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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2440/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 2440/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TICCIATI Parte_1 C.F._1
SONIA ed elettivamente domiciliata in Pontedera (PI), Via F. Lotti n.12, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
A L B E R T O R U G A R I (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
P A R R E L L O C A N D E L O R O e d elettivamente domiciliato in Palmi, Via B. Buozzi n.73 presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Parte ricorrente ha concluso come segue: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Assegnazione della casa coniugale alla SI.ra
, con tutti gli arredi e corredi;
3) Disporre a carico del SI. Parte_1 CP_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, con versamento alla SI.ra entro il Parte_1
giorno 05 di ogni mese della somma di €500,00 oltre rivalutazione ISTAT annuale automatica;
4)
Disporre a carico del SI. di concorrere alle spese straordinarie necessarie per il CP_1
figlio, scolastiche (compreso approvvigionamento di inizio anno), mediche, sportive e ricreative, nella misura del 50%, da corrispondere entro dieci giorni della consegna di copia delle ricevute spese;
5) Disporre a carico del SI. l'obbligo di concorrere al mantenimento della CP_1
SI.ra con il versamento entro il giorno 05 di ogni mese dell'importo di € 700,00, Parte_1
oltre rivalutazione ISTAT annuale e automatica;
6) Il figlio rimarrà con il padre un fine settimana alternato con la madre dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera dopo cena;
due pomeriggi durante la settimana;
maggiori festività Vigilia di Natale – Natale – Santo Stefano,
Pasqua – Pasquetta alternate. Alternato sarà anche il periodo che va dal 27/12 – 01/01 e dal 01/01 al 07/01 di ogni anno. Il padre terrà il figlio quindici giorni anche non consecutivi per le vacanze estive da concordare entro il mese di maggio di ogni anno, stesso diritto alla madre. Con vittoria di spese e competenze legali.” [da Note scritte depositate il 30/10/2024 in funzione di sostituzione dell'udienza del 07/11/2024]
Parte resistente ha concluso come segue: “ In via preliminare ci si oppone alla richiesta di addebito di separazione avanzata nei confronti del SInor perché infondata sia in fatto che CP_1
in diritto;
Nel merito si chiede: 1) che la separazione sia pronunciata con addebito alla SI.ra Parte_1
, evidenziando che tale richiesta è giustificata dalla circostanza che la resistente ha violato
[...]
i doveri coniugali venendo meno ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. avendo fatto mancare nel periodi di malattia del SInor comprensione e sostegno nell'affrontare la CP_1 malattia, completamente trascurando l'affezione coniugale a fondamento del matrimonio, nonché per le continue ingerenze della di lei madre nel rapporto coniugale e per converso che venga statuito che nessuna somma deve il SI. alla SI.ra a titolo di CP_2 Parte_1
mantenimento; 2) che siano confermati i provvedimenti relativi al figlio e alla casa coniugale;
3) che venga accertato che la SI.ra ha venduto, incassato e trattenuto il prezzo Parte_1 dell'immobile intestato in parti uguali a lei ed al SI. , precisando che pur se ha CP_1
estinto il mutuo contratto dal SI versando la somma di euro 77.095,94, ha trattenuto la CP_1
residua somma;
4), che venga emesso un provvedimento con il quale venga disposto che la SI.ra
debba restituire al SI. la somma che sarà accertata e Parte_2 CP_1
quantificata in corso di causa quale prezzo incassato dalla vendita dell'immobile sito in Pontedera e meglio individuato catastalmente al foglio 24 particella 984 sub 24 “appartamento” e sub 12
“garage” di comune proprietà; 5) che venga accertato che la SI.ra ha amministrato tutte Parte_1
le risorse economiche della famiglia ed in particolare i proventi del lavoro del SI. 6) che CP_1
venga accertato che la SI.ra ha depositato sul conto corrente postale o bancario in- Parte_1
testato a lei ed alla madre le somme risparmiate derivanti dal lavoro del SI. Parte_3
7) che venga emesso provvedimento con il quale sia disposto che la SI.ra debba CP_1 Parte_1
restituire al SI. le somme che detiene e che sono il frutto dei risparmi accantonati dai CP_1
guadagni derivanti dal lavoro dal SI. In subordine qualora non dovesse essere pronunciata CP_1
sentenza con addebito nei confronti della SI.ra , si chiede: - che venga ridotta Parte_1
la somma che il Giudice ha stabilito a favore della SInora a titolo di mantenimento, con Parte_1
vittoria di spese, diritti e onorari di causa”. [da Memoria depositata il 08/06/2022, ultimo atto nel quale ha precisato le conclusioni, con rinvio negli atti successivi].
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/06/2021 chiedeva fosse pronunciata la Parte_1
separazione giudiziale nei confronti del marito , matrimonio celebrato in data CP_1
15/09/2007 nel Comune di Pontedera (PI); i due coniugi hanno adottato nell'anno 2012 il minore
, nato il [...] in Kasnogorsk (Federazione Russa), ad [...] pertanto maggiorenne. Per_1
Parte ricorrente riferiva dell'inizio della crisi coniugale da circa un anno e mezzo prima quando il marito, che soffre di depressione e di una forma di disturbo bipolare, ha iniziato ad assumere condotte prepotenti e autoritarie verso la moglie, alternando fasi di rabbia e fasi di depressione e apatia, escludendo di fatto rapporti di ogni genere con la moglie. Infine, la ricorrente allegava che, nell'ottobre 2020, dopo un abbandono e ritorno successivo alla casa familiare, il SI. CP_1
l'aveva lasciata definitivamente;
per l'aspetto economico, da quel momento, il coniuge aveva concesso la delega alla ricorrente sul proprio conto corrente ed un bancomat per le spese necessarie.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la separazione giudiziale alle seguenti condizioni: -
l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, con assegnazione a suo favore, disponendo per la frequentazione dei figli con il padre;
versamento del contributo per il mantenimento del figlio di €.500,00 mensile e rivalutazione ISTAT annuale, le spese straordinarie al 50%, l'assegno di mantenimento alla coniuge di €.700,00 oltre rivalutazione
ISTAT, con vittoria di spese. Con comparsa di costituzione, in data 25/10/2021 si costituiva in giudizio , allegando CP_1
che si era dovuto allontanare dalla casa familiare perché era stata proprio la coniuge a deciderlo, essendo stato lasciato dalla moglie da solo ad affrontare i suoi gravi problemi di salute, e quindi aveva deciso di recarsi presso i propri genitori in Palmi (RC).
Chiedeva, quindi, l'addebito della separazione giudiziale alla moglie per violazione dei doveri coniugali, l'affido condiviso del figlio con collocazione dello stesso presso la casa coniugale, il contributo al mantenimento del figlio di €.300,00 mensili oltre alle spese straordinarie, con vittoria di spese. Il resistente, in comparsa, allegava anche di aver lavorato sempre ed utilizzato tutti i proventi del suo lavoro sia per i bisogni della famiglia ma anche per le spese di acquisto e ristrutturazione della casa coniugale di comune proprietà, immobile venduto con incasso a febbraio 2021, solo da parte della SI.ra . Parte_1
All'udienza presidenziale del 15/11/2021, la Presidente sentiva i coniugi ed ha espletato il tentativo di conciliazione, con esito negativo. Con ordinanza in pari data, di scioglimento della riserva assunta, la Presidente ha emanato, ex art.708 c.p.c., i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1)
Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale pertanto assegna la casa coniugale;
il figlio potrà trascorrere due giorni a settimana col padre, ossia il martedì ed il giovedì di ogni settimana con relativo pernotto (salvo diverso accordo) ed i fine settimana in senso alternato. Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà 15 giorni continuativi con ciascuno dei genitori da concordare tra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni tra i genitori il Santo Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedi dell'Angelo; per tutte le altre festività dell'anno (8 dicembre, 1 maggio, 2 giugno ecc.) sarà seguito il calendario di visite ordinario.
Fatti salvi diversi accordi anche e soprattutto secondo la volontà del figlio previa comunicazione tra
i genitori;
3) pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di €. 300,00 complessivi, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
4) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie a titolo di mantenimento la somma di Euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT”.
La Presidente nominava poi sé stessa Giudice istruttore e fissava dinanzi a sé l'udienza del
10/03/2022. Ne è seguito il deposito delle memorie e atti delle parti, comprese le Memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., autorizzate con ordinanza del 04/05/2022.
In particolare, nella Memoria integrativa ex art.709 c.p.c. del 01/12/2021 la ricorrente ha modificato le originarie conclusioni, chiedendo anche l'addebito della separazione a carico del marito per avere con il suo comportamento aggressivo e dispregiativo verso la moglie e di abbandono della casa coniugale, reso intollerabile la convivenza. Anche il resistente, nella Memoria del 15/12/2021 ha riformulato le proprie conclusioni.
Con provvedimento reso in data 22/11/2022 e lette le note scritte depositate dalle parti in funzione di sostituzione dell'udienza del 20/10/2022, il Giudice ha ammesso le prove orali richieste ed ha disposto l'acquisizione, a mezzo della Guardia di Finanza, di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, con successive integrazioni disposte con ordinanza del
28/12/2022 per procedere all'accertamento di eventuali rapporti bancari intrattenuti dalle stesse con i vari istituti di credito, del 13/11/2023, in particolare per la ricerca a carico della ricorrente l'estensione anche a determinati istituti bancari e postali, del 12/04/2024 per l'estensione sui rapporti bancari e/o postali intestati e/o cointestati delle parti, ai tre anni precedenti l'instaurazione della causa, in quanto le indagini della Guardia di Finanza circa i conti correnti erano state effettuate per gli anni
2020 (1 luglio ), 2021, 2022, 2023 (quindi successivi e non anche a quelli antecedenti all'iscrizione della causa a ruolo).
Con ordinanza del 20/08/2024, è stata fissata l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 09/01/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
E' seguito il Visto “Nulla si oppone” da parte del Pubblico Ministero.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali, comprese le risultanze delle attività di indagini della Guardia di Finanza effettuate su entrambe le parti.
**** Sulla domanda di separazione giudiziale dei coniugi
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Stante l'esito negativo del tentativo di riconciliazione esperito dalla Presidente all'udienza del
15/11/2021 e le dichiarazioni delle parti, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia definitivamente interrotta e non possa riprendere, come confermato in atti.
Le questioni oggetto di decisione riguardano l'addebito della separazione chiesto da entrambi i coniugi e gli aspetti economici riguardanti sia il contributo al mantenimento del figlio che l'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente, oltre a domande relative alle spese per lavori sull'immobile adibito a casa familiare.
Sulla domanda di addebito
In relazione alla domanda di addebito avanzata da ciascuna parte, si evidenzia che, in prima istanza,
è stata inoltrata dal resistente e motivata dal diniego di sostegno morale e materiale allo stesso, affetto da grave malattia, da parte della coniuge, e successivamente dalla ricorrente, allegando le cause dell'intollerabilità della convivenza nel comportamento aggressivo e dispregiativo del marito verso la moglie, oltre che dall'abbandono della casa coniugale. Nelle conclusioni come da ultimo precisate dalla ricorrente, in data 30/10/2024, non è stata riproposta la domanda di addebito della separazione a carico del coniuge.
Sul punto, sono da ritenersi dirimenti le risultanze delle prove testimoniali.
Il teste escusso all'udienza del 01/06/2023, amico di entrambe le parti e collega del Testimone_1
resistente, alla domanda se il SI. fosse stato invitato dalla moglie a lasciare la casa CP_3 familiare, ha risposto: “Invitato proprio penso non sia il termine giusto, è stato conSIliato anche dalla moglie, ma io mi ricordo che la moglie aveva sentito i familiari di lui e questa cosa era nata di comune accordo con lui e loro. A Pontedera la situazione non era tanto idonea e forse l'ambiente familiare di origine l'avrebbe aiutato meglio a superare la situazione, pensando magari che i suoi problemi fossero dovuti allo stare in casa con la moglie”; anzi in merito al trasferimento in Calabria, ha dichiarato: “Adr Ticciati: la trasferta in Calabria di è stata decisa con la famiglia di CP_1
origine? Che io mi ricordo, penso che sia stata una cosa di comune accordo tra loro, non so se qualcuno da una parte all'altra ha spinto di più o di meno. Ho parlato con tutti e due e si conSIliava il suo trasferimento giù, con i genitori e il fratello per vedere se cambiava la situazione di disagio che poteva avere in Toscana”. Il SI. ha riferito che insieme alla moglie del SI. si era recato in Testimone_1 CP_3 ospedale ove era ricoverato quest'ultimo e, una volta dimesso, per accompagnarlo insieme in aeroporto: “lo abbiamo preso, portato in aeroporto e farlo imbarcare con l'assistenza. oleva CP_1
andare, ma era molto agitato di dover lasciare la moglie in quel frangente. Io mi ricordo che ci fu anche un episodio in cui lui chiedeva alla moglie di continuare a chiamarlo, di non abbandonarlo. Il figlio non c'era, mi sembra fosse a scuola”.
Escusso, anche il fratello del SI. ha dichiarato che per il trasferimento in Calabria si CP_3
era occupato il collega del resistente.
Anche la cognata del resistente, SI.ra , all'udienza del 28/03/2024 ha così riferito, Controparte_4
in merito al ritorno alla casa dei genitori del SI. , poiché era stata la SI.ra CP_3 Parte_1
che aveva invitato il marito a lasciare la casa familiare: “è vero. Lo so perché quando lui è stato male mi ha chiamato subito e la moglie contemporaneamente mio marito e ha detto di andare su a prendere mio cognato perché lei non poteva fare niente. Lui mi chiamò quando era all'ospedale dicendomi che stava male e mi ha chiesto di andare su, io allora ho chiamato la moglie e chiesi alla moglie di farlo uscire dall'ospedale e di mandarlo giù perché non lo voleva a casa. Fu lei stessa che Per_2 mi disse di non volerlo a casa. Io le avevo chiesto di prenderlo all'ospedale e di metterlo su un aereo, lei non l'ha voluto fare e allora ho chiamato il suo collega, ha fatto il biglietto, ha avuto l'assistenza.
L'avv. Cecere chiede un chiarimento, la SI.ra risponde: ha detto che non andava a Per_2
prenderlo in ospedale e io ho mandato il collega. Quando mi sono rivolta alla SInora, la SInora ha detto che giù c'eravamo i parenti e che lei qua non lo voleva. Dopo abbiamo parlato con il collega”.
All'udienza del 26/10/2023, la teste , amica della ricorrente e conoscente anche del Testimone_2 resistente, alla domanda “7) Vero che a seguito alla diagnosi di depressione e bipolarismo del marito la SI.ra gli ha manifestato il suo supporto accompagnando alle visite mediche, Parte_1
chiedendogli frequentemente di parlarle di come si sentiva e se poteva fare qualcosa per aiutarlo ma lui ha rifiutato il suo aiuto chiudendosi in sé stesso?”, ha così risposto: “Sapevo della diagnosi, come riferito da . Sì, è vero, lo so perché ho assistito ad alcune telefonate che lei gli faceva, lui da Pt_1 una parte cercava l'aiuto ma poi lo rifiutava. Lei era sempre disponibile ad accompagnarlo alle visite, a portarlo in ospedale ma lui alcune volte si chiudeva e rifiutava il suo aiuto”.
Sta di fatto però che è provato sia che la moglie non tentò di trattenere il marito e offrirgli supporto, ma soprattutto è provato che il SI. subito dopo essere stato dimesso dal reparto di CP_3
psichiatria, fu imbarcato su un volo diretto dai propri familiari con tanto di servizio di assistenza e senza la presenza della moglie SI.ra che si è limitata ad accompagnarlo Parte_1 all'aeroporto. Nel successivo periodo di malattia e di cura, è inoltre provato che la moglie non andò mai a trovarlo
, ma anzi si disinteressò di lui completamente, neppure informandosi delle sue condizioni di salute né raggiungendolo con il figlio.
Infatti, sentito come testimone, fratello del ricorrente, ha riferito che il resistente Testimone_3
rimase dai propri familiari per ben due anni.
Anche la madre del resistente sentita come testimone, alle domande “ G) “nel Controparte_5
periodo in cui il SInor è rimasto in Calabria, ovvero nel periodo che va da ottobre 2020 al CP_1 mese di luglio 2021 era in uno stato di salute molto precario?”, ha risposto affermativamente;
in particolare a quella sulle condizioni di salute del figlio e sui contatti tra costui e la di lui moglie “H)
“il SInor in tale periodo cambiava facilmente l'umore e le sue decisioni erano facilmente CP_1 influenzabili?” risponde: “si è vero. Certe volte diceva che non voleva campare più, che non voleva andare avanti. Poi c'erano momenti in cui era lucido”. L'avv. Candeloro chiede se la SI.ra CP_5
ha parlato qualche volta con la SI.ra circa al fatto che il figlio non poteva stare a casa Per_2 della SInora. , risponde: “mio figlio è stato malato, lei non mi ha mai chiamato per sapere Per_2
come stava mio figlio. Non chiamava nemmeno lui, a volte la chiamava lui a lei quando era lucido.
Una volta l'ha chiamato e non sapete cosa ha fatto, si è girata male, dicendo la SI.ra 'ti ho Per_2 detto di non rompere'. Io ho ascoltato la chiamata”.
Pur considerando che, come da pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. I ordin.n.11032 del
24/04/2024 “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi)”, nel caso di specie il ritorno del resistente alla terra natia non integra certamente un abbandono della casa coniugale, in quanto si è reso necessario proprio a causa della grave malattia che aveva colpito il ricorrente e della mancanza di assistenza a lui offerta da parte della moglie.
Risulta, quindi, provato che la moglie è venuta meno ai propri obblighi di assistenza morale e materiale al marito in una fase di grave fragilità dello stesso dovuta ad una patologia invalidante che aveva reso necessario addirittura il ricovero in psichiatria;
tale condotta si è manifestata in un totale disinteresse per le di lui sorti sia nel non offrirgli assistenza presso la propria residenza coniugale, sia nel non accompagnarlo personalmente dai parenti e sia per i successivi due anni, non informandosi sulle sue condizioni, non andandolo a trovare né portando presso di lui il figlio minore ma delegando completamente la cura e l'assistenza del proprio marito alla sua famiglia di origine.
Tutto ciò considerato sussistono i presupposti per qualificare le condotte della SI.ra Parte_1
come in violazione degli obblighi di cui all'art.143 c.c.; è quindi da ritenersi meritevole di
[...]
accoglimento la domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente, ed avanzata dal resistente.
Sulla domanda di affidamento del figlio, sulla domanda di assegnazione della casa familiare e del contributo al mantenimento del figlio
In merito alle domande concernenti il figlio , preliminarmente, il Collegio evidenzia che Per_1
nulla deve essere statuito in ordine all'affidamento, essendo divenuto, nelle more, maggiorenne, residuando la questione del contributo al mantenimento.
La ricorrente ha avanzato la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio di €.500,00 mentre il resistente ha chiesto la conferma dell'ordinanza dei provvedimenti provvisori che aveva previsto €.300,00, salva la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra Parte_1
ove vive anche il figlio .
[...] Per_1
Nulla quaestio, dunque, sulla conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ove vive con il figlio.
Al fine di determinare il contributo al mantenimento a favore del figlio, è stata svolta un'ampia istruttoria sulla condizione economico-reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi, con molteplici integrazioni e conseguenti depositi di accertamenti di indagine da parte della Guardia di Finanza delegata.
Il SI. è dipendente del Ministero dell'Interno con retribuzione mensile di circa CP_3
€.2.508,67 (€.3.933,67 di settembre 2023), come da estratti conto corrente in atti.
La SI.ra , invero, risulta essere disoccupata, senza reddito proprio, titolare ad oggi Parte_1 dell'assegno di mantenimento previsto dal Tribunale con i provvedimenti provvisori.
Tenendo conto che, sebbene divenuto maggiorenne, non è stata allegata una condizione di autosufficienza economica del figlio, con riconoscimento della necessità da parte di entrambi i genitori di un contributo economico al mantenimento a carico del padre, occorre analizzare le risultanze delle attività di indagine della Guardia di Finanza per statuire sulla quantificazione. Dalla documentazione depositata dalla Polizia Tributaria è emerso un quadro ampio, connotato da titolarità e contitolarità di conti, titoli, investimenti, e finanziamenti, analizzati per entrambe le parti, dalla quale si evince una situazione di maggiore disponibilità economico-reddituale a favore del SI.
, tenuto conto del fatto che è un lavoratore subordinato, percipiente una retribuzione CP_3 mensile con la quale, fino alla separazione di fatto, provvedeva al sostentamento dell'intero nucleo familiare. Considerato, inoltre, che nel frattempo il figlio è cresciuto con nuove eSIenze anche economiche, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre un aumento del contributo al mantenimento del figlio minore già previsto con i provvedimenti provvisori, nella somma di €.500,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, sussiste a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva. L'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori devono comunicare, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore deve rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario.
Sulla domanda di assegno di mantenimento a favore della coniuge
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico della resistente, deve essere rigettata la domanda di attribuzione di assegno di mantenimento.
Inoltre, tenuto conto che, da quanto è emerso dall'esito delle indagini della Guardia di Finanza, non appare esistente una condizione di stato di bisogno né è stata provata una condizione di impossibilità di provvedere alla propria sussistenza, il Collegio ritiene non configurati nemmeno i requisiti per riconoscere, a favore della ricorrente, un assegno alimentare.
Sulle altre domande economiche (restituzione di somme)
Il resistente ha avanzato anche domande relative al contratto di vendita di un immobile cointestato tra i coniugi, con richiesta di un provvedimento di condanna della SI.ra alla Parte_2
restituzione al SI. della somma quale prezzo incassato, concernenti i depositi della CP_1
ricorrente su conti di cui sarebbe contitolare con la propria madre, con ordine di restituzione al coniuge degli importi detenuti, frutto dei risparmi accantonati dai guadagni derivanti dal lavoro dal SI. CP_1
Sul punto, il Collegio aderisce all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, negli anni, ha sancito il principio dell'inammissibilità delle domande restitutorie nel giudizio di separazione personale dei coniugi poiché non connesse all'oggetto del giudizio, relativo invero gli istituti di cui agli artt. 155 c.c. e art.156 c.c., in senso sostanziale, oltre che procedurale, essendo azioni esperibili con riti diversi.
Non è ammissibile, quindi, il simultaneus processus, nel giudizio di separazione coniugi, anche delle domande relative alle questioni di dare/avere, comprese quelle di restituzione somme, distinte dal giudizio di separazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I n.4367/2003, Cass. Civ. n.9915/2007, Cass. Civ. Sez. I
n.18870/2014), in virtù dell'art.40 c.p.c. Inoltre, trattasi di domande che implicano un'attività probatoria di accertamento sulla sussistenza di obbligazioni che devono trovare esplicazione in un distinto ed autonomo giudizio di merito.
Sulle domande di condanna al pagamento delle spese di lite
Atteso l'esito della lite, con soccombenza reciproca, per la ricorrente sulla domanda di addebito e sull'assegno di mantenimento, e per il resistente sulla quantificazione del contributo al mantenimento del figlio e sull'inammissibilità delle altre istanze di natura economica non connesse con la presente causa, le spese di causa devono essere compensate, interamente, tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 CP_1 C.F._3 matrimonio celebrato in Pontedera (PI) il 15/09/2007, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pontedera (PI) al n.32, Parte I, anno 2007;
2. DICHIARA che la separazione è addebitabile alla SI.ra ; Parte_1
3. ASSEGNA la casa familiare alla SI.ra sita in Pontedera (PI), in Via Parte_1
Oliviero Bagnoli n.2 ove vive con il figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
4. PONE a carico del SI. l'obbligo di corrispondere a il CP_3 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, versando alla stessa l'importo di €.500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
5. DISPONE che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie,
scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso.
Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore deve rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario;
6. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla SI.ra ; Parte_1
7. RIGETTA la domanda di attribuzione di assegno di mantenimento proposta dalla SI.ra
; Parte_1
8. DICHIARA inammissibili le altre domande di natura economica avanzate dal SI. CP_3
in quanto non connesse con la causa di separazione;
[...]
9. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite tra le parti.
10. ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pontedera (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio celebrato in data 15/09/2007, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pontedera (PI) al n.32,
Parte I, anno 2007.
Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pontedera (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Pisa, nella camera di conSIlio del 3/06/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 2440/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TICCIATI Parte_1 C.F._1
SONIA ed elettivamente domiciliata in Pontedera (PI), Via F. Lotti n.12, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
A L B E R T O R U G A R I (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
P A R R E L L O C A N D E L O R O e d elettivamente domiciliato in Palmi, Via B. Buozzi n.73 presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Parte ricorrente ha concluso come segue: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Assegnazione della casa coniugale alla SI.ra
, con tutti gli arredi e corredi;
3) Disporre a carico del SI. Parte_1 CP_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, con versamento alla SI.ra entro il Parte_1
giorno 05 di ogni mese della somma di €500,00 oltre rivalutazione ISTAT annuale automatica;
4)
Disporre a carico del SI. di concorrere alle spese straordinarie necessarie per il CP_1
figlio, scolastiche (compreso approvvigionamento di inizio anno), mediche, sportive e ricreative, nella misura del 50%, da corrispondere entro dieci giorni della consegna di copia delle ricevute spese;
5) Disporre a carico del SI. l'obbligo di concorrere al mantenimento della CP_1
SI.ra con il versamento entro il giorno 05 di ogni mese dell'importo di € 700,00, Parte_1
oltre rivalutazione ISTAT annuale e automatica;
6) Il figlio rimarrà con il padre un fine settimana alternato con la madre dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera dopo cena;
due pomeriggi durante la settimana;
maggiori festività Vigilia di Natale – Natale – Santo Stefano,
Pasqua – Pasquetta alternate. Alternato sarà anche il periodo che va dal 27/12 – 01/01 e dal 01/01 al 07/01 di ogni anno. Il padre terrà il figlio quindici giorni anche non consecutivi per le vacanze estive da concordare entro il mese di maggio di ogni anno, stesso diritto alla madre. Con vittoria di spese e competenze legali.” [da Note scritte depositate il 30/10/2024 in funzione di sostituzione dell'udienza del 07/11/2024]
Parte resistente ha concluso come segue: “ In via preliminare ci si oppone alla richiesta di addebito di separazione avanzata nei confronti del SInor perché infondata sia in fatto che CP_1
in diritto;
Nel merito si chiede: 1) che la separazione sia pronunciata con addebito alla SI.ra Parte_1
, evidenziando che tale richiesta è giustificata dalla circostanza che la resistente ha violato
[...]
i doveri coniugali venendo meno ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. avendo fatto mancare nel periodi di malattia del SInor comprensione e sostegno nell'affrontare la CP_1 malattia, completamente trascurando l'affezione coniugale a fondamento del matrimonio, nonché per le continue ingerenze della di lei madre nel rapporto coniugale e per converso che venga statuito che nessuna somma deve il SI. alla SI.ra a titolo di CP_2 Parte_1
mantenimento; 2) che siano confermati i provvedimenti relativi al figlio e alla casa coniugale;
3) che venga accertato che la SI.ra ha venduto, incassato e trattenuto il prezzo Parte_1 dell'immobile intestato in parti uguali a lei ed al SI. , precisando che pur se ha CP_1
estinto il mutuo contratto dal SI versando la somma di euro 77.095,94, ha trattenuto la CP_1
residua somma;
4), che venga emesso un provvedimento con il quale venga disposto che la SI.ra
debba restituire al SI. la somma che sarà accertata e Parte_2 CP_1
quantificata in corso di causa quale prezzo incassato dalla vendita dell'immobile sito in Pontedera e meglio individuato catastalmente al foglio 24 particella 984 sub 24 “appartamento” e sub 12
“garage” di comune proprietà; 5) che venga accertato che la SI.ra ha amministrato tutte Parte_1
le risorse economiche della famiglia ed in particolare i proventi del lavoro del SI. 6) che CP_1
venga accertato che la SI.ra ha depositato sul conto corrente postale o bancario in- Parte_1
testato a lei ed alla madre le somme risparmiate derivanti dal lavoro del SI. Parte_3
7) che venga emesso provvedimento con il quale sia disposto che la SI.ra debba CP_1 Parte_1
restituire al SI. le somme che detiene e che sono il frutto dei risparmi accantonati dai CP_1
guadagni derivanti dal lavoro dal SI. In subordine qualora non dovesse essere pronunciata CP_1
sentenza con addebito nei confronti della SI.ra , si chiede: - che venga ridotta Parte_1
la somma che il Giudice ha stabilito a favore della SInora a titolo di mantenimento, con Parte_1
vittoria di spese, diritti e onorari di causa”. [da Memoria depositata il 08/06/2022, ultimo atto nel quale ha precisato le conclusioni, con rinvio negli atti successivi].
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/06/2021 chiedeva fosse pronunciata la Parte_1
separazione giudiziale nei confronti del marito , matrimonio celebrato in data CP_1
15/09/2007 nel Comune di Pontedera (PI); i due coniugi hanno adottato nell'anno 2012 il minore
, nato il [...] in Kasnogorsk (Federazione Russa), ad [...] pertanto maggiorenne. Per_1
Parte ricorrente riferiva dell'inizio della crisi coniugale da circa un anno e mezzo prima quando il marito, che soffre di depressione e di una forma di disturbo bipolare, ha iniziato ad assumere condotte prepotenti e autoritarie verso la moglie, alternando fasi di rabbia e fasi di depressione e apatia, escludendo di fatto rapporti di ogni genere con la moglie. Infine, la ricorrente allegava che, nell'ottobre 2020, dopo un abbandono e ritorno successivo alla casa familiare, il SI. CP_1
l'aveva lasciata definitivamente;
per l'aspetto economico, da quel momento, il coniuge aveva concesso la delega alla ricorrente sul proprio conto corrente ed un bancomat per le spese necessarie.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la separazione giudiziale alle seguenti condizioni: -
l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, con assegnazione a suo favore, disponendo per la frequentazione dei figli con il padre;
versamento del contributo per il mantenimento del figlio di €.500,00 mensile e rivalutazione ISTAT annuale, le spese straordinarie al 50%, l'assegno di mantenimento alla coniuge di €.700,00 oltre rivalutazione
ISTAT, con vittoria di spese. Con comparsa di costituzione, in data 25/10/2021 si costituiva in giudizio , allegando CP_1
che si era dovuto allontanare dalla casa familiare perché era stata proprio la coniuge a deciderlo, essendo stato lasciato dalla moglie da solo ad affrontare i suoi gravi problemi di salute, e quindi aveva deciso di recarsi presso i propri genitori in Palmi (RC).
Chiedeva, quindi, l'addebito della separazione giudiziale alla moglie per violazione dei doveri coniugali, l'affido condiviso del figlio con collocazione dello stesso presso la casa coniugale, il contributo al mantenimento del figlio di €.300,00 mensili oltre alle spese straordinarie, con vittoria di spese. Il resistente, in comparsa, allegava anche di aver lavorato sempre ed utilizzato tutti i proventi del suo lavoro sia per i bisogni della famiglia ma anche per le spese di acquisto e ristrutturazione della casa coniugale di comune proprietà, immobile venduto con incasso a febbraio 2021, solo da parte della SI.ra . Parte_1
All'udienza presidenziale del 15/11/2021, la Presidente sentiva i coniugi ed ha espletato il tentativo di conciliazione, con esito negativo. Con ordinanza in pari data, di scioglimento della riserva assunta, la Presidente ha emanato, ex art.708 c.p.c., i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1)
Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale pertanto assegna la casa coniugale;
il figlio potrà trascorrere due giorni a settimana col padre, ossia il martedì ed il giovedì di ogni settimana con relativo pernotto (salvo diverso accordo) ed i fine settimana in senso alternato. Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà 15 giorni continuativi con ciascuno dei genitori da concordare tra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni tra i genitori il Santo Natale e Santo Stefano, Pasqua e Lunedi dell'Angelo; per tutte le altre festività dell'anno (8 dicembre, 1 maggio, 2 giugno ecc.) sarà seguito il calendario di visite ordinario.
Fatti salvi diversi accordi anche e soprattutto secondo la volontà del figlio previa comunicazione tra
i genitori;
3) pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di €. 300,00 complessivi, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
4) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie a titolo di mantenimento la somma di Euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT”.
La Presidente nominava poi sé stessa Giudice istruttore e fissava dinanzi a sé l'udienza del
10/03/2022. Ne è seguito il deposito delle memorie e atti delle parti, comprese le Memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., autorizzate con ordinanza del 04/05/2022.
In particolare, nella Memoria integrativa ex art.709 c.p.c. del 01/12/2021 la ricorrente ha modificato le originarie conclusioni, chiedendo anche l'addebito della separazione a carico del marito per avere con il suo comportamento aggressivo e dispregiativo verso la moglie e di abbandono della casa coniugale, reso intollerabile la convivenza. Anche il resistente, nella Memoria del 15/12/2021 ha riformulato le proprie conclusioni.
Con provvedimento reso in data 22/11/2022 e lette le note scritte depositate dalle parti in funzione di sostituzione dell'udienza del 20/10/2022, il Giudice ha ammesso le prove orali richieste ed ha disposto l'acquisizione, a mezzo della Guardia di Finanza, di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, con successive integrazioni disposte con ordinanza del
28/12/2022 per procedere all'accertamento di eventuali rapporti bancari intrattenuti dalle stesse con i vari istituti di credito, del 13/11/2023, in particolare per la ricerca a carico della ricorrente l'estensione anche a determinati istituti bancari e postali, del 12/04/2024 per l'estensione sui rapporti bancari e/o postali intestati e/o cointestati delle parti, ai tre anni precedenti l'instaurazione della causa, in quanto le indagini della Guardia di Finanza circa i conti correnti erano state effettuate per gli anni
2020 (1 luglio ), 2021, 2022, 2023 (quindi successivi e non anche a quelli antecedenti all'iscrizione della causa a ruolo).
Con ordinanza del 20/08/2024, è stata fissata l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 09/01/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
E' seguito il Visto “Nulla si oppone” da parte del Pubblico Ministero.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali, comprese le risultanze delle attività di indagini della Guardia di Finanza effettuate su entrambe le parti.
**** Sulla domanda di separazione giudiziale dei coniugi
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Stante l'esito negativo del tentativo di riconciliazione esperito dalla Presidente all'udienza del
15/11/2021 e le dichiarazioni delle parti, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia definitivamente interrotta e non possa riprendere, come confermato in atti.
Le questioni oggetto di decisione riguardano l'addebito della separazione chiesto da entrambi i coniugi e gli aspetti economici riguardanti sia il contributo al mantenimento del figlio che l'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente, oltre a domande relative alle spese per lavori sull'immobile adibito a casa familiare.
Sulla domanda di addebito
In relazione alla domanda di addebito avanzata da ciascuna parte, si evidenzia che, in prima istanza,
è stata inoltrata dal resistente e motivata dal diniego di sostegno morale e materiale allo stesso, affetto da grave malattia, da parte della coniuge, e successivamente dalla ricorrente, allegando le cause dell'intollerabilità della convivenza nel comportamento aggressivo e dispregiativo del marito verso la moglie, oltre che dall'abbandono della casa coniugale. Nelle conclusioni come da ultimo precisate dalla ricorrente, in data 30/10/2024, non è stata riproposta la domanda di addebito della separazione a carico del coniuge.
Sul punto, sono da ritenersi dirimenti le risultanze delle prove testimoniali.
Il teste escusso all'udienza del 01/06/2023, amico di entrambe le parti e collega del Testimone_1
resistente, alla domanda se il SI. fosse stato invitato dalla moglie a lasciare la casa CP_3 familiare, ha risposto: “Invitato proprio penso non sia il termine giusto, è stato conSIliato anche dalla moglie, ma io mi ricordo che la moglie aveva sentito i familiari di lui e questa cosa era nata di comune accordo con lui e loro. A Pontedera la situazione non era tanto idonea e forse l'ambiente familiare di origine l'avrebbe aiutato meglio a superare la situazione, pensando magari che i suoi problemi fossero dovuti allo stare in casa con la moglie”; anzi in merito al trasferimento in Calabria, ha dichiarato: “Adr Ticciati: la trasferta in Calabria di è stata decisa con la famiglia di CP_1
origine? Che io mi ricordo, penso che sia stata una cosa di comune accordo tra loro, non so se qualcuno da una parte all'altra ha spinto di più o di meno. Ho parlato con tutti e due e si conSIliava il suo trasferimento giù, con i genitori e il fratello per vedere se cambiava la situazione di disagio che poteva avere in Toscana”. Il SI. ha riferito che insieme alla moglie del SI. si era recato in Testimone_1 CP_3 ospedale ove era ricoverato quest'ultimo e, una volta dimesso, per accompagnarlo insieme in aeroporto: “lo abbiamo preso, portato in aeroporto e farlo imbarcare con l'assistenza. oleva CP_1
andare, ma era molto agitato di dover lasciare la moglie in quel frangente. Io mi ricordo che ci fu anche un episodio in cui lui chiedeva alla moglie di continuare a chiamarlo, di non abbandonarlo. Il figlio non c'era, mi sembra fosse a scuola”.
Escusso, anche il fratello del SI. ha dichiarato che per il trasferimento in Calabria si CP_3
era occupato il collega del resistente.
Anche la cognata del resistente, SI.ra , all'udienza del 28/03/2024 ha così riferito, Controparte_4
in merito al ritorno alla casa dei genitori del SI. , poiché era stata la SI.ra CP_3 Parte_1
che aveva invitato il marito a lasciare la casa familiare: “è vero. Lo so perché quando lui è stato male mi ha chiamato subito e la moglie contemporaneamente mio marito e ha detto di andare su a prendere mio cognato perché lei non poteva fare niente. Lui mi chiamò quando era all'ospedale dicendomi che stava male e mi ha chiesto di andare su, io allora ho chiamato la moglie e chiesi alla moglie di farlo uscire dall'ospedale e di mandarlo giù perché non lo voleva a casa. Fu lei stessa che Per_2 mi disse di non volerlo a casa. Io le avevo chiesto di prenderlo all'ospedale e di metterlo su un aereo, lei non l'ha voluto fare e allora ho chiamato il suo collega, ha fatto il biglietto, ha avuto l'assistenza.
L'avv. Cecere chiede un chiarimento, la SI.ra risponde: ha detto che non andava a Per_2
prenderlo in ospedale e io ho mandato il collega. Quando mi sono rivolta alla SInora, la SInora ha detto che giù c'eravamo i parenti e che lei qua non lo voleva. Dopo abbiamo parlato con il collega”.
All'udienza del 26/10/2023, la teste , amica della ricorrente e conoscente anche del Testimone_2 resistente, alla domanda “7) Vero che a seguito alla diagnosi di depressione e bipolarismo del marito la SI.ra gli ha manifestato il suo supporto accompagnando alle visite mediche, Parte_1
chiedendogli frequentemente di parlarle di come si sentiva e se poteva fare qualcosa per aiutarlo ma lui ha rifiutato il suo aiuto chiudendosi in sé stesso?”, ha così risposto: “Sapevo della diagnosi, come riferito da . Sì, è vero, lo so perché ho assistito ad alcune telefonate che lei gli faceva, lui da Pt_1 una parte cercava l'aiuto ma poi lo rifiutava. Lei era sempre disponibile ad accompagnarlo alle visite, a portarlo in ospedale ma lui alcune volte si chiudeva e rifiutava il suo aiuto”.
Sta di fatto però che è provato sia che la moglie non tentò di trattenere il marito e offrirgli supporto, ma soprattutto è provato che il SI. subito dopo essere stato dimesso dal reparto di CP_3
psichiatria, fu imbarcato su un volo diretto dai propri familiari con tanto di servizio di assistenza e senza la presenza della moglie SI.ra che si è limitata ad accompagnarlo Parte_1 all'aeroporto. Nel successivo periodo di malattia e di cura, è inoltre provato che la moglie non andò mai a trovarlo
, ma anzi si disinteressò di lui completamente, neppure informandosi delle sue condizioni di salute né raggiungendolo con il figlio.
Infatti, sentito come testimone, fratello del ricorrente, ha riferito che il resistente Testimone_3
rimase dai propri familiari per ben due anni.
Anche la madre del resistente sentita come testimone, alle domande “ G) “nel Controparte_5
periodo in cui il SInor è rimasto in Calabria, ovvero nel periodo che va da ottobre 2020 al CP_1 mese di luglio 2021 era in uno stato di salute molto precario?”, ha risposto affermativamente;
in particolare a quella sulle condizioni di salute del figlio e sui contatti tra costui e la di lui moglie “H)
“il SInor in tale periodo cambiava facilmente l'umore e le sue decisioni erano facilmente CP_1 influenzabili?” risponde: “si è vero. Certe volte diceva che non voleva campare più, che non voleva andare avanti. Poi c'erano momenti in cui era lucido”. L'avv. Candeloro chiede se la SI.ra CP_5
ha parlato qualche volta con la SI.ra circa al fatto che il figlio non poteva stare a casa Per_2 della SInora. , risponde: “mio figlio è stato malato, lei non mi ha mai chiamato per sapere Per_2
come stava mio figlio. Non chiamava nemmeno lui, a volte la chiamava lui a lei quando era lucido.
Una volta l'ha chiamato e non sapete cosa ha fatto, si è girata male, dicendo la SI.ra 'ti ho Per_2 detto di non rompere'. Io ho ascoltato la chiamata”.
Pur considerando che, come da pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. I ordin.n.11032 del
24/04/2024 “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi)”, nel caso di specie il ritorno del resistente alla terra natia non integra certamente un abbandono della casa coniugale, in quanto si è reso necessario proprio a causa della grave malattia che aveva colpito il ricorrente e della mancanza di assistenza a lui offerta da parte della moglie.
Risulta, quindi, provato che la moglie è venuta meno ai propri obblighi di assistenza morale e materiale al marito in una fase di grave fragilità dello stesso dovuta ad una patologia invalidante che aveva reso necessario addirittura il ricovero in psichiatria;
tale condotta si è manifestata in un totale disinteresse per le di lui sorti sia nel non offrirgli assistenza presso la propria residenza coniugale, sia nel non accompagnarlo personalmente dai parenti e sia per i successivi due anni, non informandosi sulle sue condizioni, non andandolo a trovare né portando presso di lui il figlio minore ma delegando completamente la cura e l'assistenza del proprio marito alla sua famiglia di origine.
Tutto ciò considerato sussistono i presupposti per qualificare le condotte della SI.ra Parte_1
come in violazione degli obblighi di cui all'art.143 c.c.; è quindi da ritenersi meritevole di
[...]
accoglimento la domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente, ed avanzata dal resistente.
Sulla domanda di affidamento del figlio, sulla domanda di assegnazione della casa familiare e del contributo al mantenimento del figlio
In merito alle domande concernenti il figlio , preliminarmente, il Collegio evidenzia che Per_1
nulla deve essere statuito in ordine all'affidamento, essendo divenuto, nelle more, maggiorenne, residuando la questione del contributo al mantenimento.
La ricorrente ha avanzato la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio di €.500,00 mentre il resistente ha chiesto la conferma dell'ordinanza dei provvedimenti provvisori che aveva previsto €.300,00, salva la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra Parte_1
ove vive anche il figlio .
[...] Per_1
Nulla quaestio, dunque, sulla conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ove vive con il figlio.
Al fine di determinare il contributo al mantenimento a favore del figlio, è stata svolta un'ampia istruttoria sulla condizione economico-reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi, con molteplici integrazioni e conseguenti depositi di accertamenti di indagine da parte della Guardia di Finanza delegata.
Il SI. è dipendente del Ministero dell'Interno con retribuzione mensile di circa CP_3
€.2.508,67 (€.3.933,67 di settembre 2023), come da estratti conto corrente in atti.
La SI.ra , invero, risulta essere disoccupata, senza reddito proprio, titolare ad oggi Parte_1 dell'assegno di mantenimento previsto dal Tribunale con i provvedimenti provvisori.
Tenendo conto che, sebbene divenuto maggiorenne, non è stata allegata una condizione di autosufficienza economica del figlio, con riconoscimento della necessità da parte di entrambi i genitori di un contributo economico al mantenimento a carico del padre, occorre analizzare le risultanze delle attività di indagine della Guardia di Finanza per statuire sulla quantificazione. Dalla documentazione depositata dalla Polizia Tributaria è emerso un quadro ampio, connotato da titolarità e contitolarità di conti, titoli, investimenti, e finanziamenti, analizzati per entrambe le parti, dalla quale si evince una situazione di maggiore disponibilità economico-reddituale a favore del SI.
, tenuto conto del fatto che è un lavoratore subordinato, percipiente una retribuzione CP_3 mensile con la quale, fino alla separazione di fatto, provvedeva al sostentamento dell'intero nucleo familiare. Considerato, inoltre, che nel frattempo il figlio è cresciuto con nuove eSIenze anche economiche, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre un aumento del contributo al mantenimento del figlio minore già previsto con i provvedimenti provvisori, nella somma di €.500,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, sussiste a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva. L'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori devono comunicare, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore deve rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario.
Sulla domanda di assegno di mantenimento a favore della coniuge
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico della resistente, deve essere rigettata la domanda di attribuzione di assegno di mantenimento.
Inoltre, tenuto conto che, da quanto è emerso dall'esito delle indagini della Guardia di Finanza, non appare esistente una condizione di stato di bisogno né è stata provata una condizione di impossibilità di provvedere alla propria sussistenza, il Collegio ritiene non configurati nemmeno i requisiti per riconoscere, a favore della ricorrente, un assegno alimentare.
Sulle altre domande economiche (restituzione di somme)
Il resistente ha avanzato anche domande relative al contratto di vendita di un immobile cointestato tra i coniugi, con richiesta di un provvedimento di condanna della SI.ra alla Parte_2
restituzione al SI. della somma quale prezzo incassato, concernenti i depositi della CP_1
ricorrente su conti di cui sarebbe contitolare con la propria madre, con ordine di restituzione al coniuge degli importi detenuti, frutto dei risparmi accantonati dai guadagni derivanti dal lavoro dal SI. CP_1
Sul punto, il Collegio aderisce all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, negli anni, ha sancito il principio dell'inammissibilità delle domande restitutorie nel giudizio di separazione personale dei coniugi poiché non connesse all'oggetto del giudizio, relativo invero gli istituti di cui agli artt. 155 c.c. e art.156 c.c., in senso sostanziale, oltre che procedurale, essendo azioni esperibili con riti diversi.
Non è ammissibile, quindi, il simultaneus processus, nel giudizio di separazione coniugi, anche delle domande relative alle questioni di dare/avere, comprese quelle di restituzione somme, distinte dal giudizio di separazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I n.4367/2003, Cass. Civ. n.9915/2007, Cass. Civ. Sez. I
n.18870/2014), in virtù dell'art.40 c.p.c. Inoltre, trattasi di domande che implicano un'attività probatoria di accertamento sulla sussistenza di obbligazioni che devono trovare esplicazione in un distinto ed autonomo giudizio di merito.
Sulle domande di condanna al pagamento delle spese di lite
Atteso l'esito della lite, con soccombenza reciproca, per la ricorrente sulla domanda di addebito e sull'assegno di mantenimento, e per il resistente sulla quantificazione del contributo al mantenimento del figlio e sull'inammissibilità delle altre istanze di natura economica non connesse con la presente causa, le spese di causa devono essere compensate, interamente, tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 CP_1 C.F._3 matrimonio celebrato in Pontedera (PI) il 15/09/2007, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pontedera (PI) al n.32, Parte I, anno 2007;
2. DICHIARA che la separazione è addebitabile alla SI.ra ; Parte_1
3. ASSEGNA la casa familiare alla SI.ra sita in Pontedera (PI), in Via Parte_1
Oliviero Bagnoli n.2 ove vive con il figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
4. PONE a carico del SI. l'obbligo di corrispondere a il CP_3 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, versando alla stessa l'importo di €.500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
5. DISPONE che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie,
scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso.
Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore deve rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario;
6. RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla SI.ra ; Parte_1
7. RIGETTA la domanda di attribuzione di assegno di mantenimento proposta dalla SI.ra
; Parte_1
8. DICHIARA inammissibili le altre domande di natura economica avanzate dal SI. CP_3
in quanto non connesse con la causa di separazione;
[...]
9. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite tra le parti.
10. ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pontedera (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio celebrato in data 15/09/2007, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pontedera (PI) al n.32,
Parte I, anno 2007.
Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pontedera (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Pisa, nella camera di conSIlio del 3/06/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori