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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 911 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Stabia il 20.01.1935, ivi residente a[...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Umberto Davide (C.F. elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Sorrento alla Via P.R.
Giuliani 24
Attrice
E cod. fisc. e P. Iva n° , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Castellammare di Stabia (NA), alla Via Napoli n° 338, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2
, nato a [...] il [...]
[...]
(cod. fisc. , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
Nocera Superiore (SA), alla Via Alfaterna n° 74, presso lo studio dell'avv. Mario Maiorino (cod. fisc. C.F._4
), il quale la rappresenta e difende in virtù di procura
[...] in atti
Convenuta
NONCHE'
con sede legale in Milano alla via Controparte_3
Valtorta n.48, c.f. / p.iva , in persona del P.IVA_2 __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 911/2022 R.G.A.C.
procuratore speciale dott. giusta procura Parte_2 notar del 20.12.2017 – repertorio n.19807 - Persona_1 raccolta n.9458, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via
Vito Fornari n.4, presso e nello studio dell'avv. Mario
Panebianco (c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._5 giusta procura in atti
Terza chiamata in causa
Conclusioni – Come da verbale d'udienza del 30 maggio 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI
MAGISTRATO TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN
ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL
PERIODO 1° OTTOBRE 2022 – 14 FEBBRAIO 2025 (sabato).
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 27 novembre 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione notificata il 07.02.2022, l'attrice conveniva la innanzi al presente Tribunale, sì concludendo, Controparte_1 per quanto ivi argomentato: ------------
Controparte_ 1. accertare e dichiarare la in persona del legale rappresentante p.t., unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa per le motivazioni tutte di cui in atti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2051 e/o 2043 c.c.;
2. per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti dalla SI.ra , in particolare, dei danni Parte_1 tutti sopportati dalla stessa in conseguenza e pe tro per cui è causa, danni quantificati nella somma complessiva in ragione di € 34.164,50 nonché interessi e
. 2 N. 911/2022 R.G.A.C.
rivalutazione monetaria, e/o nella diversa, maggiore o minore somma, che sarà determinata e accertata in corso di causa dall'Ill.mo Giudicante;
Controparte_ 3. condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge e con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto con attribuzione in favore al sottoscritto difensore Avv. Umberto Davide.
La si costituiva formulando eccezioni di rito Controparte_1
e di merito, chiedendo, altresì, di chiamare in causa la sua assicurazione per eventuale manleva.
La si costituiva formulando anch'essa eccezioni Parte_3 di rito e merito.
Lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione in base alle stesse allegazioni di parte, assegnava la lite in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda si palesa infondata e non merita accoglimento.
Con ordinanza del 08.08.2023 chi scrive, in base alle allegazioni in atti, sì statuiva: <<preliminarmente va detto che assolutamente falsa si palesa l'affermazione che parte convenuta riconosceva l'esistenza dell'insidia (così in citazione), giacché nel relativo allegato 4) la convenuta sì trascriveva: “L'assunto secondo la caduta sarebbe stata causata dalla presenza sul pavimento di un'insidia non visibile è assolutamente privo di fondamento.
Orbene, in merito all'accaduto, appare doveroso precisare che la sig.ra non scivolava per un'insidia non visibile, Pt_1 ma inciampava in un cartone presente in corsia e custodito dall'addetto allo scaffale intento a riporre la merce sullo stesso, cartone posto proprio in adiacenza allo scaffale, assolutamente visibile e strettamente sorvegliato dal dipendente”.
Fatta tal doverosa precisione, è a dirsi che la lite non necessita di alcuna istruttoria, giacché se anche le circostanze, come capitolate dall'attrice, trovassero totale conferma, per lo scrivente alcuna responsabilità potrebbe derivarne, trattandosi di un cartone e, quindi, di qualcosa facilmente visibile percepibile>>.
. 3 N. 911/2022 R.G.A.C.
La stessa attrice, infatti, come da capitoli orali di prova, allegava di essere caduta a causa di un cartone e lo scrivente provvedeva nei sensi sopra riportati ipotizzando come riscontrata la relativa circostanza.
Evenienza che veniva ribadita con ordinanza del 22.07.2024, che qui si riporta: <<… considerato che testualmente chiara appare l'ordinanza dello scrivente con la quale si è precisato, pur dando per confermate dai testi le circostanze capitolate, che non si ritiene ricorra la fattispecie evocata da parte attrice;
considerato che
detta valutazione è stata effettuata in base a quanto in atti allegato e facendo applicazione dell'art. 187, co. 1, cpc, ragion per cui a dir poco “improvvida” è
l'affermazione che lo scrivente mancherebbe d'imparzialità, ossia della qualità principale che si richiede al giudice…>>.
In sostanza alcuna responsabilità, neanche oggettiva, è addebitabile alla convenuta, atteso che il comportamento dell'attrice si pone come fattore causale esclusivo dell'evento, come dalla stessa rappresentato.
2. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e vanno sostenute dall'attrice nei confronti di entrambe le parti in causa: infatti, la Suprema Corte (Cass. 7.03.2024, n.
6144), richiamando il proprio consolidato orientamento, ha chiarito che il riparto delle spese legali è regolato tanto dal principio della soccombenza, quanto dal principio della causazione, sicché il rimborso delle spese processuali, sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore nel caso in cui la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua, nei Parte_1 confronti del nonché sulla domanda nei Controparte_1 confronti della terza chiamata in causa, così provvede:
. 4 N. 911/2022 R.G.A.C.
a) rigetta la domanda come da motivazione;
b) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della che liquida in euro 4.700,00, Controparte_1 di cui euro 4.600,00 per compensi professionali, euro 100,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M.
Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario;
c) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della che liquida in euro Controparte_3
3.850,00, di cui euro 3.800,00 per compensi professionali, euro
50,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2
D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55).
Torre A., 28 febbraio 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 911 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Stabia il 20.01.1935, ivi residente a[...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Umberto Davide (C.F. elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Sorrento alla Via P.R.
Giuliani 24
Attrice
E cod. fisc. e P. Iva n° , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Castellammare di Stabia (NA), alla Via Napoli n° 338, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2
, nato a [...] il [...]
[...]
(cod. fisc. , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
Nocera Superiore (SA), alla Via Alfaterna n° 74, presso lo studio dell'avv. Mario Maiorino (cod. fisc. C.F._4
), il quale la rappresenta e difende in virtù di procura
[...] in atti
Convenuta
NONCHE'
con sede legale in Milano alla via Controparte_3
Valtorta n.48, c.f. / p.iva , in persona del P.IVA_2 __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 911/2022 R.G.A.C.
procuratore speciale dott. giusta procura Parte_2 notar del 20.12.2017 – repertorio n.19807 - Persona_1 raccolta n.9458, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via
Vito Fornari n.4, presso e nello studio dell'avv. Mario
Panebianco (c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._5 giusta procura in atti
Terza chiamata in causa
Conclusioni – Come da verbale d'udienza del 30 maggio 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI
MAGISTRATO TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN
ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL
PERIODO 1° OTTOBRE 2022 – 14 FEBBRAIO 2025 (sabato).
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 27 novembre 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione notificata il 07.02.2022, l'attrice conveniva la innanzi al presente Tribunale, sì concludendo, Controparte_1 per quanto ivi argomentato: ------------
Controparte_ 1. accertare e dichiarare la in persona del legale rappresentante p.t., unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa per le motivazioni tutte di cui in atti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2051 e/o 2043 c.c.;
2. per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti dalla SI.ra , in particolare, dei danni Parte_1 tutti sopportati dalla stessa in conseguenza e pe tro per cui è causa, danni quantificati nella somma complessiva in ragione di € 34.164,50 nonché interessi e
. 2 N. 911/2022 R.G.A.C.
rivalutazione monetaria, e/o nella diversa, maggiore o minore somma, che sarà determinata e accertata in corso di causa dall'Ill.mo Giudicante;
Controparte_ 3. condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge e con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto con attribuzione in favore al sottoscritto difensore Avv. Umberto Davide.
La si costituiva formulando eccezioni di rito Controparte_1
e di merito, chiedendo, altresì, di chiamare in causa la sua assicurazione per eventuale manleva.
La si costituiva formulando anch'essa eccezioni Parte_3 di rito e merito.
Lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione in base alle stesse allegazioni di parte, assegnava la lite in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda si palesa infondata e non merita accoglimento.
Con ordinanza del 08.08.2023 chi scrive, in base alle allegazioni in atti, sì statuiva: <<preliminarmente va detto che assolutamente falsa si palesa l'affermazione che parte convenuta riconosceva l'esistenza dell'insidia (così in citazione), giacché nel relativo allegato 4) la convenuta sì trascriveva: “L'assunto secondo la caduta sarebbe stata causata dalla presenza sul pavimento di un'insidia non visibile è assolutamente privo di fondamento.
Orbene, in merito all'accaduto, appare doveroso precisare che la sig.ra non scivolava per un'insidia non visibile, Pt_1 ma inciampava in un cartone presente in corsia e custodito dall'addetto allo scaffale intento a riporre la merce sullo stesso, cartone posto proprio in adiacenza allo scaffale, assolutamente visibile e strettamente sorvegliato dal dipendente”.
Fatta tal doverosa precisione, è a dirsi che la lite non necessita di alcuna istruttoria, giacché se anche le circostanze, come capitolate dall'attrice, trovassero totale conferma, per lo scrivente alcuna responsabilità potrebbe derivarne, trattandosi di un cartone e, quindi, di qualcosa facilmente visibile percepibile>>.
. 3 N. 911/2022 R.G.A.C.
La stessa attrice, infatti, come da capitoli orali di prova, allegava di essere caduta a causa di un cartone e lo scrivente provvedeva nei sensi sopra riportati ipotizzando come riscontrata la relativa circostanza.
Evenienza che veniva ribadita con ordinanza del 22.07.2024, che qui si riporta: <<… considerato che testualmente chiara appare l'ordinanza dello scrivente con la quale si è precisato, pur dando per confermate dai testi le circostanze capitolate, che non si ritiene ricorra la fattispecie evocata da parte attrice;
considerato che
detta valutazione è stata effettuata in base a quanto in atti allegato e facendo applicazione dell'art. 187, co. 1, cpc, ragion per cui a dir poco “improvvida” è
l'affermazione che lo scrivente mancherebbe d'imparzialità, ossia della qualità principale che si richiede al giudice…>>.
In sostanza alcuna responsabilità, neanche oggettiva, è addebitabile alla convenuta, atteso che il comportamento dell'attrice si pone come fattore causale esclusivo dell'evento, come dalla stessa rappresentato.
2. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e vanno sostenute dall'attrice nei confronti di entrambe le parti in causa: infatti, la Suprema Corte (Cass. 7.03.2024, n.
6144), richiamando il proprio consolidato orientamento, ha chiarito che il riparto delle spese legali è regolato tanto dal principio della soccombenza, quanto dal principio della causazione, sicché il rimborso delle spese processuali, sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore nel caso in cui la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua, nei Parte_1 confronti del nonché sulla domanda nei Controparte_1 confronti della terza chiamata in causa, così provvede:
. 4 N. 911/2022 R.G.A.C.
a) rigetta la domanda come da motivazione;
b) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della che liquida in euro 4.700,00, Controparte_1 di cui euro 4.600,00 per compensi professionali, euro 100,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M.
Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario;
c) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della che liquida in euro Controparte_3
3.850,00, di cui euro 3.800,00 per compensi professionali, euro
50,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2
D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55).
Torre A., 28 febbraio 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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