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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del GOP dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'udienza del 26/11/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8776/2023 avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
(CF: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.02/1960, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Ioele (cf.
) e dall'avv. Gabriella Ricciardi C.F._2
- RICORRENTE –
CONTRO
in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore sita in CP_1
- RESISTENTE–
CONCLUSINI
Coma da note di trattazione scritta depositate all'udienza del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2023 il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4584/3387 del
09/05/2023, dell' , notificata il Controparte_1
09/11/2023, avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento di
€ 16.666,67, per presunta violazione dell'art. 29 del D,Lgs. 276/2003.
1 Con il ricorso l'opponente, con un primo motivo rappresentava che nel periodo dell'accertamento, che ha avuto inizio il 01/10/2007 per concludersi il
20/02/2019, non rivestisse la carica di amministratore della Controparte_2
e di conseguenza eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
con un secondo motivo censurava la ricostruzione dell' Parte_2
, per cui i contratti stipulati dalla società con le
[...] Controparte_2
e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...] fossero in realtà uno pseudo-appalto, assunto dal quale era CP_6 derivata la contestazione di interposizione illecita di 43 lavoratori, per un totale di 9.123 giornate lavorative.
L'opponente evidenziava, al riguardo, che la trattandosi di Controparte_7 appalto c.d. “labor intensive', aveva assunto l'organizzazione di mezzi, consistente nella assunzione e la direzione del personale impiegato e che l'appalto doveva ritemersi genuino anche in assenza di conferimento di attrezzature destinate al servizio.
Concludevano quindi per l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Costituitosi, l in ordine al primo motivo Parte_2 del ricorso faceva rilevare che, come risulta dalla Visura Camerale, il sig. è stato procuratore della società . dal Parte_1 Pt_3 CP_8
22/07/2013 al 18/02/2021, data di cessazione dalla carica.
Quanto all'ordinanza ingiunzione, l'ente opposto richiamava gli atti di accertamento e le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dai responsabili della società in occasione dell'accesso ispettivo del 29/03/2022, dalle quali era possibile rilevare che la cooperativa non aveva alcuna organizzazione di mezzi, né aveva assunto in proprio il rischio di impresa.
Invero, i dipendenti della società ricorrente utilizzavano le strutture e le attrezzature delle singole società committenti, ed erano stati assunti al solo scopo di prestare la propria attività presso queste.
Concludeva quindi per il rigetto di quella proposta avverso l'ordinanza ingiunzione.
La causa veniva assegnata allo scrivente in data 14/10/2024 e discussa all'udienza dell'26/11/2025 mediante lo scambio di note scritte.
2 In via preliminare ed assorbente bisogna dichiarare la carenza di legittimità di
(attore in senso formale, ma convenuto in quello Parte_1 sostanziale) ad essere destinatario dell'ordinanza ingiunzione.
Giova evidenziare che la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione n. 4584/3387 del
09/05/2023, dell' , è stata depositata Controparte_1 Parte_2 presso la casa comunale di Pontecagnano il 09/11/2023 e ritirata il 14/11/2023.
Si rammenta che la notifica ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa che avvisa del deposito dell'atto presso la casa comunale, nel caso di specie avvenuta tra il
09/11/2023 e 14/11/2023.
Dalla scheda personale di estratta del Registro Imprese Parte_1 della CCIAA di Vicenza dell'01.12.2023, prodotta dal ricorrente, si evince che lo stesso è cessato dalla carica di procuratore speciale della Natava.doc S.p.A. il15/01/2021 e pertanto non poteva essere destinatario di alcuna notifica destinata alla Società oltre tale data.
A nulla rileva che lo stesso fosse in carica al tempo degli accertamenti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente e liquidate, per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in complessivi € 1.700,00 (€ 460,00 per fase di studio;
€ 389,00 per fase introduttiva;
€ 851,00 per fase decisionale) oltre spese generali, CPA e iva se dovuta oltre € 237,00 per rifusione C.U.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, accoglie l'opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 4584/3387 del
09/05/2023, dell' ; Controparte_1 condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge ed € 237,00 per C.U.
Così deciso in Salerno, lì 26/11/2025
Il GOP
Dr. Francesco Saverio Caiazzo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del GOP dr. Francesco Saverio Caiazzo, all'udienza del 26/11/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8776/2023 avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
(CF: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.02/1960, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Ioele (cf.
) e dall'avv. Gabriella Ricciardi C.F._2
- RICORRENTE –
CONTRO
in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore sita in CP_1
- RESISTENTE–
CONCLUSINI
Coma da note di trattazione scritta depositate all'udienza del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2023 il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4584/3387 del
09/05/2023, dell' , notificata il Controparte_1
09/11/2023, avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento di
€ 16.666,67, per presunta violazione dell'art. 29 del D,Lgs. 276/2003.
1 Con il ricorso l'opponente, con un primo motivo rappresentava che nel periodo dell'accertamento, che ha avuto inizio il 01/10/2007 per concludersi il
20/02/2019, non rivestisse la carica di amministratore della Controparte_2
e di conseguenza eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
con un secondo motivo censurava la ricostruzione dell' Parte_2
, per cui i contratti stipulati dalla società con le
[...] Controparte_2
e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...] fossero in realtà uno pseudo-appalto, assunto dal quale era CP_6 derivata la contestazione di interposizione illecita di 43 lavoratori, per un totale di 9.123 giornate lavorative.
L'opponente evidenziava, al riguardo, che la trattandosi di Controparte_7 appalto c.d. “labor intensive', aveva assunto l'organizzazione di mezzi, consistente nella assunzione e la direzione del personale impiegato e che l'appalto doveva ritemersi genuino anche in assenza di conferimento di attrezzature destinate al servizio.
Concludevano quindi per l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Costituitosi, l in ordine al primo motivo Parte_2 del ricorso faceva rilevare che, come risulta dalla Visura Camerale, il sig. è stato procuratore della società . dal Parte_1 Pt_3 CP_8
22/07/2013 al 18/02/2021, data di cessazione dalla carica.
Quanto all'ordinanza ingiunzione, l'ente opposto richiamava gli atti di accertamento e le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dai responsabili della società in occasione dell'accesso ispettivo del 29/03/2022, dalle quali era possibile rilevare che la cooperativa non aveva alcuna organizzazione di mezzi, né aveva assunto in proprio il rischio di impresa.
Invero, i dipendenti della società ricorrente utilizzavano le strutture e le attrezzature delle singole società committenti, ed erano stati assunti al solo scopo di prestare la propria attività presso queste.
Concludeva quindi per il rigetto di quella proposta avverso l'ordinanza ingiunzione.
La causa veniva assegnata allo scrivente in data 14/10/2024 e discussa all'udienza dell'26/11/2025 mediante lo scambio di note scritte.
2 In via preliminare ed assorbente bisogna dichiarare la carenza di legittimità di
(attore in senso formale, ma convenuto in quello Parte_1 sostanziale) ad essere destinatario dell'ordinanza ingiunzione.
Giova evidenziare che la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione n. 4584/3387 del
09/05/2023, dell' , è stata depositata Controparte_1 Parte_2 presso la casa comunale di Pontecagnano il 09/11/2023 e ritirata il 14/11/2023.
Si rammenta che la notifica ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa che avvisa del deposito dell'atto presso la casa comunale, nel caso di specie avvenuta tra il
09/11/2023 e 14/11/2023.
Dalla scheda personale di estratta del Registro Imprese Parte_1 della CCIAA di Vicenza dell'01.12.2023, prodotta dal ricorrente, si evince che lo stesso è cessato dalla carica di procuratore speciale della Natava.doc S.p.A. il15/01/2021 e pertanto non poteva essere destinatario di alcuna notifica destinata alla Società oltre tale data.
A nulla rileva che lo stesso fosse in carica al tempo degli accertamenti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente e liquidate, per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in complessivi € 1.700,00 (€ 460,00 per fase di studio;
€ 389,00 per fase introduttiva;
€ 851,00 per fase decisionale) oltre spese generali, CPA e iva se dovuta oltre € 237,00 per rifusione C.U.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, accoglie l'opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 4584/3387 del
09/05/2023, dell' ; Controparte_1 condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge ed € 237,00 per C.U.
Così deciso in Salerno, lì 26/11/2025
Il GOP
Dr. Francesco Saverio Caiazzo.
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