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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/08/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rosaria Vecchi Giudice dott. Rinaldo D'Alonzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70/2025 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1 CARRIERO, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE III N. 45/M, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. ALESSANDRO CARRIERO
RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “A. Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
B. Collocare i minori con la madre presso l'abitazione ove attualmente dimorano stabilmente in Campomarino alla c.da Cianaluca n. 14;
C. Disporre che la sig.ra continui ad incassare in via esclusiva l'Assegno Unico Familiare, Pt_1 preso atto del poco tempo trascorso dal padre con i figli;
pagina 1 di 6 D. Disporre la contribuzione, in capo al , al mantenimento dei figli minori nella misura di CP_1 Euro 500,00, ovvero Euro 250,00 per ciascun figlio, nonché la contribuzione nella misura del 50% per le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente come per legge e come da protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Larino.
E. Disporre gli opportuni provvedimenti in merito al diritto di visita da disporsi a favore del padre, e disporre che egli potrà vederli e tenerli con sé quando vuole, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni ludico, scolastico, sportivi e sociali dei figli, nonché con quelli lavorativi del padre. Inoltre, disporre, in caso di disaccordo dei coniugi o di disinteresse del resistente, che il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi settimanali indicati nelle giornate di martedì e venerdì, dalle 18:00 circa sino ad ora di cena, ed almeno due o più fine settimana alterni ogni mese, dal sabato mattina sino alla domenica sera, inoltre, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali;
Disporre, infine, che i genitori, di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, potranno di volta in volta modificare la collocazione delle minori”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 10/02/2025, ha proposto nei confronti dell'ex compagno Parte_1
domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti di figli nati fuori dal matrimonio, formulando le conclusioni analiticamente riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
All'udienza di prima comparizione, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza della parte convenuta, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate come riportate in epigrafe e ha discusso la causa nella stessa udienza.
In data 20/06/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
I figli minori e – il cui ascolto non deve essere espletato, essendo entrambi Per_1 Per_2 infradodicenni e privi, per la tenera età, di capacità di discernimento – devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, non ravvisandosi motivi che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, e collocati in via principale presso la madre, per la maggiore consuetudine di vita quotidiana sinora sviluppata. Come richiesto dalla ricorrente, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
Il programma di frequentazione fra il padre e i figli minori deve prevedere: almeno due pomeriggi alla settimana;
due o più fine settimana alterni ogni mese, dal sabato mattina o dall'ora di uscita dalla pagina 2 di 6 scuola del sabato fino alla domenica sera;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, i genitori potranno di volta in volta modificare la collocazione dei minori.
Nessun provvedimento deve essere adottato riguardo alla casa familiare, che ormai da tempo non costituisce più l'habitat consueto dei figli minori, i quali, perciò, vivranno con la madre nella sua residenza in Campomarino, Contrada Cianaluca n. 14.
Tenuto conto delle esigenze dei figli minori, dei tempi della loro permanenza presso ciascun genitore, delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali quali si desumono dalla documentazione prodotta (la ricorrente è lavoratrice dipendente con contratto a termine e una retribuzione di € 500,00 mensili;
non è nota, invece, la situazione reddituale del convenuto e nessuna indicazione è stata fornita al riguardo dalla ricorrente), si stima equo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente, alla fine di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, un assegno mensile di Euro 500,00 comprensivi della quota dell'assegno unico universale a lui spettante, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori (Euro 250,00 ciascuno). Per il versamento dei ratei dell'assegno di mantenimento maturati fino a tutto il mese di giugno 2025, dai quali deve dedursi quanto eventualmente già corrisposto (ivi inclusa la quota dell'assegno unico universale spettante al convenuto) per gli stessi mesi a titolo di mantenimento dei figli, deve essere fissato il termine di sei mesi, con decorrenza dalla data di notificazione della presente decisione.
L'assegno unico universale resta regolato come per Legge e attribuito, perciò, in quote uguali a ciascun genitore, salva restando la facoltà, per le parti, di consentire che uno dei due genitori ne percepisca direttamente dall'INPS l'intero importo.
Alle spese straordinarie, che si aggiungono al mantenimento ordinario, devono partecipare entrambi i genitori in parti uguali. Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per il minore, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
pagina 3 di 6 Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico del contumace e dichiarate irripetibili per l'altra metà. L'istanza di distrazione formulata con il ricorso introduttivo deve ritenersi, invero, il frutto di un mero refuso, come risulta evidente dal riferimento all'anticipazione delle spese da parte di una pluralità di difensori, laddove nel caso di specie il mandato alle liti è stato conferito dalla ricorrente ad un unico difensore e gli atti difensivi sono stati sottoscritti soltanto da quest'ultimo. La quota relativa ai compensi deve essere liquidata secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014 deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e pagina 4 di 6 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio proposta con ricorso depositato il 10/02/2025 da contro Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta o conclusione, così
[...] provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori ma con collocazione principale Per_1 Per_2 presso la madre (nella sua residenza in Campomarino, Contrada Cianaluca n. 14), esercizio separato della responsabilit gentioriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con facoltà/dovere, per il padre, di vederli e tenerli con sé nei seguenti periodi, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con l'assolvimento degli obblighi scolastici dei figli: due pomeriggi alla settimana, dall'ora di uscita dalla scuola fino alle ore 20,00; ogni mese a fine settimana alterni dalla mattina o dall'ora di uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio unitamente ai quindici giorni accordati alla madre, di cui al capo c) che segue;
in caso di disaccordo i figli resteranno con il padre un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto;
c) dispone, altresì, che i periodi di collocazione mensile dei minori presso il padre siano sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla madre, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme ai figli minori di durata eguale a quelli concessi al padre;
d) pone a carico del convenuto di versare alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
un assegno mensile di € 500,00 comprensivi della quota dell'assegno unico
[...] universale spettante al convenuto, anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese con decorrenza dal 10 febbraio 2025 e al lordo delle somme eventualmente già percepite, quale contributo per il mantenimento dei figli minori (Euro 250,00 per ognuna), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
e) fissa in mesi sei, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza al convenuto, il termine per il versamento dei ratei pregressi dell'assegno di cui al capo d) che precede, dai quali devono dedursi le somme già percepite dalla ricorrente a titolo di mantenimento;
pagina 5 di 6 f) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per i figli e , disciplinate come analiticamente indicato in Per_1 Per_2 motivazione;
g) dichiara che l'assegno unico universale rimane regolato come per Legge e spetta, perciò, in quote uguali a ciascun genitore;
h) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della metà delle spese Controparte_1 processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore, liquidando tale metà in Euro 1.269,25 quanto ai compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
i) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali;
j) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396.
Larino, così deciso in camera di consiglio il 14/08/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rosaria Vecchi Giudice dott. Rinaldo D'Alonzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70/2025 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1 CARRIERO, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE III N. 45/M, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. ALESSANDRO CARRIERO
RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “A. Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
B. Collocare i minori con la madre presso l'abitazione ove attualmente dimorano stabilmente in Campomarino alla c.da Cianaluca n. 14;
C. Disporre che la sig.ra continui ad incassare in via esclusiva l'Assegno Unico Familiare, Pt_1 preso atto del poco tempo trascorso dal padre con i figli;
pagina 1 di 6 D. Disporre la contribuzione, in capo al , al mantenimento dei figli minori nella misura di CP_1 Euro 500,00, ovvero Euro 250,00 per ciascun figlio, nonché la contribuzione nella misura del 50% per le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente come per legge e come da protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Larino.
E. Disporre gli opportuni provvedimenti in merito al diritto di visita da disporsi a favore del padre, e disporre che egli potrà vederli e tenerli con sé quando vuole, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni ludico, scolastico, sportivi e sociali dei figli, nonché con quelli lavorativi del padre. Inoltre, disporre, in caso di disaccordo dei coniugi o di disinteresse del resistente, che il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi settimanali indicati nelle giornate di martedì e venerdì, dalle 18:00 circa sino ad ora di cena, ed almeno due o più fine settimana alterni ogni mese, dal sabato mattina sino alla domenica sera, inoltre, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali;
Disporre, infine, che i genitori, di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, potranno di volta in volta modificare la collocazione delle minori”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 10/02/2025, ha proposto nei confronti dell'ex compagno Parte_1
domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti di figli nati fuori dal matrimonio, formulando le conclusioni analiticamente riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimato non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
All'udienza di prima comparizione, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza della parte convenuta, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate come riportate in epigrafe e ha discusso la causa nella stessa udienza.
In data 20/06/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
I figli minori e – il cui ascolto non deve essere espletato, essendo entrambi Per_1 Per_2 infradodicenni e privi, per la tenera età, di capacità di discernimento – devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, non ravvisandosi motivi che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, e collocati in via principale presso la madre, per la maggiore consuetudine di vita quotidiana sinora sviluppata. Come richiesto dalla ricorrente, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
Il programma di frequentazione fra il padre e i figli minori deve prevedere: almeno due pomeriggi alla settimana;
due o più fine settimana alterni ogni mese, dal sabato mattina o dall'ora di uscita dalla pagina 2 di 6 scuola del sabato fino alla domenica sera;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, i genitori potranno di volta in volta modificare la collocazione dei minori.
Nessun provvedimento deve essere adottato riguardo alla casa familiare, che ormai da tempo non costituisce più l'habitat consueto dei figli minori, i quali, perciò, vivranno con la madre nella sua residenza in Campomarino, Contrada Cianaluca n. 14.
Tenuto conto delle esigenze dei figli minori, dei tempi della loro permanenza presso ciascun genitore, delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali quali si desumono dalla documentazione prodotta (la ricorrente è lavoratrice dipendente con contratto a termine e una retribuzione di € 500,00 mensili;
non è nota, invece, la situazione reddituale del convenuto e nessuna indicazione è stata fornita al riguardo dalla ricorrente), si stima equo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente, alla fine di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, un assegno mensile di Euro 500,00 comprensivi della quota dell'assegno unico universale a lui spettante, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori (Euro 250,00 ciascuno). Per il versamento dei ratei dell'assegno di mantenimento maturati fino a tutto il mese di giugno 2025, dai quali deve dedursi quanto eventualmente già corrisposto (ivi inclusa la quota dell'assegno unico universale spettante al convenuto) per gli stessi mesi a titolo di mantenimento dei figli, deve essere fissato il termine di sei mesi, con decorrenza dalla data di notificazione della presente decisione.
L'assegno unico universale resta regolato come per Legge e attribuito, perciò, in quote uguali a ciascun genitore, salva restando la facoltà, per le parti, di consentire che uno dei due genitori ne percepisca direttamente dall'INPS l'intero importo.
Alle spese straordinarie, che si aggiungono al mantenimento ordinario, devono partecipare entrambi i genitori in parti uguali. Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per il minore, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
pagina 3 di 6 Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico del contumace e dichiarate irripetibili per l'altra metà. L'istanza di distrazione formulata con il ricorso introduttivo deve ritenersi, invero, il frutto di un mero refuso, come risulta evidente dal riferimento all'anticipazione delle spese da parte di una pluralità di difensori, laddove nel caso di specie il mandato alle liti è stato conferito dalla ricorrente ad un unico difensore e gli atti difensivi sono stati sottoscritti soltanto da quest'ultimo. La quota relativa ai compensi deve essere liquidata secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014 deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e pagina 4 di 6 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio proposta con ricorso depositato il 10/02/2025 da contro Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta o conclusione, così
[...] provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori ma con collocazione principale Per_1 Per_2 presso la madre (nella sua residenza in Campomarino, Contrada Cianaluca n. 14), esercizio separato della responsabilit gentioriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con facoltà/dovere, per il padre, di vederli e tenerli con sé nei seguenti periodi, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con l'assolvimento degli obblighi scolastici dei figli: due pomeriggi alla settimana, dall'ora di uscita dalla scuola fino alle ore 20,00; ogni mese a fine settimana alterni dalla mattina o dall'ora di uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio unitamente ai quindici giorni accordati alla madre, di cui al capo c) che segue;
in caso di disaccordo i figli resteranno con il padre un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto;
c) dispone, altresì, che i periodi di collocazione mensile dei minori presso il padre siano sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla madre, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme ai figli minori di durata eguale a quelli concessi al padre;
d) pone a carico del convenuto di versare alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
un assegno mensile di € 500,00 comprensivi della quota dell'assegno unico
[...] universale spettante al convenuto, anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese con decorrenza dal 10 febbraio 2025 e al lordo delle somme eventualmente già percepite, quale contributo per il mantenimento dei figli minori (Euro 250,00 per ognuna), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
e) fissa in mesi sei, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza al convenuto, il termine per il versamento dei ratei pregressi dell'assegno di cui al capo d) che precede, dai quali devono dedursi le somme già percepite dalla ricorrente a titolo di mantenimento;
pagina 5 di 6 f) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per i figli e , disciplinate come analiticamente indicato in Per_1 Per_2 motivazione;
g) dichiara che l'assegno unico universale rimane regolato come per Legge e spetta, perciò, in quote uguali a ciascun genitore;
h) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della metà delle spese Controparte_1 processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore, liquidando tale metà in Euro 1.269,25 quanto ai compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
i) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali;
j) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396.
Larino, così deciso in camera di consiglio il 14/08/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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