Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1308/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1308/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato SPELTA Parte_1 C.F._1
DIANA
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SIRACUSA Parte_2 C.F._2
SONJA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_1 Parte_2
e depositato in data 15/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6
2) Il sig. si impegna ad acquistare la quota del 50% di proprietà della sig.ra Parte_2
che si impegna ad accettare, dell'immobile sito nel Comune di Dresano Parte_1
(MI), nel fabbricato Condominiale denominato “Residenza San Giorgio” in Via Piacenza
n. 17/A (catastalmente l'appartamento solo civico 17), costituita da un appartamento sito al primo piano, composto da tre locali, oltre servizi, con annessi e pertinenziali vano ad uso autorimessa privata e posto auto entrambi al piano interrato, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Dresano (MI) come segue:
- Foglio 4, map. 104, sub. 706- Via Piacenza n. 17, piano 1, cat. A/3, classe 3, vani 4,5, superficie catastale: totale mq. 84, totale escluse aree scoperte mq. 81, R.C. € 218,46
(appartamento);
- Foglio 4, map. 104, sub. 714- Via Piacenza n. 17/A, piano S1, cat. C/6, classe 5, consistenza mq. 18, superficie catastale totale mq. 19, R.C. € 44,62 (autorimessa);
- Foglio 4, map. 337- Via Piacenza n. 17/A, piano S1, cat. C/6, classe 4, consistenza mq.
15, superficie catastale totale mq. 15, R.C. € 31,76 (posto auto).
Coerenze dell'appartamento: altra unità immobiliare, vano scala comune sub 701, altra unità immobiliare, giardino mappale 342, corsello comune sub 701.
Coerenze dell'autorimessa: altra unità immobiliare, corsello comune sub 701, altre unità immobiliari su due lati.
Coerenze del posto auto: corsello comune per due lati, enti comuni, altra unità immobiliare, ancora corsello comune.
L'atto definitivo di compravendita avverrà entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione che omologa/prende atto delle condizioni di separazione personale dei coniugi di cui al presente ricorso. Il notaio rogante verrà scelto dal sig. il quale Pt_2
sosterrà interamente le spese ed i compensi notarili.
3) La suddetta compravendita avviene attraverso il corrispettivo di € 85.000,00 con le seguenti modalità di versamento:
- € 27.000,00 da versare alla sig.ra contestualmente alla data della stipulazione Parte_1
dell'atto definitivo di compravendita;
- € 58.000,00 tramite accollo liberatorio da parte del sig. del mutuo ancora residuo Pt_2
pagina 2 di 6 nella quota del 50% di spettanza della sig.ra a partire dalla data di sottoscrizione Parte_1
del ricorso di separazione oppure tramite una rinegoziazione del mutuo presso la medesima banca a suo tempo mutuataria oppure presso altro istituto creditizio, con capitale, oneri e spese integralmente a carico del sig. Pt_2
I coniugi si impegnano a richiedere alla Banca mutuataria la liberazione della sig.ra dall'obbligazione di pagamento delle rate del mutuo di cui al piano di Parte_1
ammortamento allegato al contratto di mutuo precedentemente identificato.
4) La sig.ra potrà abitare nella casa coniugale fino al 31.12.2025, data entro la Parte_1 quale dovrà liberare l'immobile portando con sé tutti i propri effetti personali. Nel caso di ritardo nel rilascio della casa coniugale oltre il termine del 31.12.2025, la sig.ra Parte_1 dovrà versare la somma di € 300,00 (euro trecento/00) a favore del sig. per ogni mese Pt_2
o frazione di mese successivo di occupazione dell'immobile, oltre al 50% delle spese condominiali ordinarie maturande dall'01.01.2026 fino alla sua effettiva uscita dalla casa coniugale.
5) La sig.ra dovrà contribuire al pagamento del 50% delle utenze di luce e gas Parte_1 connesse all'immobile, previa esibizione ed alla scadenza delle medesime, nonché alle spese di vitto (da intendersi quali spese alimentari) nella misura del 50%, tutte relative al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025 o fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.
Le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale a partire dal
01.01.2025 rimangono totalmente a carico del sig. fatto salvo quanto indicato al Pt_2 punto 4) sopra in ordine alle spese condominiali ordinarie maturande dall'01.01.2026.
6) Ciascun coniuge si occuperà autonomamente di svolgere le attività domestiche per soddisfare i propri bisogni personali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività di preparazione dei pasti, di pulizia giornaliera, di lavanderia e stiratura.
7) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 7.000,00 a tacitazione di ogni Pt_2 Parte_1
e qualsivoglia pretesa afferente il mobilio della casa familiare e l'autovettura modello FIAT
500L targata FD360AH, formalmente intestata al sig. ma in regime di comunione di Pt_2
beni con la seguente modalità di versamento:
- € 6.850,00 contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra Parte_1
- il sig. tratterrà la somma di € 150,00 a titolo di anticipo del 50% della quota della Pt_2
sig.ra relativa alle bollette delle utenze gas e luce che dovessero pervenire Parte_1
pagina 3 di 6 successivamente alla data del rilascio della casa coniugale, ma relative al periodo in cui la stessa ha vissuto nella suddetta abitazione. Nel momento in cui il sig. sarà in Pt_2
possesso delle suddette bollette verrà operata, entro dieci giorni, la compensazione e in base al rapporto di debito/credito, nel medesimo termine, il sig. verserà l'eccedenza Pt_2
trattenuta a favore della moglie o viceversa la sig.ra rimborserà a favore del Parte_1
marito la maggiore somma dovuta.
Nel caso di ritardo nel versamento della somma di € 6.850,00, per ogni giorno di ritardo matureranno gli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 sino all'effettivo pagamento a favore della sig.ra Parte_1
Il sig. avrà il diritto di porre in compensazione da tale somma (€ 6.850,00) eventuali Pt_2
crediti dallo stesso maturati nelle more per il mancato pagamento delle bollette delle utenze già scadute, dell'equo indennizzo e delle spese condominiali ordinarie maturande dopo il
01.01.2026 di cui ai punti nn. 4) e 5), tutte per i periodi e per le quote di spettanza della moglie come sopra specificato.
8) Il sig. rinuncia al credito di € 3.000,00 vantato nei confronti della sig.ra Pt_2 Parte_1
per somme corrispostele a titolo di prestito per la realizzazione di una croce su una collina nel suo paese di origine.
9) Entrambi i coniugi sono percettori di reddito da lavoro ed economicamente autosufficienti, dichiarano di avere già regolato gli ulteriori rapporti economici tra loro pendenti e che, salvo quanto previsto nel presente ricorso, non hanno altro a che pretendere per alcuna ragione, titolo o causa.
10) L'autovettura targata FD360AH a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso rimarrà nel possesso ed uso esclusivo del sig. il quale sosterrà tutte le relative spese. Pt_2
11) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti, ferma restando la suddivisione in parti uguali dei contributi unificati dovuti ex lege.
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le pagina 4 di 6 condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in San Giuliano Parte_1 Parte_2
Milanese in data 29.9.2012 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune al n. 28, parte II, seria A, anno 2012) e dalla loro unione non sono nati figli.
3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49
c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro CP_1
contrario (per tutti, cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla
Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
5. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui pagina 5 di 6 all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in San Giuliano Milanese in data 29.09.2012 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 28, parte II, seria A, anno 2012);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 10/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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