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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9494 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Mauro Impresa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 8814/2024 e vertente
TRA
(p.i. ), rapp. e Parte_1 P.IVA_1 dif. dall'Avv. Dario Ciotola(c.f.: ) C.F._1
ATTRICE
E
c.f. ), rapp. e Controparte_1 C.F._2 dif. dall'Avv. Francesco Corbo(c.f.:
) e dall'Avv. Adriano Maffeo ( C.F. C.F._3
) C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: istanza di verificazione
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del
16.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La dopo avere premesso che Parte_1 avevo richiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento a carico di per il Controparte_1 mancato pagamento della provvigione maturata per l'attività di mediazione immobiliare svolta in suo favore, che il aveva disconosciuto la CP_1 firma presente sulla proposta di acquisto del
15.10.2022, ha proposto istanza di verificazione con riferimento a quest'ultimo documento.
si è opposto alla domanda Controparte_1 denunciandone l'inammissibilità tenuto conto: che l'azione era stata proposta per aggirare le preclusioni intervenute nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio nel quale l'attrice si era costituita tardivamente perdendo la possibilità di avanzare l'istanza di verificazione;
che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
che l'attore non aveva nessun interesse alla domanda.
Ciò premesso l'azione è inammissibile.
Difetta in capo alla l'interesse Parte_1 ad agire.
La scrittura oggetto dell'istanza di verificazione integra uno degli elementi sulla base dei quali l'attrice ha azionato in via monitoria il credito maturato nei confronti del convenuto per l'attività di mediazione immobiliare svolta in suo favore.
In quel giudizio l'attrice si è costituita tardivamente cosicchè ha perduto la facoltà di articolare mezzi istruttori.
Tale decadenza non può essere recuperata con elementi probatori formatisi in un altro giudizio.
- 2 - A ciò si aggiunge che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo gli elementi offerti a sostegno dell'istanza monitoria dalla sono stati già Pt_1 valutati positivamente dal giudice.
Consegue che va dichiarata l'inesistenza dell'interesse ad agire con riferimento all'istanza di verificazione della scrittura del 15.10.2022 proposta in via principale dalla e Parte_2 la conseguente inammissibilità della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i valori minimi previsti dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro
26000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la domanda inammissibile;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2540,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con attribuzione agli
Avvocati Francesco Corbo ed Adriano Maffeo.
Napoli, 21.10.2025.
Il Giudice
(dott. Mauro Impresa)
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Mauro Impresa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 8814/2024 e vertente
TRA
(p.i. ), rapp. e Parte_1 P.IVA_1 dif. dall'Avv. Dario Ciotola(c.f.: ) C.F._1
ATTRICE
E
c.f. ), rapp. e Controparte_1 C.F._2 dif. dall'Avv. Francesco Corbo(c.f.:
) e dall'Avv. Adriano Maffeo ( C.F. C.F._3
) C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: istanza di verificazione
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del
16.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La dopo avere premesso che Parte_1 avevo richiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento a carico di per il Controparte_1 mancato pagamento della provvigione maturata per l'attività di mediazione immobiliare svolta in suo favore, che il aveva disconosciuto la CP_1 firma presente sulla proposta di acquisto del
15.10.2022, ha proposto istanza di verificazione con riferimento a quest'ultimo documento.
si è opposto alla domanda Controparte_1 denunciandone l'inammissibilità tenuto conto: che l'azione era stata proposta per aggirare le preclusioni intervenute nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio nel quale l'attrice si era costituita tardivamente perdendo la possibilità di avanzare l'istanza di verificazione;
che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
che l'attore non aveva nessun interesse alla domanda.
Ciò premesso l'azione è inammissibile.
Difetta in capo alla l'interesse Parte_1 ad agire.
La scrittura oggetto dell'istanza di verificazione integra uno degli elementi sulla base dei quali l'attrice ha azionato in via monitoria il credito maturato nei confronti del convenuto per l'attività di mediazione immobiliare svolta in suo favore.
In quel giudizio l'attrice si è costituita tardivamente cosicchè ha perduto la facoltà di articolare mezzi istruttori.
Tale decadenza non può essere recuperata con elementi probatori formatisi in un altro giudizio.
- 2 - A ciò si aggiunge che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo gli elementi offerti a sostegno dell'istanza monitoria dalla sono stati già Pt_1 valutati positivamente dal giudice.
Consegue che va dichiarata l'inesistenza dell'interesse ad agire con riferimento all'istanza di verificazione della scrittura del 15.10.2022 proposta in via principale dalla e Parte_2 la conseguente inammissibilità della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i valori minimi previsti dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro
26000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la domanda inammissibile;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2540,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con attribuzione agli
Avvocati Francesco Corbo ed Adriano Maffeo.
Napoli, 21.10.2025.
Il Giudice
(dott. Mauro Impresa)
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