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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Valeria Rosetti - Presidente -
Eva Scalfati - Giudice est -
Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22859 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
- rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AURICCHIO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) - CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/12/2024 da e Parte_1 [...]
premesso: CP_1
di aver contratto matrimonio a Napoli il 26/06/1967; che dal matrimonio erano nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 che tra le parti era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa del
19/05/2017; che i patti della separazione prevedevano:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
i figli ormai maggiorenni sono autosufficienti economicamente;
la casa coniugale resterà alla IG.ra mentre il SInor andrà a risiedere presso CP_1 Pt_1
l'abitazione della figlia;
Persona_1 il IG. , alla luce del fatto che i figli si fanno già carico economicamente della IG.ra Pt_1
si impegna a versare € 200,00 mensili a titolo di mantenimento del coniuge, rivalutate ogni CP_1 anno secondo gli indici ISTAT, entro il cinque di ogni mese tramite assegno o contanti;
i coniugi dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista patrimoniale”;
Tutto ciò premesso, chiedevano una modifica della disciplina, alla luce delle mutate condizioni economiche della IG.ra la quale all'atto della separazione nel 2017 era CP_1
priva di reddito, ma dall'anno 2020 è divenuta titolare di pensione dell'importo di € 735,00 circa mensili, e dal dicembre 2022 è altresì titolare di indennità di accompagnamento per ulteriori €530,00 mensili;
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 ultimo comma cpc e raccolto il parere del P.M. che concludeva per l'0accogliemnto della domanda, il
Giudice relatore riferiva in camera di conSIlio.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) mutamento delle condizioni economiche contenute e in separazione, la casa familiare resta assegnata alla SI.ra , mentre il SI. non è più tenuto al versamento CP_1 Parte_1 di alcun assegno di mantenimento nei confronti della ex moglie. Pertanto, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo ragione o causa e che nessuno deve nulla all'altro a titolo di assegno di mantenimento”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa l'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina del decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale emesso in data 19.5.2017 dal
Tribunale di Napoli RG n. 618/2017;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 28.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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