sinistro che per contro non emergono dall'atto.
Nel corso del giudizio è stata escussa anche la Sig.ra la quale all'udienza del 4/4/2023 Testimone_5 ha dichiarato: “Sono e mi chiamo nata a [...] il [...] e residente in [...]. Testimone_5
Conosco l'attrice perché frequentiamo la stessa palestra. Ho assistito al sinistro per cui è causa. Ero sulla strada appena sopra la pista ciclabile e ho visto l'attrice alla guida della propria bicicletta percorrere la via riservata alle bici. Ad un certo un bambino, anche esso a bordo di una bici ma sulla corsia laterale riservata ai pedoni, ha improvvisamente invertito il senso di marcia, tagliando la strada alla mia amica. ADR: non mi sono avvicinata al luogo del sinistro e mi sono allontanata subito dopo”.
5 La dinamica indicata dall'attrice in atto introduttivo (salva la diversa ricostruzione in punto responsabilità, come si dirà infra), risulta compatibile con la ricostruzione offerta dai verbalizzanti e dalla teste.
Con riferimento alle responsabilità sulla base dei fatti come ricostruiti dagli agenti deve, tuttavia, ritenersi sussistente un concorso di responsabilità di parte attrice.
Essendo pacifico tra le parti l'intervenuto urto, e stante l'impossibilità di accertare altrimenti le quote di responsabilità deve darsi applicazione all'art. 2054 c.c. secondo comma posto che i velocipedi, a norma dell'art. 50 cds, devo essere considerati veicoli.
Nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011, Cassazione civile, Sez.III, Ordinanza del
12-09-2019 n. 22735).
“La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato. Anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. 23431/2014) – la correttezza della decisione si fonda sul rigore e sulla completezza della motivazione concernente il bilanciamento della “forza” delle emergenze istruttorie e della particolare prudenza con la quale devono essere valutate le deposizioni testimoniali, soprattutto ove riportino – come sovente accade – non soltanto “fatti” ma anche “percezioni” difficilmente estrapolabili dai verbali di escussione”. (cfr. Cassazione civile, Sez.III, Ordinanza del 12-09-2019 n. 22735 in senso conforme, Cass.
n. 3214/2019).
In tema di responsabilità del conducente per gli incidenti stradali, nel caso di scontro tra veicoli, anche se dovesse essere accertata la colpa di uno dei conducenti, ciò non consente di escludere la presunzione di corresponsabilità posta a carico anche dell'altro automobilista, se quest'ultimo non dimostra che lo scontro era imprevedibile, e di aver fatto di tutto per evitare l'impatto (cfr. Cass.n. 23431/2014).
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2,
c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non
l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza,
6 un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (cfr. Cass. Sez.
6. n. 4130/2017).
Nel caso che ci occupa deve rilevarsi come parte attrice ha affermato di non aver potuto evitare l'impatto con la bicicletta, ma le cause di tale impedimento non sono tuttavia state provate dalla medesima sulla quale incombeva il relativo onere. Nulla è stato dedotto in merito alla velocità tenuta né alla distanza tra l'attrice e il bambino prima dell'impatto e del pari nulla è stato dedotto e provato in merito al tentativo di frenata.
Posto che essendo la corsia pedonale accanto a quella ciclabile la presenza di persone sulla stessa avrebbe dovuto comportare una maggiore attenzione da parte dell'attrice posto che non è un evento imprevedibile l'accesso dalla corsia pedonale (limitrofa) a quella ciclabile ed essendo il conducente anche della bicicletta sempre tenuto al controllo del mezzo.
In buna sostanza le risultanze istruttorie non sono tali da far presumere una responsabilità esclusiva del minore.
Si ritiene che, riconoscendo una maggior incidenza causale in relazione al sinistro al comportamento del minore la responsabilità debba ripartirsi al 30% su parte attrice e al 70% sul minore.
Deve per inciso rilevarsi come non risulta necessario rimettere sul ruolo la causa con ammissione di ulteriori prove per testi o per l'interrogatorio formale del convenuto.
Quanto all'interrogatorio formale del convenuto si ricorda come lo stesso abbia natura confessoria per i fatti a lui sfavorevoli, eventuali allegazioni favorevoli non avrebbero alcuna valenza probatoria.
Peraltro l'interrogatorio formale era ab origine stato chiesto dall'attrice a cui poi ha rinunciato.
Per quanto attiene alle capitolazioni dedotte da parte convenuta, già ritenute generiche dal precedente giudicante, si osserva come le stesse siano superate dalla verbalizzazione degli agenti che nulla contengono in merito alle allegazioni attoree ed in ogni caso anche ove venissero confermate dai testi le ulteriori circostanze dedotte da parte convenuta, non risulterebbe comunque esente da responsabilità il comportamento del minore riportato come fermo sulla pista ciclabile (invero in altre parti della comparsa di risposta si fa riferimento al fatto che lo stesso “fosse praticamente fermo sulla destra”, e quindi non fermo) e nulla proverebbero in relazione al comportamento tenuto dal genitore volto ad impedire quello del bambino o in ogni caso sulle istruzioni a questo impartite.
In nessuna parte degli atti è per contro mai stato allegato da alcuno che parte attrice abbia invaso la parte riservata ai pedoni e deve, pertanto, ritenersi che la stesse percorrendo la ciclabile.
Precisato quanto precede si deve ulteriormente evidenziare quanto segue.
Nell'atto di citazione l'attore ha evocato il convenuto quale civilmente responsabile per gli atti compiuti dal minore.
7 Nell'atto introduttivo parte attrice invoca l'applicazione dell'art. 2048 c.c. oltre che le norme del codice della strada 154, 40, 146.
Come noto, infatti, l'art. 2048 c.c. dispone che: “1. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (…) 3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Come da ultimo affermato ( Cass. 13 febbraio 2023 n. 4303), la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore.
Quanto precede implica che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c, 2054 c.c., 2050 c.c. sia nello stesso processo.
Nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. o ad altro titolo nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione in cui permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della "causa petendi”.
La domanda risarcitoria nei confronti dei genitori ex articolo 2048 c.c., non è dunque, in rapporto né di subordinazione logica né di pregiudizialità con la domanda contro i figli.
Non può negarsi che il presupposto della responsabilità ex articolo 2048 c.c., sia il fatto illecito del minore – espressione generica che comprende non solo la responsabilità del minore ex articolo 2043
c.c., ma anche le fattispecie di danno cagionato dal minore nell'esercizio di un'attività pericolosa
(articolo 2050 c.c.), o, ancora, quale custode della cosa o dell'animale da cui siano derivati danni
(articoli 2051 e 2052 c.c.), ovvero proprietario o conducente di un veicolo a motore (articolo 2054 c.c.)
– ma ciò non significa che la causa nei confronti dei genitori e quella nei confronti dei figli siano tra loro dipendenti.
La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente.
Nel caso che ci occupa il convenuto padre convivente con il minore (come risulta dal verbale della
Legione Compagnia Liguria di Sanremo) deve rispondere del danno arrecato dal figlio ai sensi dell'art. 2048 I comma c.c.. Lo stesso non ha né sostenuto, né tanto meno dimostrato di aver insegnato al figlio 8 le regole concernenti l'utilizzo della bicicletta in una pista ciclabile né del pari ha allegato o provato di aver impedito il fatto intervenendo tempestivamente sul minore.
Con riferimento al quantum di danni deve osservarsi quanto segue.
Sulla base dell'istruttoria non è risultato provato che il mezzo condotto da parte attrice sia stato danneggiato.
In tal senso nulla emerge dal verbale degli agenti intervenuti e nulla risulta indicato dalla teste escussa nel corso del giudizio.
Quanto ai danni da lesione si deve rilevare quanto segue.
Parte attrice ha prodotto in causa documentazione medica ASL, ricevuta di spesa ed una perizia medico legale. Inoltre, su richiesta di parte attrice, stanti le contestazioni di parte convenuta, veniva ammessa
CTU medico legale affidata al Dr. il quale ha concluso il proprio dettagliato e logicamente Persona_2 ben motivato elaborato, riconoscendo la compatibilità tra le lesioni lamentate da parte attrice e la dinamica dell'incidente senza riscontrare l'esistenza di precedenti morbosi interessanti la validità del periziando al momento dell'incidente.
Il Dott. con conclusioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi, ha rilevato all'attualità: Persona_2
“Spalla dx : profilo anatomico conservato, palpazione con dolenzia in sede sottoacromiale e deltoidea ,scrosci articolari nella mobilizzazione passiva ed attiva con riduzione di circa 1/5 della mobilità articolare, specie nella retroposizione in extra ed in intrarotazione. Riduzione perimetrica del braccio dx in sede centrale di 1,5 cm rispetto al lato sin. Nulla da segnalare alle mani”.
Ed ha così concluso: “ 1)Le lesioni riportate dall' attrice consistono in “Contusione alle mani ed alla spalla dx ” che ha richiesto un breve periodo di tempo e la semplice immobilizzazione dell'arto per una restituzione parziale ad integrum.
Attualmente le lesioni sono stabilizzate come esiti.
2)C'è un precedente morboso di una frattura costale non interessante la valutazione attuale .
3)L'Invalidità Temporanea è stata Parziale per gg 8 al 75%, per gg 10 al 50%, e per gg 10 al 25%.
4) Interessata l'attività lavorativa solo per il primo periodo di gg 8 .
5)Permangono ESITI PERMANENTI non migliorabili, stabilizzati.
6)Tali ESITI incidono negativamente sulla validità con una misura del 1,5 % come D.B. .
7)L'invalidità permanente non incide sull'attività di lavoro.
8) Sono documentate spese mediche per 131.58 €.”
Con riferimento il CTU rispondendo alle osservazioni del Ct di parte convenuta indicava: “ho ridotto nella risposta ai quesiti il periodo come congruo per una progressiva ripresa di qualsiasi trauma anche se non certificato.
Rimane il rilievo obiettivo del minus perimetrico del braccio (dominante) che certifica in mancanza di esami strumentali validi il grado di minor uso dell'arto dovuto agli esiti.” 9 Il Ctu ha inoltre escluso ogni incidenza sulla lesione di una precedente frattura costale.
Varrà, rammentare che la nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt.138 e139
Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato, nell'ordinanza
Cass.n.7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo”, in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass. ord.n.23469/2018, Cass. sent.n.28988/2019): “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico- relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” Infine, nella già citata ordinanza la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
In Cass.n.7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Mentre il danno cd biologico (dinamico-relazionale) inerendo le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale, in relazione al danno morale nulla è sul punto stato allegato e provato e non può essere riconosciuto.
Quanto alla personalizzazione deve rilevarsi quanto segue.
10 In ordine alle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali ai sensi del terzo comma degli artt.138 e 139 Codice Assicurazioni:
“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art.139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. La Corte di legittimità-nel punto7) della citata “ordinanza decalogo” –ha affermato che “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass.,ord.n.7513/2018).
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e
139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo,
Cass. 28988/2019)” (cfr. Cassazione 25164/2020).
In merito la Suprema Corte ha rilevato: “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe
– non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Cassazione Civile sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364).
Non si procede pertanto ad operare alcuna personalizzazione del danno posto che non sono state allegate circostanze atte comportare aumenti rispetto ai valori tabellari standard.
Tutto ciò premesso, per quanto attiene ai danni subiti, dall'applicazione della tabella di riferimento del
Tribunale di Milano 2024 applicabile al caso in esame, non trattandosi di scontro tra veicoli a motore e assicurazione obbligatoria, emerge quanto segue
11 Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 1,5%
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno non patrimoniale risarcibile
(detto importo viene calcolato in via equitativa facendo la media tra la quantificazione del danno non patrimoniale previsto per 2% di
€ 1.698,98 permanente (Euro 2.309,00) e quello previsto per 1% (Euro
1.087,00)
Invalidità temporanea parziale al 75% € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 1.552,50
Spese mediche € 131,58
Totale generale: € 3.382,08
Deve, pertanto, riconoscersi congruo per le lesioni e relative spese il 70% dei predetti importi nella misura di Euro 2.367,45.
Devono inoltre riconoscersi la rivalutazione e gli interessi sul capitale devalutato e via via rivalutato dal fatto al saldo trattandosi di debito di valore.
Secondo i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza. “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Suprema
Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
12 Le spese di lite si liquidano come da DM 55/2014 come modificato al DM 37/2018 tenendo conto dell'importo liquidato
PQM
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa;
- In parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice condanna a CP_2 risarcire l'importo di Euro 2.367,45 oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_1 motiva.
- Condanna a rimborsare a le spese di lite che si quantificano in CP_2 Parte_1 complessivi Euro 2.552,00 di cui Euro 425,00 per la fase di studio, Euro 425 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase di trattazione/istruttoria, Euro 851 per la fase decisoria oltre spese nella misura di Euro 237,00, oltre iva e cpa come per legge.
- Ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Addì, 3/12/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
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