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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2458/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4372/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 751128 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1998/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Napoli Obiettivo Valore s.r.l., con sede in Roma, notificava in data 14 dicembre 2023 alla Sig.ra Ricorrente_1
l'avviso di accertamento IMU n. 751/128 con il quale richiedeva euro 4.676,31, compresi interessi e sanzioni, anno d'imposta 2019.
La Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, con riferimento solo a due subalterni (79 e 110), eccepiva:
- il difetto di motivazione;
- l'erronea tassazione operata dall'ufficio su rendite catastali mai notificate al contribuente;
- la carenza di potere del soggetto procedente alla riscossione dei tributi locali;
- l'errato calcolo delle sanzioni applicate.
Concludeva per l'annullamento - nei termini indicati in ricorso - dell'avviso impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore s.r.l. per ribadire la ritualità del proprio operato. La stessa società, successivamente, evidenziava – con documentazione ritualmente depositata –
l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, concludendo per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giustizia.
All'udienza del 29 gennaio 2026, dopo la relazione del Giudice monocratico e la discussione con l'unica parte presente (Napoli Obiettivo Valore s.r.l.), che si riportava alla produzione depositata, la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, anche in applicazione del “principio della ragione più liquida”, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio vanno compensate per le caratteristiche stesse della controversia e per le “incertezze” esistenti sul corretto classamento catastale degli immobili oggetto di causa.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4372/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 751128 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1998/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Napoli Obiettivo Valore s.r.l., con sede in Roma, notificava in data 14 dicembre 2023 alla Sig.ra Ricorrente_1
l'avviso di accertamento IMU n. 751/128 con il quale richiedeva euro 4.676,31, compresi interessi e sanzioni, anno d'imposta 2019.
La Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, con riferimento solo a due subalterni (79 e 110), eccepiva:
- il difetto di motivazione;
- l'erronea tassazione operata dall'ufficio su rendite catastali mai notificate al contribuente;
- la carenza di potere del soggetto procedente alla riscossione dei tributi locali;
- l'errato calcolo delle sanzioni applicate.
Concludeva per l'annullamento - nei termini indicati in ricorso - dell'avviso impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore s.r.l. per ribadire la ritualità del proprio operato. La stessa società, successivamente, evidenziava – con documentazione ritualmente depositata –
l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, concludendo per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giustizia.
All'udienza del 29 gennaio 2026, dopo la relazione del Giudice monocratico e la discussione con l'unica parte presente (Napoli Obiettivo Valore s.r.l.), che si riportava alla produzione depositata, la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, anche in applicazione del “principio della ragione più liquida”, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio vanno compensate per le caratteristiche stesse della controversia e per le “incertezze” esistenti sul corretto classamento catastale degli immobili oggetto di causa.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.