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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 14031/2024, promosso congiuntamente da
, con l'avv. CARRARO GIORDANO Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. CARRARO GIORDANO Controparte_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 29/11/2024, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del 14/01/2025:
- la casa familiare sita in Vigodarzere (PD), Via Don Primo Mazzolari, n.10, censita al
NCEU Comune di Vigodarzere (PD) Fg.20, part.1222 -sub. 4 – Cat.A/4 – Cl.1 – Cons.5 vani –
R.E.209,17 - Piano T-1 -sub.5 – Cat.C/6 – Clo.1 – Cons.37 mq – R.E.66,88 – Piano T resti 2
assegnata alla sig.a nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
- per i figli minori e si confermi l'affidamento congiunto ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori con residenza presso la madre, nella casa familiare a lei assegnata;
- sia confermato che il sig. possa vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà, previo CP_1 accordo con la sig.ra e, in ogni caso: dal venerdì mattina, fino alla domenica alle ore Parte_1
22.00, a settimane alterne, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni sanitari e scolastici e di lavoro di ciascuno;
nei fine settimana di sua competenza, il sig. preleverà i CP_1 figli e li porterà con sé; durante la settimana il padre terrà i figli il mercoledì, dalle 16.15 fino alla mattina dopo, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni di lavoro ciascuno e nei venerdì alternati ai fine settimana di sua competenza, dalle 8.00 alle 22.00; nei giorni infrasettimanali il sig. starà con i figli presso la loro residenza nella casa familiare;
CP_1 almeno sette giorni durante il periodo natalizio, ad anni alterni dal 24 dicembre pomeriggio, fino al 31 dicembre alle ore 20.00 o dall'1 gennaio, dal pomeriggio, fino al 6 gennaio alle ore 20.00; nel giorno di Natale sarà garantita la possibilità per ognuno dei due genitori di stare con i figli a pranzo o a cena per mezza giornata;
tre giorni durante il periodo pasquale, prevedendo ad anni alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica alle ore 16.00 o dalla domenica alle 16.00 fino al martedì sera alle 20.00, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, in corrispondenza con la chiusura delle scuole tra giugno e settembre;
- spese mediche, scolastiche per tasse, libri e viaggi d'istruzione ed ogni altra spesa straordinaria saranno preventivamente concordate tra i coniugi e dagli stessi sostenute per pari quota, sulla base della relativa documentazione. Per_
- la figlia maggiorenne , date le condizioni di salute resterà con la madre nella casa familiare;
- nulla sia stabilito per la figlia maggiorenne già autonoma ed economicamente Per_5 indipendente.
- Per il mantenimento dei figli conviventi i genitori confermano che sia sufficiente l'assegno unico familiare attribuito alla sig.a ; Parte_1
-nessun assegno divorzile sia stabilito per il mantenimento della sig.a , che ritiene di Parte_1 poter provvedere a se stessa autonomamente;
- le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 29.06.2002 in Albignasego (PD), trascritto nel Registro 3
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 24, Parte II, Serie A, anno 2002; i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati cinque figli: nata a [...] il Persona_6
30/04/2003, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
, nata a Persona_7
Padova il 16/02/2005, maggiorenne affetta invalida civile e non economicamente sufficiente;
nato a [...] il [...], minore d'età; CP_2 CP_3
, nato a [...] il [...], minore d'età invalido civile;
[...] CP_4
nato a [...] il [...], minore d'età.
[...]
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano l'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito all'udienza di prima comparizione delle parti innanzi alla Presidente del Tribunale di
Padova, avvenuta in data 13/02/2024, la separazione consensuale veniva omologata con
Sentenza n. 10/2024 del 13/02/2024, pubblicata il 20/02/2024, alle condizioni indicate in ricorso ed a verbale di udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi avanti alla Presidente del Tribunale, avvenuta il
13/02/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi agli interessi dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti, delle stesse va preso atto.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 29.06.2002 in Parte_1 Controparte_1
Albignasego (PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Albignasego (PD), al n. 24, Parte II, Serie A, anno 2002; 4
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile dei predetti Comuni di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 28.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato