Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 292
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione

    La Corte riconosce il difetto di motivazione della sentenza di primo grado ma procede a integrarla.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito per omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento sono state notificate correttamente a mezzo PEC in date precedenti e che non sono state impugnate.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per mancata considerazione del disconoscimento delle relate di notifica

    La Corte ritiene che le cartelle siano state notificate correttamente a mezzo PEC e che non vi sia spazio per tale doglianza.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito azionato per intervenuta decadenza

    La Corte rileva che tra la notifica delle cartelle e l'atto impugnato non è maturato alcun termine di decadenza.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito azionato per intervenuta prescrizione

    La Corte rileva che tra la notifica delle cartelle e l'atto impugnato non è maturato alcun termine di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 292
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 292
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo