TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5023/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA M. STABILE, 85, presso lo studio dell'Avv. NAPOLI NATALIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA A. LINCOLN, 19, presso lo studio dell'Avv. BIDERA MICELI SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 24/9/2003 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 24/10/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 16/10/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi dichiarano di liberarsi reciprocamente dall'obbligo della convivenza e pertanto, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, vivranno separati, senza darsi reciproca molestia;
Essi potranno, in futuro, fissare il rispettivo domicillo ove lo riterranno più opportuno, fermo restando l'obbligo di comunicarsi reciprocamente la rispettiva residenza e/o domicilio e gli eventuali loro cambiamenti.
Art. 2) Si rappresenta che la sig.ra ha provveduto ad Parte_1 intestare al proprio figlio al compimento della maggiore Persona_1 età, la titolarità di un immobile sito in Palermo (Pallavicino), Via Giardino della
Concordia n. 25, i cui costi oltre a quelli di acquisto et ordinari e straordinari, utenze e tributi sono attualmente e resteranno a carico del Sig. CP_1
.
[...]
Pertanto, essendo il predetto figliolo maggiorenne ed ormal autonomo ed indipendente economicamente, le parti concordano che l'altra figlia, ad oggi minore, sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 domicilio prevalente presso la casa coniugale in via Ciaculli n.246 in Palermo
e con regolamentazione del diritto di visita con il padre in base alle migliori esigenze e previo mero accordo, anche telefonico, con la predetta
; Parte_2
Art. 3) La casa coniugale, la mobilia e le suppellettili ivi presenti, di proprietà del sig. , in Via Ciaculli n. 246, restano assegnate alla Sig.ra Controparte_1 che continuerà ad abitarla e viverła - sopportandone i costi, le utenze Parte_1 ed i relativi tributi - sino al verificarsi della indipendenza economica della
Sig.ra Parte_3
2 Il Sig. , a semplice richiesta, si impegna sin d'ora a trasferire Controparte_1 la proprietà della predetta casa coniugale in favore della figliola, che si determinerà autonomamente in merito alla propria residenza in base alle migliori esigenze di studio e/o di lavoro;
In caso di nuova relazione sentimentale con convivenza more uxorio della
Sig.ra con un terzo soggetto nella attuale casa coniugale, Parte_1 quest'ultima si obbliga e s'impegna a rilasciare anzitempo quanto assegnatole;
Art. 4) Stante l'indipendenza economica del maggiorenne, Sig. Per_1
il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra
[...] Controparte_1
, con cadenza mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 di Euro 300,00 mensili, a titolo di contribuzione al mantenimento della sola figliola.
Tale somma sarà aggiornata con riferimento alle variazioni in aumento dell'Indice ISTAT rispetto all'anno precedente e ciò di anno in anno.
I coniugi concordano, inoltre, che nell'ipotesi in cui dovesse cessare la coabitazione della Sig.ra con la figlia, il Sig. Parte_1 Controparte_1 accrediterà il predetto mantenimento direttamente sulle coordinate bancarie della figliola, senza nessuna pretesa et intromissione da parte della sig.ra
. Parte_1
Art. 5) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli venga percepito esclusivamente ed unicamente dalla sig.ra , nella misura del Parte_1
100%;
Art.6) i coniugi dichiarano di non pretendere nulla l'un l'altro e reciprocamente, a titolo di mantenimento e/o spese di qualsiasi natura;
Art. 7) II Sig. si obbliga a farsi carico integralmente (dunque Controparte_1 al 100%) delle spese straordinarie, secondo il Protocollo Tribunale Palermo del
02/07/2019 s.m.i., nell'interesse della figlia.
Art. 8) In merito agli immobili intestati alla sig.ra , la sig.ra Parte_1
si impegna, entro 60 giorni dalla sentenza di omologa di Parte_1 separazione, a trasferire a titolo gratuito in favore del Sig. la Controparte_1 proprietà di quello ubicato in Via Oreto n. 286 in Palermo, Scala E, fronte piazzale condominiale interno, meglio distinto in NCEU di Palermo al Fg. 74,
p.lla 443 sub 89, nonché la proprietà del lastrico solare ubicato in Via Oreto
3 n. 286 in Palermo, Scala D, fronte piazzale condominiale interno, meglio distinto in NCEU di Palermo al Fg 74, p.lla 443, sub 80 con debiti condominiali e spese notarili totalmente a carico del Sig. A fronte della predetta CP_1 cessione il Sig. si impegna a corrispondere complessivi € Controparte_1
2.500,00 a forfait in favore della sig.ra Parte_1
Per quel che concerne la proprietà dell'ulteriore immobile ubicato in Via
Oreto n. 286 in Palermo, Scala D, lato ferrovia, meglio distinto in NCEU di
Palermo al Fg.74 p.lla 443, sub 79 quest'ultimo rimarrà nella proprietà esclusiva della sig.ra con il relativo contratto di locazione oggi Parte_1 pari ad € 450,00 ed il Sig. si impegna a saldare le spese Controparte_1 condominiali maturate sino al trasferimento dei supra citati immobili.
Art.9) Le parti concordano che entro i predetti 60 giorni dalla sentenza di omologa -e/o comunque compatibilmente con i tempi necessari all'estinzione dei debiti di cui infra- tutte le utenze serventi le unità immobiliari di cui alla presente scrittura ed intestate alla Sig.ra (ad eccezione di quelle Parte_1 serventi l'immobile ubicato in Via Oreto n. 286 in Palermo, Scala D, lato ferrovia, sopra meglio identificato) saranno debitamente volturate ed intestate ad altri soggetti a cura e spese del sig. ; Controparte_1
Art.9 bis) Sino alla voltura di cui al precedente art. 9, i debiti contratti a nome della Sig.ra con e con riferiti a tutti gli Parte_1 CP_2 CP_3 immobili di cui alla presente scrittura, continueranno ad essere sostenuti, sino all'effettivo soddisfo, dal sig. , che terrà indenne e Controparte_1 manlevata la sig.ra da qualsiasi pretesa dei competenti uffici in Parte_1 subiecta materia;
Art. 10) I coniugi si danno, in seno al presente, reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo dei fispettivi passaporti, senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà quale discarico da ogni responsabilità.
Art. 11) Le spese legali relative al presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione
4 della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 5023/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 16/10/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 166 p.
2, serie A, dell'anno 2003).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5023/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA M. STABILE, 85, presso lo studio dell'Avv. NAPOLI NATALIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA A. LINCOLN, 19, presso lo studio dell'Avv. BIDERA MICELI SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 24/9/2003 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 24/10/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 16/10/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi dichiarano di liberarsi reciprocamente dall'obbligo della convivenza e pertanto, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, vivranno separati, senza darsi reciproca molestia;
Essi potranno, in futuro, fissare il rispettivo domicillo ove lo riterranno più opportuno, fermo restando l'obbligo di comunicarsi reciprocamente la rispettiva residenza e/o domicilio e gli eventuali loro cambiamenti.
Art. 2) Si rappresenta che la sig.ra ha provveduto ad Parte_1 intestare al proprio figlio al compimento della maggiore Persona_1 età, la titolarità di un immobile sito in Palermo (Pallavicino), Via Giardino della
Concordia n. 25, i cui costi oltre a quelli di acquisto et ordinari e straordinari, utenze e tributi sono attualmente e resteranno a carico del Sig. CP_1
.
[...]
Pertanto, essendo il predetto figliolo maggiorenne ed ormal autonomo ed indipendente economicamente, le parti concordano che l'altra figlia, ad oggi minore, sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 domicilio prevalente presso la casa coniugale in via Ciaculli n.246 in Palermo
e con regolamentazione del diritto di visita con il padre in base alle migliori esigenze e previo mero accordo, anche telefonico, con la predetta
; Parte_2
Art. 3) La casa coniugale, la mobilia e le suppellettili ivi presenti, di proprietà del sig. , in Via Ciaculli n. 246, restano assegnate alla Sig.ra Controparte_1 che continuerà ad abitarla e viverła - sopportandone i costi, le utenze Parte_1 ed i relativi tributi - sino al verificarsi della indipendenza economica della
Sig.ra Parte_3
2 Il Sig. , a semplice richiesta, si impegna sin d'ora a trasferire Controparte_1 la proprietà della predetta casa coniugale in favore della figliola, che si determinerà autonomamente in merito alla propria residenza in base alle migliori esigenze di studio e/o di lavoro;
In caso di nuova relazione sentimentale con convivenza more uxorio della
Sig.ra con un terzo soggetto nella attuale casa coniugale, Parte_1 quest'ultima si obbliga e s'impegna a rilasciare anzitempo quanto assegnatole;
Art. 4) Stante l'indipendenza economica del maggiorenne, Sig. Per_1
il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra
[...] Controparte_1
, con cadenza mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 di Euro 300,00 mensili, a titolo di contribuzione al mantenimento della sola figliola.
Tale somma sarà aggiornata con riferimento alle variazioni in aumento dell'Indice ISTAT rispetto all'anno precedente e ciò di anno in anno.
I coniugi concordano, inoltre, che nell'ipotesi in cui dovesse cessare la coabitazione della Sig.ra con la figlia, il Sig. Parte_1 Controparte_1 accrediterà il predetto mantenimento direttamente sulle coordinate bancarie della figliola, senza nessuna pretesa et intromissione da parte della sig.ra
. Parte_1
Art. 5) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli venga percepito esclusivamente ed unicamente dalla sig.ra , nella misura del Parte_1
100%;
Art.6) i coniugi dichiarano di non pretendere nulla l'un l'altro e reciprocamente, a titolo di mantenimento e/o spese di qualsiasi natura;
Art. 7) II Sig. si obbliga a farsi carico integralmente (dunque Controparte_1 al 100%) delle spese straordinarie, secondo il Protocollo Tribunale Palermo del
02/07/2019 s.m.i., nell'interesse della figlia.
Art. 8) In merito agli immobili intestati alla sig.ra , la sig.ra Parte_1
si impegna, entro 60 giorni dalla sentenza di omologa di Parte_1 separazione, a trasferire a titolo gratuito in favore del Sig. la Controparte_1 proprietà di quello ubicato in Via Oreto n. 286 in Palermo, Scala E, fronte piazzale condominiale interno, meglio distinto in NCEU di Palermo al Fg. 74,
p.lla 443 sub 89, nonché la proprietà del lastrico solare ubicato in Via Oreto
3 n. 286 in Palermo, Scala D, fronte piazzale condominiale interno, meglio distinto in NCEU di Palermo al Fg 74, p.lla 443, sub 80 con debiti condominiali e spese notarili totalmente a carico del Sig. A fronte della predetta CP_1 cessione il Sig. si impegna a corrispondere complessivi € Controparte_1
2.500,00 a forfait in favore della sig.ra Parte_1
Per quel che concerne la proprietà dell'ulteriore immobile ubicato in Via
Oreto n. 286 in Palermo, Scala D, lato ferrovia, meglio distinto in NCEU di
Palermo al Fg.74 p.lla 443, sub 79 quest'ultimo rimarrà nella proprietà esclusiva della sig.ra con il relativo contratto di locazione oggi Parte_1 pari ad € 450,00 ed il Sig. si impegna a saldare le spese Controparte_1 condominiali maturate sino al trasferimento dei supra citati immobili.
Art.9) Le parti concordano che entro i predetti 60 giorni dalla sentenza di omologa -e/o comunque compatibilmente con i tempi necessari all'estinzione dei debiti di cui infra- tutte le utenze serventi le unità immobiliari di cui alla presente scrittura ed intestate alla Sig.ra (ad eccezione di quelle Parte_1 serventi l'immobile ubicato in Via Oreto n. 286 in Palermo, Scala D, lato ferrovia, sopra meglio identificato) saranno debitamente volturate ed intestate ad altri soggetti a cura e spese del sig. ; Controparte_1
Art.9 bis) Sino alla voltura di cui al precedente art. 9, i debiti contratti a nome della Sig.ra con e con riferiti a tutti gli Parte_1 CP_2 CP_3 immobili di cui alla presente scrittura, continueranno ad essere sostenuti, sino all'effettivo soddisfo, dal sig. , che terrà indenne e Controparte_1 manlevata la sig.ra da qualsiasi pretesa dei competenti uffici in Parte_1 subiecta materia;
Art. 10) I coniugi si danno, in seno al presente, reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo dei fispettivi passaporti, senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà quale discarico da ogni responsabilità.
Art. 11) Le spese legali relative al presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione
4 della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 5023/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 16/10/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 166 p.
2, serie A, dell'anno 2003).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5