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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 768/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOTTA DOMENICA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4751/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240014249022000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
svolgimento del processo
Con atto depositato per via telematica in data 1.6.2024 Ricorrente1 proponeva ricorso , contro
Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Genova - e nei confronti della IO IA , avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 30.5.2024 , relativo a Tassa
Auto 2021 e avente l' importo di euro 234,05, oltre sanzioni e interessi.
Deduceva di essere residente a [...]e che la tassa de qua era stata corrisposta alla IO Liguria, come da documentazione che produceva.
Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva la propria estraneità alle contestazioni sollevate dal ricorrente sul merito della pretesa.
Nel corso del giudizio, il ricorrente rendeva noto che la pretesa de qua era stata annullata dalla IO
IA.
All' udienza camerale del 15.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio , essendo agli atti pacifico il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato e quindi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Catania , 15.12.2025 Il Giudice estensore Domenica Motta
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOTTA DOMENICA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4751/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240014249022000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
svolgimento del processo
Con atto depositato per via telematica in data 1.6.2024 Ricorrente1 proponeva ricorso , contro
Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Genova - e nei confronti della IO IA , avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 30.5.2024 , relativo a Tassa
Auto 2021 e avente l' importo di euro 234,05, oltre sanzioni e interessi.
Deduceva di essere residente a [...]e che la tassa de qua era stata corrisposta alla IO Liguria, come da documentazione che produceva.
Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva la propria estraneità alle contestazioni sollevate dal ricorrente sul merito della pretesa.
Nel corso del giudizio, il ricorrente rendeva noto che la pretesa de qua era stata annullata dalla IO
IA.
All' udienza camerale del 15.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio , essendo agli atti pacifico il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato e quindi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Catania , 15.12.2025 Il Giudice estensore Domenica Motta