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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1178/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17070/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Via Ostiense 131l 00100 MA RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2431 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento per insufficiente versamento dell'imposta Tasi per l'anno 2019 e di irrogazione delle relative sanzioni, notificato da MA
AP con riferimento alle unità immobiliari di proprietà della ricorrente site nel Comune di MA.
La ricorrente ha rilevato di aver versato negli 2021-2024 – in relazione all'immobile sito in MA, Indirizzo_1
– un'imposta Tasi maggiore di quella dovuta, poiché aveva continuato a corrisponderla sul presupposto di una rendita catastale che era stata invece ridotta a causa del passaggio di categoria (da D/8
a C/1). In ragione del credito maturato verso l'Amministrazione, ritiene la contribuente che MA AP avrebbe dovuto sospendere la richiesta di pagamento dell'imposta dovuta per il 2019, emettendo un provvedimento di compensazione del credito.
Per tali motivi, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
MA AP si è costituita in giudizio, confutando le tesi della ricorrente, atteso che il Regolamento
Generale delle Entrate di MA AP condiziona l'operare della compensazione a una serie di presupposti che non si sarebbero verificati nel caso in esame;
in particolare, la società ricorrente non avrebbe presentato la richiesta di compensazione all'ente, utilizzando l'apposito modulo predisposto, entro trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
La resistente ha allegato una sentenza della Corte di Giustizia di primo grado che si è occupata della medesima questione tra le parti, risolvendola in senso favorevole all'ente, e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato provvedimento di compensazione emesso in data 10.12.2024 per l'imposta
IMU, con riferimento al medesimo immobile di Indirizzo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 167, della legge finanziaria 2007, gli enti locali hanno facoltà di disciplinare con regolamento le modalità̀ con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
MA AP ha disposto in tema di compensazione con l'art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate di MA AP (approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43/2014), che stabilisce: “1)
L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo [...] a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile [...] 3) Il contribuente che intenda avvalersi della compensazione di cui ai commi 1 e 2 presenta la richiesta, mediante l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del temine stabilito per il versamento dell'entrata dovuta [...] 4) I regolamenti che disciplinano le singole entrate stabiliscono il limite dell'ammontare degli importi per i quali annualmente la compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata [...] 6) La compensazione non è ammessa quando nei confronti del contribuente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella oggetto di compensazione [...]. L'art. 31, comma 6, del Regolamento IMU di MA AP (Deliberazione n. 12 del 18/03/2016), stabilisce che
“[...] il contribuente può utilizzare l'eccedenza del credito in compensazione con i pagamenti dovuti per l'imposta municipale propria da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo presentato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00”. Ne consegue che la Ricorrente_1 avrebbe dovuto presentare la richiesta di compensazione utilizzando il modulo appositamente predisposto.
L'inottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento IUC/IMU-TASI in tema di rimborsi e compensazioni comporta la legittimità dell'accertamento effettuato da MA AP.
Non trova, invece, applicazione l'invocato art. 32 del citato regolamento, poiché questo si riferisce alla diversa ipotesi della sospensione del rimborso e non del pagamento dell'imposta richiesta con avviso di accertamento.
Quanto all'allegato provvedimento di compensazione dell'imposta IMU, si rileva che la ricorrente aveva presentato una regolare e tempestiva istanza volta a ottenere il rimborso;
si tratta, pertanto, di situazione non equiparabile a quella in esame, ove non era stata depositata alcuna formale istanza da parte della Ricorrente_1.
Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
La natura formale della violazione della contribuente giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
MA, 26.1.2026
Il Giudice monocratico
AL D'IN
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17070/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Via Ostiense 131l 00100 MA RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2431 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento per insufficiente versamento dell'imposta Tasi per l'anno 2019 e di irrogazione delle relative sanzioni, notificato da MA
AP con riferimento alle unità immobiliari di proprietà della ricorrente site nel Comune di MA.
La ricorrente ha rilevato di aver versato negli 2021-2024 – in relazione all'immobile sito in MA, Indirizzo_1
– un'imposta Tasi maggiore di quella dovuta, poiché aveva continuato a corrisponderla sul presupposto di una rendita catastale che era stata invece ridotta a causa del passaggio di categoria (da D/8
a C/1). In ragione del credito maturato verso l'Amministrazione, ritiene la contribuente che MA AP avrebbe dovuto sospendere la richiesta di pagamento dell'imposta dovuta per il 2019, emettendo un provvedimento di compensazione del credito.
Per tali motivi, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
MA AP si è costituita in giudizio, confutando le tesi della ricorrente, atteso che il Regolamento
Generale delle Entrate di MA AP condiziona l'operare della compensazione a una serie di presupposti che non si sarebbero verificati nel caso in esame;
in particolare, la società ricorrente non avrebbe presentato la richiesta di compensazione all'ente, utilizzando l'apposito modulo predisposto, entro trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
La resistente ha allegato una sentenza della Corte di Giustizia di primo grado che si è occupata della medesima questione tra le parti, risolvendola in senso favorevole all'ente, e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato provvedimento di compensazione emesso in data 10.12.2024 per l'imposta
IMU, con riferimento al medesimo immobile di Indirizzo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 167, della legge finanziaria 2007, gli enti locali hanno facoltà di disciplinare con regolamento le modalità̀ con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
MA AP ha disposto in tema di compensazione con l'art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate di MA AP (approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43/2014), che stabilisce: “1)
L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo [...] a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile [...] 3) Il contribuente che intenda avvalersi della compensazione di cui ai commi 1 e 2 presenta la richiesta, mediante l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del temine stabilito per il versamento dell'entrata dovuta [...] 4) I regolamenti che disciplinano le singole entrate stabiliscono il limite dell'ammontare degli importi per i quali annualmente la compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata [...] 6) La compensazione non è ammessa quando nei confronti del contribuente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella oggetto di compensazione [...]. L'art. 31, comma 6, del Regolamento IMU di MA AP (Deliberazione n. 12 del 18/03/2016), stabilisce che
“[...] il contribuente può utilizzare l'eccedenza del credito in compensazione con i pagamenti dovuti per l'imposta municipale propria da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo presentato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00”. Ne consegue che la Ricorrente_1 avrebbe dovuto presentare la richiesta di compensazione utilizzando il modulo appositamente predisposto.
L'inottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento IUC/IMU-TASI in tema di rimborsi e compensazioni comporta la legittimità dell'accertamento effettuato da MA AP.
Non trova, invece, applicazione l'invocato art. 32 del citato regolamento, poiché questo si riferisce alla diversa ipotesi della sospensione del rimborso e non del pagamento dell'imposta richiesta con avviso di accertamento.
Quanto all'allegato provvedimento di compensazione dell'imposta IMU, si rileva che la ricorrente aveva presentato una regolare e tempestiva istanza volta a ottenere il rimborso;
si tratta, pertanto, di situazione non equiparabile a quella in esame, ove non era stata depositata alcuna formale istanza da parte della Ricorrente_1.
Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
La natura formale della violazione della contribuente giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
MA, 26.1.2026
Il Giudice monocratico
AL D'IN