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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AN AL, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1676/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania - Via Nuova Poggioreale Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14070/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202490032256 79000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220063537540000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116334852000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116334953000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.14070/2024, depositata il 16-10-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento e l'avviso di intimazione indicati in epigrafe.
La motivazione della sentenza di primo grado consisteva nel solo dispositivo (“Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 250,00 in favore di ogni parte costituita”).
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1, rappresentando che con il ricorso aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 0712024 90032256 79 000, notificata il 23-1-2024, limitatamente alle cartelle di pagamento n.071 2022 00635375 40 000, n.071 2022 01163348 52 000 e n.071 2022 01163349
53 000, che assumeva mai notificate;
aveva quindi formulato i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza impugnata per assoluto difetto di motivazione;
2) inesistenza del presunto credito vantato dalle resistenti per omessa notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di accertamento;
3) nullità della sentenza per non aver preso in considerazione il disconoscimento delle presunte relate di notifica depositate in copia semplice dalle resistenti;
4) inesistenza del credito azionato;
decadenza; 5) inesistenza del credito azionato;
intervenuta prescrizione del credito azionato. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi al difensore, anticipatario.
Si erano costituite, con separati atti, le parti appellate Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle
Entrate D.P.1 di Napoli, Ministero delle Finanze, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza sono comparsi solo il difensore di Agenzia delle Entrate Riscossione e il rappresentante di Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Fermo restando che la sentenza impugnata è assolutamente priva di motivazione e che la stessa va redatta da questa Corte di II grado, deve osservarsi che tutti i motivi di doglianza di merito sono palesemente infondati.
A) La notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato era assolutamente corretta: -la cartella n.07120220063537540000, era stata notificata a mezzo pec il 03/06/2022, come risulta dal file .eml di consegna pec;
-la cartella n. 07120220116334852000, era stata notificata a mezzo pec il 21/10/2022, come risulta dal file .eml di consegna pec;
-la cartella n. 07120220116334953000, era stata notificata a mezzo pec il 21/10/2022, come risulta dal file .eml di consegna pec (documentazione depositata nel giudizio di primo grado); le cartelle ritualmente notificate non erano state impugnate.
B) In tema di validità della pec spedita da un indirizzo non inserito nei pubblici re-gistri, si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, la notifica a mezzo pec, utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Sez. U , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022; Rv. 664909 – 01); in senso conforme
Sez.VI, 6015/2023 del 28-2-2023, non massimata;
Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023; Rv. 668249 –
01.
L'art.26 co.2 D.P.R. 602/1973 stabilisce che “… La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta …”.
Si tratta di una previsione conforme a logica e buon senso. Così come nella spedizione cartacea, non conta l'indirizzo di spedizione ma quello di destinazione, ben potendosi il destinatario dolersi solo di aver ricevuto l'atto a un indirizzo pec diverso da quello comunicato e utilizzato e quindi non idoneo a soddisfare la presunzione di conoscenza.
In ogni caso sarebbe stato onere del contribuente evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro.
C) Qualsiasi doglianza attinente alle cartelle notificate andava fatta valere con l'impugnazione di quegli atti.
D) Tra la data di notifica delle cartelle di pagamento (giugno e ottobre 2022) e quella dell'atto impugnato
(23-1-2024) non è maturato alcun termine di prescrizione, neppure breve. In conclusione, integrata la motivazione, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori se dovuti per ciascuna parte costituita.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AN AL, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1676/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania - Via Nuova Poggioreale Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14070/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202490032256 79000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220063537540000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116334852000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220116334953000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.14070/2024, depositata il 16-10-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento e l'avviso di intimazione indicati in epigrafe.
La motivazione della sentenza di primo grado consisteva nel solo dispositivo (“Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 250,00 in favore di ogni parte costituita”).
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1, rappresentando che con il ricorso aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 0712024 90032256 79 000, notificata il 23-1-2024, limitatamente alle cartelle di pagamento n.071 2022 00635375 40 000, n.071 2022 01163348 52 000 e n.071 2022 01163349
53 000, che assumeva mai notificate;
aveva quindi formulato i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza impugnata per assoluto difetto di motivazione;
2) inesistenza del presunto credito vantato dalle resistenti per omessa notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di accertamento;
3) nullità della sentenza per non aver preso in considerazione il disconoscimento delle presunte relate di notifica depositate in copia semplice dalle resistenti;
4) inesistenza del credito azionato;
decadenza; 5) inesistenza del credito azionato;
intervenuta prescrizione del credito azionato. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi al difensore, anticipatario.
Si erano costituite, con separati atti, le parti appellate Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle
Entrate D.P.1 di Napoli, Ministero delle Finanze, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza sono comparsi solo il difensore di Agenzia delle Entrate Riscossione e il rappresentante di Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Fermo restando che la sentenza impugnata è assolutamente priva di motivazione e che la stessa va redatta da questa Corte di II grado, deve osservarsi che tutti i motivi di doglianza di merito sono palesemente infondati.
A) La notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato era assolutamente corretta: -la cartella n.07120220063537540000, era stata notificata a mezzo pec il 03/06/2022, come risulta dal file .eml di consegna pec;
-la cartella n. 07120220116334852000, era stata notificata a mezzo pec il 21/10/2022, come risulta dal file .eml di consegna pec;
-la cartella n. 07120220116334953000, era stata notificata a mezzo pec il 21/10/2022, come risulta dal file .eml di consegna pec (documentazione depositata nel giudizio di primo grado); le cartelle ritualmente notificate non erano state impugnate.
B) In tema di validità della pec spedita da un indirizzo non inserito nei pubblici re-gistri, si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, la notifica a mezzo pec, utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Sez. U , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022; Rv. 664909 – 01); in senso conforme
Sez.VI, 6015/2023 del 28-2-2023, non massimata;
Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023; Rv. 668249 –
01.
L'art.26 co.2 D.P.R. 602/1973 stabilisce che “… La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta …”.
Si tratta di una previsione conforme a logica e buon senso. Così come nella spedizione cartacea, non conta l'indirizzo di spedizione ma quello di destinazione, ben potendosi il destinatario dolersi solo di aver ricevuto l'atto a un indirizzo pec diverso da quello comunicato e utilizzato e quindi non idoneo a soddisfare la presunzione di conoscenza.
In ogni caso sarebbe stato onere del contribuente evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro.
C) Qualsiasi doglianza attinente alle cartelle notificate andava fatta valere con l'impugnazione di quegli atti.
D) Tra la data di notifica delle cartelle di pagamento (giugno e ottobre 2022) e quella dell'atto impugnato
(23-1-2024) non è maturato alcun termine di prescrizione, neppure breve. In conclusione, integrata la motivazione, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori se dovuti per ciascuna parte costituita.