Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2667 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Stella Costanza, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Rita Piludu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Gli stessi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e lavorativi.
Per_ 2) I figli minori e , restano affidati ad entrambi i genitori ed avranno Per_2 lo stesso domicilio e residenza anagrafica della madre nell'abitazione che la stessa sta reperendo, essendo provvisoriamente domiciliata presso i genitori.
La casa coniugale, ove gli stessi abitavano, in Ussana località Su Pirastu, parte del fabbricato di proprietà del fratello del sig. resta assegnata allo Parte_1 stesso.
La moglie, che ha già rilasciato l'immobile nella disponibilità della marito, preleverà alcuni beni individuati di comune accordo nel momento in cui si trasferirà nell'alloggio ove intende vivere con i figli minori.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse per i figli (in particolare quelle concernenti l'istruzione, le cure mediche, la religione, i viaggi, lo sport, il cambio di domicilio o residenza etc.), mentre la eserciteranno disgiuntamente per le
Pag. 2 di 4 decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Al fine di continuare a garantire la presenza significativa di entrambi i genitori nella cura e nella vita dei figli, salvo diversi accordi e compatibilmente con le preminenti esigenze dei minori, gli stessi trascorreranno il fine settimana (dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera) con ciascun genitore col criterio dell'alternanza.
Sempre compatibilmente con le esigenze dei minori, infrasettimanalmente, salvo diversi accordi, il padre potrà tenerli con sé a giorni (il lunedì e mercoledì oppure il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30 circa).
Durante le vacanze natalizie i figli, compatibilmente con i loro desideri, trascorreranno alternativamente con ciascun genitore la Vigilia di Natale e il giorno di Capodanno, e con l'altro genitore il giorno di Natale ed il 31 dicembre così come l'Epifania, il giorno di Pasqua o Pasquetta, saranno alternati, salvo diversi accordi tra i genitori.
Il giorno del compleanno dei bambini sarà festeggiato possibilmente congiuntamente ma qualora non fosse possibile ciascuno li terrà ad anni alterni.
Durante il periodo estivo, oltre ai normali turni di visita, ciascun genitore, in concomitanza con le proprie ferie, potrà tenere con sé i figli in via esclusiva per
2 settimane (anche in 2 diverse soluzioni); i suddetti periodi dovranno essere concordati con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni.
I genitori si impegnano a collaborare e ad alternarsi nell'accompagnamento dei minori nelle rispettive abitazioni ed agli impegni sportivi.
5) Il sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli corrisponderà Pt_1 alla sig.ra l'assegno mensile di € 350,00. Pt_2
L'assegno suddetto sarà indicizzato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 del mese mediante bonifico sul conto corrente della sig.ra Pt_2
I genitori sosterranno per metà ciascuno le spese straordinarie per i figli, come disciplinate dalle linee guida stabilite dal protocollo del Consiglio Nazionale
Forense in vigore (quello del 29/11/2017).
L'assegno Unico per i figli sarà percepito, per accordi tra le parti, in via esclusiva dalla sig.ra Pt_2
6) A ciascun coniuge restano attribuiti in proprietà esclusiva gli autoveicoli rispettivamente utilizzati benché cointestati.
Pertanto al sig. viene attribuita, in proprietà esclusiva, l'autovettura Ford Pt_1
Fiesta targata EY023DG mentre alla sig.ra in proprietà esclusiva, Pt_2
l'autovettura Ford Piuma targata GG549ER.
Pag. 3 di 4 I coniugi si impegnano ad effettuare la necessaria variazione al PRA al fine di attribuire in via esclusiva a ciascuno una delle autovetture cointestate, come sopra indicato.
I coniugi chiedono l'esenzione da ogni tributo, tassa o imposta in forza dell'art. 17 L. 74/87.
7) Ciascun coniuge continuerà a pagare in via esclusiva il finanziamento intestato ed in particolare: il sig. quello richiesto al banco di Sardegna durante il Pt_1
Covid e la sig.ra quello richiesto per l'acquisto dell'autovettura a lei Pt_2 attribuita.
8) I coniugi non si riconoscono reciprocamente diritto ad assegno di mantenimento o ad altre somministrazioni di carattere economico.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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