Sentenza 18 dicembre 1976
Massime • 1
Si ha inesistenza giuridica della sentenza quando la pronuncia emani da un organo collegiale che non si sia costituito nei modi stabiliti dalla legge o, anche, quando manchi la sottoscrizione del giudice che l'ha deliberata. Non e, invece, nulla o giuridicamente inesistente la sentenza che, per errore o per caso fortuito, sia stata sottoscritta da un giudice estraneo al collegio giudicante, in luogo di altro magistrato che ne faceva parte, ove risulti con certezza che la decisione sia stata adottata dagli stessi giudici che componevano il collegio all'udienza di discussione di quella determinata causa e si sia trattato di un mero ed involontario scambio di firme: in tale ipotesi, infatti, la mancata sottoscrizione del giudice componente del collegio e la sottoscrizione del giudice a tale collegio estraneo sono eventi che non incidono sulla giuridica esistenza e validita della sentenza, la quale risulta affetta da un mero errore materiale, eliminabile col ricorso alla procedura di correzione contemplata dagli artt 287 e 288 cod proc civ. ( Conf 1371/70, mass n 347113; ( Conf 110/70, mass n 344835; ( Conf 1441/65, mass n 312727; ( Conf 200/65, mass n 310253).*
Commentario • 1
- 1. Sentenze digitali nel processo tributario: la firma digitale tra nullità e intellegibilitàAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 17 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/1976, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1976 |
Testo completo
Si ha inesistenza giuridica della sentenza quando la pronuncia emani da un organo collegiale che non si sia costituito nei modi stabiliti dalla legge o, anche, quando manchi la sottoscrizione del giudice che l'ha deliberata. Non e, invece, nulla o giuridicamente inesistente la sentenza che, per errore o per caso fortuito, sia stata sottoscritta da un giudice estraneo al collegio giudicante, in luogo di altro magistrato che ne faceva parte, ove risulti con certezza che la decisione sia stata adottata dagli stessi giudici che componevano il collegio all'udienza di discussione di quella determinata causa e si sia trattato di un mero ed involontario scambio di firme: in tale ipotesi, infatti, la mancata sottoscrizione del giudice componente del collegio e la sottoscrizione del giudice a tale collegio estraneo sono eventi che non incidono sulla giuridica esistenza e validita della sentenza, la quale risulta affetta da un mero errore materiale, eliminabile col ricorso alla procedura di correzione contemplata dagli artt 287 e 288 cod proc civ. ( Conf 1371/70, mass n 347113; ( Conf 110/70, mass n 344835; ( Conf 1441/65, mass n 312727; ( Conf 200/65, mass n 310253).*