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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/08/2025, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2940/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n.2940/2019 R.G., vertente Tra
e in proprio e quali esercenti la potestà sulla minore Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Panichelli Persona_1
Appellanti E
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Maria Luisa Acciari, Appellata e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Natoli. Appellata
Oggetto: transazione. Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del 25 marzo 2019, emessa nella causa n. 3644/2016, il tribunale di Viterbo così statuito, in fatto e diritto, sulla questione oggetto di causa:
“i sig.ri e , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla Parte_1 Parte_2 minore adivano il Tribunale di Viterbo chiedendo, previo accertamento della Persona_1 nullità, annullabilità e/o inefficacia dei contratti transattivi stipulati con la la Parte_3 condanna di quest'ultima unitamente all' alla corresponsione in Controparte_1 loro favore della somma di € 584.888,65 in qualità di genitori esercenti la potestà su e Per_1 quella di € 651.908,18 in favore di ciascuno di essi in proprio, nonché al risarcimento dell'ulteriore
Pagina 1 danno cagionatogli in dipendenza della condotta violativa della buona fede e della correttezza da determinarsi in via equitativa. A fondamento della domanda allegavano: che con sentenza n. 169/2013 il Tribunale di Viterbo a conclusione del giudizio avente r.g.n. 3246/2009 in accoglimento della domanda proposta da essi attori contro l' condannava quest'ultimo al pagamento in favore dei sig.ri e CP_1 Pt_1 Per_1 quali esercenti la potestà su alla corresponsione della somma di € 1.065.868,52, oltre Per_1 interessi e rivalutazione a decorrere dal 20.8.2002; che in relazione invece alla posizione dei due genitori in proprio condannava altresì l'Asl in favore di ciascuno di essi alla corresponsione della somma di € 598.100, oltre interessi e rivalutazione a decorrere al 20.8.2002; che successivamente a tale sentenza essi attori ricevevano soltanto parzialmente tali somme sulla scorta di una transazione intervenuta con la che precisamente le somme riconosciute Controparte_3 transattivamente erano pari ad € 1.067.000 per ed € 300.000 in favore di ciascun genitore, Per_1 tutte comprensive di spese legali;
che era loro diritto ottenere gli ulteriori importi riconosciuti in sentenza in ragione della nullità della transazione;
che invero la clausola “con rinuncia all'impugnazione sentenza 169/13 Tribunale di Viterbo” era stata aggiunta a penna dopo l'apposizione delle firma;
che per altro verso erano del tutto carenti i presupposti propri della transazione in quanto era ormai intervenuta una sentenza di primo grado sicché mancavano le reciproche concessioni;
che ancora l'accordo era intervenuto con un soggetto, la compagnia assicurativa che non aveva partecipato al giudizio di primo grado sicché l'Asl quale parte del rapporto in realtà non aveva rinunciato ad alcunché; che ancora vi era stato un abuso del contratto in quanto il soggetto in posizione di supremazia aveva utilizzato in maniera distorta lo strumento contrattuale.
… La domanda è infondata e va rigettata. Ai fini della decisione è necessaria una breve ricostruzione della vicenda. Con atto di citazione del 10 novembre 2009 i sig.ri e adivano il Parte_1 Parte_2 tribunale di Viterbo affinché “accertata la responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero, in solido con l' convenuta, nel verificarsi dei danni occorsi alla minore CP_4 [...] nonché agli odierni attori- in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Per_1 sulla medesima- condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi indicati nelle premesse del presente atto e, segnatamente: A9 danno patrimoniale per le cure sostenute pari ad euro 1436,64 oltre le spese non documentate da liquidarsi in via equitativa;
B) danno patrimoniale in termini di cure future da quantificarsi in via equitativa;
C) danno non patrimoniale in capo ai Sigg. e per lesione del diritto inviolabile della famiglia Parte_1 Parte_2 concernente la fattispecie del danno da compromissione del rapporto parentale nel caso di procurata grave invalidità del congiunto nonché del danno morale da quantificarsi in via equitativa;
D) danno non patrimoniale in capo alla minore nella forma del Persona_1 danno biologico sia dal punto di vista statico che dinamico-relazionale della vita del danneggiato da quantificarsi in €
703.240,03, oltre € 76680,00 per inabilità temporanea assoluta o nella diversa misura che sarà ritenuta di Giustizia”. Il giudizio svoltosi nel contraddittorio dell'Asl si concludeva con sentenza pubblicata il 6.2.2013 con la quale veniva accertato che il danno subito dalla piccola era conseguenza del ritardo Per_1 con il quale i sanitari dell'Ospedale di Belcolle avevano praticato il taglio cesareo (14 giorni dopo il ricovero) sulla madre pur in presenza di sofferenza fetale derivata da una rottura Parte_1 prematura delle membrane, omettendo negligentemente di anticipare il momento del parto nonostante la presenza di un infezione. Accertata quindi la sussistenza del nesso causale tra il ritardo con il quale i medici intervenivano e la malattia neurologica della quale la bambina è oggi portatrice, il tribunale condannava la a risarcire ad la somma di Controparte_1 Persona_1
€. 1.064.534,67 in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di LA, ulteriormente personalizzate. Veniva altresì riconosciuto in favore di ciascun genitore un danno iure proprio di €
Pagina 2 598.100,00 pari al 60% del danno riconosciuto alla minore, dando atto nella motivazione che tale liquidazione superava il tetto massimo previsto dalle tabelle milanesi per la perdita di un congiunto, ma che tale pronunciamento era giustificato dall'intensità del danno visibile per i genitori per tutta la loro vita e dell'onere continuo e costante di assistenza verso la figlia affetto da minorità. All'esito della pubblicazione di tale sentenza la quale eccedeva la richiesta attorea che aveva determinato e quantificato il danno subito da in € 780.000,00 richiedendo Persona_1 altresì una pronuncia in via equitativa per i due genitori, seguivano gli accordi transattivi oggetto di causa e sottoscritti il 20 marzo 2013. Precisamente in tali tre accordi è pattuito che i sig.ri e dietro versamento Pt_1 Per_1 dell'importo di € 300.000 in favore di ciascuno in proprio e di € 1.067.000 quali esercenti la potestà sulla figlia minore dichiarano testualmente “di accettare, in via di bonaria definizione sulla questione della responsabilità, a tacitazione definitiva ed irrevocabile di tutti i danni presenti e futuri, anche non prevedibili o ignoti o non patrimoniali” le diverse somme. “Rinunciano, di conseguenza ad ogni azione sia in sede civile che in sede penale contro la ,
contro
Parte_3 l' o le persone dal fatto delle quali costui debba rispondere, nonché contro eventuali Parte_4 coobbligati”. Immediatamente dopo l'apposizione della firma da parte degli odierni attori vi è aggiunta a penna rispetto al modulo prestampato l'ulteriore clausola “con rinuncia all'impugnazione della sentenza 164/2013 Tribunale di Viterbo”. Sicuramente da disattendere è l'eccezione di nullità della transazione per carenza del presupposto della res litigiosa. La lite di cui all'art. 1965 c.c. deve essere intesa come conflitto tra le parti portatrici di interessi diversi, di cui l'uno è contrapposto all'altro, e non si identifica necessariamente con il processo potendo essere anche un conflitto stragiudiziale. La transazione poi è pur sempre valida ed efficace anche laddove la stessa metta fine alla cd. res dubia e cioè allorquando sussista un rapporto giuridico che abbia, anche soltanto nella opinione dei contraenti, il carattere dell'incertezza ed allorquando le reciproche concessione tra le parti abbiano il precipuo fine di eliminare la situazione di dubbio, quand'anche la rinunzia operata abbia ad oggetto pretese o contestazioni infondate (Cfr. Cass. 22480/2006); ai fin allora della validità l'accertamento ex post della assoluta infondatezza di una delle due contrapposte pretese non incide sul presupposto della res dubia quale elemento integratore della transazione stessa, essendo sufficiente il sorgere di un conflitto tra discordanti ed incompatibili valutazioni di interessi e pretese. Nella concreta fattispecie è un dato di fatto incontestabile che la transazione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma prima del suo passaggio in giudicato con la conseguenza che sicuramente, sia pure in astratto, vi era l'interesse dell'Asl alla relativa impugnazione, avendo il giudice riconosciuto una somma di molto superiore addirittura a quella richiesta dagli stessi attori. Per altro verso che l'Azienda ospedaliera avesse tale interesse emerge dalle due note dalla stessa inviate nell'immediatezza della pubblicazione della sentenza;
in quella datata 28.2.2013 l'Asl
“ribadisce quanto rappresentato con la nota prot. N. 10386 del 26.2.2013, ossia che questa
, per mezzo del proprio legale eventualmente affiancato da un legale da voi indicato, CP_1 intende proporre appello con sospensiva” e nella mail del 6.3.2013 ove “da ultimo si reitera la ferma volontà di questa Azienda di proporre gravame avverso la sentenza di primo grado”. Ne consegue allora che sicuramente può ritenersi esistente quella res litigiosa che giustifica la sottoscrizione di un accordo transattivo con il quale i sig.ri e rinunziano a parte Pt_1 Per_1 delle somme liquidate nella sentenza di primo grado e dal canto suo la controparte rinunzia con il pagamento immediato della somma ad impugnare la sentenza eliminando in tal modo l'alea di un giudizio di secondo grado. Ma altresì infondata è la domanda laddove sostiene che in realtà nella transazione del 20 marzo 2013 la “postilla” della rinuncia sarebbe stata inserita successivamente alla sottoscrizione da parte dei sig.ri Pt_1 Per_1
Pagina 3 Nell'istanza con la quale questi ultimi quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Per_1 chiedevano l'autorizzazione del giudice tutelare a transigere la lite erano loro stessi ad affermare testualmente “che le parti, dopo ampie trattative, hanno raggiunto un accordo bonario per la definizione del sinistro occorso alla bambina nel senso che la – Controparte_5 per conto dell'Ente obbligato- ha offerto il pagamento immediato della somma omnicomprensiva di euro unmilionesessantamila/00, rinunciando all'impugnativa della sentenza stessa;
che detto importo è stato accettato dagli istanti al fine di soddisfare quanto prima le esigenze della minore, in particolare la prestazione di cure continue in relazione alle precarie condizioni di salute, evitando inoltre ulteriori lungaggini giudiziarie, anche per quanto attiene le difficoltà oggettive di porre in Con Cont esecuzione il titolo nei confronti dell' . Non solo i sig.ri e davano atto espressamente di tale rinuncia all'appello ma Pt_1 Per_1 altresì l'atto di transazione allegato alla detta istanza è identico a quello che poi gli stessi hanno sottoscritto e conteneva cioè espressamente tale rinuncia sebbene aggiunta a penna rispetto al modello dattiloscritto. Del tutto tardiva è invece l'eccezione inerente alla presunta mancata autorizzazione del giudice tutelare alla transazione sollevata per la prima volta soltanto all'udienza del 31 gennaio 2019 a fronte peraltro di documentazione necessariamente in possesso degli attori avendo loro stessi personalmente richiesto l'autorizzazione al giudice tutelare. Va poi disattesa l'eccezione di nullità della transazione, in quanto intervenuta con un soggetto, la compagnia di assicurazione, la quale non aveva partecipato al giudice di primo grado. Non solo sono gli stessi attori nell'istanza al giudice tutelare ad affermare espressamente che la compagnia assicuratrice agiva per conto della Asl ma negli atti di transazione sono loro stessi a rinunciare a qualsiasi azione nei confronti dell'assicurato e cioè della azienda ospedaliera con la conseguenza che tale transazione non può che investire anche la posizione giuridica di tale ultimo soggetto. Infine del tutto priva di qualsivoglia riscontro è la lamentata violazione delle regole di correttezza e buona fede: non si comprende in che modo si sarebbe estrinsecato l'uso distorto dello strumento contrattuale da parte della a fronte dell'erogazione dell'importante somma di oltre € Parte_3
1.600.000 in favore degli attori che dal canto loro, peraltro con una controparte processuale di evidente solidità patrimoniale, ben avrebbero potuto rifiutare di sottoscrivere la transazione e proseguire sopportando l'alea del giudizio di appello. In ragione della gravità della vicenda sotto il profilo umano le spese sono integralmente compensate tra le parti”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello gli attori soccombenti, deducendo l'erroneità della sentenza, per i motivi di seguito indicati, e chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda proposta. Si sono costituite le parti appellate con distinte comparse, deducendo la inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di appello. All'esito del deposito delle note scritte sostitutive di udienza, la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato. La parte appellante reitera in sostanza i motivi già posti a fondamento della domanda, insistendo nelle relative conclusioni. In particolare, deduce la “erroneità circa il giudizio di validità/efficacia della transazione”, rilevando che la dicitura “con rinuncia all'impugnazione sentenza 169/13 Tribunale di Viterbo” è stata apposta, a penna, dopo la firma, e che in ogni caso, “qualora al momento della sottoscrizione fosse presente detta clausola”, la
Pagina 4 transazione mancherebbe dei suoi requisiti tipici, mancando “ le reciproche concessioni”, e la situazione giuridica controversa, “in quanto la stessa transazione si posizionava dopo l'emanazione di una sentenza di Primo Grado che risolveva la lite, dettando le concrete regole del caso specifico”. Rileva quindi che “I contratti conclusi vanno considerati invalidi e/o inefficaci: nessuna reciproca concessione è intervenuta tra le parti, in quanto il negozio interveniva tra soggetti non coincidenti con le parti processuali, e quindi nessun appello avrebbe potuto proporre l'assicurazione, mentre la Controparte_1
(già )
[...] Controparte_1 Controparte_7 diversamente, rimaneva libera di proporre il gravame;
in aggiunta a ciò le parti non potevano addivenire ad un accordo transattivo a lite già terminata, con sentenza di Primo Grado già emessa”, e che lo scopo dei predetti contratti transattivi sarebbe stato solo quello di limitare, per quanto possibile, l'ammontare del risarcimento del danno disposto in sentenza.
Secondo gli appellanti “Nessuna alea vi sarebbe “per il giudizio di appello che eventualmente poteva essere promosso dalla il Giudice di Prime Cure, CP_1 accertato il nesso causale (ormai pacifico e non contestato), procedeva ad effettuare i calcoli del caso, in relazione al quantum, applicando le tabelle di LA (che per giurisprudenza pacifica si applicavano allora come si applicherebbero anche oggi), oltre danno morale: non si comprende come tale sentenza potesse essere riformata in modo peggiorativo in sede di gravame”.
Deduce inoltre la erroneità della sentenza per non avere accolto l'impugnazione dell'atto sotto il profilo della mancanza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ai fini della sottoscrizione della transazione, ai sensi del'art 320 c.c.: essendo la minore affetta da sindrome di West, emiparesi lieve e Persona_1 insufficienza mentale lieve, a causa proprio della condotta imprudente e negligente tenuta dai sanitari della Asl nel corso del ricovero antecedente alla nascita della minore, l'autorizzazione del Giudice Tutelare è necessaria per la validità dell'accordo sulla somma spettante a titolo di risarcimento del danno al figlio minore, considerato peraltro che la istanza richiamata dal primo giudice è in realtà una richiesta di autorizzazione all'incasso di somme e on al negozio transattivo. Rileva infine che il primo giudice avrebbe errato per non aver ritenuto sussistente il dedotto “Abuso del diritto e violazione delle regole della correttezza e buona fede contrattuale”, considerato che “La circostanza che il negozio di transazione sia stato usato, fondamentalmente, per “eludere” quanto disposto da una sentenza con tutte le garanzie del caso”, e tenuto conto che “a fronte di un esborso che, stando alla sentenza, al 20.03.2013, doveva essere pari ad € 3.485.986,51, l'assicurazione pagava
€ 1.667.000,00”. Le censure dell'appellante non appaiono idonee ad inficiare la sentenza impugnata, che ha esaminato analiticamente proprio le censure reiterate in questa sede, e ha respinto le argomentazioni degli attori a sostegno della dedotta invalidità della transazione, con motivazione che questa Corte integralmente condivide.
Ed invero:
Pagina 5 1) sulla circostanza che la clausola sulla rinuncia all'appello avverso la sentenza del tribunale di Viterbo sia stata apposta solo in calce alla transazione, e secondo gli appellanti dopo la firma, oltre ai rilievi già correttamente sul punto evidenziati dal primo giudice, la Corte rileva che essa non appare elemento discriminante ai fini della dedotta invalidità dell'atto, atteso che nella transazione gli odierni appellanti davano atto “ di accettare, in via di bonaria definizione sulla questione della responsabilità, a tacitazione definitiva ed irrevocabile di tutti i danni presenti e futuri, anche non prevedibili o ignoti o non patrimoniali” le diverse somme. “Rinunciano, di conseguenza ad ogni azione sia in sede civile che in sede penale contro la , contro Parte_3
l' o le persone dal fatto delle quali costui debba rispondere, Parte_4 nonché contro eventuali coobbligati”. In detta dizione è evidentemente compreso, anche laddove non fosse stato esplicitato, che si sarebbe rinunciato al giudizio definito all'epoca solo con sentenza di primo grado, avente ad oggetto proprio il risarcimento dei danni regolato con gli atti transattivi. Sicchè non rileva la circostanza che la espressa rinuncia sia stata apposta prima o dopo la firma, essendo in sostanza essa già contenuta nel testo che la precede. 2) La res litigiosa e l'alea reciproca caratterizzante i reciproci rapporti tra le parti è resa evidente dalla circostanza che fosse stato instaurato un giudizio tra le parti, concluso solo con sentenza di primo grado, che -per definizione, essendo suscettibile di impugnazione - non esclude in alcun modo la sussistenza del contrasto tra le parti, ed anzi lo conferma. Quanto alla dedotta circostanza che non vi sarebbe stata incertezza sull'esito dell'appello, va considerato che la valutazione della (oggettiva) esistenza della res litigiosa non dipende evidentemente dalla maggiore o minore probabilità di accoglimento dell'appello, che peraltro nel caso di specie neppure può essere esclusa, atteso che il primo giudice aveva - come dedotto dagli appellati e non specificamente contestato dagli appellanti - riconosciuto un danno risarcibile in misura maggiore rispetto alla domanda. Sussistevano quindi tutti i presupposti della causa lecita della transazione, ivi comprese le reciproche concessioni, in quanto la rinuncia all'appello è compensata dall' immediato e definitivo incasso delle somme concordate. Né appare rilevante la circostanza che la società assicuratrice non avesse partecipato al giudizio, ben potendo, a maggiore garanzia delle parti, prendere parte alla transazione il soggetto obbligato evidentemente in manleva, al quale la transazione, in mancanza della sua partecipazione, non avrebbe potuto essere opposta, e pertanto non avrebbe realizzato l'interesse delle parti tutte alla più sollecita definizione del contenzioso. Va peraltro confermato sul punto quanto già ritenuto dal primo giudice per cui
“sono gli stessi attori nell'istanza al giudice tutelare ad affermare espressamente che la compagnia assicuratrice agiva per conto della Asl”, e pertanto essa ben poteva essere parte della transazione.
Pagina 6 3) Sulla mancanza di autorizzazione del giudice tutelare: il primo giudice ha ritenuto tra l'altro che «Del tutto tardiva è invece l'eccezione inerente alla presunta mancata autorizzazione del giudice tutelare alla transazione sollevata per la prima volta soltanto all'udienza del 31 gennaio 2019 a fronte peraltro di documentazione necessariamente in possesso degli attori avendo loro stessi personalmente richiesto l'autorizzazione al giudice tutelare» : la tardività della domanda (che infatti non si rinviene nell'atto di citazione introduttivo del giudizio) costituisce autonomo motivo di rigetto della domanda nel primo grado di giudizio, e nessun motivo di appello si rinviene su tale punto di motivazione, che pertanto deve essere confermato, e giustifica la inammissibilità ed irrilevanza degli ulteriori motivi di appello sulla invalidità della transazione per difetto di autorizzazione del giudice tutelare. Né la questione può essere rilevata d'ufficio, atteso che (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7495 del 12/08/1996) “La mancanza di autorizzazione per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non dà luogo ad inesistenza o a nullità degli atti stessi, bensì alla loro annullabilità, la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore che abbia agito in rappresentanza del figlio o dal figlio medesimo”.
4) E' infine infondato anche il motivo di appello con il quale gli appellanti insistono sulla dedotta invalidità delle transazioni per asserito “Abuso del diritto e violazione delle regole della correttezza e buona fede contrattuale”, deducendo che il negozio di transazione sia stato usato, fondamentalmente, per “eludere” quanto disposto da una sentenza con tutte le garanzie del caso”: la tesi è rimasta del tutto priva di riscontro, neppure essendo stati allegati fatti ed elementi su cui essa sarebbe fondata, e posto che come detto più sopra, sussistono nella specie gli elementi caratterizzanti la causa della transazione, in presenza di una res litigiosa e dell'intento di definire la controversia, con reciproche concessioni (accettazione delle somme e rinuncia al contenzioso). Né tale “abuso” può derivarsi dalla circostanza che “a fronte di un esborso che, stando alla sentenza, al 20.03.2013, doveva essere pari ad € 3.485.986,51, l'assicurazione pagava € 1.667.000,00”, atteso che la debenza della somma di euro 3.485.986,51 non era ancora stata accertata con sentenza passata in giudicato, dunque la discrasia tra le somme non può costituire indice di alcun
“abuso”.
L'appello pertanto deve essere respinto. Tenuto conto della natura della causa, e che la questione controversa trae origine da un comportamento, già accertato con la sentenza di primo grado intervenuta tra le parti, illecito e causativo di danni molto gravi alla minore, nel cui nome oltre che in nome proprio gli appellanti hanno agito, si reputa che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Pagina 7 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 31 luglio 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n.2940/2019 R.G., vertente Tra
e in proprio e quali esercenti la potestà sulla minore Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Panichelli Persona_1
Appellanti E
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Maria Luisa Acciari, Appellata e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Natoli. Appellata
Oggetto: transazione. Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del 25 marzo 2019, emessa nella causa n. 3644/2016, il tribunale di Viterbo così statuito, in fatto e diritto, sulla questione oggetto di causa:
“i sig.ri e , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla Parte_1 Parte_2 minore adivano il Tribunale di Viterbo chiedendo, previo accertamento della Persona_1 nullità, annullabilità e/o inefficacia dei contratti transattivi stipulati con la la Parte_3 condanna di quest'ultima unitamente all' alla corresponsione in Controparte_1 loro favore della somma di € 584.888,65 in qualità di genitori esercenti la potestà su e Per_1 quella di € 651.908,18 in favore di ciascuno di essi in proprio, nonché al risarcimento dell'ulteriore
Pagina 1 danno cagionatogli in dipendenza della condotta violativa della buona fede e della correttezza da determinarsi in via equitativa. A fondamento della domanda allegavano: che con sentenza n. 169/2013 il Tribunale di Viterbo a conclusione del giudizio avente r.g.n. 3246/2009 in accoglimento della domanda proposta da essi attori contro l' condannava quest'ultimo al pagamento in favore dei sig.ri e CP_1 Pt_1 Per_1 quali esercenti la potestà su alla corresponsione della somma di € 1.065.868,52, oltre Per_1 interessi e rivalutazione a decorrere dal 20.8.2002; che in relazione invece alla posizione dei due genitori in proprio condannava altresì l'Asl in favore di ciascuno di essi alla corresponsione della somma di € 598.100, oltre interessi e rivalutazione a decorrere al 20.8.2002; che successivamente a tale sentenza essi attori ricevevano soltanto parzialmente tali somme sulla scorta di una transazione intervenuta con la che precisamente le somme riconosciute Controparte_3 transattivamente erano pari ad € 1.067.000 per ed € 300.000 in favore di ciascun genitore, Per_1 tutte comprensive di spese legali;
che era loro diritto ottenere gli ulteriori importi riconosciuti in sentenza in ragione della nullità della transazione;
che invero la clausola “con rinuncia all'impugnazione sentenza 169/13 Tribunale di Viterbo” era stata aggiunta a penna dopo l'apposizione delle firma;
che per altro verso erano del tutto carenti i presupposti propri della transazione in quanto era ormai intervenuta una sentenza di primo grado sicché mancavano le reciproche concessioni;
che ancora l'accordo era intervenuto con un soggetto, la compagnia assicurativa che non aveva partecipato al giudizio di primo grado sicché l'Asl quale parte del rapporto in realtà non aveva rinunciato ad alcunché; che ancora vi era stato un abuso del contratto in quanto il soggetto in posizione di supremazia aveva utilizzato in maniera distorta lo strumento contrattuale.
… La domanda è infondata e va rigettata. Ai fini della decisione è necessaria una breve ricostruzione della vicenda. Con atto di citazione del 10 novembre 2009 i sig.ri e adivano il Parte_1 Parte_2 tribunale di Viterbo affinché “accertata la responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero, in solido con l' convenuta, nel verificarsi dei danni occorsi alla minore CP_4 [...] nonché agli odierni attori- in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Per_1 sulla medesima- condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi indicati nelle premesse del presente atto e, segnatamente: A9 danno patrimoniale per le cure sostenute pari ad euro 1436,64 oltre le spese non documentate da liquidarsi in via equitativa;
B) danno patrimoniale in termini di cure future da quantificarsi in via equitativa;
C) danno non patrimoniale in capo ai Sigg. e per lesione del diritto inviolabile della famiglia Parte_1 Parte_2 concernente la fattispecie del danno da compromissione del rapporto parentale nel caso di procurata grave invalidità del congiunto nonché del danno morale da quantificarsi in via equitativa;
D) danno non patrimoniale in capo alla minore nella forma del Persona_1 danno biologico sia dal punto di vista statico che dinamico-relazionale della vita del danneggiato da quantificarsi in €
703.240,03, oltre € 76680,00 per inabilità temporanea assoluta o nella diversa misura che sarà ritenuta di Giustizia”. Il giudizio svoltosi nel contraddittorio dell'Asl si concludeva con sentenza pubblicata il 6.2.2013 con la quale veniva accertato che il danno subito dalla piccola era conseguenza del ritardo Per_1 con il quale i sanitari dell'Ospedale di Belcolle avevano praticato il taglio cesareo (14 giorni dopo il ricovero) sulla madre pur in presenza di sofferenza fetale derivata da una rottura Parte_1 prematura delle membrane, omettendo negligentemente di anticipare il momento del parto nonostante la presenza di un infezione. Accertata quindi la sussistenza del nesso causale tra il ritardo con il quale i medici intervenivano e la malattia neurologica della quale la bambina è oggi portatrice, il tribunale condannava la a risarcire ad la somma di Controparte_1 Persona_1
€. 1.064.534,67 in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di LA, ulteriormente personalizzate. Veniva altresì riconosciuto in favore di ciascun genitore un danno iure proprio di €
Pagina 2 598.100,00 pari al 60% del danno riconosciuto alla minore, dando atto nella motivazione che tale liquidazione superava il tetto massimo previsto dalle tabelle milanesi per la perdita di un congiunto, ma che tale pronunciamento era giustificato dall'intensità del danno visibile per i genitori per tutta la loro vita e dell'onere continuo e costante di assistenza verso la figlia affetto da minorità. All'esito della pubblicazione di tale sentenza la quale eccedeva la richiesta attorea che aveva determinato e quantificato il danno subito da in € 780.000,00 richiedendo Persona_1 altresì una pronuncia in via equitativa per i due genitori, seguivano gli accordi transattivi oggetto di causa e sottoscritti il 20 marzo 2013. Precisamente in tali tre accordi è pattuito che i sig.ri e dietro versamento Pt_1 Per_1 dell'importo di € 300.000 in favore di ciascuno in proprio e di € 1.067.000 quali esercenti la potestà sulla figlia minore dichiarano testualmente “di accettare, in via di bonaria definizione sulla questione della responsabilità, a tacitazione definitiva ed irrevocabile di tutti i danni presenti e futuri, anche non prevedibili o ignoti o non patrimoniali” le diverse somme. “Rinunciano, di conseguenza ad ogni azione sia in sede civile che in sede penale contro la ,
contro
Parte_3 l' o le persone dal fatto delle quali costui debba rispondere, nonché contro eventuali Parte_4 coobbligati”. Immediatamente dopo l'apposizione della firma da parte degli odierni attori vi è aggiunta a penna rispetto al modulo prestampato l'ulteriore clausola “con rinuncia all'impugnazione della sentenza 164/2013 Tribunale di Viterbo”. Sicuramente da disattendere è l'eccezione di nullità della transazione per carenza del presupposto della res litigiosa. La lite di cui all'art. 1965 c.c. deve essere intesa come conflitto tra le parti portatrici di interessi diversi, di cui l'uno è contrapposto all'altro, e non si identifica necessariamente con il processo potendo essere anche un conflitto stragiudiziale. La transazione poi è pur sempre valida ed efficace anche laddove la stessa metta fine alla cd. res dubia e cioè allorquando sussista un rapporto giuridico che abbia, anche soltanto nella opinione dei contraenti, il carattere dell'incertezza ed allorquando le reciproche concessione tra le parti abbiano il precipuo fine di eliminare la situazione di dubbio, quand'anche la rinunzia operata abbia ad oggetto pretese o contestazioni infondate (Cfr. Cass. 22480/2006); ai fin allora della validità l'accertamento ex post della assoluta infondatezza di una delle due contrapposte pretese non incide sul presupposto della res dubia quale elemento integratore della transazione stessa, essendo sufficiente il sorgere di un conflitto tra discordanti ed incompatibili valutazioni di interessi e pretese. Nella concreta fattispecie è un dato di fatto incontestabile che la transazione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma prima del suo passaggio in giudicato con la conseguenza che sicuramente, sia pure in astratto, vi era l'interesse dell'Asl alla relativa impugnazione, avendo il giudice riconosciuto una somma di molto superiore addirittura a quella richiesta dagli stessi attori. Per altro verso che l'Azienda ospedaliera avesse tale interesse emerge dalle due note dalla stessa inviate nell'immediatezza della pubblicazione della sentenza;
in quella datata 28.2.2013 l'Asl
“ribadisce quanto rappresentato con la nota prot. N. 10386 del 26.2.2013, ossia che questa
, per mezzo del proprio legale eventualmente affiancato da un legale da voi indicato, CP_1 intende proporre appello con sospensiva” e nella mail del 6.3.2013 ove “da ultimo si reitera la ferma volontà di questa Azienda di proporre gravame avverso la sentenza di primo grado”. Ne consegue allora che sicuramente può ritenersi esistente quella res litigiosa che giustifica la sottoscrizione di un accordo transattivo con il quale i sig.ri e rinunziano a parte Pt_1 Per_1 delle somme liquidate nella sentenza di primo grado e dal canto suo la controparte rinunzia con il pagamento immediato della somma ad impugnare la sentenza eliminando in tal modo l'alea di un giudizio di secondo grado. Ma altresì infondata è la domanda laddove sostiene che in realtà nella transazione del 20 marzo 2013 la “postilla” della rinuncia sarebbe stata inserita successivamente alla sottoscrizione da parte dei sig.ri Pt_1 Per_1
Pagina 3 Nell'istanza con la quale questi ultimi quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Per_1 chiedevano l'autorizzazione del giudice tutelare a transigere la lite erano loro stessi ad affermare testualmente “che le parti, dopo ampie trattative, hanno raggiunto un accordo bonario per la definizione del sinistro occorso alla bambina nel senso che la – Controparte_5 per conto dell'Ente obbligato- ha offerto il pagamento immediato della somma omnicomprensiva di euro unmilionesessantamila/00, rinunciando all'impugnativa della sentenza stessa;
che detto importo è stato accettato dagli istanti al fine di soddisfare quanto prima le esigenze della minore, in particolare la prestazione di cure continue in relazione alle precarie condizioni di salute, evitando inoltre ulteriori lungaggini giudiziarie, anche per quanto attiene le difficoltà oggettive di porre in Con Cont esecuzione il titolo nei confronti dell' . Non solo i sig.ri e davano atto espressamente di tale rinuncia all'appello ma Pt_1 Per_1 altresì l'atto di transazione allegato alla detta istanza è identico a quello che poi gli stessi hanno sottoscritto e conteneva cioè espressamente tale rinuncia sebbene aggiunta a penna rispetto al modello dattiloscritto. Del tutto tardiva è invece l'eccezione inerente alla presunta mancata autorizzazione del giudice tutelare alla transazione sollevata per la prima volta soltanto all'udienza del 31 gennaio 2019 a fronte peraltro di documentazione necessariamente in possesso degli attori avendo loro stessi personalmente richiesto l'autorizzazione al giudice tutelare. Va poi disattesa l'eccezione di nullità della transazione, in quanto intervenuta con un soggetto, la compagnia di assicurazione, la quale non aveva partecipato al giudice di primo grado. Non solo sono gli stessi attori nell'istanza al giudice tutelare ad affermare espressamente che la compagnia assicuratrice agiva per conto della Asl ma negli atti di transazione sono loro stessi a rinunciare a qualsiasi azione nei confronti dell'assicurato e cioè della azienda ospedaliera con la conseguenza che tale transazione non può che investire anche la posizione giuridica di tale ultimo soggetto. Infine del tutto priva di qualsivoglia riscontro è la lamentata violazione delle regole di correttezza e buona fede: non si comprende in che modo si sarebbe estrinsecato l'uso distorto dello strumento contrattuale da parte della a fronte dell'erogazione dell'importante somma di oltre € Parte_3
1.600.000 in favore degli attori che dal canto loro, peraltro con una controparte processuale di evidente solidità patrimoniale, ben avrebbero potuto rifiutare di sottoscrivere la transazione e proseguire sopportando l'alea del giudizio di appello. In ragione della gravità della vicenda sotto il profilo umano le spese sono integralmente compensate tra le parti”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello gli attori soccombenti, deducendo l'erroneità della sentenza, per i motivi di seguito indicati, e chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda proposta. Si sono costituite le parti appellate con distinte comparse, deducendo la inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di appello. All'esito del deposito delle note scritte sostitutive di udienza, la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato. La parte appellante reitera in sostanza i motivi già posti a fondamento della domanda, insistendo nelle relative conclusioni. In particolare, deduce la “erroneità circa il giudizio di validità/efficacia della transazione”, rilevando che la dicitura “con rinuncia all'impugnazione sentenza 169/13 Tribunale di Viterbo” è stata apposta, a penna, dopo la firma, e che in ogni caso, “qualora al momento della sottoscrizione fosse presente detta clausola”, la
Pagina 4 transazione mancherebbe dei suoi requisiti tipici, mancando “ le reciproche concessioni”, e la situazione giuridica controversa, “in quanto la stessa transazione si posizionava dopo l'emanazione di una sentenza di Primo Grado che risolveva la lite, dettando le concrete regole del caso specifico”. Rileva quindi che “I contratti conclusi vanno considerati invalidi e/o inefficaci: nessuna reciproca concessione è intervenuta tra le parti, in quanto il negozio interveniva tra soggetti non coincidenti con le parti processuali, e quindi nessun appello avrebbe potuto proporre l'assicurazione, mentre la Controparte_1
(già )
[...] Controparte_1 Controparte_7 diversamente, rimaneva libera di proporre il gravame;
in aggiunta a ciò le parti non potevano addivenire ad un accordo transattivo a lite già terminata, con sentenza di Primo Grado già emessa”, e che lo scopo dei predetti contratti transattivi sarebbe stato solo quello di limitare, per quanto possibile, l'ammontare del risarcimento del danno disposto in sentenza.
Secondo gli appellanti “Nessuna alea vi sarebbe “per il giudizio di appello che eventualmente poteva essere promosso dalla il Giudice di Prime Cure, CP_1 accertato il nesso causale (ormai pacifico e non contestato), procedeva ad effettuare i calcoli del caso, in relazione al quantum, applicando le tabelle di LA (che per giurisprudenza pacifica si applicavano allora come si applicherebbero anche oggi), oltre danno morale: non si comprende come tale sentenza potesse essere riformata in modo peggiorativo in sede di gravame”.
Deduce inoltre la erroneità della sentenza per non avere accolto l'impugnazione dell'atto sotto il profilo della mancanza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ai fini della sottoscrizione della transazione, ai sensi del'art 320 c.c.: essendo la minore affetta da sindrome di West, emiparesi lieve e Persona_1 insufficienza mentale lieve, a causa proprio della condotta imprudente e negligente tenuta dai sanitari della Asl nel corso del ricovero antecedente alla nascita della minore, l'autorizzazione del Giudice Tutelare è necessaria per la validità dell'accordo sulla somma spettante a titolo di risarcimento del danno al figlio minore, considerato peraltro che la istanza richiamata dal primo giudice è in realtà una richiesta di autorizzazione all'incasso di somme e on al negozio transattivo. Rileva infine che il primo giudice avrebbe errato per non aver ritenuto sussistente il dedotto “Abuso del diritto e violazione delle regole della correttezza e buona fede contrattuale”, considerato che “La circostanza che il negozio di transazione sia stato usato, fondamentalmente, per “eludere” quanto disposto da una sentenza con tutte le garanzie del caso”, e tenuto conto che “a fronte di un esborso che, stando alla sentenza, al 20.03.2013, doveva essere pari ad € 3.485.986,51, l'assicurazione pagava
€ 1.667.000,00”. Le censure dell'appellante non appaiono idonee ad inficiare la sentenza impugnata, che ha esaminato analiticamente proprio le censure reiterate in questa sede, e ha respinto le argomentazioni degli attori a sostegno della dedotta invalidità della transazione, con motivazione che questa Corte integralmente condivide.
Ed invero:
Pagina 5 1) sulla circostanza che la clausola sulla rinuncia all'appello avverso la sentenza del tribunale di Viterbo sia stata apposta solo in calce alla transazione, e secondo gli appellanti dopo la firma, oltre ai rilievi già correttamente sul punto evidenziati dal primo giudice, la Corte rileva che essa non appare elemento discriminante ai fini della dedotta invalidità dell'atto, atteso che nella transazione gli odierni appellanti davano atto “ di accettare, in via di bonaria definizione sulla questione della responsabilità, a tacitazione definitiva ed irrevocabile di tutti i danni presenti e futuri, anche non prevedibili o ignoti o non patrimoniali” le diverse somme. “Rinunciano, di conseguenza ad ogni azione sia in sede civile che in sede penale contro la , contro Parte_3
l' o le persone dal fatto delle quali costui debba rispondere, Parte_4 nonché contro eventuali coobbligati”. In detta dizione è evidentemente compreso, anche laddove non fosse stato esplicitato, che si sarebbe rinunciato al giudizio definito all'epoca solo con sentenza di primo grado, avente ad oggetto proprio il risarcimento dei danni regolato con gli atti transattivi. Sicchè non rileva la circostanza che la espressa rinuncia sia stata apposta prima o dopo la firma, essendo in sostanza essa già contenuta nel testo che la precede. 2) La res litigiosa e l'alea reciproca caratterizzante i reciproci rapporti tra le parti è resa evidente dalla circostanza che fosse stato instaurato un giudizio tra le parti, concluso solo con sentenza di primo grado, che -per definizione, essendo suscettibile di impugnazione - non esclude in alcun modo la sussistenza del contrasto tra le parti, ed anzi lo conferma. Quanto alla dedotta circostanza che non vi sarebbe stata incertezza sull'esito dell'appello, va considerato che la valutazione della (oggettiva) esistenza della res litigiosa non dipende evidentemente dalla maggiore o minore probabilità di accoglimento dell'appello, che peraltro nel caso di specie neppure può essere esclusa, atteso che il primo giudice aveva - come dedotto dagli appellati e non specificamente contestato dagli appellanti - riconosciuto un danno risarcibile in misura maggiore rispetto alla domanda. Sussistevano quindi tutti i presupposti della causa lecita della transazione, ivi comprese le reciproche concessioni, in quanto la rinuncia all'appello è compensata dall' immediato e definitivo incasso delle somme concordate. Né appare rilevante la circostanza che la società assicuratrice non avesse partecipato al giudizio, ben potendo, a maggiore garanzia delle parti, prendere parte alla transazione il soggetto obbligato evidentemente in manleva, al quale la transazione, in mancanza della sua partecipazione, non avrebbe potuto essere opposta, e pertanto non avrebbe realizzato l'interesse delle parti tutte alla più sollecita definizione del contenzioso. Va peraltro confermato sul punto quanto già ritenuto dal primo giudice per cui
“sono gli stessi attori nell'istanza al giudice tutelare ad affermare espressamente che la compagnia assicuratrice agiva per conto della Asl”, e pertanto essa ben poteva essere parte della transazione.
Pagina 6 3) Sulla mancanza di autorizzazione del giudice tutelare: il primo giudice ha ritenuto tra l'altro che «Del tutto tardiva è invece l'eccezione inerente alla presunta mancata autorizzazione del giudice tutelare alla transazione sollevata per la prima volta soltanto all'udienza del 31 gennaio 2019 a fronte peraltro di documentazione necessariamente in possesso degli attori avendo loro stessi personalmente richiesto l'autorizzazione al giudice tutelare» : la tardività della domanda (che infatti non si rinviene nell'atto di citazione introduttivo del giudizio) costituisce autonomo motivo di rigetto della domanda nel primo grado di giudizio, e nessun motivo di appello si rinviene su tale punto di motivazione, che pertanto deve essere confermato, e giustifica la inammissibilità ed irrilevanza degli ulteriori motivi di appello sulla invalidità della transazione per difetto di autorizzazione del giudice tutelare. Né la questione può essere rilevata d'ufficio, atteso che (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7495 del 12/08/1996) “La mancanza di autorizzazione per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non dà luogo ad inesistenza o a nullità degli atti stessi, bensì alla loro annullabilità, la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore che abbia agito in rappresentanza del figlio o dal figlio medesimo”.
4) E' infine infondato anche il motivo di appello con il quale gli appellanti insistono sulla dedotta invalidità delle transazioni per asserito “Abuso del diritto e violazione delle regole della correttezza e buona fede contrattuale”, deducendo che il negozio di transazione sia stato usato, fondamentalmente, per “eludere” quanto disposto da una sentenza con tutte le garanzie del caso”: la tesi è rimasta del tutto priva di riscontro, neppure essendo stati allegati fatti ed elementi su cui essa sarebbe fondata, e posto che come detto più sopra, sussistono nella specie gli elementi caratterizzanti la causa della transazione, in presenza di una res litigiosa e dell'intento di definire la controversia, con reciproche concessioni (accettazione delle somme e rinuncia al contenzioso). Né tale “abuso” può derivarsi dalla circostanza che “a fronte di un esborso che, stando alla sentenza, al 20.03.2013, doveva essere pari ad € 3.485.986,51, l'assicurazione pagava € 1.667.000,00”, atteso che la debenza della somma di euro 3.485.986,51 non era ancora stata accertata con sentenza passata in giudicato, dunque la discrasia tra le somme non può costituire indice di alcun
“abuso”.
L'appello pertanto deve essere respinto. Tenuto conto della natura della causa, e che la questione controversa trae origine da un comportamento, già accertato con la sentenza di primo grado intervenuta tra le parti, illecito e causativo di danni molto gravi alla minore, nel cui nome oltre che in nome proprio gli appellanti hanno agito, si reputa che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Pagina 7 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 31 luglio 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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