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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2879/2025 R.G.V.G.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa Lisa Micochero
dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Giudice rel. dott. Enrico Chemollo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
da
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con l'avv. Elisabetta CASSARO,
LE LI (C.F. C.F. 2 ), con l'avv. Marta ROSSETTI,
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale,
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi RL LE e TO
NA;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Chioggia, Via Nicolò Zeno 126/C, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie, sig.ra TO NA che vi abiterà
con la figlia SI;
4) La figlia SI viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con il seguente calendario:
Fine settimana alternati, un sabato o una domenica, dalle ore 15:00 del sabato alle ore
21:30/22:00 (dopo cena) della domenica;
il padre dopo cena nella giornata di sabato accompagnerà la figlia a casa della madre per il pernotto, in quanto la stessa è a disagio a pernottare a casa del padre.
La domenica il padre andrà a prendere la figlia, alle ore 9:00 circa, a casa della madre, e la riaccompagnerà alle ore 20,30 dopo cena.
Durante la settimana, previo accordo tra il padre ed SI, la figlia potrà trascorrere un pomeriggio con il padre dalle ore 13:00 alle ore 19:00; il padre provvederà ad andare a prendere la figlia e a riaccompagnarla a casa della madre;
La figlia trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, dal
24 al 29 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Le vacanze pasquali verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni, tre giorni con ciascun genitore venerdì-sabato e Pasqua con un genitore, Pasquetta martedì e mercoledì con l'altro genitore. Per il pernotto nel corso delle vacanze, la figlia verrà portata dal padre a casa della madre e ripresa la mattina dopo.
Le vacanze estive di 15 giorni verranno trascorse, anche in periodi frazionati di 5 giorni, con ciascun genitore, periodi da concordare tra le parti entro il mese di maggio ogni anno. Durante i periodi di vacanza con un genitore rimane sospesa la permanenza con l'altro.
Durante l'arco di ogni anno, la sig.ra TO potrà godere di una settimana di vacanza e in detta settimana il marito risiederà nella residenza familiare insieme alla figlia.
6) Porre a carico del sig. RL l'obbligo di corrispondere alla sig.ra TO a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di €
500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, su IBAN indicato dalla madre ([...]), somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. Inoltre, il sig. RL contribuirà nella percentuale del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia. Disporre
che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre, sig.ra TO.
7) L'autovettura tipo Peugeot tg. FM655JK, rimane assegnata in uso ed in proprietà esclusiva alla sig.ra TO NA.
8) Non disporsi nulla a titolo di contributo per il mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
9) I coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio proprio e della figlia minore.
Per il Pubblico Ministero: "voglia il Tribunale accogliere il ricorso".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 2/9/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Chioggia (VE) al n. 92 parte II serie A anno 2006;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente all'udienza dell'1/10/2025, fissata innanzi al
Giudice relatore mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nelle note di trattazione scritta depositate;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
(C.F. C.F. 1 Parte 1OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi
), alle condizioni pattuite e confermate con le istanze e LE LI (C.F. C.F. 2
di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi RL LE e TO
NA;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Chioggia, Via Nicolò Zeno 126/C, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie, sig.ra TO NA che vi abiterà
con la figlia SI;
4) La figlia SI viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con il seguente calendario:
Fine settimana alternati, un sabato o una domenica, dalle ore 15:00 del sabato alle ore
21:30/22:00 (dopo cena) della domenica;
il padre dopo cena nella giornata di sabato accompagnerà la figlia a casa della madre per il pernotto, in quanto la stessa è a disagio a pernottare a casa del padre.
La domenica il padre andrà a prendere la figlia, alle ore 9:00 circa, a casa della madre, e la riaccompagnerà alle ore 20,30 dopo cena.
Durante la settimana, previo accordo tra il padre ed SI, la figlia potrà trascorrere un pomeriggio con il padre dalle ore 13:00 alle ore 19:00; il padre provvederà ad andare a prendere la figlia e a riaccompagnarla a casa della madre;
La figlia trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, dal
24 al 29 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Le vacanze pasquali verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni, tre giorni con ciascun genitore venerdì-sabato e Pasqua con un genitore, Pasquetta martedì e mercoledì con l'altro genitore. Per il pernotto nel corso delle vacanze, la figlia verrà portata dal padre a casa della madre e ripresa la mattina dopo.
Le vacanze estive di 15 giorni verranno trascorse, anche in periodi frazionati di 5 giorni, con ciascun genitore, periodi da concordare tra le parti entro il mese di maggio ogni anno.
Durante i periodi di vacanza con un genitore rimane sospesa la permanenza con l'altro.
Durante l'arco di ogni anno, la sig.ra TO potrà godere di una settimana di vacanza e in detta settimana il marito risiederà nella residenza familiare insieme alla figlia.
6) Porre a carico del sig. RL l'obbligo di corrispondere alla sig.ra TO a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di €
500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, su IBAN indicato dalla madre ([...]), somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. Inoltre, il sig. RL contribuirà nella percentuale del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia. Disporre
che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre, sig.ra TO.
7) L'autovettura tipo Peugeot tg. FM655JK, rimane assegnata in uso ed in proprietà esclusiva alla sig.ra TO NA.
8) Non disporsi nulla a titolo di contributo per il mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
9) I coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio proprio e della figlia minore.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott.ssa Lisa Micochero dott. Enrico Chemollo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa Lisa Micochero
dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Giudice rel. dott. Enrico Chemollo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
da
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con l'avv. Elisabetta CASSARO,
LE LI (C.F. C.F. 2 ), con l'avv. Marta ROSSETTI,
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale,
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi RL LE e TO
NA;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Chioggia, Via Nicolò Zeno 126/C, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie, sig.ra TO NA che vi abiterà
con la figlia SI;
4) La figlia SI viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con il seguente calendario:
Fine settimana alternati, un sabato o una domenica, dalle ore 15:00 del sabato alle ore
21:30/22:00 (dopo cena) della domenica;
il padre dopo cena nella giornata di sabato accompagnerà la figlia a casa della madre per il pernotto, in quanto la stessa è a disagio a pernottare a casa del padre.
La domenica il padre andrà a prendere la figlia, alle ore 9:00 circa, a casa della madre, e la riaccompagnerà alle ore 20,30 dopo cena.
Durante la settimana, previo accordo tra il padre ed SI, la figlia potrà trascorrere un pomeriggio con il padre dalle ore 13:00 alle ore 19:00; il padre provvederà ad andare a prendere la figlia e a riaccompagnarla a casa della madre;
La figlia trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, dal
24 al 29 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Le vacanze pasquali verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni, tre giorni con ciascun genitore venerdì-sabato e Pasqua con un genitore, Pasquetta martedì e mercoledì con l'altro genitore. Per il pernotto nel corso delle vacanze, la figlia verrà portata dal padre a casa della madre e ripresa la mattina dopo.
Le vacanze estive di 15 giorni verranno trascorse, anche in periodi frazionati di 5 giorni, con ciascun genitore, periodi da concordare tra le parti entro il mese di maggio ogni anno. Durante i periodi di vacanza con un genitore rimane sospesa la permanenza con l'altro.
Durante l'arco di ogni anno, la sig.ra TO potrà godere di una settimana di vacanza e in detta settimana il marito risiederà nella residenza familiare insieme alla figlia.
6) Porre a carico del sig. RL l'obbligo di corrispondere alla sig.ra TO a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di €
500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, su IBAN indicato dalla madre ([...]), somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. Inoltre, il sig. RL contribuirà nella percentuale del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia. Disporre
che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre, sig.ra TO.
7) L'autovettura tipo Peugeot tg. FM655JK, rimane assegnata in uso ed in proprietà esclusiva alla sig.ra TO NA.
8) Non disporsi nulla a titolo di contributo per il mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
9) I coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio proprio e della figlia minore.
Per il Pubblico Ministero: "voglia il Tribunale accogliere il ricorso".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 2/9/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Chioggia (VE) al n. 92 parte II serie A anno 2006;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente all'udienza dell'1/10/2025, fissata innanzi al
Giudice relatore mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nelle note di trattazione scritta depositate;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
(C.F. C.F. 1 Parte 1OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi
), alle condizioni pattuite e confermate con le istanze e LE LI (C.F. C.F. 2
di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi RL LE e TO
NA;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Chioggia, Via Nicolò Zeno 126/C, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie, sig.ra TO NA che vi abiterà
con la figlia SI;
4) La figlia SI viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con il seguente calendario:
Fine settimana alternati, un sabato o una domenica, dalle ore 15:00 del sabato alle ore
21:30/22:00 (dopo cena) della domenica;
il padre dopo cena nella giornata di sabato accompagnerà la figlia a casa della madre per il pernotto, in quanto la stessa è a disagio a pernottare a casa del padre.
La domenica il padre andrà a prendere la figlia, alle ore 9:00 circa, a casa della madre, e la riaccompagnerà alle ore 20,30 dopo cena.
Durante la settimana, previo accordo tra il padre ed SI, la figlia potrà trascorrere un pomeriggio con il padre dalle ore 13:00 alle ore 19:00; il padre provvederà ad andare a prendere la figlia e a riaccompagnarla a casa della madre;
La figlia trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, dal
24 al 29 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Le vacanze pasquali verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni, tre giorni con ciascun genitore venerdì-sabato e Pasqua con un genitore, Pasquetta martedì e mercoledì con l'altro genitore. Per il pernotto nel corso delle vacanze, la figlia verrà portata dal padre a casa della madre e ripresa la mattina dopo.
Le vacanze estive di 15 giorni verranno trascorse, anche in periodi frazionati di 5 giorni, con ciascun genitore, periodi da concordare tra le parti entro il mese di maggio ogni anno.
Durante i periodi di vacanza con un genitore rimane sospesa la permanenza con l'altro.
Durante l'arco di ogni anno, la sig.ra TO potrà godere di una settimana di vacanza e in detta settimana il marito risiederà nella residenza familiare insieme alla figlia.
6) Porre a carico del sig. RL l'obbligo di corrispondere alla sig.ra TO a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di €
500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, su IBAN indicato dalla madre ([...]), somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. Inoltre, il sig. RL contribuirà nella percentuale del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Venezia. Disporre
che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre, sig.ra TO.
7) L'autovettura tipo Peugeot tg. FM655JK, rimane assegnata in uso ed in proprietà esclusiva alla sig.ra TO NA.
8) Non disporsi nulla a titolo di contributo per il mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
9) I coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio proprio e della figlia minore.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott.ssa Lisa Micochero dott. Enrico Chemollo