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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4647/23 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Maurizio Napolitano che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo. Ricorrente
E
, contumace. Resistente Controparte_1
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Tiziana Capriglione che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione. Interventrice volontaria
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 06.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso dell'11.12.2023 ha chiesto che sia Parte_1 dichiarato cessato il proprio obbligo di mantenimento nei confronti della figlia nata il [...] dal matrimonio tra esso ricorrente e CP_1
. Controparte_2
Ha dedotto che con sentenza n. 776/2008 del 18.10.2008 questo
Tribunale, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha recepito le condizioni concordate dai coniugi, tra cui l'onere a suo carico di versamento della complessiva somma di
12.000,00 euro a titolo di mantenimento per la figlia e la contestuale rinuncia della coniuge all'assegno divorzile;
che con successivo decreto di modifica n. 2365/2016 del 13.12.2016, questo Tribunale ha posto a suo carico il contributo al mantenimento della figlia di 300,00 euro mensili, comprensivo delle spese straordinarie, da versare direttamente a quest'ultima.
Ha allegato infine che la figlia ha interrotto ogni rapporto con lui, che egli è invalido al 100% ed inabile al lavoro e percepisce una pensione di 10.198,11 euro lordi annui.
Instaurato il contradditorio, la resistente non si è Controparte_1 costituita.
Con comparsa del 09.04.2024 ha spiegato intervento volontario
, la quale ha dedotto che la figlia sin Controparte_2 CP_1 dall'infanzia è affetta da “disturbi relazionali individuali e difficoltà di apprendimento scolastico in soggetto con livello intellettivo ai limiti bassi della norma” e che nel 2010 le è stato diagnosticato un disturbo di apprendimento da “disarmonia evolutiva”, oltre che “dislessia e discalculia”; che fin da bambina la frequenza scolastica della figlia è avvenuta con programma pedagogico individualizzato;
che, a seguito del trattamento abilitativo logopedico effettuato dal gennaio 2010, ha manifestato un progressivo miglioramento CP_1 dell'apprendimento, tanto da aver terminato con profitto il percorso di studi universitari;
che in data 02.04.2024 il Dipartimento di Salute
Mentale di Potenza ha emesso la diagnosi di “disabilità intellettiva di grado lieve”.
Ha allegato infine che la figlia necessita di cure e di un adeguato sostegno psicologico e che essa resistente ha sostenuto ogni onere di mantenimento per la stessa, comprese le spese universitarie per un importo di € 31.420,00, mentre il resistente si è limitato a contribuire con il versamento dei 300,00 euro mensili comprensivi delle spese straordinarie;
che il resistente si è disinteressato della figlia e che quest'ultima non ha ancora concluso il proprio percorso di formazione professionale, in quanto nel gennaio 2024 ha iniziato a frequentare un master post universitario.
Ha chiesto il rigetto della domanda ed ha proposto domanda di aumento del contributo a carico del padre ad € 400,00 mensili, ovvero ad € 355,00 mensili, pari al valore indicizzato dell'assegno attualmente a carico del Parte_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
06.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti costituite hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente CP_1
la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica del
[...] ricorso e del decreto di fissazione udienza.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , Controparte_2 formulata dalla difesa del ricorrente, non può trovare accoglimento.
Va qui condiviso ed applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'analoga ipotesi dell'intervento del figlio maggiorenne nel giudizio pendente tra i genitori, secondo cui tale intervento "assolve una funzione di ampliamento del contraddittorio, che peraltro consente al giudice di provvedere in merito all'entità e al versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento” (cfr. Cass.
18844/2007).
Secondo la Suprema Corte, non osta all'intervento de quo l'obiezione che l'art. 105 c.p.c. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una generica comunanza con le pretese delle altre parti rispetto al bene materiale di cui si discute “in quanto per ritenere ammissibile l'intervento è sufficiente il fatto che la sua domanda presenta comunque una connessione con quella delle altre parti del giudizio, in quanto tutte attengono al medesimo oggetto sostanziale, e ciò rende quanto meno opportuno un simultaneo processo” (ibidem).
Nella specie, l'intervento di amplia il contraddittorio Controparte_2 attraverso le deduzioni provenienti dall'altro genitore - pure obbligato al mantenimento della figlia maggiorenne ove ne sia dimostrato l'incolpevole mancato raggiungimento dell'indipendenza economica -,
e dunque da soggetto portatore di un interesse diretto ed autonomo nella controversia.
L'intervento deve essere qualificato come adesivo autonomo, in quanto l'interventrice – deducendo che la figlia maggiorenne incolpevolmente non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica - fa valere nei confronti del ricorrente il proprio diritto alla contribuzione al mantenimento della giovane anche da parte dell'altro genitore.
L'eccezione è pertanto rigettata.
Ciò premesso, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio
è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ., sez. I, n. 24391/2024; Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875).
“In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio – destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento – e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. civ., sez. I, 3 dicembre
2021, n. 38366)… tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il disposto dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne («…salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli…») e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali
e patrimoniali dei genitori, «le attuali esigenze del figlio»” (Cass.
24391/2024, cit.).
Tanto premesso, da un lato il ricorrente si è limitato ad allegare l'età della figlia (27 anni) e la conclusione del suo percorso universitario, nonché il proprio stato di invalidità, che peraltro è circostanza preesistente rispetto alla pronuncia del decreto di modifica n.
2365/2016 del 13.12.2016 (in produzione . Parte_1
L'interventrice, dall'altro lato, ha documentato che la figlia, nonostante i suoi problemi cognitivi, ha conseguito nel 2023 la laurea magistrale in letteratura, lingua e cultura italiana ed attualmente sta proseguendo il suo percorso formativo (v. contratto master del gennaio 2024 allegato alla comparsa di costituzione), e ha dedotto che la giovane è in procinto di svolgere il Servizio Civile presso una biblioteca.
A giudizio del Tribunale, l'impegno nello svolgimento di attività di formazione universitaria, il successivo avvio di attività formativa post- universitaria, nonché di attività finalizzata al conseguimento di esperienze professionalizzanti per il successivo accesso al mondo del lavoro (come il Servizio Civile), l'età anagrafica correlata ad un percorso di vita “in salita” a causa dei trascorsi di “difficoltà di apprendimento” e “inibizione affettivo-relazionale” ed alla diagnosi attuale di “disabilità intellettiva di grado lieve” (v. certificazioni sanitarie in produzione , da un lato sono indicativi del CP_2 mancato raggiungimento dell'indipendenza economica e, dall'altro, escludono che tale situazione sia causalmente riconducibile ad una condotta negligente della figlia.
La domanda è pertanto rigettata.
Anche la domanda di aumento del contributo a carico del ricorrente non può trovare accoglimento.
In disparte la questione se l'interesse dell'interventrice possa spingersi fino alla legittimazione a chiedere l'aumento del contributo di mantenimento posto a carico del padre con versamento diretto alla figlia, è noto che la revisione delle condizioni della separazione o del divorzio deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi (v. Cass. 14734/2016).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione complessiva in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
Nella specie, l'interventrice non ha allegato né documentato mutamenti delle proprie condizioni economiche e/o di quelle del ricorrente, si è limitata a produrre certificazioni uniche e dichiarazioni Isee senza dar conto della propria complessiva condizione reddituale, patrimoniale e finanziaria e, soprattutto, senza dimostrare che essa sia peggiorata rispetto all'epoca della precedente modifica delle condizioni del divorzio.
La domanda è pertanto rigettata.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra il ricorrente e l'interventrice.
Nulla per le spese tra il ricorrente e la resistente contumace.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 dell'11.12.2023 e sulla domanda proposta da nei Controparte_2 confronti di con comparsa di intervento volontario Parte_1 del 09.04.2024, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. rigetta la domanda del ricorrente e quella dell'interventrice;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra il ricorrente e l'interventrice;
3. nulla per le spese tra il ricorrente e la resistente contumace.
Potenza, camera di consiglio del 24.02.2025 La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4647/23 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Maurizio Napolitano che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo. Ricorrente
E
, contumace. Resistente Controparte_1
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Tiziana Capriglione che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione. Interventrice volontaria
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 06.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso dell'11.12.2023 ha chiesto che sia Parte_1 dichiarato cessato il proprio obbligo di mantenimento nei confronti della figlia nata il [...] dal matrimonio tra esso ricorrente e CP_1
. Controparte_2
Ha dedotto che con sentenza n. 776/2008 del 18.10.2008 questo
Tribunale, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha recepito le condizioni concordate dai coniugi, tra cui l'onere a suo carico di versamento della complessiva somma di
12.000,00 euro a titolo di mantenimento per la figlia e la contestuale rinuncia della coniuge all'assegno divorzile;
che con successivo decreto di modifica n. 2365/2016 del 13.12.2016, questo Tribunale ha posto a suo carico il contributo al mantenimento della figlia di 300,00 euro mensili, comprensivo delle spese straordinarie, da versare direttamente a quest'ultima.
Ha allegato infine che la figlia ha interrotto ogni rapporto con lui, che egli è invalido al 100% ed inabile al lavoro e percepisce una pensione di 10.198,11 euro lordi annui.
Instaurato il contradditorio, la resistente non si è Controparte_1 costituita.
Con comparsa del 09.04.2024 ha spiegato intervento volontario
, la quale ha dedotto che la figlia sin Controparte_2 CP_1 dall'infanzia è affetta da “disturbi relazionali individuali e difficoltà di apprendimento scolastico in soggetto con livello intellettivo ai limiti bassi della norma” e che nel 2010 le è stato diagnosticato un disturbo di apprendimento da “disarmonia evolutiva”, oltre che “dislessia e discalculia”; che fin da bambina la frequenza scolastica della figlia è avvenuta con programma pedagogico individualizzato;
che, a seguito del trattamento abilitativo logopedico effettuato dal gennaio 2010, ha manifestato un progressivo miglioramento CP_1 dell'apprendimento, tanto da aver terminato con profitto il percorso di studi universitari;
che in data 02.04.2024 il Dipartimento di Salute
Mentale di Potenza ha emesso la diagnosi di “disabilità intellettiva di grado lieve”.
Ha allegato infine che la figlia necessita di cure e di un adeguato sostegno psicologico e che essa resistente ha sostenuto ogni onere di mantenimento per la stessa, comprese le spese universitarie per un importo di € 31.420,00, mentre il resistente si è limitato a contribuire con il versamento dei 300,00 euro mensili comprensivi delle spese straordinarie;
che il resistente si è disinteressato della figlia e che quest'ultima non ha ancora concluso il proprio percorso di formazione professionale, in quanto nel gennaio 2024 ha iniziato a frequentare un master post universitario.
Ha chiesto il rigetto della domanda ed ha proposto domanda di aumento del contributo a carico del padre ad € 400,00 mensili, ovvero ad € 355,00 mensili, pari al valore indicizzato dell'assegno attualmente a carico del Parte_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
06.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti costituite hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente CP_1
la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica del
[...] ricorso e del decreto di fissazione udienza.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , Controparte_2 formulata dalla difesa del ricorrente, non può trovare accoglimento.
Va qui condiviso ed applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'analoga ipotesi dell'intervento del figlio maggiorenne nel giudizio pendente tra i genitori, secondo cui tale intervento "assolve una funzione di ampliamento del contraddittorio, che peraltro consente al giudice di provvedere in merito all'entità e al versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento” (cfr. Cass.
18844/2007).
Secondo la Suprema Corte, non osta all'intervento de quo l'obiezione che l'art. 105 c.p.c. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una generica comunanza con le pretese delle altre parti rispetto al bene materiale di cui si discute “in quanto per ritenere ammissibile l'intervento è sufficiente il fatto che la sua domanda presenta comunque una connessione con quella delle altre parti del giudizio, in quanto tutte attengono al medesimo oggetto sostanziale, e ciò rende quanto meno opportuno un simultaneo processo” (ibidem).
Nella specie, l'intervento di amplia il contraddittorio Controparte_2 attraverso le deduzioni provenienti dall'altro genitore - pure obbligato al mantenimento della figlia maggiorenne ove ne sia dimostrato l'incolpevole mancato raggiungimento dell'indipendenza economica -,
e dunque da soggetto portatore di un interesse diretto ed autonomo nella controversia.
L'intervento deve essere qualificato come adesivo autonomo, in quanto l'interventrice – deducendo che la figlia maggiorenne incolpevolmente non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica - fa valere nei confronti del ricorrente il proprio diritto alla contribuzione al mantenimento della giovane anche da parte dell'altro genitore.
L'eccezione è pertanto rigettata.
Ciò premesso, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio
è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ., sez. I, n. 24391/2024; Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875).
“In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio – destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento – e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. civ., sez. I, 3 dicembre
2021, n. 38366)… tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il disposto dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne («…salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli…») e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali
e patrimoniali dei genitori, «le attuali esigenze del figlio»” (Cass.
24391/2024, cit.).
Tanto premesso, da un lato il ricorrente si è limitato ad allegare l'età della figlia (27 anni) e la conclusione del suo percorso universitario, nonché il proprio stato di invalidità, che peraltro è circostanza preesistente rispetto alla pronuncia del decreto di modifica n.
2365/2016 del 13.12.2016 (in produzione . Parte_1
L'interventrice, dall'altro lato, ha documentato che la figlia, nonostante i suoi problemi cognitivi, ha conseguito nel 2023 la laurea magistrale in letteratura, lingua e cultura italiana ed attualmente sta proseguendo il suo percorso formativo (v. contratto master del gennaio 2024 allegato alla comparsa di costituzione), e ha dedotto che la giovane è in procinto di svolgere il Servizio Civile presso una biblioteca.
A giudizio del Tribunale, l'impegno nello svolgimento di attività di formazione universitaria, il successivo avvio di attività formativa post- universitaria, nonché di attività finalizzata al conseguimento di esperienze professionalizzanti per il successivo accesso al mondo del lavoro (come il Servizio Civile), l'età anagrafica correlata ad un percorso di vita “in salita” a causa dei trascorsi di “difficoltà di apprendimento” e “inibizione affettivo-relazionale” ed alla diagnosi attuale di “disabilità intellettiva di grado lieve” (v. certificazioni sanitarie in produzione , da un lato sono indicativi del CP_2 mancato raggiungimento dell'indipendenza economica e, dall'altro, escludono che tale situazione sia causalmente riconducibile ad una condotta negligente della figlia.
La domanda è pertanto rigettata.
Anche la domanda di aumento del contributo a carico del ricorrente non può trovare accoglimento.
In disparte la questione se l'interesse dell'interventrice possa spingersi fino alla legittimazione a chiedere l'aumento del contributo di mantenimento posto a carico del padre con versamento diretto alla figlia, è noto che la revisione delle condizioni della separazione o del divorzio deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi (v. Cass. 14734/2016).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione complessiva in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
Nella specie, l'interventrice non ha allegato né documentato mutamenti delle proprie condizioni economiche e/o di quelle del ricorrente, si è limitata a produrre certificazioni uniche e dichiarazioni Isee senza dar conto della propria complessiva condizione reddituale, patrimoniale e finanziaria e, soprattutto, senza dimostrare che essa sia peggiorata rispetto all'epoca della precedente modifica delle condizioni del divorzio.
La domanda è pertanto rigettata.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra il ricorrente e l'interventrice.
Nulla per le spese tra il ricorrente e la resistente contumace.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 dell'11.12.2023 e sulla domanda proposta da nei Controparte_2 confronti di con comparsa di intervento volontario Parte_1 del 09.04.2024, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. rigetta la domanda del ricorrente e quella dell'interventrice;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra il ricorrente e l'interventrice;
3. nulla per le spese tra il ricorrente e la resistente contumace.
Potenza, camera di consiglio del 24.02.2025 La Presidente est.