TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2019 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to SATURNO Parte_1 C.F._1
CARMELA RITA , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to BORLA FRANCA , giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 10.7.2019 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:” Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del pagina 1 di 3 processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In particolare il ricorrente ha contestato il provvedimento dell' che ha rigettato parzialmente CP_1
l'istanza di accesso al fondo sulla presunta prescrizione del diritto del ricorrente a percepire il TFR.
Costituitosi l' , ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, concludendo per il rigetto della CP_1
domanda.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione il credito vantato in favore del datore di lavoro è da tenere distinto dal credito vantato nei confronti dell' , attesa la natura CP_1 previdenziale di quest'ultimo.
In particolare la Corte ha chiarito in merito alla prescrizione che “poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art.2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' (cfr ex multis Cass. 16852/2020 e Cass. 12971/2014). CP_1
Ebbene è il caso di segnalare che l' non ha eccepito la prescrizione del diritto previdenziale del CP_1 ricorrente all'accesso al fondo di garanzia, ma bensì ha contestato la prescrizione del diritto al conseguimento del TFR del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati l' non è legittimato ad eccepire la prescrizione eventualmente CP_1
maturatasi nei confronti del datore di lavoro.
Inoltre è da segnalare che come dimostrato dal ricorrente, il credito vantato nei confronti del datore di lavoro è portato da un decreto ingiuntivo esecutivo. In merito è necessario ricordare che, nel caso di procedimenti monitori, l'unico strumento attraverso il quale è possibile sollevare l'eccezione di prescrizione è l'opposizione a decreto ingiuntivo, restando escluso qualsiasi altro strumento. Infatti, è impossibile eccepire fatti estintivi dell'obbligazione anteriori alla formazione del titolo e non contestati con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Per quanto concerne l'eccezione formulata dall' circa la mancata prova che il lavoratore abbia CP_1
esperito, o tentato di esperire, in modo “serio ed adeguato”, l'esecuzione nei confronti del datore di pagina 2 di 3 lavoro, la stessa è del tutto infondata sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente che dimostra l'esito negativo di un pignoramento mobiliare nei confronti del datore di lavoro.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto:
1. ACCERTA il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di Garanzia;
2. CONDANNA, conseguentemente, l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1 euro 902,06 a titolo di differenze TFR.
3. CONDANNA l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano CP_1 in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario e oneri di legge se dovuti, da versarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Vallo della Lucania, così deciso in camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2019 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to SATURNO Parte_1 C.F._1
CARMELA RITA , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to BORLA FRANCA , giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 10.7.2019 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:” Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del pagina 1 di 3 processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In particolare il ricorrente ha contestato il provvedimento dell' che ha rigettato parzialmente CP_1
l'istanza di accesso al fondo sulla presunta prescrizione del diritto del ricorrente a percepire il TFR.
Costituitosi l' , ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, concludendo per il rigetto della CP_1
domanda.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione il credito vantato in favore del datore di lavoro è da tenere distinto dal credito vantato nei confronti dell' , attesa la natura CP_1 previdenziale di quest'ultimo.
In particolare la Corte ha chiarito in merito alla prescrizione che “poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art.2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' (cfr ex multis Cass. 16852/2020 e Cass. 12971/2014). CP_1
Ebbene è il caso di segnalare che l' non ha eccepito la prescrizione del diritto previdenziale del CP_1 ricorrente all'accesso al fondo di garanzia, ma bensì ha contestato la prescrizione del diritto al conseguimento del TFR del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati l' non è legittimato ad eccepire la prescrizione eventualmente CP_1
maturatasi nei confronti del datore di lavoro.
Inoltre è da segnalare che come dimostrato dal ricorrente, il credito vantato nei confronti del datore di lavoro è portato da un decreto ingiuntivo esecutivo. In merito è necessario ricordare che, nel caso di procedimenti monitori, l'unico strumento attraverso il quale è possibile sollevare l'eccezione di prescrizione è l'opposizione a decreto ingiuntivo, restando escluso qualsiasi altro strumento. Infatti, è impossibile eccepire fatti estintivi dell'obbligazione anteriori alla formazione del titolo e non contestati con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Per quanto concerne l'eccezione formulata dall' circa la mancata prova che il lavoratore abbia CP_1
esperito, o tentato di esperire, in modo “serio ed adeguato”, l'esecuzione nei confronti del datore di pagina 2 di 3 lavoro, la stessa è del tutto infondata sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente che dimostra l'esito negativo di un pignoramento mobiliare nei confronti del datore di lavoro.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto:
1. ACCERTA il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di Garanzia;
2. CONDANNA, conseguentemente, l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1 euro 902,06 a titolo di differenze TFR.
3. CONDANNA l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano CP_1 in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario e oneri di legge se dovuti, da versarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Vallo della Lucania, così deciso in camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3