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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5227 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA AR nella causa civile iscritta al n° 10760/2022
R.G.L., promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17
, Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , , Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , Parte_24 Parte_25 Parte_26
, , , Controparte_1 CP_2 Parte_27 Parte_28
, , , ,
[...] Parte_29 Parte_30 Parte_31
e rappresentati e difesi sia Parte_32 Parte_33 congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Pitruzzella e Laura Cuti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Palermo, via Agrigento n. 30.
-ricorrenti-
CONTRO
Controparte_3
in persona del Commissario Straordinario Dr. e legale
[...] Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cimino elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo telematico.
- resistente -
1 All'esito dell'udienza dell'1.12.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter cpc ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26/10/2022, i ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio l' Controparte_3
e, avendo premesso di essere tutti infermieri dipendenti della stessa con
[...] rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di aver svolto prestazioni aggiuntive tra il mese di marzo 2021 e febbraio 2022 presso i centri vaccinali (hub vaccinale Fiera del Contr Mediterraneo e l'hub vaccinale ) predisposti nell'ambito dell'emergenza sanitaria, lamentarono l'errata liquidazione delle somme dovute per le prestazioni svolte nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, oltre che il mancato pagamento dei compensi maturati da settembre 2021 a febbraio 2022.
Nello specifico dedussero l'omessa applicazione dell'art. 1, co. 464, della L. n.
178/2020, con il quale era stata prevista la possibilità per le e gli Enti del di CP_3 CP_6 supportare la campagna vaccinale, ricorrendo alle prestazioni aggiuntive del proprio personale medico e infermieristico, riconoscendo per questi ultimi l'innalzamento della tariffa oraria in misura pari a “€ 50,00 onnicomprensivi, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione”.
Chiesero, pertanto di: “Accertare, ritenere e dichiarare che l'
[...]
ha applicato ai signori , Controparte_7 Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , , CP_8 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Controparte_1
, , , CP_2 Parte_27 Parte_28 Parte_29 Pt_30
, , , , per l'attività vaccinale
[...] Parte_31 Parte_32 Parte_33 svolta presso gli hub vaccinali della Fiera del Mediterraneo e del CTO una tariffa oraria inferiore rispetto a quanto stabilito dalla normativa di riferimento, pari cioè ad € 50,00
(Euro cinquanta/00) l'ora, e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7 pagamento delle seguenti somme:
2 1. in favore del signor € 1.260,00;2. in favore della signora Parte_1
€ 1.663,80;3. in favore della signora € 1.416,40;4. Parte_2 Parte_3 in favore della signora € 1.493,42;5. in favore del signor € Parte_4 Parte_5
1.764,55;6. in favore della signora € 2.106,00;7. in favore della signora Parte_6
€ 2.911,77;8. in favore della signora € 2.192,51; Parte_7 Parte_8
9. in favore del signor € 1.591,60;10. in favore della signora Parte_9
€ 1.056,00;11. in favore della signora € 1.043,67;12. in Parte_10 Parte_11 favore del signor € 2.852,69;13. in favore del signor Parte_12 Parte_13
€ 1.263,35;14. in favore della signora € 2.799,17;15. in favore Parte_14 del signor € 2.946,84;16. in favore del signor € Parte_15 Parte_16
3.106,51;17. in favore del signor € 2.172,92;18. in favore del Parte_17 signor € 3.811,81;19. in favore della signora € Parte_18 Parte_19
2.228,87;20. in favore della signora € 1.038,07;21. in favore della Parte_20 signora € 1.744,76;22. in favore del signor € 3.136,88;23. Parte_21 Parte_22 in favore della signora € 3.095,28;24. in favore del signor Parte_23 CP_8
€ 771,18;25. in favore del signor € 2.461,12;26. in favore del signor Parte_24
€ 2.387,26;27. in favore del signor € 2.808,01;28. in Parte_25 Parte_26 favore del signor € 4.351,64;29. in favore del signor € Controparte_1 CP_2
1.380,95;30. in favore del signor € 3.467,16;31. in favore della signora Parte_27
€ 144,00;32. in favore del signor € 2.894,79;33. Parte_28 Parte_29 in favore della signora € 1.364,18;34. in favore della signora Parte_30 Pt_31
€ 1.963,31;35. in favore del signor € 2.404,32;36. in favore della
[...] Parte_32 signora € 2.024,69. Parte_33
Accertare, ritenere e dichiarare che l' Controparte_7
per l'attività vaccinale svolta presso gli hub vaccinali della Fiera del
[...]
Mediterraneo e del CTO dai signori […] nei mesi da settembre 2021 a febbraio 2022 non ha liquidato i compensi a loro spettanti e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7 pagamento delle seguenti somme:
1. al signor € 300,00;2. alla signora € Parte_1 Parte_2
5.350,00;3. alla signora € 2.700,00;4. alla signora € Parte_3 Parte_4
354,30;5. al signor € 3.315,00;6. alla signora € 4.400,00;7. Parte_5 Parte_6 alla signora € 5.365,00;8. alla signora € Parte_7 Parte_8
3 3.600,00;9. al signor € 3.472,50;10. alla signora Parte_9 Parte_10
€ 3.165,00;11. alla signora € 4.552,50;12. al signor € Parte_11 Parte_12
6.615,00;13. al signor € 2.400,00;14. alla signora Parte_13 Parte_14
€ 4.715,00;15. al signor € 2.565,00;16. al signor
[...] Parte_15 [...]
, € 5.000,00;17. al signor € 3.565,00;18. al signor Pt_16 Parte_17
€ 3.567,50;19. alla signora € 2.065,00;20. alla Parte_18 Parte_19 signora € 4.865,00;21. alla signora € 872,50;22. al Parte_20 Parte_21 signor € 5.957,50;23. al signor € 3.215,00;24. al signor Parte_22 CP_8
€ 5.422,50;25. al signor € 600,00;26. al signor Parte_24 Parte_25 Pt_26
€ 300,00;27. al signor € 5.405,00;28. al signor €
[...] Controparte_1 CP_2
3.777,50;29. al signor € 10.150,00;30. alla signora € Parte_27 Parte_28
3.150,00;31. al signor € 5.255,00;32. alla signora Parte_29 Parte_30
€ 3.670,00;33. alla signora € 4.215,00;34. al signor € Parte_31 Parte_32
600,00;35. alla signora € 2.752,50. Parte_33
In via subordinata, ove Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere, invece, applicabile la tariffa oraria prevista dall'art. 6, comma1, lettera d), del CCNL comparto
Sanità 2016-2018, accertare, ritenere e dichiarare che l'
[...]
ha applicato ai signori per l'attività vaccinale svolta presso gli Controparte_7
Cont hub vaccinali della Fiera del Mediterraneo e del una tariffa oraria inferiore rispetto a quanto stabilito dal citato CCNL, pari cioè ad € 30,00 (Euro trenta/00) l'ora, e, per l'effetto, condannare l' , in persona Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle seguenti somme:
1. in favore del signor € 160,62;2. in favore del della signora Parte_1
€ 257,80;3. in favore del della signora € 134,40;4. Parte_2 Parte_3 in favore del della signora € 209,40;5. in favore del del signor Parte_4 [...]
€ 154,68;6. in favore della signora € 239,76;7. in favore della Pt_5 Parte_6 signora € 565,60;8. in favore della signora € Parte_7 Parte_8
308,71;9. in favore del signor € 142,70;10. in favore della Parte_9 signora € 176,00;11. in favore della signora € Parte_10 Parte_11
120,07;12. in favore del signor € 340,09;13. in favore del signor Parte_12
€ 182,37;14. in favore della signora € Parte_13 Parte_14
265,56;15. in favore del signor € 418,94;16. in favore del signor Parte_15
€ 474,27;17. in favore del signor € 102,09;18. Parte_16 Parte_17
4 in favore del signor € 189,02;19. in favore della signora Parte_18 Parte_19
333,60;20. in favore della signora € 153,08;21. in favore della
[...] Parte_20 signora € 243,50;22. in favore del signor € 388,81;23. in Parte_21 Parte_22 favore della signora € 372,46;24. in favore del signor € Parte_23 CP_8
70,63;25. in favore del signor € 252,32;26. in favore del signor Parte_24 Pt_25
€ 257,42;27. in favore del signor € 325,11;28. in favore del signor
[...] Parte_26
€ 504,26;29. in favore del signor € 220,72;30. in favore Controparte_1 CP_2 del signor € 333,56;31. in favore della signora € Parte_27 Parte_28
24,00;32. in favore del signor € 312,55;33. in favore della signora Parte_29
€ 209,74;34. in favore della signora € 243,07;35. in favore Parte_30 Parte_31 del signor € 188,72;36. in favore della signora € Parte_32 Parte_33
295,12.
Sempre in via subordinata, ove Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere, invece, applicabile la tariffa oraria prevista dall'art. 6, comma1, lettera d), del CCNL comparto
Sanità 2016-2018, accertare, ritenere e dichiarare che l'
[...]
per l'attività vaccinale svolta presso gli hub vaccinali della Controparte_7
Fiera del Mediterraneo e del CTO dai signori… nei mesi da settembre 2021 a febbraio
2022 non ha liquidato i compensi a loro spettanti e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, al pagamento delle seguenti somme:
1. al signor € 180,00;2. alla signora € Parte_1 Parte_2
3.210,00;3. alla signora € 1.620,00;4. alla signora € Parte_3 Parte_4
212,58;5. al signor € 1.989,00;6. alla signora € 2.640,00;7. Parte_5 Parte_6 alla signora € 3.219,00;8. alla signora € Parte_7 Parte_8
2.160,00;9. al signor € 2.083,50;10. alla signora Parte_9 Parte_10
€ 1.899,00;11. alla signora € 2.731,50;12. al signor € Parte_11 Parte_12
3.969,00;13. al signor € 1.440,00;14. alla signora Parte_13 Parte_14
€ 2.829,00;15. al signor € 1.539,00;16. al signor
[...] Parte_15 [...]
, € 3.000,00;17. al signor € 2.139,00;18. al signor Pt_16 Parte_17
€ 2.140,50;19. alla signora € 1.239,00;20. alla Parte_18 Parte_19 signora € 2.919,00;21. alla signora € 523,50;22. al Parte_20 Parte_21 signor € 3.574,50;23. al signor € 1.929,00;24. al signor Parte_22 CP_8
€ 3.253,50;25. al signor € 360,00;26. al signor Parte_24 Parte_25 Pt_26
5 € 180,00;27. al signor € 3.243,00;28. al signor € Pt_26 Controparte_1 CP_2
2.266,50;29. al signor € 6.090,00;30. alla signora € Parte_27 Parte_28
1.890,00;31. al signor € 3.153,00;32. alla signora Parte_29 Parte_30
€ 2.202,00;33. alla signora € 2.529,00;34. al signor € Parte_31 Parte_32
360,00;35. alla signora € 1.651,50”. Parte_33
Si costituì in giudizio parte resistente, eccependo in via preliminare la parziale inammissibilità delle domande attoree, già oggetto di un precedente giudizio (4595/2022
R.G) e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
All'udienza del 5.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha limitato le domande spiegate in ricorso, rinunciando alla riliquidazione del compenso dovuto per le prestazioni svolte dai ricorrenti per il mese di giugno 2021, per Parte_19 Parte_24
i mesi di giugno e luglio 2021 e per il mese di giugno 2021, Parte_25
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Giova preliminarmente evidenziare come, a seguito della parziale limitazione delle domande spiegate in ricorso, l'eccezione d'inammissibilità sollevata da parte convenuta possa ritenersi superata.
Ciò chiarito, il ricorso va parzialmente accolto.
Orbene, come suesposto i ricorrenti, hanno lamentato di aver percepito un compenso tariffario inferiore rispetto a quello previsto dalla legge nazionale per le prestazioni rese presso gli Hub Vaccinali di Palermo nel periodo giugno/agosto 2021, e di non aver ricevuto alcuna retribuzione per le prestazioni aggiuntive svolte nel periodo successivo, da settembre 2021 a febbraio 2022.
Occorre ricordare che, data l'emergenza sanitaria, era stato predisposto a livello nazionale un piano strategico dei vaccini che prevedeva il coinvolgimento, nell'attività di somministrazione, di dirigenti medici, infermieri e assistenti sanitari con un incremento della retribuzione oraria per ciascuna categoria.
Più precisamente, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 all'art. 1, comme 464, stabiliva che “ Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le e gli Enti CP_3 Parte_34
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
[...] spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100
6 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo
6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. I predetti incrementi operavano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Dunque, stante il piano emergenziale messo in atto, l'Assessorato Regionale della
Salute invitava le strutture ospedaliere ad acquisire quante più risorse possibili al fine di accelerare il processo di vaccinazione.
Pertanto, l'azienda ospedaliera convenuta, con nota n.10148 del 1.04.2021 (all.2), diffondeva un avviso interno di manifestazione di interesse rivolto a tutti i dipendenti, per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, cui aderirono anche gli odierni ricorrenti.
Questi, come già accennato, ritengono innanzitutto inadeguato il compenso erogato loro per l'espletamento di tali mansioni aggiuntive nel periodo giugno/agosto 2021, in quanto in luogo dei 50 euro l'ora previsti dalla legge nazionale, è stata applicata la tariffa ordinaria prevista per le prestazioni aggiuntive dal regolamento ALPI (cfr. doc. n. 4) dell' , pari a 26 euro l'ora. Parte_35
Costituendosi, parte resistente ha ritenuto infondate le doglianze di parte attorea in quanto fondate su un'errata interpretazione delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 464
e 467, della L. n. 178/2020.
In primo luogo, ha sostenuto che dalla formulazione della disposizione di legge possa trarsi la possibilità per le aziende ospedaliere di riconoscere anche importi inferiori al
7 personale dipendente per le prestazioni aggiuntive, specie se queste vengono offerte volontariamente in ragione di apposita manifestazione di interesse.
In secondo luogo, ha ritenuto che, sia la nota prot. n. 16070 del 23 marzo 2021, della
Regione Sicilia - Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Pianificazione
Strategica (la suddetta attività svolta al di fuori dell'orario di servizio, è disciplinata dalle disposizioni previste dal CCNL dell'area sanità triennio 2016 – 18 per i dirigenti medici e dal CCNL relativo al personale del comparto per il triennio 2016 – 18 per gli infermieri secondo le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive rispettivamente dall'art. 24 comma 6 pari a € 60,00 lori onnicomprensivi per i dirigenti medici e dell'art. 6 comma 1 lett d) pari ad € 30,00 lordi onnicomprensivi per gli infermieri”) che l'avviso interno facessero espressamente riferimento alla tariffa oraria che sarebbe stata applicata in caso di adesione all'incarico(“La remunerazione seguirà le procedure di cui al regolamento aziendale” ovverosia il regolamento ALPI secondo cui “E' autorizzato allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive anche il personale del comparto (Infermieri professionali e Tecnici
Sanitari). Fasce orarie retributive: ore diurne € 26,00; ore notturne o festive € 29,90, ore notturne festive € 35,10, Oltre oneri a carico dell'Azienda”) ragion per cui, ha sostenuto, i dipendenti al momento della manifestazione di interesse erano consci della retribuzione spettante, tra l'altro, pienamente in linea con la normativa in essere.
Ha, infine, sottolineato che in forza di quanto statuito dall' Controparte_9 sulla corretta applicazione della normativa di cui alla L. n. 178/2020, la tariffa oraria di €
50,00 poteva trovare applicazione “fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dal comma 467 che, per la Regione Siciliana, risulta pari a € 8.161.421,00”. Il finanziamento assegnato dalla Regione Siciliana all' resistente era Controparte_3 pari complessivamente ad € 646.651,00, giusto art. 1 del suddetto D.A. n. 1208/2021; mentre l'importo totale delle somme da liquidare, per i mesi di giugno, luglio e agosto
2021, (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente . n. 550/2023) in favore del personale Pt_36 dipendente per le prestazioni aggiuntive rese a supporto della campagna vaccinale ammontava complessivamente a € 698.729,50.” sostenendo che, se avesse applicato la tariffa di 50,00 euro/h si sarebbe superato l'importo ad essa destinato incorrendo in responsabilità erariale.
Orbene tali difese non convincono.
Va preliminarmente evidenziato come la disposizione di cui all'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 è chiara nel definire l'aumento della retribuzione
8 oraria per chi avesse svolto, al di fuori delle ore di servizio, tali prestazioni aggiuntive, non potendo ravvisarsi altra interpretazione se non quella scaturente dal dato letterale, che non lascia intendere alcuna possibilità di deroga alla tariffa indicata.
Inoltre, in quanto fonte di rango primario la stessa non può essere derogata, (tra l'altro in peius) da fonti di rango inferiore, quali la nota assessoriale n. 16070 del 23.03.2021 o l'avviso interno di manifestazione d'interesse, le quali, devono considerarsi nulle nella parte in cui contrastano con la norma di legge.
Sicché stante l'illegittimità delle fonti di grado inferiore, la previsione della legge
178/2020 trova applicazione automatica, integrando il contenuto sia della nota che dell'avviso interno nelle parti nulle.
Infine, non convince l'obiezione di parte resistente concernente il rischio di incorrere in responsabilità erariale ove avesse applicato la tariffa oraria di €50,00, superando l'importo massimo (€ 646.651,00) attribuito ad ogni azienda sanitaria per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive.
Era, infatti, onere dell'amministrazione ospedaliera, sulla base dei fondi ad essa destinati, gestire il numero di dipendenti e le ore da questi svolte per le prestazioni aggiuntive, nel pieno rispetto delle statuizioni di legge comprese quelle relative alla corretta remunerazione di esse.
In conclusione, poiché appare pacifico che i ricorrenti nei mesi da giugno ad agosto
2021 hanno svolto tali prestazioni aggiuntive (già parzialmente remunerate da parte resistente), deve accogliersi la domanda attorea inerente all'applicazione della corretta tariffa oraria (50,00 euro/h come da art.1 co.468 l.178/2020) per le ore prestate.
L' convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, CP_7 delle somme dagli stessi richiesti per tale periodo (tenendo conto della parziale rinuncia alle domande da parte dei ricorrenti e , dovendosi ritenere Pt_19 Pt_24 Pt_25 corretti (oltre che non espressamente contestati) i conteggi effettuati in ricorso, maggiorando le somme ivi indicate degli interessi legali, calcolati dalla data di maturazione dei crediti sino al soddisfo.
Va, invece, respinta la seconda domanda avanzata da parte ricorrente.
Invero i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'azienda ospedaliera al pagamento dell'integrale retribuzione per le prestazioni aggiuntive, asseritamente svolte da settembre
2021 a febbraio 2022.
9 Era onere dei ricorrenti, specie a fronte della specifica contestazione di parte convenuta sul punto, dimostrare di aver effettivamente espletato tali prestazioni.
Tale onere, però, non può ritenersi adeguatamente assolto, essendosi limitati i ricorrenti ad allegare delle scansioni fotografiche di dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dagli stessi e riguardanti i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 e di gennaio e febbraio 2022 (all.12).
Costante orientamento giurisprudenziale ha da tempo sostenuto che le dichiarazioni sostitutive, aventi valore nei rapporti amministrativi, non hanno alcuna efficacia probatoria in ambito giurisdizionale, non potendo assolvere dunque l'onere gravante sulla parte.
La Suprema Corte ha infatti sostenuto che “ La prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale né, in difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo circa il possesso del requisito, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. L., 09/03/2018, n. 5708, Rv. 647523 - 01), ed ancora che
“Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt.
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e,
10 nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. (Cass. Sez. U., 29/05/2014, n. 12065, Rv. 630997 - 01)”.
Dunque, nel caso di specie, in assenza di altre risultanze documentali (come, ad esempio, le timbrature in entrata o in uscita) o dichiarazioni testimoniali che possano confermare quanto sostenuto da parte ricorrente, non può ritenersi raggiunta la prova delle effettive ore e turnazioni svolte dai ricorrenti nel suddetto periodo.
Alla luce di quanto sin qui detto, deve rigettarsi la domanda finalizzata al pagamento dei compensi dovuti per le prestazioni aggiuntive asseritamente svolte nello stesso.
Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico della convenuta CP_7 la restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P. Q.M
In accoglimento parziale del ricorso, condanna l' Controparte_7
, al pagamento, a titolo di differenze retributive delle seguenti somme:
[...]
1 in favore del signor € 1.260,00; Parte_1
2. in favore della signora € 1.663,80; Parte_2
3. in favore della signora € 1.416,40; Parte_3
4. in favore della signora € 1.493,42; Parte_4
5. in favore del signor € 1.764,55; Parte_5
6. in favore della signora € 2.106,00; Parte_6
7. in favore della signora € 2.911,77; Parte_7
8. in favore della signora € 2.192,51; Parte_8
9. in favore del signor € 1.591,60; Parte_9
10. in favore della signora € 1.056,00; Parte_10
11. in favore della signora € 1.043,67; Parte_11
12. in favore del signor € 2.852,69; Parte_12
13. in favore del signor € 1.263,35; Parte_13
14. in favore della signora € 2.799,17; Parte_14
15. in favore del signor € 2.946,84; Parte_15
11 16. in favore del signor € 3.106,51; Parte_16
17. in favore del signor € 2.172,92; Parte_17
18. in favore del signor € 3.811,81; Parte_18
19. in favore della signora € 1532.27; Parte_19
20. in favore della signora € 1.038,07; Parte_20
21. in favore della signora € 1.744,76; Parte_21
22. in favore del signor € 3.136,88; Parte_22
23. in favore della signora € 3.095,28; Parte_23
24. in favore del signor € 771,18; CP_8
25. in favore del signor € 384,00; Parte_24
26. in favore del signor € 1.493,26; Parte_25
27. in favore del signor € 2.808,01; Parte_26
28. in favore del signor € 4.351,64; Controparte_1
29. in favore del signor € 1.380,95; CP_2
30. in favore del signor € 3.467,16; Parte_27
31. in favore della signora € 144,00; Parte_28
32. in favore del signor € 2.894,79; Parte_29
33. in favore della signora € 1.364,18; Parte_30
34. in favore della signora € 1.963,31; Parte_31
35. in favore del signor € 2.404,32; Parte_32
36. in favore della signora € 2.024,69 Parte_33 maggiorando le suddette somme degli interessi legali, calcolati dalla data di maturazione dei crediti sino al soddisfo.
Dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti e condanna parte resistente alla rifusione della restante metà che liquida in €5.000,00 oltre spese generali iva e cpa e distrae in favore degli avv.ti Domenico Pitruzzella e Laura Cuti.
Così deciso in Palermo il 2.12.2025.
IL GIUDICE
DA AR
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA AR nella causa civile iscritta al n° 10760/2022
R.G.L., promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17
, Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , , Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , Parte_24 Parte_25 Parte_26
, , , Controparte_1 CP_2 Parte_27 Parte_28
, , , ,
[...] Parte_29 Parte_30 Parte_31
e rappresentati e difesi sia Parte_32 Parte_33 congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Pitruzzella e Laura Cuti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Palermo, via Agrigento n. 30.
-ricorrenti-
CONTRO
Controparte_3
in persona del Commissario Straordinario Dr. e legale
[...] Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cimino elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo telematico.
- resistente -
1 All'esito dell'udienza dell'1.12.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter cpc ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26/10/2022, i ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio l' Controparte_3
e, avendo premesso di essere tutti infermieri dipendenti della stessa con
[...] rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di aver svolto prestazioni aggiuntive tra il mese di marzo 2021 e febbraio 2022 presso i centri vaccinali (hub vaccinale Fiera del Contr Mediterraneo e l'hub vaccinale ) predisposti nell'ambito dell'emergenza sanitaria, lamentarono l'errata liquidazione delle somme dovute per le prestazioni svolte nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, oltre che il mancato pagamento dei compensi maturati da settembre 2021 a febbraio 2022.
Nello specifico dedussero l'omessa applicazione dell'art. 1, co. 464, della L. n.
178/2020, con il quale era stata prevista la possibilità per le e gli Enti del di CP_3 CP_6 supportare la campagna vaccinale, ricorrendo alle prestazioni aggiuntive del proprio personale medico e infermieristico, riconoscendo per questi ultimi l'innalzamento della tariffa oraria in misura pari a “€ 50,00 onnicomprensivi, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione”.
Chiesero, pertanto di: “Accertare, ritenere e dichiarare che l'
[...]
ha applicato ai signori , Controparte_7 Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , , CP_8 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Controparte_1
, , , CP_2 Parte_27 Parte_28 Parte_29 Pt_30
, , , , per l'attività vaccinale
[...] Parte_31 Parte_32 Parte_33 svolta presso gli hub vaccinali della Fiera del Mediterraneo e del CTO una tariffa oraria inferiore rispetto a quanto stabilito dalla normativa di riferimento, pari cioè ad € 50,00
(Euro cinquanta/00) l'ora, e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7 pagamento delle seguenti somme:
2 1. in favore del signor € 1.260,00;2. in favore della signora Parte_1
€ 1.663,80;3. in favore della signora € 1.416,40;4. Parte_2 Parte_3 in favore della signora € 1.493,42;5. in favore del signor € Parte_4 Parte_5
1.764,55;6. in favore della signora € 2.106,00;7. in favore della signora Parte_6
€ 2.911,77;8. in favore della signora € 2.192,51; Parte_7 Parte_8
9. in favore del signor € 1.591,60;10. in favore della signora Parte_9
€ 1.056,00;11. in favore della signora € 1.043,67;12. in Parte_10 Parte_11 favore del signor € 2.852,69;13. in favore del signor Parte_12 Parte_13
€ 1.263,35;14. in favore della signora € 2.799,17;15. in favore Parte_14 del signor € 2.946,84;16. in favore del signor € Parte_15 Parte_16
3.106,51;17. in favore del signor € 2.172,92;18. in favore del Parte_17 signor € 3.811,81;19. in favore della signora € Parte_18 Parte_19
2.228,87;20. in favore della signora € 1.038,07;21. in favore della Parte_20 signora € 1.744,76;22. in favore del signor € 3.136,88;23. Parte_21 Parte_22 in favore della signora € 3.095,28;24. in favore del signor Parte_23 CP_8
€ 771,18;25. in favore del signor € 2.461,12;26. in favore del signor Parte_24
€ 2.387,26;27. in favore del signor € 2.808,01;28. in Parte_25 Parte_26 favore del signor € 4.351,64;29. in favore del signor € Controparte_1 CP_2
1.380,95;30. in favore del signor € 3.467,16;31. in favore della signora Parte_27
€ 144,00;32. in favore del signor € 2.894,79;33. Parte_28 Parte_29 in favore della signora € 1.364,18;34. in favore della signora Parte_30 Pt_31
€ 1.963,31;35. in favore del signor € 2.404,32;36. in favore della
[...] Parte_32 signora € 2.024,69. Parte_33
Accertare, ritenere e dichiarare che l' Controparte_7
per l'attività vaccinale svolta presso gli hub vaccinali della Fiera del
[...]
Mediterraneo e del CTO dai signori […] nei mesi da settembre 2021 a febbraio 2022 non ha liquidato i compensi a loro spettanti e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7 pagamento delle seguenti somme:
1. al signor € 300,00;2. alla signora € Parte_1 Parte_2
5.350,00;3. alla signora € 2.700,00;4. alla signora € Parte_3 Parte_4
354,30;5. al signor € 3.315,00;6. alla signora € 4.400,00;7. Parte_5 Parte_6 alla signora € 5.365,00;8. alla signora € Parte_7 Parte_8
3 3.600,00;9. al signor € 3.472,50;10. alla signora Parte_9 Parte_10
€ 3.165,00;11. alla signora € 4.552,50;12. al signor € Parte_11 Parte_12
6.615,00;13. al signor € 2.400,00;14. alla signora Parte_13 Parte_14
€ 4.715,00;15. al signor € 2.565,00;16. al signor
[...] Parte_15 [...]
, € 5.000,00;17. al signor € 3.565,00;18. al signor Pt_16 Parte_17
€ 3.567,50;19. alla signora € 2.065,00;20. alla Parte_18 Parte_19 signora € 4.865,00;21. alla signora € 872,50;22. al Parte_20 Parte_21 signor € 5.957,50;23. al signor € 3.215,00;24. al signor Parte_22 CP_8
€ 5.422,50;25. al signor € 600,00;26. al signor Parte_24 Parte_25 Pt_26
€ 300,00;27. al signor € 5.405,00;28. al signor €
[...] Controparte_1 CP_2
3.777,50;29. al signor € 10.150,00;30. alla signora € Parte_27 Parte_28
3.150,00;31. al signor € 5.255,00;32. alla signora Parte_29 Parte_30
€ 3.670,00;33. alla signora € 4.215,00;34. al signor € Parte_31 Parte_32
600,00;35. alla signora € 2.752,50. Parte_33
In via subordinata, ove Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere, invece, applicabile la tariffa oraria prevista dall'art. 6, comma1, lettera d), del CCNL comparto
Sanità 2016-2018, accertare, ritenere e dichiarare che l'
[...]
ha applicato ai signori per l'attività vaccinale svolta presso gli Controparte_7
Cont hub vaccinali della Fiera del Mediterraneo e del una tariffa oraria inferiore rispetto a quanto stabilito dal citato CCNL, pari cioè ad € 30,00 (Euro trenta/00) l'ora, e, per l'effetto, condannare l' , in persona Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle seguenti somme:
1. in favore del signor € 160,62;2. in favore del della signora Parte_1
€ 257,80;3. in favore del della signora € 134,40;4. Parte_2 Parte_3 in favore del della signora € 209,40;5. in favore del del signor Parte_4 [...]
€ 154,68;6. in favore della signora € 239,76;7. in favore della Pt_5 Parte_6 signora € 565,60;8. in favore della signora € Parte_7 Parte_8
308,71;9. in favore del signor € 142,70;10. in favore della Parte_9 signora € 176,00;11. in favore della signora € Parte_10 Parte_11
120,07;12. in favore del signor € 340,09;13. in favore del signor Parte_12
€ 182,37;14. in favore della signora € Parte_13 Parte_14
265,56;15. in favore del signor € 418,94;16. in favore del signor Parte_15
€ 474,27;17. in favore del signor € 102,09;18. Parte_16 Parte_17
4 in favore del signor € 189,02;19. in favore della signora Parte_18 Parte_19
333,60;20. in favore della signora € 153,08;21. in favore della
[...] Parte_20 signora € 243,50;22. in favore del signor € 388,81;23. in Parte_21 Parte_22 favore della signora € 372,46;24. in favore del signor € Parte_23 CP_8
70,63;25. in favore del signor € 252,32;26. in favore del signor Parte_24 Pt_25
€ 257,42;27. in favore del signor € 325,11;28. in favore del signor
[...] Parte_26
€ 504,26;29. in favore del signor € 220,72;30. in favore Controparte_1 CP_2 del signor € 333,56;31. in favore della signora € Parte_27 Parte_28
24,00;32. in favore del signor € 312,55;33. in favore della signora Parte_29
€ 209,74;34. in favore della signora € 243,07;35. in favore Parte_30 Parte_31 del signor € 188,72;36. in favore della signora € Parte_32 Parte_33
295,12.
Sempre in via subordinata, ove Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere, invece, applicabile la tariffa oraria prevista dall'art. 6, comma1, lettera d), del CCNL comparto
Sanità 2016-2018, accertare, ritenere e dichiarare che l'
[...]
per l'attività vaccinale svolta presso gli hub vaccinali della Controparte_7
Fiera del Mediterraneo e del CTO dai signori… nei mesi da settembre 2021 a febbraio
2022 non ha liquidato i compensi a loro spettanti e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, al pagamento delle seguenti somme:
1. al signor € 180,00;2. alla signora € Parte_1 Parte_2
3.210,00;3. alla signora € 1.620,00;4. alla signora € Parte_3 Parte_4
212,58;5. al signor € 1.989,00;6. alla signora € 2.640,00;7. Parte_5 Parte_6 alla signora € 3.219,00;8. alla signora € Parte_7 Parte_8
2.160,00;9. al signor € 2.083,50;10. alla signora Parte_9 Parte_10
€ 1.899,00;11. alla signora € 2.731,50;12. al signor € Parte_11 Parte_12
3.969,00;13. al signor € 1.440,00;14. alla signora Parte_13 Parte_14
€ 2.829,00;15. al signor € 1.539,00;16. al signor
[...] Parte_15 [...]
, € 3.000,00;17. al signor € 2.139,00;18. al signor Pt_16 Parte_17
€ 2.140,50;19. alla signora € 1.239,00;20. alla Parte_18 Parte_19 signora € 2.919,00;21. alla signora € 523,50;22. al Parte_20 Parte_21 signor € 3.574,50;23. al signor € 1.929,00;24. al signor Parte_22 CP_8
€ 3.253,50;25. al signor € 360,00;26. al signor Parte_24 Parte_25 Pt_26
5 € 180,00;27. al signor € 3.243,00;28. al signor € Pt_26 Controparte_1 CP_2
2.266,50;29. al signor € 6.090,00;30. alla signora € Parte_27 Parte_28
1.890,00;31. al signor € 3.153,00;32. alla signora Parte_29 Parte_30
€ 2.202,00;33. alla signora € 2.529,00;34. al signor € Parte_31 Parte_32
360,00;35. alla signora € 1.651,50”. Parte_33
Si costituì in giudizio parte resistente, eccependo in via preliminare la parziale inammissibilità delle domande attoree, già oggetto di un precedente giudizio (4595/2022
R.G) e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
All'udienza del 5.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha limitato le domande spiegate in ricorso, rinunciando alla riliquidazione del compenso dovuto per le prestazioni svolte dai ricorrenti per il mese di giugno 2021, per Parte_19 Parte_24
i mesi di giugno e luglio 2021 e per il mese di giugno 2021, Parte_25
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Giova preliminarmente evidenziare come, a seguito della parziale limitazione delle domande spiegate in ricorso, l'eccezione d'inammissibilità sollevata da parte convenuta possa ritenersi superata.
Ciò chiarito, il ricorso va parzialmente accolto.
Orbene, come suesposto i ricorrenti, hanno lamentato di aver percepito un compenso tariffario inferiore rispetto a quello previsto dalla legge nazionale per le prestazioni rese presso gli Hub Vaccinali di Palermo nel periodo giugno/agosto 2021, e di non aver ricevuto alcuna retribuzione per le prestazioni aggiuntive svolte nel periodo successivo, da settembre 2021 a febbraio 2022.
Occorre ricordare che, data l'emergenza sanitaria, era stato predisposto a livello nazionale un piano strategico dei vaccini che prevedeva il coinvolgimento, nell'attività di somministrazione, di dirigenti medici, infermieri e assistenti sanitari con un incremento della retribuzione oraria per ciascuna categoria.
Più precisamente, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 all'art. 1, comme 464, stabiliva che “ Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le e gli Enti CP_3 Parte_34
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
[...] spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100
6 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo
6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. I predetti incrementi operavano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Dunque, stante il piano emergenziale messo in atto, l'Assessorato Regionale della
Salute invitava le strutture ospedaliere ad acquisire quante più risorse possibili al fine di accelerare il processo di vaccinazione.
Pertanto, l'azienda ospedaliera convenuta, con nota n.10148 del 1.04.2021 (all.2), diffondeva un avviso interno di manifestazione di interesse rivolto a tutti i dipendenti, per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, cui aderirono anche gli odierni ricorrenti.
Questi, come già accennato, ritengono innanzitutto inadeguato il compenso erogato loro per l'espletamento di tali mansioni aggiuntive nel periodo giugno/agosto 2021, in quanto in luogo dei 50 euro l'ora previsti dalla legge nazionale, è stata applicata la tariffa ordinaria prevista per le prestazioni aggiuntive dal regolamento ALPI (cfr. doc. n. 4) dell' , pari a 26 euro l'ora. Parte_35
Costituendosi, parte resistente ha ritenuto infondate le doglianze di parte attorea in quanto fondate su un'errata interpretazione delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 464
e 467, della L. n. 178/2020.
In primo luogo, ha sostenuto che dalla formulazione della disposizione di legge possa trarsi la possibilità per le aziende ospedaliere di riconoscere anche importi inferiori al
7 personale dipendente per le prestazioni aggiuntive, specie se queste vengono offerte volontariamente in ragione di apposita manifestazione di interesse.
In secondo luogo, ha ritenuto che, sia la nota prot. n. 16070 del 23 marzo 2021, della
Regione Sicilia - Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Pianificazione
Strategica (la suddetta attività svolta al di fuori dell'orario di servizio, è disciplinata dalle disposizioni previste dal CCNL dell'area sanità triennio 2016 – 18 per i dirigenti medici e dal CCNL relativo al personale del comparto per il triennio 2016 – 18 per gli infermieri secondo le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive rispettivamente dall'art. 24 comma 6 pari a € 60,00 lori onnicomprensivi per i dirigenti medici e dell'art. 6 comma 1 lett d) pari ad € 30,00 lordi onnicomprensivi per gli infermieri”) che l'avviso interno facessero espressamente riferimento alla tariffa oraria che sarebbe stata applicata in caso di adesione all'incarico(“La remunerazione seguirà le procedure di cui al regolamento aziendale” ovverosia il regolamento ALPI secondo cui “E' autorizzato allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive anche il personale del comparto (Infermieri professionali e Tecnici
Sanitari). Fasce orarie retributive: ore diurne € 26,00; ore notturne o festive € 29,90, ore notturne festive € 35,10, Oltre oneri a carico dell'Azienda”) ragion per cui, ha sostenuto, i dipendenti al momento della manifestazione di interesse erano consci della retribuzione spettante, tra l'altro, pienamente in linea con la normativa in essere.
Ha, infine, sottolineato che in forza di quanto statuito dall' Controparte_9 sulla corretta applicazione della normativa di cui alla L. n. 178/2020, la tariffa oraria di €
50,00 poteva trovare applicazione “fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dal comma 467 che, per la Regione Siciliana, risulta pari a € 8.161.421,00”. Il finanziamento assegnato dalla Regione Siciliana all' resistente era Controparte_3 pari complessivamente ad € 646.651,00, giusto art. 1 del suddetto D.A. n. 1208/2021; mentre l'importo totale delle somme da liquidare, per i mesi di giugno, luglio e agosto
2021, (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente . n. 550/2023) in favore del personale Pt_36 dipendente per le prestazioni aggiuntive rese a supporto della campagna vaccinale ammontava complessivamente a € 698.729,50.” sostenendo che, se avesse applicato la tariffa di 50,00 euro/h si sarebbe superato l'importo ad essa destinato incorrendo in responsabilità erariale.
Orbene tali difese non convincono.
Va preliminarmente evidenziato come la disposizione di cui all'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 è chiara nel definire l'aumento della retribuzione
8 oraria per chi avesse svolto, al di fuori delle ore di servizio, tali prestazioni aggiuntive, non potendo ravvisarsi altra interpretazione se non quella scaturente dal dato letterale, che non lascia intendere alcuna possibilità di deroga alla tariffa indicata.
Inoltre, in quanto fonte di rango primario la stessa non può essere derogata, (tra l'altro in peius) da fonti di rango inferiore, quali la nota assessoriale n. 16070 del 23.03.2021 o l'avviso interno di manifestazione d'interesse, le quali, devono considerarsi nulle nella parte in cui contrastano con la norma di legge.
Sicché stante l'illegittimità delle fonti di grado inferiore, la previsione della legge
178/2020 trova applicazione automatica, integrando il contenuto sia della nota che dell'avviso interno nelle parti nulle.
Infine, non convince l'obiezione di parte resistente concernente il rischio di incorrere in responsabilità erariale ove avesse applicato la tariffa oraria di €50,00, superando l'importo massimo (€ 646.651,00) attribuito ad ogni azienda sanitaria per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive.
Era, infatti, onere dell'amministrazione ospedaliera, sulla base dei fondi ad essa destinati, gestire il numero di dipendenti e le ore da questi svolte per le prestazioni aggiuntive, nel pieno rispetto delle statuizioni di legge comprese quelle relative alla corretta remunerazione di esse.
In conclusione, poiché appare pacifico che i ricorrenti nei mesi da giugno ad agosto
2021 hanno svolto tali prestazioni aggiuntive (già parzialmente remunerate da parte resistente), deve accogliersi la domanda attorea inerente all'applicazione della corretta tariffa oraria (50,00 euro/h come da art.1 co.468 l.178/2020) per le ore prestate.
L' convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, CP_7 delle somme dagli stessi richiesti per tale periodo (tenendo conto della parziale rinuncia alle domande da parte dei ricorrenti e , dovendosi ritenere Pt_19 Pt_24 Pt_25 corretti (oltre che non espressamente contestati) i conteggi effettuati in ricorso, maggiorando le somme ivi indicate degli interessi legali, calcolati dalla data di maturazione dei crediti sino al soddisfo.
Va, invece, respinta la seconda domanda avanzata da parte ricorrente.
Invero i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'azienda ospedaliera al pagamento dell'integrale retribuzione per le prestazioni aggiuntive, asseritamente svolte da settembre
2021 a febbraio 2022.
9 Era onere dei ricorrenti, specie a fronte della specifica contestazione di parte convenuta sul punto, dimostrare di aver effettivamente espletato tali prestazioni.
Tale onere, però, non può ritenersi adeguatamente assolto, essendosi limitati i ricorrenti ad allegare delle scansioni fotografiche di dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dagli stessi e riguardanti i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 e di gennaio e febbraio 2022 (all.12).
Costante orientamento giurisprudenziale ha da tempo sostenuto che le dichiarazioni sostitutive, aventi valore nei rapporti amministrativi, non hanno alcuna efficacia probatoria in ambito giurisdizionale, non potendo assolvere dunque l'onere gravante sulla parte.
La Suprema Corte ha infatti sostenuto che “ La prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale né, in difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo circa il possesso del requisito, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. L., 09/03/2018, n. 5708, Rv. 647523 - 01), ed ancora che
“Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt.
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e,
10 nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. (Cass. Sez. U., 29/05/2014, n. 12065, Rv. 630997 - 01)”.
Dunque, nel caso di specie, in assenza di altre risultanze documentali (come, ad esempio, le timbrature in entrata o in uscita) o dichiarazioni testimoniali che possano confermare quanto sostenuto da parte ricorrente, non può ritenersi raggiunta la prova delle effettive ore e turnazioni svolte dai ricorrenti nel suddetto periodo.
Alla luce di quanto sin qui detto, deve rigettarsi la domanda finalizzata al pagamento dei compensi dovuti per le prestazioni aggiuntive asseritamente svolte nello stesso.
Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico della convenuta CP_7 la restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P. Q.M
In accoglimento parziale del ricorso, condanna l' Controparte_7
, al pagamento, a titolo di differenze retributive delle seguenti somme:
[...]
1 in favore del signor € 1.260,00; Parte_1
2. in favore della signora € 1.663,80; Parte_2
3. in favore della signora € 1.416,40; Parte_3
4. in favore della signora € 1.493,42; Parte_4
5. in favore del signor € 1.764,55; Parte_5
6. in favore della signora € 2.106,00; Parte_6
7. in favore della signora € 2.911,77; Parte_7
8. in favore della signora € 2.192,51; Parte_8
9. in favore del signor € 1.591,60; Parte_9
10. in favore della signora € 1.056,00; Parte_10
11. in favore della signora € 1.043,67; Parte_11
12. in favore del signor € 2.852,69; Parte_12
13. in favore del signor € 1.263,35; Parte_13
14. in favore della signora € 2.799,17; Parte_14
15. in favore del signor € 2.946,84; Parte_15
11 16. in favore del signor € 3.106,51; Parte_16
17. in favore del signor € 2.172,92; Parte_17
18. in favore del signor € 3.811,81; Parte_18
19. in favore della signora € 1532.27; Parte_19
20. in favore della signora € 1.038,07; Parte_20
21. in favore della signora € 1.744,76; Parte_21
22. in favore del signor € 3.136,88; Parte_22
23. in favore della signora € 3.095,28; Parte_23
24. in favore del signor € 771,18; CP_8
25. in favore del signor € 384,00; Parte_24
26. in favore del signor € 1.493,26; Parte_25
27. in favore del signor € 2.808,01; Parte_26
28. in favore del signor € 4.351,64; Controparte_1
29. in favore del signor € 1.380,95; CP_2
30. in favore del signor € 3.467,16; Parte_27
31. in favore della signora € 144,00; Parte_28
32. in favore del signor € 2.894,79; Parte_29
33. in favore della signora € 1.364,18; Parte_30
34. in favore della signora € 1.963,31; Parte_31
35. in favore del signor € 2.404,32; Parte_32
36. in favore della signora € 2.024,69 Parte_33 maggiorando le suddette somme degli interessi legali, calcolati dalla data di maturazione dei crediti sino al soddisfo.
Dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti e condanna parte resistente alla rifusione della restante metà che liquida in €5.000,00 oltre spese generali iva e cpa e distrae in favore degli avv.ti Domenico Pitruzzella e Laura Cuti.
Così deciso in Palermo il 2.12.2025.
IL GIUDICE
DA AR
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