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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3915/2018 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 10.7.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 3915/2018 R.G., verten- ti tra:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fon- Parte_3 do di Garanzia Vittime della strada, dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott. Giorgio Sensale Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore CP_ E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Stefano Puca che si riporta agli atti e verbali di
[..
.
E' presente, per , l'Avvocato Antonio Ambrosino che dichiara di essere presen- Parte_3 te per delega orale dell'Avvocato Antonio Passero e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Puca si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Ambrosino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 3915/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Sensale Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3915/2018 R.G., avente ad oggetto appello proposto avverso la sentenza n. 123/2018, resa dal Tribunale di Nola in data 18.1.2018, nel procedimento n. 1829/2010, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), in proprio C.F._2 Parte_3 C.F._3
e nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avvocato Persona_1
Stefano Puca, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Villa- ricca (NA), Viale della Repubblica, n. 47; appellanti
e
(partita iva ), in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_1 pro tempore, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del
Fondo di Garanzia Vittime della strada, rappresentata e difesa dall'Avvocato An- tonio Passero, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in No- la, Via Principessa Margherita, n. 58; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa e svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 10.3.2010, , e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di , convenivano in giu- Parte_3 Persona_1 dizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la nella qualità di impresa Pt_3 Parte_3
2
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, esponendo che: a) in data
12.4.2007, verso le ore 18:20 circa, , alla guida di motoveicolo Persona_1
Honda sh, tg. BM31069, percorreva Via Nazionale delle Puglie, in Casalnuovo di
Napoli – località Tavernanova, direzione Pomigliano D'Arco; b) giunto all'altezza del civico 240, a causa dell'impatto con un'auto, perdeva l'equilibrio e batteva con il corpo violentemente al suolo;
c) il Sig. veniva colpito da un'auto di colore Parte_2 scuro del tipo station wagon che, procedendo nella stessa direzione di marcia del motociclo, nell'effettuare un sorpasso alla destra del predetto veicolo, lo colpiva, de- terminandone la perdita di equilibrio, facendolo così rovinare violentemente al suolo sul lato sinistro;
d) il motociclo terminava la corsa contro lo spartitraffico posto a centro della carreggiata;
e) il conducente dell'autovettura tamponante si dava repen- tinamente alla fuga, senza prestare soccorso, rendendone impossibile l'identificazione; e) a seguito dell'intervento di Polizia Municipale e di autoambu- lanza del servizio 118, il Sig. veniva trasportato all'Ospedale San Giovan- Parte_2 ni Bosco di Napoli, dove decedeva il giorno seguente;
f) si instaurava procedimento penale che si concludeva con richiesta di archiviazione accolta dal GIP;
g) il descrit- to sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta ignota;
h) gli eredi del Sig. avanzavano, senza esito, richieste di Parte_2 risarcimento dei danni a quale impresa designata dalla Regione Parte_3
Campania alla gestione del fondo garanzie vittime della strada.
Gli attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti, sia iure proprio che iure hereditatis.
1.2 Si costituiva in giudizio la , deducendo la necessità, per gli Parte_3 istanti, di fornire prova della legittimazione attiva, e chiedendo pronunciare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché l'improponibilità della domanda attrice.
Nel merito, la Compagnia chiedeva il rigetto della domanda, in quanto la ricostru- zione del fatto collideva con gli accertamenti investigativi svolti in sede penale.
Secondo parte convenuta l'evento “…si è verificato per colpa unica ed esclusiva del compianto , che alla guida del proprio motociclo, per cause sco- Persona_1 nosciute, e comunque autonomamente, molto probabilmente per la velocità tenuta e non commisurata allo stato dei luoghi, ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa nello spartitraffico esistente in loco”; la Compagnia evidenziava altre- sì che l'istante, al momento del sinistro, non indossava il casco e comunque conte- stava il quantum del risarcimento richiesto.
1.3 All'esito di istruttoria, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha disatteso le eccezioni in rito e di procedibilità della domanda, rigettandola, tuttavia, nel merito, stante la ritenuta mancanza di prova sufficiente.
[... Il Giudice di prime cure ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dal teste
: “in primo luogo, inverosimile appare la circostanza che il teste si Testimone_1
3
palesi quale testimone oculare in circostanze del tutto occasionali. Infatti, il teste riferisce che: “…successivamente recandomi dal mio meccanico, che aveva Tes_2
l'officina in zona, parlando con altre persone presso l'officina e poi in un bar dove andammo a prendere il caffè, mi dissero che tempo addietro un giovane, un uomo, era deceduto in conseguenza di un incidente stradale e che la dinamica raccontata dai presenti era quella cui io avevo assistito…uno dei presenti, nel bar, mi disse che la moglie del deceduto stava facendo indagini da sola…a quel punto lasciai i miei recapiti al bar affinché fossero consegnati alla vedova, quest'ultima poi mi ha con- tattato…”.
In secondo luogo, la narrazione del teste desta sospetto laddove il medesimo dichia- ra che la dinamica dell'incidente de quo fornitagli dagli sconosciuti con i quali si trovò del tutto fortuitamente a conversare “era quella cui io avevo assistito”, ciò che implica, come ovvia conseguenza, che vi furono evidentemente altre persone, ol- tre il ad assistere al tamponamento da parte dell'auto pirata, sicché tali Tes_2 ipotetici testimoni, se si dovesse prestar fede alla versione resa dal teste, sarebbero stati ugualmente raggiunti dalla moglie del defunto, come il allo scopo di Tes_2 invitarli a testimoniare” (pagina 3 della pronuncia impugnata).
Il Giudice di prime cure ha analizzato negativamente le dichiarazioni, anche alla lu- ce del complessivo materiale istruttorio acquisito dalla Procura della Repubblica, maturando il convincimento circa il “mancato raggiungimento della prova della ri- costruzione dei fatti svoltisi il 12.4.2007, secondo la prospettazione fornita dagli at- tori” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha poi valorizzato le dichiarazioni rese dalle persone sentite dalla Poli- zia Municipale di Casalnuovo di Napoli in sede di sommarie informazioni ed “in particolare di quelle rese da il quale riferisce testualmente: Testimone_3
“…vedevo che una moto proveniente da Napoli in direzione di Pomigliano d'Arco, dopo aver superato di alcuni metri l'incrocio di via Filichito, incominciava a sban- dare e, giunto all'altezza del civico 240 si rovesciava su un fianco strisciando sull'asfalto e sbalzando di sella il conducente che continuava la sua corsa rotolando su stesso e andando a sbattere sullo spartitraffico. Non ho visto, né sentito altro ine- rente il sinistro di cui trattatasi”.
La predetta deposizione appare particolarmente rilevante ed attendibile, in quanto il teste ha affermato di aver assistito all'intera dinamica degli eventi - fin da quan- do, cioè, la moto Honda iniziò a perdere equilibrio - oltre che in ragione del favore- vole punto di osservazione nel quale si trovava il (atteso che lo stesso ha ri- Tes_3 ferito di trovarsi per l'appunto in prossimità del civico 240 – nelle cui vicinanze eb- be a verificarsi il sinistro - della via Nazionale delle Puglie in Casalnuovo, ciò che evidentemente gli consentiva una visione chiara e completa dei luoghi e degli eventi narrati)” (ancora pag. 4 della sentenza).
4
Il giudice di prime cure, poi, ha ritenuto non dirimenti gli esiti della consulenza me- dico – legale espletata nel corso delle indagini penali.
Il Tribunale, infine, ha valorizzato il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Mu- nicipale di Casalnuovo di Napoli, in cui si legge “che, sullo scooter Honda, “non si evidenziano tracce o ammaccature tali da far presumere responsabilità di terzi qua- le causa del sinistro”.
1.4 Avverso la sentenza, , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
[..
, in proprio e quali eredi di , con atto del 14.7.2018, hanno pro- Persona_1 posto appello, costituendosi in data 20.7.2018.
Parte appellante, con due motivi di impugnazione, ha argomentato come il primo giudice avesse errato nel valutare le risultanze istruttorie, sia quelle scaturenti dalle dichiarazioni testimoniali rese da , sia quelle relative alle modalità Testimone_4 di individuazione del testimone.
Con il primo motivo di appello (pagine da 5 a 19), gli istanti, tra l'altro, hanno scrit- to: “le conclusioni a cui è giunto il giudice di primo grado sono del tutto incompren- sibili, aprioristiche, frutto di un convincimento basato su opinioni assolutamente soggettive, personali e del tutto ipotetiche. Non si comprende, infatti, in base a qua- le massima di esperienza comune e/o altro elemento o risultanza istruttoria, la cir- costanza che una persona, parlando con dei conoscenti come il meccanico di fiducia ed amici di un episodio (cfr. sinistro stradale de quo) accaduto tempo addietro, af- fermi di aver assistito a quell'incidente e confermi la dinamica dell'episodio riferita- gli dai predetti, evidenziando che la dinamica riscontrata dagli stessi "era quella cui io avevo assistito", implichi come ovvia conseguenza che vi furono altre persone, ol- tre il ad assistere al sinistro de quo e che, tali presunti ulteriori testimoni, Tes_2 sarebbero stati sicuramente raggiunti dalla moglie del defunto, come il allo Tes_2 scopo di invitarli a testimoniare” (cfr. pag. 6).
Ancora, “a parere della scrivente difesa, la ricostruzione realizzata dal giudice di primo grado, ricca di presunzioni ed assunti non suffragati da alcun elemento pro- batorio acquisito in istruttoria e/o qualsiasi altro dato a sostegno, appare sicura- mente inverosimile e nulla di quanto attribuito può essere ricondotto oggettivamente alla versione dei fatti riferita dal sig. . Il fatto che nel bar si par- Testimone_4 lasse dell'incidente non implica che chi ne parlava vi aveva assistito avendo potuto conoscere la dinamica de relato da terze persone od anche da fonti di informazione pubbliche considerato che l'incidente assunse rilevanza di notizia di cronaca poiché il dì successivo il povero era deceduto in conseguenza delle ferite riporta- Parte_2 te. Il giudice di prime cure, inoltre, non ha attribuito alcuna rilevanza agli elementi, questi acquisiti in istruttoria, volti a confermare la genuinità della testimonianza of- ferta dal sig. . Ed invero, non va ignorato, in primis, un elemento Testimone_4 di carattere temporale ovvero che il sig. veniva individuato quale Testimone_4 testimone del sinistro de quo già nell'ambito della querela tempestivamente sporta
5
dalla vedova, sig.ra , odierna appellante. Allo stesso modo, Parte_1 doveva, e deve, tenersi in debito conto della precisione con cui il sig. CP_3
descriveva la dinamica del sinistro stradale da cui derivava il decesso del sig.
[...]
, soprattutto se confrontata con la deposizione offerta da tale sig. Persona_1
, assunta peraltro dai vigili urbani su delega del p.m. in sede di Testimone_3 sommarie informazioni nell'ambito del relativo procedimento penale, quindi, non in contraddittorio tantomeno non ribadita dinanzi al magistrato, che appare, al con- trario, lacunosa, superficiale ed inattendibile…” (pag. 7).
Sempre secondo l'appellante, il materiale probatorio costituito dagli atti di indagine disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola non avrebbe por- tato elementi rilevanti ai fini del convincimento del primo Giudice, come erronea- mente valutato da quest'ultimo, anche in ragione del fatto che l'archiviazione è stata disposta per non essere stati individuati gli autori del reato.
Di contro, le dichiarazioni rese dal teste , precise e dettagliate, Testimone_4 avrebbero dovuto essere apprezzate come genuine.
Il Giudice di primo grado avrebbe errato altresì nel valutare gli esiti della perizia medico legale, nonché il rapporto degli Agenti di P.M. di Casalnuovo di Napoli, mentre, per ciò che concerne le dichiarazioni rese dagli informatori in sede di inda- gini, e non avevano assistito al sinistro, mentre Controparte_4 Controparte_5
, che non veniva individuato dagli agenti sul luogo del sinistro – Testimone_3 come detto – avrebbe reso dichiarazioni generiche.
Con il secondo motivo di impugnazione (pagine 19 e ss.), gli appellanti hanno cen- surato la violazione degli art. 112, 244 c.p.c., 2054, 2697, 2727, 2729 c.c., nonché degli att. 88, 112, 115, 116, 163, 165, 167 c.p.c. e degli art. 24 e 111 Cost. per avere, in contrario, la parte attrice, offerto la prova del verificarsi del fatto storico e della sua dinamica.
Gli istanti, inoltre, hanno lamentato che il Giudice, qualora fosse stato in dubbio sul- le dichiarazioni rese dal teste, avrebbe dovuto richiamarlo, per meglio chiarire quan- to riferito, e ciò in applicazione dell'art. 257 cpc.
In giudizio si è costituita la contestando l'avverso dedotto e chiedendo CP_6 il rigetto della domanda.
2. Il Merito
2.1 in via preliminare va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impu- gnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Ciò posto, la ricostruzione offerta dagli istanti non convince il Collegio.
Ed infatti, anche a voler condividere la deduzione circa la mancanza di discrasia in ordine alle modalità con cui venne rintracciato il teste, non superano il vaglio dell'attendibilità proprio quelle rese da quest'ultimo, anche in rapporto alle altre ri- lasciate – si badi – a distanza di soli sei e otto giorni dall'evento, in sede di somma- rie informazioni.
6
(sentito il 18.4.2007) ha riferito: “mentre mi trovavo sul marcia- Controparte_5 piede di Via Nazionale delle Puglie nei pressi del civico 240 sentivo un rumore, pre- sumibilmente dovuto alla strisciatura sull'asfalto di una moto, mi giravo e guardan- do la sede stradale vedevo una persona distesa sull'asfalto ed a poca distanza una moto rovinata sulla stessa sede stradale. Non ho visto né sentito altro inerente il si- nistro di cui trattasi”.
(sentito anche lui in data 18.4.2007) ha raccontato: “mentre stavo Controparte_4 seduto a parlare con amici davanti al Circolo Pro Loco sito nei pressi del civico
240 ed accanto alla Parrocchia dell'Addolorata, sentivo un rumore forte di una mo- to che strisciava sull'asfalto e quindi alzavo lo sguardo verso la strada e notavo una persona che rotolava per terra, sul cordolo spartitraffico ivi esistente, per 6/7 metri.
Non ho visto né sentito altro”.
Ora, appare arduo ipotizzare che, quantomeno l'informatore , che Controparte_4 ha comunque assistito a parte della dinamica, avendo avuto modo di vedere che il conducente “rotolava per terra sul cordolo spartitraffico ivi esistente, per 6/7 me- tri”, non abbia poi visto alcuna vettura allontanarsi repentinamente.
Ancora, l'informatore (sentito in data 20.4.2007), ha riferito: “Men- Testimone_3 tre mi trovavo su Via Nazionale delle Puglie nei pressi del civico 240 vedevo che una moto proveniente da Napoli in direzione di Pomigliano d'Arco, dopo aver supe- rato di alcuni metri all'incrocio di via Filichito, incominciava a sbandare e giunto all'altezza del civico 240 si rovesciava su un fianco strisciando sull'asfalto balzando dalla sella il conducente che continuava la sua corsa rotolando su se stesso e an- dando a sbattere sullo spartitraffico. Non ho visto né sentito altro inerente il sinistro di cui trattasi”.
E se è vero che gli operatori di PM, giunti sul posto, hanno identificato solo CP_4
e , tanto non esclude la presenza anche di
[...] Controparte_5 CP
[...
, evidentemente presentatosi per riferire sui fatti causa, avuta contezza dell'apertura delle indagini.
Né vi sono poi elementi che possano far ritenere non attendibile il detto informatore.
Ancora, gli agenti della Polizia Municipale di Casalnuovo di Napoli, in sede di dele- ga di indagini, hanno scritto che sul motociclo sul quale viaggiava il Sig. : Parte_2
“…non si evidenziano tracce o ammaccature tali da far presumere responsabilità di terzi quale causa del sinistro… Dalle dichiarazioni testimoniali rese, non emergono elementi giuridicamente rilevanti tali da far desumere responsabilità di terzi, in quanto sembra che sia caduto a seguito, probabilmente della Persona_1 perdita di controllo del motociclo stesso…” (nota del 21.4.2007).
Orbene, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività ti- pologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione
7
fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio suf- ficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. civ., III, 26/06/2015, n. 13229, Cass. civ., I, 01/09/2015, n. 17392).
In particolare, si è affermato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, se- gnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. civ., L, 30/01/2013, n. 2168).
Ancora, “il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio con- vincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudi- zio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preli- minari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del princi- pio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2023, n. 2947, con richiamo a nu- merosi altri precedenti).
Dunque, alla luce del descritto quadro probatorio, obiettivamente valido, appare ef- fettivamente distonico il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_5
[...
all'udienza del 7.1.2016, nella parte in cui ha riferito di tamponamento: “ho as- sistito ad un incidente stradale tra un'auto e uno scooter…nella corsia opposta a quella dove mi trovavo, e dunque, la corsia con direzione Pomigliano, quando nella medesima corsia da dietro rispetto al motociclo arrivava un'auto station wagon scura, quest'ultima aveva attirato la mia attenzione perché faceva una serie di sor- passi emettendo fumo assai intenso… quest'auto station wagon scura, forse nera, che giunta dietro allo scooter nel tentativo di superarlo sulla destra, con la sua par- te anteriore, urtò, tamponandola da tergo, lo scooter e lo fece cadere a terra…
l'auto station wagon nel tentativo di superare il motociclo tipo scooter lo urtò da tergo e lo fece capovolgere sul suo lato sinistro e il conducente dello scooter suddet- to venne sbalzato anch'esso al suolo… ricordo che nell'urto il casco del motocicli- sta sbalzò anch'esso al suolo dopo la caduta di questi ed a momenti lo vedevo cade- re verso la corsia dove mi trovavo io…”.
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Ebbene, davvero non si comprende come l'andamento dell'auto (faceva una serie di sorpassi), l'emissione di fumo intenso e l'impatto stesso, necessariamente vigoroso per determinare gli effetti descritti sul conducente e sul motociclo, non siano stati avvertiti da ben tre persone e cioè quelle ascoltate in sede di delega di indagini.
Vi è però di più, atteso che neppure convincono le dichiarazioni rese in ordine alla circostanza di come il teste avesse appreso dell'evento e ciò si dice a prescindere dalle valutazioni rese dal Giudice di prime cure: “…successivamente recandomi dal mio meccanico che aveva l'officina in zona, parlando con altre persone presso l'offi- cina e poi in un bar ove andammo a prendere il caffè, mi dissero che tempo addietro un giovane, un uomo, era deceduto in conseguenza di un incidente stradale e che la dinamica raccontata dai presenti era quella cui io avevo assistito…. Io dissi che avevo visto quell'incidente e restai scosso dal fatto che il conducente del motociclo era deceduto…Uno dei presenti, nel bar, mi disse che la moglie del deceduto stava facendo indagini da sola venendo sul posto alla ricerca di persone e cause della morte del marito, a quel punto lasciai i miei recapiti al bar affinché fossero conse- gnati alla vedova, quest'ultima poi mi ha contattato e mi chiese dell'accaduto…”.
Si tratta, cioè, di circostanze oggettivamente singolari e poco realistiche.
Il teste, dunque, non può essere considerato attendibile, per cui, ad avviso della Cor- te, si reputano irrilevanti la circostanza che questi sia stato indicato in querela, non- ché, comunque, le vicende antecedenti riferite alla sua posizione.
Ancora, neppure condivisibile si ritiene la valorizzazione della relazione sulle cause del decesso nella parte in cui si scrive che il sig. venne “disarcionato” dal- Parte_2 lo scooter, posto che tale affermazione (peraltro resa da un consulente medico- legale), non sottintende affatto un comportamento posto in essere da altri in relazio- ne causale con il disarcionamento.
Tutto quanto fin qui riportato, inoltre, induce la Corte a ritenere corretta la valuta- zione del primo giudice di non eseguire approfondimento istruttorio, neppure tecni- co.
Infine, lo si dice per mera completezza, stante la rilevanza comunque non dirimente, va detto che parte appellante ha allegato notifica della richiesta di archiviazione del
PM del 21.10.2008, per il procedimento 4343/07 M44.
Ebbene, nella copia del fascicolo del PM, seppure vi sia provvedimento di archivia- zione del GIP, non perfettamente compreso, in quanto in esso si indicano procedi- menti indicati con altri numeri (ma il provvedimento è inserito nel fascicolo), nella richiesta di archiviazione si legge: “non si evincono responsabilità di terzi nell'accaduto come si appalesa dalla inf. della Pol. Mun. di Casalnuovo del
21/4/07, sicché si richiede l'archiviazione degli atti, dando avviso alla P.O. ex arti- colo 408 cpp”.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, complessivamente considerati, l'appello va rigetta- to.
9
3. Considerazioni conclusive e spese
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in di- spositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifica- zioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare comples- sità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammis- sibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazio- ne, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel prov- vedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
L'esame delle dichiarazioni testimoniali rese da (udienza del Testimone_4
7.1.2016 innanzi al Tribunale di Nola) induce la Corte a disporre la trasmissione di copia delle stesse, unitamente alla presente pronuncia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, per le eventuali determinazioni di competenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto av- verso la sentenza n. 123/2018, resa dal Tribunale di Nola in data 18.1.2018, nel pro- cedimento n. 1829/2010, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provve- de:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata, che liquida in euro 10.059,5, oltre rimborso forfettario nella misu- ra del 15% sui compensi, iva e c.p.a. come legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• dispone la trasmissione delle dichiarazioni rese da (udien- Testimone_4 za del 7.1.2016 innanzi al Tribunale di Nola) e della presente sentenza alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, per le eventuali deter- minazioni di competenza.
Così deciso, in Napoli, in data 10.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 10.7.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 3915/2018 R.G., verten- ti tra:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fon- Parte_3 do di Garanzia Vittime della strada, dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott. Giorgio Sensale Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore CP_ E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Stefano Puca che si riporta agli atti e verbali di
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E' presente, per , l'Avvocato Antonio Ambrosino che dichiara di essere presen- Parte_3 te per delega orale dell'Avvocato Antonio Passero e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Puca si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Ambrosino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 3915/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Sensale Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3915/2018 R.G., avente ad oggetto appello proposto avverso la sentenza n. 123/2018, resa dal Tribunale di Nola in data 18.1.2018, nel procedimento n. 1829/2010, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), in proprio C.F._2 Parte_3 C.F._3
e nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avvocato Persona_1
Stefano Puca, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Villa- ricca (NA), Viale della Repubblica, n. 47; appellanti
e
(partita iva ), in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_1 pro tempore, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del
Fondo di Garanzia Vittime della strada, rappresentata e difesa dall'Avvocato An- tonio Passero, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in No- la, Via Principessa Margherita, n. 58; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa e svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 10.3.2010, , e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di , convenivano in giu- Parte_3 Persona_1 dizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la nella qualità di impresa Pt_3 Parte_3
2
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, esponendo che: a) in data
12.4.2007, verso le ore 18:20 circa, , alla guida di motoveicolo Persona_1
Honda sh, tg. BM31069, percorreva Via Nazionale delle Puglie, in Casalnuovo di
Napoli – località Tavernanova, direzione Pomigliano D'Arco; b) giunto all'altezza del civico 240, a causa dell'impatto con un'auto, perdeva l'equilibrio e batteva con il corpo violentemente al suolo;
c) il Sig. veniva colpito da un'auto di colore Parte_2 scuro del tipo station wagon che, procedendo nella stessa direzione di marcia del motociclo, nell'effettuare un sorpasso alla destra del predetto veicolo, lo colpiva, de- terminandone la perdita di equilibrio, facendolo così rovinare violentemente al suolo sul lato sinistro;
d) il motociclo terminava la corsa contro lo spartitraffico posto a centro della carreggiata;
e) il conducente dell'autovettura tamponante si dava repen- tinamente alla fuga, senza prestare soccorso, rendendone impossibile l'identificazione; e) a seguito dell'intervento di Polizia Municipale e di autoambu- lanza del servizio 118, il Sig. veniva trasportato all'Ospedale San Giovan- Parte_2 ni Bosco di Napoli, dove decedeva il giorno seguente;
f) si instaurava procedimento penale che si concludeva con richiesta di archiviazione accolta dal GIP;
g) il descrit- to sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta ignota;
h) gli eredi del Sig. avanzavano, senza esito, richieste di Parte_2 risarcimento dei danni a quale impresa designata dalla Regione Parte_3
Campania alla gestione del fondo garanzie vittime della strada.
Gli attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti, sia iure proprio che iure hereditatis.
1.2 Si costituiva in giudizio la , deducendo la necessità, per gli Parte_3 istanti, di fornire prova della legittimazione attiva, e chiedendo pronunciare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché l'improponibilità della domanda attrice.
Nel merito, la Compagnia chiedeva il rigetto della domanda, in quanto la ricostru- zione del fatto collideva con gli accertamenti investigativi svolti in sede penale.
Secondo parte convenuta l'evento “…si è verificato per colpa unica ed esclusiva del compianto , che alla guida del proprio motociclo, per cause sco- Persona_1 nosciute, e comunque autonomamente, molto probabilmente per la velocità tenuta e non commisurata allo stato dei luoghi, ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa nello spartitraffico esistente in loco”; la Compagnia evidenziava altre- sì che l'istante, al momento del sinistro, non indossava il casco e comunque conte- stava il quantum del risarcimento richiesto.
1.3 All'esito di istruttoria, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha disatteso le eccezioni in rito e di procedibilità della domanda, rigettandola, tuttavia, nel merito, stante la ritenuta mancanza di prova sufficiente.
[... Il Giudice di prime cure ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dal teste
: “in primo luogo, inverosimile appare la circostanza che il teste si Testimone_1
3
palesi quale testimone oculare in circostanze del tutto occasionali. Infatti, il teste riferisce che: “…successivamente recandomi dal mio meccanico, che aveva Tes_2
l'officina in zona, parlando con altre persone presso l'officina e poi in un bar dove andammo a prendere il caffè, mi dissero che tempo addietro un giovane, un uomo, era deceduto in conseguenza di un incidente stradale e che la dinamica raccontata dai presenti era quella cui io avevo assistito…uno dei presenti, nel bar, mi disse che la moglie del deceduto stava facendo indagini da sola…a quel punto lasciai i miei recapiti al bar affinché fossero consegnati alla vedova, quest'ultima poi mi ha con- tattato…”.
In secondo luogo, la narrazione del teste desta sospetto laddove il medesimo dichia- ra che la dinamica dell'incidente de quo fornitagli dagli sconosciuti con i quali si trovò del tutto fortuitamente a conversare “era quella cui io avevo assistito”, ciò che implica, come ovvia conseguenza, che vi furono evidentemente altre persone, ol- tre il ad assistere al tamponamento da parte dell'auto pirata, sicché tali Tes_2 ipotetici testimoni, se si dovesse prestar fede alla versione resa dal teste, sarebbero stati ugualmente raggiunti dalla moglie del defunto, come il allo scopo di Tes_2 invitarli a testimoniare” (pagina 3 della pronuncia impugnata).
Il Giudice di prime cure ha analizzato negativamente le dichiarazioni, anche alla lu- ce del complessivo materiale istruttorio acquisito dalla Procura della Repubblica, maturando il convincimento circa il “mancato raggiungimento della prova della ri- costruzione dei fatti svoltisi il 12.4.2007, secondo la prospettazione fornita dagli at- tori” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha poi valorizzato le dichiarazioni rese dalle persone sentite dalla Poli- zia Municipale di Casalnuovo di Napoli in sede di sommarie informazioni ed “in particolare di quelle rese da il quale riferisce testualmente: Testimone_3
“…vedevo che una moto proveniente da Napoli in direzione di Pomigliano d'Arco, dopo aver superato di alcuni metri l'incrocio di via Filichito, incominciava a sban- dare e, giunto all'altezza del civico 240 si rovesciava su un fianco strisciando sull'asfalto e sbalzando di sella il conducente che continuava la sua corsa rotolando su stesso e andando a sbattere sullo spartitraffico. Non ho visto, né sentito altro ine- rente il sinistro di cui trattatasi”.
La predetta deposizione appare particolarmente rilevante ed attendibile, in quanto il teste ha affermato di aver assistito all'intera dinamica degli eventi - fin da quan- do, cioè, la moto Honda iniziò a perdere equilibrio - oltre che in ragione del favore- vole punto di osservazione nel quale si trovava il (atteso che lo stesso ha ri- Tes_3 ferito di trovarsi per l'appunto in prossimità del civico 240 – nelle cui vicinanze eb- be a verificarsi il sinistro - della via Nazionale delle Puglie in Casalnuovo, ciò che evidentemente gli consentiva una visione chiara e completa dei luoghi e degli eventi narrati)” (ancora pag. 4 della sentenza).
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Il giudice di prime cure, poi, ha ritenuto non dirimenti gli esiti della consulenza me- dico – legale espletata nel corso delle indagini penali.
Il Tribunale, infine, ha valorizzato il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Mu- nicipale di Casalnuovo di Napoli, in cui si legge “che, sullo scooter Honda, “non si evidenziano tracce o ammaccature tali da far presumere responsabilità di terzi qua- le causa del sinistro”.
1.4 Avverso la sentenza, , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
[..
, in proprio e quali eredi di , con atto del 14.7.2018, hanno pro- Persona_1 posto appello, costituendosi in data 20.7.2018.
Parte appellante, con due motivi di impugnazione, ha argomentato come il primo giudice avesse errato nel valutare le risultanze istruttorie, sia quelle scaturenti dalle dichiarazioni testimoniali rese da , sia quelle relative alle modalità Testimone_4 di individuazione del testimone.
Con il primo motivo di appello (pagine da 5 a 19), gli istanti, tra l'altro, hanno scrit- to: “le conclusioni a cui è giunto il giudice di primo grado sono del tutto incompren- sibili, aprioristiche, frutto di un convincimento basato su opinioni assolutamente soggettive, personali e del tutto ipotetiche. Non si comprende, infatti, in base a qua- le massima di esperienza comune e/o altro elemento o risultanza istruttoria, la cir- costanza che una persona, parlando con dei conoscenti come il meccanico di fiducia ed amici di un episodio (cfr. sinistro stradale de quo) accaduto tempo addietro, af- fermi di aver assistito a quell'incidente e confermi la dinamica dell'episodio riferita- gli dai predetti, evidenziando che la dinamica riscontrata dagli stessi "era quella cui io avevo assistito", implichi come ovvia conseguenza che vi furono altre persone, ol- tre il ad assistere al sinistro de quo e che, tali presunti ulteriori testimoni, Tes_2 sarebbero stati sicuramente raggiunti dalla moglie del defunto, come il allo Tes_2 scopo di invitarli a testimoniare” (cfr. pag. 6).
Ancora, “a parere della scrivente difesa, la ricostruzione realizzata dal giudice di primo grado, ricca di presunzioni ed assunti non suffragati da alcun elemento pro- batorio acquisito in istruttoria e/o qualsiasi altro dato a sostegno, appare sicura- mente inverosimile e nulla di quanto attribuito può essere ricondotto oggettivamente alla versione dei fatti riferita dal sig. . Il fatto che nel bar si par- Testimone_4 lasse dell'incidente non implica che chi ne parlava vi aveva assistito avendo potuto conoscere la dinamica de relato da terze persone od anche da fonti di informazione pubbliche considerato che l'incidente assunse rilevanza di notizia di cronaca poiché il dì successivo il povero era deceduto in conseguenza delle ferite riporta- Parte_2 te. Il giudice di prime cure, inoltre, non ha attribuito alcuna rilevanza agli elementi, questi acquisiti in istruttoria, volti a confermare la genuinità della testimonianza of- ferta dal sig. . Ed invero, non va ignorato, in primis, un elemento Testimone_4 di carattere temporale ovvero che il sig. veniva individuato quale Testimone_4 testimone del sinistro de quo già nell'ambito della querela tempestivamente sporta
5
dalla vedova, sig.ra , odierna appellante. Allo stesso modo, Parte_1 doveva, e deve, tenersi in debito conto della precisione con cui il sig. CP_3
descriveva la dinamica del sinistro stradale da cui derivava il decesso del sig.
[...]
, soprattutto se confrontata con la deposizione offerta da tale sig. Persona_1
, assunta peraltro dai vigili urbani su delega del p.m. in sede di Testimone_3 sommarie informazioni nell'ambito del relativo procedimento penale, quindi, non in contraddittorio tantomeno non ribadita dinanzi al magistrato, che appare, al con- trario, lacunosa, superficiale ed inattendibile…” (pag. 7).
Sempre secondo l'appellante, il materiale probatorio costituito dagli atti di indagine disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola non avrebbe por- tato elementi rilevanti ai fini del convincimento del primo Giudice, come erronea- mente valutato da quest'ultimo, anche in ragione del fatto che l'archiviazione è stata disposta per non essere stati individuati gli autori del reato.
Di contro, le dichiarazioni rese dal teste , precise e dettagliate, Testimone_4 avrebbero dovuto essere apprezzate come genuine.
Il Giudice di primo grado avrebbe errato altresì nel valutare gli esiti della perizia medico legale, nonché il rapporto degli Agenti di P.M. di Casalnuovo di Napoli, mentre, per ciò che concerne le dichiarazioni rese dagli informatori in sede di inda- gini, e non avevano assistito al sinistro, mentre Controparte_4 Controparte_5
, che non veniva individuato dagli agenti sul luogo del sinistro – Testimone_3 come detto – avrebbe reso dichiarazioni generiche.
Con il secondo motivo di impugnazione (pagine 19 e ss.), gli appellanti hanno cen- surato la violazione degli art. 112, 244 c.p.c., 2054, 2697, 2727, 2729 c.c., nonché degli att. 88, 112, 115, 116, 163, 165, 167 c.p.c. e degli art. 24 e 111 Cost. per avere, in contrario, la parte attrice, offerto la prova del verificarsi del fatto storico e della sua dinamica.
Gli istanti, inoltre, hanno lamentato che il Giudice, qualora fosse stato in dubbio sul- le dichiarazioni rese dal teste, avrebbe dovuto richiamarlo, per meglio chiarire quan- to riferito, e ciò in applicazione dell'art. 257 cpc.
In giudizio si è costituita la contestando l'avverso dedotto e chiedendo CP_6 il rigetto della domanda.
2. Il Merito
2.1 in via preliminare va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impu- gnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Ciò posto, la ricostruzione offerta dagli istanti non convince il Collegio.
Ed infatti, anche a voler condividere la deduzione circa la mancanza di discrasia in ordine alle modalità con cui venne rintracciato il teste, non superano il vaglio dell'attendibilità proprio quelle rese da quest'ultimo, anche in rapporto alle altre ri- lasciate – si badi – a distanza di soli sei e otto giorni dall'evento, in sede di somma- rie informazioni.
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(sentito il 18.4.2007) ha riferito: “mentre mi trovavo sul marcia- Controparte_5 piede di Via Nazionale delle Puglie nei pressi del civico 240 sentivo un rumore, pre- sumibilmente dovuto alla strisciatura sull'asfalto di una moto, mi giravo e guardan- do la sede stradale vedevo una persona distesa sull'asfalto ed a poca distanza una moto rovinata sulla stessa sede stradale. Non ho visto né sentito altro inerente il si- nistro di cui trattasi”.
(sentito anche lui in data 18.4.2007) ha raccontato: “mentre stavo Controparte_4 seduto a parlare con amici davanti al Circolo Pro Loco sito nei pressi del civico
240 ed accanto alla Parrocchia dell'Addolorata, sentivo un rumore forte di una mo- to che strisciava sull'asfalto e quindi alzavo lo sguardo verso la strada e notavo una persona che rotolava per terra, sul cordolo spartitraffico ivi esistente, per 6/7 metri.
Non ho visto né sentito altro”.
Ora, appare arduo ipotizzare che, quantomeno l'informatore , che Controparte_4 ha comunque assistito a parte della dinamica, avendo avuto modo di vedere che il conducente “rotolava per terra sul cordolo spartitraffico ivi esistente, per 6/7 me- tri”, non abbia poi visto alcuna vettura allontanarsi repentinamente.
Ancora, l'informatore (sentito in data 20.4.2007), ha riferito: “Men- Testimone_3 tre mi trovavo su Via Nazionale delle Puglie nei pressi del civico 240 vedevo che una moto proveniente da Napoli in direzione di Pomigliano d'Arco, dopo aver supe- rato di alcuni metri all'incrocio di via Filichito, incominciava a sbandare e giunto all'altezza del civico 240 si rovesciava su un fianco strisciando sull'asfalto balzando dalla sella il conducente che continuava la sua corsa rotolando su se stesso e an- dando a sbattere sullo spartitraffico. Non ho visto né sentito altro inerente il sinistro di cui trattasi”.
E se è vero che gli operatori di PM, giunti sul posto, hanno identificato solo CP_4
e , tanto non esclude la presenza anche di
[...] Controparte_5 CP
[...
, evidentemente presentatosi per riferire sui fatti causa, avuta contezza dell'apertura delle indagini.
Né vi sono poi elementi che possano far ritenere non attendibile il detto informatore.
Ancora, gli agenti della Polizia Municipale di Casalnuovo di Napoli, in sede di dele- ga di indagini, hanno scritto che sul motociclo sul quale viaggiava il Sig. : Parte_2
“…non si evidenziano tracce o ammaccature tali da far presumere responsabilità di terzi quale causa del sinistro… Dalle dichiarazioni testimoniali rese, non emergono elementi giuridicamente rilevanti tali da far desumere responsabilità di terzi, in quanto sembra che sia caduto a seguito, probabilmente della Persona_1 perdita di controllo del motociclo stesso…” (nota del 21.4.2007).
Orbene, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività ti- pologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione
7
fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio suf- ficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. civ., III, 26/06/2015, n. 13229, Cass. civ., I, 01/09/2015, n. 17392).
In particolare, si è affermato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, se- gnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. civ., L, 30/01/2013, n. 2168).
Ancora, “il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio con- vincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudi- zio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preli- minari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del princi- pio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2023, n. 2947, con richiamo a nu- merosi altri precedenti).
Dunque, alla luce del descritto quadro probatorio, obiettivamente valido, appare ef- fettivamente distonico il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_5
[...
all'udienza del 7.1.2016, nella parte in cui ha riferito di tamponamento: “ho as- sistito ad un incidente stradale tra un'auto e uno scooter…nella corsia opposta a quella dove mi trovavo, e dunque, la corsia con direzione Pomigliano, quando nella medesima corsia da dietro rispetto al motociclo arrivava un'auto station wagon scura, quest'ultima aveva attirato la mia attenzione perché faceva una serie di sor- passi emettendo fumo assai intenso… quest'auto station wagon scura, forse nera, che giunta dietro allo scooter nel tentativo di superarlo sulla destra, con la sua par- te anteriore, urtò, tamponandola da tergo, lo scooter e lo fece cadere a terra…
l'auto station wagon nel tentativo di superare il motociclo tipo scooter lo urtò da tergo e lo fece capovolgere sul suo lato sinistro e il conducente dello scooter suddet- to venne sbalzato anch'esso al suolo… ricordo che nell'urto il casco del motocicli- sta sbalzò anch'esso al suolo dopo la caduta di questi ed a momenti lo vedevo cade- re verso la corsia dove mi trovavo io…”.
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Ebbene, davvero non si comprende come l'andamento dell'auto (faceva una serie di sorpassi), l'emissione di fumo intenso e l'impatto stesso, necessariamente vigoroso per determinare gli effetti descritti sul conducente e sul motociclo, non siano stati avvertiti da ben tre persone e cioè quelle ascoltate in sede di delega di indagini.
Vi è però di più, atteso che neppure convincono le dichiarazioni rese in ordine alla circostanza di come il teste avesse appreso dell'evento e ciò si dice a prescindere dalle valutazioni rese dal Giudice di prime cure: “…successivamente recandomi dal mio meccanico che aveva l'officina in zona, parlando con altre persone presso l'offi- cina e poi in un bar ove andammo a prendere il caffè, mi dissero che tempo addietro un giovane, un uomo, era deceduto in conseguenza di un incidente stradale e che la dinamica raccontata dai presenti era quella cui io avevo assistito…. Io dissi che avevo visto quell'incidente e restai scosso dal fatto che il conducente del motociclo era deceduto…Uno dei presenti, nel bar, mi disse che la moglie del deceduto stava facendo indagini da sola venendo sul posto alla ricerca di persone e cause della morte del marito, a quel punto lasciai i miei recapiti al bar affinché fossero conse- gnati alla vedova, quest'ultima poi mi ha contattato e mi chiese dell'accaduto…”.
Si tratta, cioè, di circostanze oggettivamente singolari e poco realistiche.
Il teste, dunque, non può essere considerato attendibile, per cui, ad avviso della Cor- te, si reputano irrilevanti la circostanza che questi sia stato indicato in querela, non- ché, comunque, le vicende antecedenti riferite alla sua posizione.
Ancora, neppure condivisibile si ritiene la valorizzazione della relazione sulle cause del decesso nella parte in cui si scrive che il sig. venne “disarcionato” dal- Parte_2 lo scooter, posto che tale affermazione (peraltro resa da un consulente medico- legale), non sottintende affatto un comportamento posto in essere da altri in relazio- ne causale con il disarcionamento.
Tutto quanto fin qui riportato, inoltre, induce la Corte a ritenere corretta la valuta- zione del primo giudice di non eseguire approfondimento istruttorio, neppure tecni- co.
Infine, lo si dice per mera completezza, stante la rilevanza comunque non dirimente, va detto che parte appellante ha allegato notifica della richiesta di archiviazione del
PM del 21.10.2008, per il procedimento 4343/07 M44.
Ebbene, nella copia del fascicolo del PM, seppure vi sia provvedimento di archivia- zione del GIP, non perfettamente compreso, in quanto in esso si indicano procedi- menti indicati con altri numeri (ma il provvedimento è inserito nel fascicolo), nella richiesta di archiviazione si legge: “non si evincono responsabilità di terzi nell'accaduto come si appalesa dalla inf. della Pol. Mun. di Casalnuovo del
21/4/07, sicché si richiede l'archiviazione degli atti, dando avviso alla P.O. ex arti- colo 408 cpp”.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, complessivamente considerati, l'appello va rigetta- to.
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3. Considerazioni conclusive e spese
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in di- spositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modifica- zioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare comples- sità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammis- sibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazio- ne, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel prov- vedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
L'esame delle dichiarazioni testimoniali rese da (udienza del Testimone_4
7.1.2016 innanzi al Tribunale di Nola) induce la Corte a disporre la trasmissione di copia delle stesse, unitamente alla presente pronuncia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, per le eventuali determinazioni di competenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto av- verso la sentenza n. 123/2018, resa dal Tribunale di Nola in data 18.1.2018, nel pro- cedimento n. 1829/2010, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provve- de:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata, che liquida in euro 10.059,5, oltre rimborso forfettario nella misu- ra del 15% sui compensi, iva e c.p.a. come legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• dispone la trasmissione delle dichiarazioni rese da (udien- Testimone_4 za del 7.1.2016 innanzi al Tribunale di Nola) e della presente sentenza alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, per le eventuali deter- minazioni di competenza.
Così deciso, in Napoli, in data 10.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
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