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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI, all' esito dell'udienza 18 gennaio 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 159/2022,discussa alla medesima udienza,promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Perdichizzi ed Elpidio Parte_1
Marchese con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Bologna via Dagnini 15
Ricorrente contro
,rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Mario Roberto Tarzia ,con elezione di domicilio in Lodi via Besana 4.
Resistente
Conclusioni:per il ricorrente come da ricorso introduttivo;
per l come da memoria di CP_2
costituzione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10 Aprile 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso:
CP_
-di essere stato dipendente ed iscritto al Fondo Elettrici gestito dall' Org_1
-che da gennaio1999 gli era stata liquidata la pensione VEL 402372;
-che la liquidazione della pensione era avvenuta secondo un calcolo errato della retribuzione imponibile per il periodo successivo al 31 dicembre 1996(fino a tale dato il parametro retributivo era stato individuato correttamente computando le sole voci contemplate dalle norme del Fondo
Elettrici): in particolare per il periodo successivo, a partire dal 1 gennaio 1997 la normativa di legge (art.3, comma 2 decreto legislativo 562/ 96) impone di determinare il parametro retributivo di riferimento di cui alla lettera a) secondo il tetto teorico AGO( ovvero, secondo le norme vigenti presso l'assicurazione generale obbligatoria) e non la più ristretta base retributiva di computo prevista dal Fondo Elettrici,come invece erroneamente calcolato dall'Istituto; tutto ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria: • accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione e/o ricalcolo della pensione secondo i criteri di cui al presente atto e, per l'effetto: • disapplicare tutte le avverse Circolari sulla cui scorta abbia calcolato il tetto massimo (“più favore vole”) ex art. 3, comma 2, D.lgs. CP_2
562/96, cui adeguare la pensione del ricorrente, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle nn. 150/1997 e 200/1998; • condannare in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, a ricalco lare il tetto dell'80% di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/1996, con inserimento, nella rela tiva retribuzione imponibile per il computo, di tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento (ovvero, la intera vita lavorativa del pensionato istante), così come previsto da Cass.
1444/08 e dalla consolidata conforme giurisprudenza successiva, ex multis Cass. 12624/14 e Cass.
32733/21; • condannare in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a riliqui dare e/o ricalcolare la pensione del ricorrente facendo riferimento - per individuare il “maggior tetto” (ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/96) tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO (art. 12, L.
153/69), da un lato (lett. a), e l'88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett. a) della Legge n. 335/95, dall'altro (lett. b) - a tutte le voci previste nell'assicurazione generale ob bligatoria per il calcolo del “tetto” di cui alla lett. a) cit. nell'intero periodo di riferimento come supra indivi duato, in applicazione del meccanismo bifasico di computo quale esplicitato da
Cass. 12161/19 (v. presente ricorso, pagg. 9 e ss.), nei limiti del triennio antecedente al deposito del presente ricorso nel rispetto del termine decadenziale di legge o, comunque, secondo il diritto vi vente alla sentenza decisoria;
• condannare in via generica
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_4
ricorrente le differenze di trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli - sia per i ratei già maturati e corrispostigli, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del pre sente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria, sia per quelli percipiendi pro futuro - secondo quanto dedotto ed allegato in atti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi le gali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
• con vittoria delle spese del grado oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta), oltre oneri previdenziali e fiscali con aliquote di legge, con distrazione in favore dei difensori del ri corrente che se ne dichiarano, all'uopo, antistatari;
• con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese Si costituiva eccependo: CP_2
il difetto di interesse ad agire,la decadenza dal diritto, la prescrizione del credito e comunque l'infondatezza nel merito. CP_ rassegnava le seguenti conclusioni
Voglia, l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: rigettare il ricorso in quanto inammissibile e, comunque, perché infondato in fatto ed in diritto, anche per prescrizione del diritto fatto valere;
in subordine, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del ricorrente dal diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico o, in linea ulteriormente gradata, dal diritto a percepire i ratei pregressi ultratriennali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso giudiziario.
La causa, all'esito della prima udienza-avvenuta con trattazione scritta e deposito di note in sostituzione di udienza - veniva rinviata per discussione al 18 gennaio 2023 e in tale udienza decisa con lettura del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, come ritualmente eccepito dall' . CP_5
In via preliminare deve chiarirsi che oggetto del giudizio è l'accertamento di un credito(quello derivante alla prestazione previdenziale):sono inammissibili le domande di condanna dell'Amministrazione ad un facere.
Oggetto della domanda giudiziale non è , e non può essere, l'accertamento della correttezza di un criterio di calcolo o l'affermazione ad opera del Giudice del corretto criterio di calcolo, ma unicamente l'accertamento di un diritto o di un rapporto.
Nel caso in esame il ricorrente, assumendo l'erroneità del criterio di calcolo effettuato dall' , CP_5 ha chiesto l'accertamento della riliquidazione della pensione .
Parte ricorrente,secondo gli ordinari principi che disciplinano il processo, ha l'onere di allegare in fatto e diritto e provare i fatti costitutivi del suo diritto di credito.
Parte ricorrente ha disatteso il difetto di compiuta allegazione del fatto e la relativa prova:come
CP_ eccepito da il ricorrente in astratto , senza alcun concreto riferimento alla propria posizione retributiva e contributiva, assume di aver maturato in concreto un credito facendo esclusivo riferimento al trattamento pensionistico di un terzo,asseritamente più favorevole in applicazione del principio che si vorrebbe venir affermato nel giudizio (si veda doc.9 ricorrente) .
Il difetto di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento del ricorso comporta che non possa farsi applicazione del principio di non contestazione con riguardo a fatti rilevanti ma non allegati. Il ricorrente non ha allegato in fatto che una sola circostanza: di godere della pensione dal 1999 e di essere stato iscritto al Fondo Elettrici;
quelli appena menzionati sono gli unici elementi in fatto posti a fondamento della domanda attorea
Org_ Non è allegato né provato,invece da quando e per quanto tempo il ricorrente abbia lavorato per e sia stato iscritto al Fondo ..
Il dato è rilevante ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile secondo il criterio invocato dal ricorrente.
Il ricorrente ha del tutto omesso l'allegazione in fatto dei presupposti dell'asserito maggior credito e del percepito
Il ricorrente non ha infatti allegato l'ammontare della prestazione previdenziale percepita né ha prodotto i relativi cedolini(neppure un cedolino):ai fini della riliquidazione e della condanna al pagamento delle differenze i predetti dati sono essenziali.In tanto vi può essere condanna al pagamento di un maggior credito in quanto sia allegato il percepito.
CP_ L'istanza per la riliquidazione presentata all' in data 19 aprile 2017 dal ricorrente(unitamente ad altri pensionati) -doc.1 e 2 ricorrente- non soccorre ad integrare i fatti rilevanti ai fini di causa: anch'essa infatti si limita a richiedere una generica riliquidazione della pensione .
Parte ricorrente assume che la domanda proposta debba ritenersi ammissibile in quanto avente ad oggetto una condanna generica: l'assunto non può essere condiviso atteso che nel caso in esame il diritto alla prestazione e dunque il diritto di credito che ne scaturisce non sono in contestazione;
ciò che è in contestazione è l'ammontare della prestazione e dunque necessariamente la domanda non può che essere una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro puntualmente quantificata.
Per tale ragione anche se,come rilevato dal ricorrente in atti e nella discussione,non è il pensionato che deve fare i conteggi, il pensionato ricorrente deve allegare tutti i fatti rilevanti ai fini di causa e sulla base dei quali il giudice nel processo potrà determinare l'ammontare del credito.
In estrema sintesi il ricorso, che si fonda su un presunto ed indimostrato erroneo calcolo della pensione del ricorrente in assenza di allegazione in fatto di elementi indispensabili, ai fini dell'accertamento e quantificazione di un credito meramente ipotetico , deve essere dichiarato inammissibile perché non può limitarsi alla domanda di affermazione del mero principio di calcolo da applicare alla liquidazione della pensione di un lavoratore iscritto al Fondo Elettrici.
Le spese di lite, considerato che in giurisprudenza di merito, analoghe domande sono state accolte,
sono compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: CP_ dichiara inammissibile il ricorso proposto da contro Parte_1
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Termine di 60 giorni per la motivazione.
Lodi 18 gennaio 2023
Il Giudice
Dott.E.Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI, all' esito dell'udienza 18 gennaio 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 159/2022,discussa alla medesima udienza,promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Perdichizzi ed Elpidio Parte_1
Marchese con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Bologna via Dagnini 15
Ricorrente contro
,rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Mario Roberto Tarzia ,con elezione di domicilio in Lodi via Besana 4.
Resistente
Conclusioni:per il ricorrente come da ricorso introduttivo;
per l come da memoria di CP_2
costituzione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10 Aprile 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso:
CP_
-di essere stato dipendente ed iscritto al Fondo Elettrici gestito dall' Org_1
-che da gennaio1999 gli era stata liquidata la pensione VEL 402372;
-che la liquidazione della pensione era avvenuta secondo un calcolo errato della retribuzione imponibile per il periodo successivo al 31 dicembre 1996(fino a tale dato il parametro retributivo era stato individuato correttamente computando le sole voci contemplate dalle norme del Fondo
Elettrici): in particolare per il periodo successivo, a partire dal 1 gennaio 1997 la normativa di legge (art.3, comma 2 decreto legislativo 562/ 96) impone di determinare il parametro retributivo di riferimento di cui alla lettera a) secondo il tetto teorico AGO( ovvero, secondo le norme vigenti presso l'assicurazione generale obbligatoria) e non la più ristretta base retributiva di computo prevista dal Fondo Elettrici,come invece erroneamente calcolato dall'Istituto; tutto ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria: • accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione e/o ricalcolo della pensione secondo i criteri di cui al presente atto e, per l'effetto: • disapplicare tutte le avverse Circolari sulla cui scorta abbia calcolato il tetto massimo (“più favore vole”) ex art. 3, comma 2, D.lgs. CP_2
562/96, cui adeguare la pensione del ricorrente, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle nn. 150/1997 e 200/1998; • condannare in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, a ricalco lare il tetto dell'80% di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/1996, con inserimento, nella rela tiva retribuzione imponibile per il computo, di tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento (ovvero, la intera vita lavorativa del pensionato istante), così come previsto da Cass.
1444/08 e dalla consolidata conforme giurisprudenza successiva, ex multis Cass. 12624/14 e Cass.
32733/21; • condannare in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a riliqui dare e/o ricalcolare la pensione del ricorrente facendo riferimento - per individuare il “maggior tetto” (ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/96) tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO (art. 12, L.
153/69), da un lato (lett. a), e l'88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett. a) della Legge n. 335/95, dall'altro (lett. b) - a tutte le voci previste nell'assicurazione generale ob bligatoria per il calcolo del “tetto” di cui alla lett. a) cit. nell'intero periodo di riferimento come supra indivi duato, in applicazione del meccanismo bifasico di computo quale esplicitato da
Cass. 12161/19 (v. presente ricorso, pagg. 9 e ss.), nei limiti del triennio antecedente al deposito del presente ricorso nel rispetto del termine decadenziale di legge o, comunque, secondo il diritto vi vente alla sentenza decisoria;
• condannare in via generica
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_4
ricorrente le differenze di trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli - sia per i ratei già maturati e corrispostigli, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del pre sente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria, sia per quelli percipiendi pro futuro - secondo quanto dedotto ed allegato in atti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi le gali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
• con vittoria delle spese del grado oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta), oltre oneri previdenziali e fiscali con aliquote di legge, con distrazione in favore dei difensori del ri corrente che se ne dichiarano, all'uopo, antistatari;
• con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese Si costituiva eccependo: CP_2
il difetto di interesse ad agire,la decadenza dal diritto, la prescrizione del credito e comunque l'infondatezza nel merito. CP_ rassegnava le seguenti conclusioni
Voglia, l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: rigettare il ricorso in quanto inammissibile e, comunque, perché infondato in fatto ed in diritto, anche per prescrizione del diritto fatto valere;
in subordine, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del ricorrente dal diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico o, in linea ulteriormente gradata, dal diritto a percepire i ratei pregressi ultratriennali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso giudiziario.
La causa, all'esito della prima udienza-avvenuta con trattazione scritta e deposito di note in sostituzione di udienza - veniva rinviata per discussione al 18 gennaio 2023 e in tale udienza decisa con lettura del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, come ritualmente eccepito dall' . CP_5
In via preliminare deve chiarirsi che oggetto del giudizio è l'accertamento di un credito(quello derivante alla prestazione previdenziale):sono inammissibili le domande di condanna dell'Amministrazione ad un facere.
Oggetto della domanda giudiziale non è , e non può essere, l'accertamento della correttezza di un criterio di calcolo o l'affermazione ad opera del Giudice del corretto criterio di calcolo, ma unicamente l'accertamento di un diritto o di un rapporto.
Nel caso in esame il ricorrente, assumendo l'erroneità del criterio di calcolo effettuato dall' , CP_5 ha chiesto l'accertamento della riliquidazione della pensione .
Parte ricorrente,secondo gli ordinari principi che disciplinano il processo, ha l'onere di allegare in fatto e diritto e provare i fatti costitutivi del suo diritto di credito.
Parte ricorrente ha disatteso il difetto di compiuta allegazione del fatto e la relativa prova:come
CP_ eccepito da il ricorrente in astratto , senza alcun concreto riferimento alla propria posizione retributiva e contributiva, assume di aver maturato in concreto un credito facendo esclusivo riferimento al trattamento pensionistico di un terzo,asseritamente più favorevole in applicazione del principio che si vorrebbe venir affermato nel giudizio (si veda doc.9 ricorrente) .
Il difetto di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento del ricorso comporta che non possa farsi applicazione del principio di non contestazione con riguardo a fatti rilevanti ma non allegati. Il ricorrente non ha allegato in fatto che una sola circostanza: di godere della pensione dal 1999 e di essere stato iscritto al Fondo Elettrici;
quelli appena menzionati sono gli unici elementi in fatto posti a fondamento della domanda attorea
Org_ Non è allegato né provato,invece da quando e per quanto tempo il ricorrente abbia lavorato per e sia stato iscritto al Fondo ..
Il dato è rilevante ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile secondo il criterio invocato dal ricorrente.
Il ricorrente ha del tutto omesso l'allegazione in fatto dei presupposti dell'asserito maggior credito e del percepito
Il ricorrente non ha infatti allegato l'ammontare della prestazione previdenziale percepita né ha prodotto i relativi cedolini(neppure un cedolino):ai fini della riliquidazione e della condanna al pagamento delle differenze i predetti dati sono essenziali.In tanto vi può essere condanna al pagamento di un maggior credito in quanto sia allegato il percepito.
CP_ L'istanza per la riliquidazione presentata all' in data 19 aprile 2017 dal ricorrente(unitamente ad altri pensionati) -doc.1 e 2 ricorrente- non soccorre ad integrare i fatti rilevanti ai fini di causa: anch'essa infatti si limita a richiedere una generica riliquidazione della pensione .
Parte ricorrente assume che la domanda proposta debba ritenersi ammissibile in quanto avente ad oggetto una condanna generica: l'assunto non può essere condiviso atteso che nel caso in esame il diritto alla prestazione e dunque il diritto di credito che ne scaturisce non sono in contestazione;
ciò che è in contestazione è l'ammontare della prestazione e dunque necessariamente la domanda non può che essere una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro puntualmente quantificata.
Per tale ragione anche se,come rilevato dal ricorrente in atti e nella discussione,non è il pensionato che deve fare i conteggi, il pensionato ricorrente deve allegare tutti i fatti rilevanti ai fini di causa e sulla base dei quali il giudice nel processo potrà determinare l'ammontare del credito.
In estrema sintesi il ricorso, che si fonda su un presunto ed indimostrato erroneo calcolo della pensione del ricorrente in assenza di allegazione in fatto di elementi indispensabili, ai fini dell'accertamento e quantificazione di un credito meramente ipotetico , deve essere dichiarato inammissibile perché non può limitarsi alla domanda di affermazione del mero principio di calcolo da applicare alla liquidazione della pensione di un lavoratore iscritto al Fondo Elettrici.
Le spese di lite, considerato che in giurisprudenza di merito, analoghe domande sono state accolte,
sono compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: CP_ dichiara inammissibile il ricorso proposto da contro Parte_1
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Termine di 60 giorni per la motivazione.
Lodi 18 gennaio 2023
Il Giudice
Dott.E.Giuppi