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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 2.7.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 435/2023 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA
, con l'avv. Vincenzo Pecoraro Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Antonella Trovati CP_1
APPELLATO
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato 26.2.2023 impugnava la sentenza n. Parte_1
796/2023 del Tribunale di Napoli Nord che rigettava la sua domanda volta al pagamento da parte dell' di some arretrate a seguito della trasformazione dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
L'appellante non è comparso né alla prima udienza del 7.5.2025, né alle successive udienze del 4.6.2025 e di oggi 2.7.2025 nonostante la comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c.; la Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del
1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro
"l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né
a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Per la natura della pronuncia, le spese restano compensate nei confronti dell' , il CP_1 quale parimenti non è mai comparso dinnanzi alla Corte.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 02/07/2025
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 2.7.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 435/2023 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA
, con l'avv. Vincenzo Pecoraro Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Antonella Trovati CP_1
APPELLATO
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato 26.2.2023 impugnava la sentenza n. Parte_1
796/2023 del Tribunale di Napoli Nord che rigettava la sua domanda volta al pagamento da parte dell' di some arretrate a seguito della trasformazione dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
L'appellante non è comparso né alla prima udienza del 7.5.2025, né alle successive udienze del 4.6.2025 e di oggi 2.7.2025 nonostante la comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c.; la Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del
1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro
"l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né
a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Per la natura della pronuncia, le spese restano compensate nei confronti dell' , il CP_1 quale parimenti non è mai comparso dinnanzi alla Corte.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 02/07/2025
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi