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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2024, n. 6972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6972 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Presidente e relatore dr. Maria Rosaria Rizzo dr. Paola Agresti Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1880 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 22.05.2024, con termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C. F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 107, presso lo studio dell'avv.
Osvaldo Verrecchia, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Antonio
Natalizia ) e Raffaele Manfellotto ( ) – C.F._2 C.F._3
APPELLANTE –
E
(C. F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato Studio in Frosinone, Via Gassman, 6 Torre E “ Parte_2
presso lo studio dell'avv. Rita Marcoccia giusta procura in calce al presente
[...]
atto (C.F. ) del Foro di Frosinone che lo rappresenta e difende C.F._4
per procura in atti – APPELLATO – OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone Parte_1
n. 81/2020, che ha revocato solo in parte il decreto ingiuntivo, n. 1164/2014, di pagamento dell'importo di € 12.725,7, in favore del , a titolo di oneri Controparte_1
condominiali inerenti lavori di manutenzione dello stabile, rideterminando l'importo nella minore somma di € 10.475,85, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
ha dichiarato irripetibili le spese del procedimento monitorio e la compensazione per 1/5 delle spese del giudizio di opposizione, ponendo a carico della il rimborso della Pt_1
parte residua.
Due sono i motivi di appello.
Il primo riguarda il difetto di procura, ritenuto dal tribunale sanato con la produzione di nuova procura, allegata alla comparsa conclusionale, mentre, per la fase monitoria,
l'esistenza di un errore materiale.
La contestazione riguarda sia la fase monitoria che il successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'appellante sostiene di aver eccepito l'inesistenza della procura, nella fase monitoria, perché rilasciata da un soggetto - “la “nella Controparte_2
qualità di amministratore p.t. del Condominio Iaboni …sito in Veroli.” - diverso dal ricorrente - “ , amministratore p.t. del Controparte_2
, sito in Frosinone. Controparte_1
Il Tribunale, seguendo l'orientamento della giurisprudenza formatosi nell'interpretare il vecchio testo dell'art. 182 cpc, nel ritenere regolarizzata la procura, avrebbe commesso due errori: a) il ricorrente per decreto ingiuntivo, è attore sostanziale nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve considerarsi invalido e l'eventuale sanatoria può valere solamente per il giudizio di merito instaurato dal resistente con l'opposizione (Corte Cass. civ. sent. n. 5171/1994 e
4780/2013); il tribunale, nel ritenere valida solo la procura allegata in conclusionale, avrebbe implicitamente ritenuto l'invalidità delle precedenti procure;
di conseguenza, non avrebbe dovuto decidere il merito della controversia, ma limitarsi ad una pronuncia in rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore;
b) il difetto di procura è stato eccepito dalla controparte e non rilevato dal giudice, tenuto ad assegnare un termine per la regolarizzazione;
di conseguenza, la controparte avrebbe dovuto immediatamente contraddire e, quindi, produrre opportuna documentazione, senza attendere l'assegnazione di un apposito termine giudiziale
(cass. 23940/2019; 24212/2018)”; invece, non sarebbe stato mai prodotto un documento camerale che indicasse la persona fisica conferente, ma solo, in conclusionale, una procura con l'indicazione della quale CP_2 Controparte_2
amministratore della società ricorrente, senza nemmeno specificare il nominativo del rappresentante legale della società; l'inesistenza della procura, originariamente, non riferibile in alcun modo all'effettivo ricorrente, non avrebbe consentito alcuna sanatoria e sarebbe fuori dal campo di applicazione dell'art. 182 cpc.
Anche la procura, a margine della comparsa di costituzione in fase di opposizione, sarebbe del pari inesistente, generica, con firma inintelligibile, senza spendita di potere, pur dovendo rappresentare un condominio, e, nel corpo dell'atto di costituzione, mai menzionata la persona fisica conferente;
le successive procure sarebbero, in ogni caso, tutte tardive.
La censura non è fondata.
La Suprema Corte è da tempo orientata nel senso di una interpretazione non formalistica in materia di validità della procura alle liti. In questo solco, si inserisce la pronuncia che riconosce validità alla procura sottoscritta con firma illeggibile, ove dal contesto dell'atto o della procura stessa sia rinvenibile il nome del mandante (Cass. civ., sent. n. 17693/ 2011; ord. n. 16634/2017.); ugualmente alla procura rilasciata da una società ancorché risulti illeggibile il nome del conferente, purché dagli atti di causa siano desumibili il nome o la carica del soggetto che ha rilasciato la procura (v. per tutte Cass., sez. un., n. 4810/2005); oppure, sempre in materia di procura rilasciata da società, si reputa valida la procura sottoscritta da soggetto diverso da quello indicato come legale rappresentante nell'epigrafe dell'atto, ma che dagli atti di causa risulti parimenti munito della legale rappresentanza (Cass., n. 11144/2003); valida e solo affetta da errore materiale la procura alle liti errata nell'indicazione del professionista incaricato, che tuttavia non ha inficiato la possibilità di verificare la certezza, provenienza e tempestività della procura medesima (nella specie, la procura alle liti risultava conferita a un avvocato diverso da quello che aveva certificato l'autografia e firmato il ricorso) Cass. sez. unite sent.10648/2017.
Nella fattispecie, il ricorso per decreto ingiuntivo, come risulta dall'intestazione, risulta munito di procura alle liti, rilasciata dalla società che effettivamente amministra il condominio ricorrente, ma con l'indicazione di altro condominio estraneo CP_3
alla controversia;
non è indicato specificamente il nominativo del rappresentante legale della società conferente e la firma, in calce autenticata dal difensore, non è leggibile.
E' pacifico che la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome.
Nella fattispecie, nell'intestazione del ricorso per decreto ingiuntivo è indicato che la CP_ società amministratrice agisce per il condominio ed è una società in accomandita semplice Piacentini Carla C e C”. Parte_3
Nella società in accomandita semplice, il potere di rappresentanza spetta al socio accomandatario e, di regola, ai sensi del primo comma comma dell'art.2314 cc “La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2292”
Nel caso in esame, sia nella procura che nel ricorso è indicato il nome di CP_2
e, dunque, la firma può agevolmente essere ricondotta alla stessa. (Corte di Cass.
[...]
civ. n. 7941/2017), non risultando diversi accertamenti presso i pubblici uffici. Quanto all'errore nell'indicazione del , lo stesso può essere considerato un CP_1
errore materiale per un duplice ordine di ragioni, sia perché la società conferente, come si è detto, è anche amministratore del condominio sia perché, dopo pochi giorni CP_1
dalla prima notifica, in data 23 ottobre 2014, del decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con allegato precetto, è intervenuta altra notifica degli stessi atti, il 12.11.2014, con il precetto munito di procura rilasciata dalla stessa società
e con la firma leggibile “ , a correzione della procura rilasciata in Controparte_2
occasione del ricorso;
il tutto nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, previsto dall'art. 644 cc.
Dalla correzione dell'errore materiale deriva anche la validità della procura rilasciata in sede di opposizione, ove la firma illeggibile è identica a quella apposta nel rilasciare la prima procura nella fase monitoria.
La tempestiva regolarizzazione della procura alle liti consente di ritenere superata ogni critica inerente la compensazione delle spese processuali nella ridotta misura di 1/5, che l'appellante fonda su una valutazione non adeguata del ritardo nella regolarizzazione. Per il resto, lamenta una determinazione incongrua, chiedendo una compensazione integrale o al 50% sul presupposto che il solo tardivamente CP_1
avrebbe dimostrato il proprio credito ed in misura inferiore a quella richiesta, così rendendosi responsabile del giudizio.
La circostanza non corrisponde al vero. Dalla lettura della sentenza emerge che lo schema di riparto delle spese è avvenuto nel rispetto delle tabelle millesimali ed è stato allegato al ricorso monitorio e nuovamente prodotto con la memoria, ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opposta. La prova del credito può prescindere dalla delibera assembleare di approvazione del riparto di spesa, perché il credito trae origine nella gestione condominiale e nella delibera di approvazione della spesa, ampiamente documentata. La delibera di approvazione della spesa, adottata dall'assemblea, è divenuta inoppugnabile e fa sorgere l'obbligo dei condomini di pagare al condominio quanto dovuto, rimanendo indipendente l'obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori. Ne consegue che il non può ritardare il pagamento delle rate di spesa, in CP_1
attesa dell'evolversi delle relazioni contrattuali del , così riversando sugli CP_1
altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell'adempimento, né può dedurre che il pagamento sia stato effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del , ma deve, adempiere all'obbligazione verso CP_1
quest'ultimo, salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione condominiale, ove residuino avanzi di cassa per mancati esborsi o per la risoluzione dei contratti precedentemente stipulati. Cass. civ. sent. n. 2049/2013.
Nella fattispecie, la condomina opponente non risulta aver effettuato alcun versamento, mentre l'importo originario è stato ridotto in misura esigua, solo perché errata la cifra iniziale di calcolo.
§ Alla soccombenza in appello segue la condanna al pagamento delle spese processuali, anche per questo grado di giudizio, nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, di pagamento di un'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
Le spese vengono liquidate applicando lo scaglione per le controversie di valore fino a
26000,00 euro, di cui al d.m. 55/2014
§ La parte appellante deve, altresì, essere condannata al pagamento di una ulteriore somma, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui ammontare si commisura, in via equitativa, alla somma pari a circa ad
1/3 delle spese legali per complessivi € 1937,00.
Come già affermato dalla Suprema Corte, per l'applicazione di tale norma non si richiede - differentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti - né la domanda di parte (qui, invece, avanzata), né la prova del danno, essendo comunque necessario l'accertamento della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) della parte soccombente (Cass. n. 3003/2014), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione ( cfr Cass. SU n. 22405 /2018).
Nella fattispecie, l'appello si fonda essenzialmente su una questione processuale, a fronte di un integrale inadempimento della condomina all'obbligo di pagamento di spese regolarmente deliberate e ritenute dovute dal tribunale, seppure in misura assolutamente ridotta rispetto a quella ingiunta.
La questione riguarda la validità della procura ed è risultata del tutto infondata e pretestuosa, a fronte di una immediata regolarizzazione, rilevata anche dal tribunale, dando anche atto che “in sede di precisazione delle conclusioni l'opponente ha espressamente rinunciato all'eccezione relativa al difetto di ius postulandi del difensore dell'opposta”; ugualmente, sono risultate pretestuose quelle limitate alla condanna al pagamento delle spese processuali, in parte anche compensate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n. 81/2020, del Tribunale Controparte_1
Ordinario di Frosinone, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
controparte, che si liquidano in complessivi € 5810,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore somma di Parte_1
€ 1.937,00, oltre interessi dalla presente pronuncia e sino al saldo, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ;
4) dichiara l'appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012. Così deciso in Roma il giorno 30.10.2024
Il Presidente rel