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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. MI LO Presidente
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Dott. CO IV Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 12/11/2024 al n. 1602/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Alagna ed elettivamente domiciliata in
Trapani, via GB Fardella 117,
ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MA BE e elettivamente domiciliato in PIAZZA C MONTALTO
2 TRAPANI presso lo studio dell'avv. MA BE
resistente
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss. c.p.c. rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
22/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per : e per : “Come da Parte_1 CP_1
nota congiunta e sottoscritta dalle parti, depositata dagli Avvocati in data 21-
22.10.2025”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dopo aver rappresentato che dalla relazione con Parte_1
è nato in data [...] il figlio e, CP_1 Persona_1
successivamente, il venir meno della convivenza more uxorio con il resistente, ha chiesto al Tribunale che venissero stabiliti i modi di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sul minore, il diritto di visita del padre, nonché un assegno di mantenimento nella misura di € 350,00 mensili in favore del figlio, collocato prevalentemente presso la madre.
Con rituale comparsa di risposta, si è costituito . CP_1
Il procedimento ha subito taluni rinvii, al fine di verificare la possibilità di addivenire a un accordo tra le parti.
In data 28.4.2025 le parti hanno raggiunto e sottoscritto il seguente accordo:
“Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse del figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mente pagina 2 di 7 ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; Stabilire
l'affido condiviso del figlio minore ed il collocamento prevalente dello stesso presso la madre con la quale il minore continuerà a vivere presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita in Trapani nella via G.B. Fardella n. 117;
Stabilire che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e CP_1
con le modalità di seguito indicati: nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre: tutte le settimane dal lunedì all'ora di pranzo (quando il sig. CP_1
andrà a prelevare il figlio al grest o presso altro luogo in cui lo stesso si troverà) al giovedì mattina (quando il sig. andrà ad accompagnare il CP_1
figlio al grest o presso altro luogo dallo stesso frequentato); nel periodo che va dal 16 settembre al 14 giugno: tutte le settimane dal sabato mattina alle 09:00 al martedì mattina (quando il sig. andrà ad accompagnare il figlio a CP_1
scuola); D. Stabilire il diritto del padre di tenere con se il figlio per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendendo alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; E. Stabilire che le comunicazioni tra il figlio minore ed i genitori, quando non sono insieme, avranno luogo tramite il telefono del genitore con il quale il minore si trova, negli orari della pausa pranzo (14:30-16:00) e dalle 21:00 alle 22:00; F. Stabilire che ciascun genitore, in caso di propria assenza/impedimento, potrà delegare per prendere/portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludico-sportivi, i nonni e gli zii del bambino nonché ogni altra persona di propria fiducia;
G. Stabilire un assegno di pagina 3 di 7 mantenimento, a carico del sig. , per il figlio minore pari ad Euro CP_1
250,00 mensili da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese sul conto corrente della madre prevalente collocataria, ordinando che l'anzidetto importo venga rivalutato annualmente secondo le variazioni dei prezzi di beni di consumo rilevate dall'ISTAT; H. Stabilire che entrambi i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie del figlio, rimandandosi a tal uopo al Protocollo vigente presso il Tribunale di Trapani;
I. Stabilire che l'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50% sui rispettivi conti correnti personali;
L. Compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi del presente giudizio”.
Con note scritte depositate il 30.6.2025, parte ricorrente, richiamata la relazione del 19.6.2025 redatta da Servizio di Psicologia Giuridica, ha revocato l'iniziale accordo raggiunto con esclusivamente in ordine alla definizione del CP_1
periodo di permanenza del minore presso il padre durante il periodo scolastico
(sopra evidenziate).
Fatte nuovamente interloquire le parti, con accordo sottoscritto e depositato il
22.10.2025, le stesse hanno dichiarato di mantenere ferme tutte le sopra richiamate clausole, modificando la parte relativa alla collocazione del figlio minore nel periodo 16 settembre – 14 giugno nel seguente modo: “Nel periodo che va dal 16 settembre al 14 giugno di ogni anno, il minore trascorrerà quattro giornate consecutive con la madre e quattro giornate consecutive con il padre, alternando in tal modo la permanenza presso ciascun genitore."
Indi, sollecitato il parere del PM, la causa veniva avviata a decisione.
*** pagina 4 di 7 Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole minore d'età della coppia.
Alla luce della modifica intervenuta, si reputa opportuno richiamare il globale accordo dalle parti accettato: “Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse del figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità
e inclinazioni naturali, mente ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; Stabilire l'affido condiviso del figlio minore ed il collocamento prevalente dello stesso presso la madre con la quale il minore continuerà a vivere presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita in
Trapani nella via G.B. Fardella n. 117; Stabilire che il sig. potrà CP_1
vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre: tutte le settimane dal lunedì all'ora di pranzo (quando il sig. andrà a prelevare il figlio al grest o CP_1
presso altro luogo in cui lo stesso si troverà) al giovedì mattina (quando il sig. andrà ad accompagnare il figlio al grest o presso altro luogo dallo stesso CP_1
frequentato); Nel periodo che va dal 16 settembre al 14 giugno di ogni anno, il minore trascorrerà quattro giornate consecutive con la madre e quattro giornate consecutive con il padre, alternando in tal modo la permanenza presso ciascun genitore;
D. Stabilire il diritto del padre di tenere con se il figlio per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendendo alternativamente pagina 5 di 7 di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; E. Stabilire che le comunicazioni tra il figlio minore ed i genitori, quando non sono insieme, avranno luogo tramite il telefono del genitore con il quale il minore si trova, negli orari della pausa pranzo (14:30-16:00) e dalle 21:00 alle 22:00; F. Stabilire che ciascun genitore, in caso di propria assenza/impedimento, potrà delegare per prendere/portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludico-sportivi, i nonni e gli zii del bambino nonché ogni altra persona di propria fiducia;
G. Stabilire un assegno di mantenimento, a carico del sig. , per il figlio minore pari ad Euro CP_1
250,00 mensili da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese sul conto corrente della madre prevalente collocataria, ordinando che l'anzidetto importo venga rivalutato annualmente secondo le variazioni dei prezzi di beni di consumo rilevate dall'ISTAT; H. Stabilire che entrambi i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie del figlio, rimandandosi a tal uopo al Protocollo vigente presso il Tribunale di Trapani;
I. Stabilire che l'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50% sui rispettivi conti correnti personali;
L. Compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi del presente giudizio”.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, come sopra composto e definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi, così provvede: pagina 6 di 7 1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
CO IV MI LO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. MI LO Presidente
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Dott. CO IV Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 12/11/2024 al n. 1602/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Alagna ed elettivamente domiciliata in
Trapani, via GB Fardella 117,
ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MA BE e elettivamente domiciliato in PIAZZA C MONTALTO
2 TRAPANI presso lo studio dell'avv. MA BE
resistente
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss. c.p.c. rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
22/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per : e per : “Come da Parte_1 CP_1
nota congiunta e sottoscritta dalle parti, depositata dagli Avvocati in data 21-
22.10.2025”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dopo aver rappresentato che dalla relazione con Parte_1
è nato in data [...] il figlio e, CP_1 Persona_1
successivamente, il venir meno della convivenza more uxorio con il resistente, ha chiesto al Tribunale che venissero stabiliti i modi di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sul minore, il diritto di visita del padre, nonché un assegno di mantenimento nella misura di € 350,00 mensili in favore del figlio, collocato prevalentemente presso la madre.
Con rituale comparsa di risposta, si è costituito . CP_1
Il procedimento ha subito taluni rinvii, al fine di verificare la possibilità di addivenire a un accordo tra le parti.
In data 28.4.2025 le parti hanno raggiunto e sottoscritto il seguente accordo:
“Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse del figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mente pagina 2 di 7 ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; Stabilire
l'affido condiviso del figlio minore ed il collocamento prevalente dello stesso presso la madre con la quale il minore continuerà a vivere presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita in Trapani nella via G.B. Fardella n. 117;
Stabilire che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e CP_1
con le modalità di seguito indicati: nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre: tutte le settimane dal lunedì all'ora di pranzo (quando il sig. CP_1
andrà a prelevare il figlio al grest o presso altro luogo in cui lo stesso si troverà) al giovedì mattina (quando il sig. andrà ad accompagnare il CP_1
figlio al grest o presso altro luogo dallo stesso frequentato); nel periodo che va dal 16 settembre al 14 giugno: tutte le settimane dal sabato mattina alle 09:00 al martedì mattina (quando il sig. andrà ad accompagnare il figlio a CP_1
scuola); D. Stabilire il diritto del padre di tenere con se il figlio per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendendo alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; E. Stabilire che le comunicazioni tra il figlio minore ed i genitori, quando non sono insieme, avranno luogo tramite il telefono del genitore con il quale il minore si trova, negli orari della pausa pranzo (14:30-16:00) e dalle 21:00 alle 22:00; F. Stabilire che ciascun genitore, in caso di propria assenza/impedimento, potrà delegare per prendere/portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludico-sportivi, i nonni e gli zii del bambino nonché ogni altra persona di propria fiducia;
G. Stabilire un assegno di pagina 3 di 7 mantenimento, a carico del sig. , per il figlio minore pari ad Euro CP_1
250,00 mensili da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese sul conto corrente della madre prevalente collocataria, ordinando che l'anzidetto importo venga rivalutato annualmente secondo le variazioni dei prezzi di beni di consumo rilevate dall'ISTAT; H. Stabilire che entrambi i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie del figlio, rimandandosi a tal uopo al Protocollo vigente presso il Tribunale di Trapani;
I. Stabilire che l'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50% sui rispettivi conti correnti personali;
L. Compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi del presente giudizio”.
Con note scritte depositate il 30.6.2025, parte ricorrente, richiamata la relazione del 19.6.2025 redatta da Servizio di Psicologia Giuridica, ha revocato l'iniziale accordo raggiunto con esclusivamente in ordine alla definizione del CP_1
periodo di permanenza del minore presso il padre durante il periodo scolastico
(sopra evidenziate).
Fatte nuovamente interloquire le parti, con accordo sottoscritto e depositato il
22.10.2025, le stesse hanno dichiarato di mantenere ferme tutte le sopra richiamate clausole, modificando la parte relativa alla collocazione del figlio minore nel periodo 16 settembre – 14 giugno nel seguente modo: “Nel periodo che va dal 16 settembre al 14 giugno di ogni anno, il minore trascorrerà quattro giornate consecutive con la madre e quattro giornate consecutive con il padre, alternando in tal modo la permanenza presso ciascun genitore."
Indi, sollecitato il parere del PM, la causa veniva avviata a decisione.
*** pagina 4 di 7 Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole minore d'età della coppia.
Alla luce della modifica intervenuta, si reputa opportuno richiamare il globale accordo dalle parti accettato: “Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse del figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità
e inclinazioni naturali, mente ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; Stabilire l'affido condiviso del figlio minore ed il collocamento prevalente dello stesso presso la madre con la quale il minore continuerà a vivere presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita in
Trapani nella via G.B. Fardella n. 117; Stabilire che il sig. potrà CP_1
vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre: tutte le settimane dal lunedì all'ora di pranzo (quando il sig. andrà a prelevare il figlio al grest o CP_1
presso altro luogo in cui lo stesso si troverà) al giovedì mattina (quando il sig. andrà ad accompagnare il figlio al grest o presso altro luogo dallo stesso CP_1
frequentato); Nel periodo che va dal 16 settembre al 14 giugno di ogni anno, il minore trascorrerà quattro giornate consecutive con la madre e quattro giornate consecutive con il padre, alternando in tal modo la permanenza presso ciascun genitore;
D. Stabilire il diritto del padre di tenere con se il figlio per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendendo alternativamente pagina 5 di 7 di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; E. Stabilire che le comunicazioni tra il figlio minore ed i genitori, quando non sono insieme, avranno luogo tramite il telefono del genitore con il quale il minore si trova, negli orari della pausa pranzo (14:30-16:00) e dalle 21:00 alle 22:00; F. Stabilire che ciascun genitore, in caso di propria assenza/impedimento, potrà delegare per prendere/portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludico-sportivi, i nonni e gli zii del bambino nonché ogni altra persona di propria fiducia;
G. Stabilire un assegno di mantenimento, a carico del sig. , per il figlio minore pari ad Euro CP_1
250,00 mensili da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese sul conto corrente della madre prevalente collocataria, ordinando che l'anzidetto importo venga rivalutato annualmente secondo le variazioni dei prezzi di beni di consumo rilevate dall'ISTAT; H. Stabilire che entrambi i genitori dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie del figlio, rimandandosi a tal uopo al Protocollo vigente presso il Tribunale di Trapani;
I. Stabilire che l'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50% sui rispettivi conti correnti personali;
L. Compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi del presente giudizio”.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, come sopra composto e definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi, così provvede: pagina 6 di 7 1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
CO IV MI LO
pagina 7 di 7