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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2142 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2142 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. DI LORETO PAOLO ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
16.12.1995, a San Giovanni in Marignano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 31.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Il sig. e la sig.ra vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
2. I figli regoleranno da sé i rapporti con i genitori in considerazione della maggiore età Per_1 Per_2 dei medesimi e vivranno insieme alla madre, dove rimarrà fissata la loro residenza anche ai fini anagrafici, presso la casa coniugale, che quindi rimarrà assegnata alla sig.ra proprietaria della stessa. Pt_2
3. Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 Parte_2 dei figli la somma mensile di euro 1.500,00 per ciascuno, importi annualmente rivalutabili Per_1 Per_2 secondo gli indici Istat, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, nonché sosterrà il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli per la cui individuazione e modalità di pagamento le parti fanno espresso rinvio al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna, da considerarsi parte integrante del presente accordo, sempre con decorrenza dal mese di gennaio 2025 (si precisa che tra le spese scolastiche devono intendersi espressamente ricomprese le spese universitarie, comprese quelle di eventuale alloggio fuori dalla abitazione di residenza, spese di trasporto, libri, tasse universitarie e comunque ogni spesa connessa all'istruzione dei figli, nessuna esclusa).
4. A titolo di contributo di separazione per il mantenimento della sig.ra il sig. Parte_2 Pt_1 verserà, altresì, alla moglie la somma mensile di euro 1.500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
5. In ragione della presente separazione il sig. verserà, altresì, alla moglie, a titolo di Parte_1 liberalità, entro 10 giorni dalla omologa della sentenza di separazione da parte del competente Tribunale, la somma pari alla metà del proprio conto corrente personale acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia
RO (compresi i titoli) ammontante ad oggi a complessivi € 1.879.550,00 e così per € 939.775,00; la giacenza del conto corrente cointestato ai coniugi, pari ad € 69.691,47 verrà diviso a metà fra le stesse parti.
6. Per quanto occorrer possa i coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso, al fine del rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che, con la esatta esecuzione dei patti come sopra concordati, gli stessi nulla avranno a pretendere l'uno nei confronti dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o diritto comunque derivante dagli intercorsi rapporti.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 34 Parte II Serie A Anno
1995 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2142 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. DI LORETO PAOLO ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
16.12.1995, a San Giovanni in Marignano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 31.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Il sig. e la sig.ra vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
2. I figli regoleranno da sé i rapporti con i genitori in considerazione della maggiore età Per_1 Per_2 dei medesimi e vivranno insieme alla madre, dove rimarrà fissata la loro residenza anche ai fini anagrafici, presso la casa coniugale, che quindi rimarrà assegnata alla sig.ra proprietaria della stessa. Pt_2
3. Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 Parte_2 dei figli la somma mensile di euro 1.500,00 per ciascuno, importi annualmente rivalutabili Per_1 Per_2 secondo gli indici Istat, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, nonché sosterrà il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli per la cui individuazione e modalità di pagamento le parti fanno espresso rinvio al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna, da considerarsi parte integrante del presente accordo, sempre con decorrenza dal mese di gennaio 2025 (si precisa che tra le spese scolastiche devono intendersi espressamente ricomprese le spese universitarie, comprese quelle di eventuale alloggio fuori dalla abitazione di residenza, spese di trasporto, libri, tasse universitarie e comunque ogni spesa connessa all'istruzione dei figli, nessuna esclusa).
4. A titolo di contributo di separazione per il mantenimento della sig.ra il sig. Parte_2 Pt_1 verserà, altresì, alla moglie la somma mensile di euro 1.500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
5. In ragione della presente separazione il sig. verserà, altresì, alla moglie, a titolo di Parte_1 liberalità, entro 10 giorni dalla omologa della sentenza di separazione da parte del competente Tribunale, la somma pari alla metà del proprio conto corrente personale acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia
RO (compresi i titoli) ammontante ad oggi a complessivi € 1.879.550,00 e così per € 939.775,00; la giacenza del conto corrente cointestato ai coniugi, pari ad € 69.691,47 verrà diviso a metà fra le stesse parti.
6. Per quanto occorrer possa i coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso, al fine del rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che, con la esatta esecuzione dei patti come sopra concordati, gli stessi nulla avranno a pretendere l'uno nei confronti dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o diritto comunque derivante dagli intercorsi rapporti.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 34 Parte II Serie A Anno
1995 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi