Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 2458
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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    Difetto di motivazione

    Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

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    Erronea tassazione su rendite catastali non notificate

    Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

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    Carenza di potere del soggetto procedente

    Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

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    Errato calcolo delle sanzioni

    Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 2458
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2458
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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