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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1038/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5341/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello, 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 806/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC18_IMU - 18311706 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC20_IMU - 20304647 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21_IMU - 21201981 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21_IMU - 21200673 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC20_IMU - 20306091 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe aventi ad oggetto il mancato/omesso pagamento dell'IMU per gli anni 2018-2020-2021, per il complessivo importo di
€ 2.476,00, eccependone la nullità, in quanto la ricorrente, e anche il di lei figlio, Nominativo_1, avevano regolarmente provveduto al pagamento dell'IMU per gli anni di imposta 2018-2020-2021 relativamente agli immobili siti in Cellole al Indirizzo_1 snc, sub 2 e 15, come da quietanze di versamento allegate.
Si costituiva il Comune di Cellole, deducendo che la contribuente aveva pagato erroneamente ad altro
Comune, al quale avrebbe dovuto richiedere la restituzione, Comune che l'ente resistente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa.
All'udienza di discussione in primo grado, la ricorrente ammetteva di aver pagato al comune di Sessa
Aurunca e insisteva nel non obbligo di pagamento per la parte del comproprietario defunto, avendo ella rinunciato all'eredità.
Il Comune, tuttavia, deduceva la ricorrente comunque abitava gli immobili in discussione e, in ogni caso, dubitava della validità della rinunzia all'eredità.
Il Giudice di prime cure, rigettata la richiesta di autorizzazione della chiamata in causa del terzo formulata dal Comune di Cellole, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, propone appello la Ricorrente_1, ribadendo le doglianze già sviluppate in prime cure.
Non si è costituito il Comune di Cellole, nonostante la regolare evocazione in giudizio.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Appare pacifico che la contribuente abbia pagato l'Imu richiesta dal Comune di Cellole, provvedendo tuttavia erroneamente a riversarla nelle casse del Comune di Sessa Aurunca. Ora, ai sensi dell'art. 1 co. 722 della L. n. 147/13, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.
Ai sensi dell'art. 1 co. 4 D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n.
68, poi, le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali.
Ne deriva, pertanto, che il tributo non è dovuto da parte della ricorrente.
Lo svolgimento complessivo del giudizio e l'errore commesso dalla contribuente in fase di versamento del tributo giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5341/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello, 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 806/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC18_IMU - 18311706 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC20_IMU - 20304647 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21_IMU - 21201981 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21_IMU - 21200673 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC20_IMU - 20306091 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe aventi ad oggetto il mancato/omesso pagamento dell'IMU per gli anni 2018-2020-2021, per il complessivo importo di
€ 2.476,00, eccependone la nullità, in quanto la ricorrente, e anche il di lei figlio, Nominativo_1, avevano regolarmente provveduto al pagamento dell'IMU per gli anni di imposta 2018-2020-2021 relativamente agli immobili siti in Cellole al Indirizzo_1 snc, sub 2 e 15, come da quietanze di versamento allegate.
Si costituiva il Comune di Cellole, deducendo che la contribuente aveva pagato erroneamente ad altro
Comune, al quale avrebbe dovuto richiedere la restituzione, Comune che l'ente resistente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa.
All'udienza di discussione in primo grado, la ricorrente ammetteva di aver pagato al comune di Sessa
Aurunca e insisteva nel non obbligo di pagamento per la parte del comproprietario defunto, avendo ella rinunciato all'eredità.
Il Comune, tuttavia, deduceva la ricorrente comunque abitava gli immobili in discussione e, in ogni caso, dubitava della validità della rinunzia all'eredità.
Il Giudice di prime cure, rigettata la richiesta di autorizzazione della chiamata in causa del terzo formulata dal Comune di Cellole, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, propone appello la Ricorrente_1, ribadendo le doglianze già sviluppate in prime cure.
Non si è costituito il Comune di Cellole, nonostante la regolare evocazione in giudizio.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Appare pacifico che la contribuente abbia pagato l'Imu richiesta dal Comune di Cellole, provvedendo tuttavia erroneamente a riversarla nelle casse del Comune di Sessa Aurunca. Ora, ai sensi dell'art. 1 co. 722 della L. n. 147/13, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.
Ai sensi dell'art. 1 co. 4 D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n.
68, poi, le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali.
Ne deriva, pertanto, che il tributo non è dovuto da parte della ricorrente.
Lo svolgimento complessivo del giudizio e l'errore commesso dalla contribuente in fase di versamento del tributo giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese del doppio grado.